Sentenza 5 dicembre 2011
Massime • 1
Il procedimento avente ad oggetto l'aggravamento di una misura di sicurezza personale non può essere sospeso in attesa della definizione di un giudizio penale a carico dello stesso soggetto, non essendo configurabile una pregiudizialità tra l'accertamento della responsabilità penale e la valutazione della pericolosità sociale del proposto. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo l'aggravamento della misura della libertà vigilata in casa di lavoro, sulla scorta della valutazione autonoma di fatti oggetto di una misura cautelare personale, senza attendere l'esito del relativo processo penale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2011, n. 7099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7099 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 05/12/2011
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 3912
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI RA - Consigliere - N. 22629/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VO AE N. IL 26/11/1957;
avverso l'ordinanza n. 987/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 21/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
lette le conclusioni del PG Dott. Baglione Tindari, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza depositata il 29/3/2011 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di LL RA avverso l'ordinanza 13/12/2010 con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Napoli gli aveva applicato la misura della Casa di Lavoro (in aggravamento dalla pregressa misura della libertà vigilata applicata dal M.S. di Modena). A fondamento della sua decisione di ritenere, in dissenso dalle opinioni dell'appellante, permanente una prognosi di grave pericolosità sociale del LL, il Tribunale ha rammentato: che il predetto aveva commesso tra il 1978 ed il 1984 numerosi quanto gravi reati, che in data 11/5/2010 era stato arrestato su provvedimento del GIP di Napoli per atti di estorsione, usura e violenza commessi tra il 2009 ed il 2010 e quindi durante la sottoposizione alla misura della libertà vigilata, che emergeva il suo legame parentale ed operativo con il capo del clan LL operante in PO (come contestato con la misura cautelare dell'11/5/2010), che ciò imponeva di ritenere adeguata la misura di sicurezza detentiva della Casa di Lavoro.
Per l'annullamento di tale ordinanza il difensore del LL ha proposto ricorso il 29/4/2011 contestando che non si fosse acceduto alla richiesta di "sospensione" del procedimento in pendenza delle indagini preliminari e sul rilievo che ai fatti ascritti egli fosse estraneo e che neanche si era dato rilievo ai dati, sottoposti al Tribunale, afferenti la pretesa commissione dei fatti solo dopo la cessazione della misura e la assenza a suo carico di alcuna dichiarazione di abitualità a delinquere.
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge.
Quanto alla contestata decisione di non accedere ad alcuna sospensione della pronunzia sulla sottoposizione alla misura della Casa di Lavoro, in attesa dell'esito delle indagini sui fatti commessi quando il LL era sottoposto alla misura della libertà vigilata, la doglianza appare priva della benché minima consistenza non scorgendosi come possa ipotizzarsi una sospensione di un procedimento i cui tempi sono dettati dall'urgenza di provvedere nè come possa predicarsi una pregiudizialità tra accertamento della responsabilità penale e valutazione della pericolosità sociale del soggetto proposto per l'applicazione della misura di sicurezza (cfr. in tema di misura di prevenzione, Cass. sent. n. 2307/1986). Quanto, poi, alla doglianza per la quale il Tribunale non avrebbe considerato, come prospettatogli, che i gravi fatti esposti nella recente ordinanza custodiale non sarebbero stati commessi in epoca (2009/2010) nella quale il LL era sottoposto ancora alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, dato che questa sarebbe cessata il 5/7/2008, essa appare priva di attinenza al decisum: a parte il fatto che il 5/7/2008 venne a cessare la misura della libertà vigilata e non la pretesa...misura della sorveglianza speciale (in quanto sostituita dalla misura detentiva della Casa di Lavoro, disposta il 30/6/2008 e messa in atto proprio il 5/7/2008, nuovamente sostituita il 14/9/2009 con la libertà vigilata), resta il rilievo assorbente per il quale ex actis emerge che dal 30/6/2008, come in premessa rammenta l'ordinanza impugnata, il LL era sottoposto a misura di sicurezza, sicché la premessa dell'argomentare del Tribunale, emendato l'irrilevante errore di qualificazione della misura in quel periodo applicata, conserva tutta la sua validità. Quanto, infine, alla doglianza sulla eccessività della durata minima della irrogata misura, non si scorge alcun fondamento della censura posto che la durata è stata determinata in relazione alla gravità elevata della pericolosità del LL e non già sulla base dell'automatismo derivante dalla inesistente dichiarazione di abitualità a delinquere.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2012