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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/07/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1424/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1424/2024, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rag. rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Parte_2 dagli avv.ti Luisa Berti ed Enrico Rossini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIALE
LOMBARDIA N. 25, MILANO (MI) giusta procura in atti
Appellante contro
ARCH. (P.IVA e C.F. ) rappresentato e CP_1 P.IVA_2 C.F._1 difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Maurizio Ariagno ed Elena Ariagno ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, CORSO SOMMEILLER, N. 21, TORINO (TO) giusta procura in atti
Appellato
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni per : Parte_1 pagina 1 di 13 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma dell'impugnata sentenza, contrariis rejectis, così giudicare
NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE
1)Previo accertamento delle circostanze dedotte in atti, dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 20238/22, emesso dal Tribunale di Milano e, per l'effetto, respingere tutte le avverse domande ed eccezioni.
2) Revocare tale decreto, emesso in data 20/12/2022, dal Tribunale di Milano e notificato al condominio il 4/1/2023.
3)Assolvere il , in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_2 da tutte le domande ed eccezioni avanzate dall'Arch. , respingendo le medesime per i CP_1 motivi indicati e, comunque, perché infondate sia in fatto che in diritto.
4)Condannare l'Arch. a restituire, al , la somma CP_1 Parte_1 già percepita da quest'ultimo, pari ad € 35.677, 22 (o quel diverso importo ritenuto dovuto), in ottemperanza all'esecuzione dell'impugnata Sentenza.
5)Condannare l'Arch. , a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., CP_1 anche con valutazione di carattere equitativo.
NEL MERITO – IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
Nella non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto che l'Arch. , quale professionista individuale, CP_1 abbia effettuato l'attività per cui è causa, portata dalla fattura nr. 10/21, azionata in via monitoria, a favore del ed in seguito ad incarico ricevuto da Parte_1 quest'ultimo, senza avere realizzato la cessione del credito, nei confronti della Parte_3 accertare il valore effettivo dell'attività stessa, riducendo, conseguentemente, all'esito di tale accertamento, anche con valutazione di carattere equitativo, la pretesa creditoria avanzata dall'appellato, previa revoca del D.I. e condannando il predetto a restituire al le somme Parte_1 eccedenti.
IN VIA ISTRUTTORIA
1)Solo per mero scrupolo e, in ogni caso, in via di estremo subordine, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova, per interrogatorio formale nonché per testi, non ammessi, riportati nelle memorie, ex art. 183, 6 comma, n. 2 e 3 c.p.c., con i testi ivi indicati, espunti eventuali giudizi ivi contenuti, senza intendimento alcuno volto all'inversione dell'onere della prova e solo se ritenuto strettamente necessario ai fini del decidere.
pagina 2 di 13 2)Solo se ritenuto strettamente necessario, ai fini del decidere, si chiede disporsi, altresì, CTU, al fine di addivenire alla corretta valutazione economica della limitata e residua attività posta in essere dall'appellato.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi relativi al doppio grado del giudizio.”
Conclusioni per ARCH. : CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
previa ogni opportuna declaratoria anche in via incidentale,
occorrendo, in via istruttoria, ammettere CTU volta ad accertare, previa disamina della documentazione in atti e delle ulteriori risultanze istruttorie, lo svolgimento dell'attività professionale di studio prefattibilità propedeutica al progetto di riqualificazione energetica ecobonus dedotta in giudizio dall'arch. , così come in atti descritta e documentata, ed oggetto della sua fatt. n. 10 CP_1 del 6/10/21, la congruità dell'importo ivi indicato e la quantificazione dell'eventuale diverso valore ritenuto congruo. Si chiede inoltre che il CTU sia chiamato a verificare se il costo di tale attività sia o meno contemplato nel dettaglio spese professionali di progettazione inserito nel computo metrico (doc.
18) e nelle spese professionali indicate nel contratto come riferite all'arch. ; CP_1
nel merito, in via principale, respingere l'appello interposto dal Parte_1
avverso la sentenza Tribunale di Milano n. 4044/2024 dell'11/4/2024, siccome inammissibile
[...]
e comunque infondato, confermando la sentenza impugnata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo
Tribunale di Milano n. 20238/2022 del 20/12/2022, e comunque condannare il Parte_1
, in persona del suo amministratore pro tempore, al pagamento all'arch.
[...] CP_1
della somma di € 25.376,00 per le causali di cui in narrativa, o somma veriore accertanda,
[...] oltre interessi ex art. 1284, 4° comma cod. civ. dalla domanda al soddisfo;
in ogni caso con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il (di Parte_1 seguito proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20238/2022 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano in favore dell'arch. per la somma di euro CP_1 pagina 3 di 13 25.376,00 (euro 20.000,00 per compenso, oltre accessori) portata dalla fattura n. 10/2021 del
06.10.2021 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio) relativa all'attività professionale di consulenza e assistenza svolta in favore del e propedeutica al progetto di riqualificazione Parte_1 energetica superbonus 110% dell'immobile condominiale.
L'attore opponente chiedeva la revoca del decreto di cui sopra, contestando la fondatezza della pretesa creditoria, poiché a suo dire non sussisteva alcun rapporto contrattuale tra il e l'arch. . Secondo l'opponente, quest'ultimo era entrato in contatto con il Parte_1 CP_1 esclusivamente nella qualità di legale rappresentante della con la Parte_1 Parte_3 quale il condominio stesso aveva stipulato in data 19.11.2021 un contratto d'appalto (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio) avente ad oggetto gli interventi condominiali di riqualificazione energetica.
Deduceva, altresì, che l'attività oggetto della fattura n. 10/2021 era una duplicazione di quella fatturata da nell'ambito del predetto contratto d'appalto quale “progettazione Parte_3 preliminare, municipale, energetica e asseverazioni”, svolta sempre dall'arch. ed in CP_1 relazione alla quale la società aveva ottenuto dal Tribunale di Milano l'emissione del decreto ingiuntivo n. 15880/2022 per l'importo di euro 69.728,00, anche questo oggetto di opposizione in giudizio, però poi abbandonata a seguito di pagamento della somma ingiunta e conciliazione.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'arch. , chiedendo CP_1 la conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, la condanna dell'opponente a versare la somma relativa.
Il convenuto opposto deduceva di aver svolto attività per il non solo quale legale Parte_1 rappresentate della ma anche quale professionista individuale sin dal luglio Parte_3
2020, in fase propedeutica al progetto di efficientamento energetico e sismico, al fine di dare una risposta al Condominio in merito alla possibilità di attingere ai benefici fiscali. Per tale attività propedeutica aveva emesso la fattura per cui è causa, che il peraltro aveva Parte_1 recepito ai fini del suo caricamento sul bonus fiscale e mai contestato prima del giudizio di opposizione. Trattavasi di oggetto estraneo al regolamento dell'art. 5 del contratto d'appalto, che riguardava invece le spese di progettazione già sopportate dall'appaltatore alla data di sottoscrizione del contratto stesso e da corrispondere all'impresa anche in caso di mancata concessione al Condominio dei finanziamenti richiesti per la cessione del credito d'imposta, e quindi in caso di risoluzione del contratto.
Il Tribunale non concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e successivamente ammetteva prove orali, assunte all'udienza del 21.03.2024.
pagina 4 di 13 Con sentenza n. 4044/2024 pubblicata in data 11.04.2024, rigettava l'opposizione proposta dal e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposto alle Parte_1 spese processuali, ritenendo provato il credito azionato dall'architetto.
Il Condominio ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo anche di condannare l'arch. a restituire al Condominio la somma da quest'ultimo percepita in CP_1 ottemperanza alla medesima e pari ad euro 35.677,22, nonché condannarlo a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via subordinata, nel caso in cui si ritenesse la domanda fondata nell'an, accertare il valore effettivo dell'attività svolta dall'appellato, riducendone la pretesa creditoria.
L'arch. si è costituito in giudizio, contestando le avverse deduzioni e concludendo CP_1 come in epigrafe. La causa è giunta in decisione all'udienza del 17 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I primi due motivi di gravame, attenendo in sostanza alla ricostruzione del rapporto contrattuale fra le parti ed, in particolare, alla distinzione tra credito dell'odierno appellato come libero professionista e credito dell'impresa appaltatrice (di cui il primo è legale rappresentante), possono essere trattati congiuntamente.
Con il primo, l'appellante lamenta l'erroneo riconoscimento di rapporto giuridico tra il condominio e l'arch. in qualità di professionista individuale e non soltanto come legale CP_1 rappresentate della;
è solo a quest'ultima che l'appellante aveva conferito mandato non Pt_3 solo per l'attività preparatoria, di studio, di assistenza e di consulenza, ma anche per quella di progettazione e di esecuzione delle opere di efficientamento energetico.
Deduce, in particolare, che dall'esame dei docc. 2 e 3 (verbale di assemblea del 30.10.2020 e lettera allegata redatta in pari data) si evince chiaramente che l'arch. ha partecipato alla CP_1 suddetta assemblea in veste di legale rappresentante della e non vi è mai stato il Pt_3 conferimento di alcun incarico individuale. Il giudice avrebbe errato anche nel reputare che dalla documentazione trasmessa all'arch. nell'estate 2020 si potesse ritenere che il CP_1
Condominio si era rivolto all'arch. quale proprio consulente per la verifica di studi CP_1 preliminari, in quanto la suddetta trasmissione era avvenuta per iniziativa della condomina e non dell'amministratore. Parte_4
Deduce, inoltre, che qualora l'arch. venisse ritenuto titolare del credito per cui è causa CP_1 dovrebbe ritenersi che lo stesso abbia ceduto alla il proprio credito, comunicando tale Pt_3
pagina 5 di 13 cessione al condominio con mail del 11.11.2021 (doc. 17 fascicolo parte opposta) con cui ha espresso il proprio consenso a che il suo compenso venisse pagato alla mediante Pt_3 inserimento del relativo importo nella voce “isolamento 110%” di cui all'art. 5 del contratto d'appalto.
Con il secondo motivo, il lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto compreso Parte_1
l'importo portato dalla fattura n.10/2021 nel computo metrico e nel contratto di appalto stipulato tra il e la (cfr. docc. 5 e 8 fascicolo parte opposta). Il Tribunale Parte_1 Pt_3 avrebbe in particolare omesso di valutare che l'assemblea del 18.1.2021 ha deliberato al punto n. 4 dell'ordine del giorno che gli importi e le spese relative al compenso per la consulenza e l'assistenza riguardanti le attività propedeutiche sarebbero stati inclusi nelle spese descritte nel computo metrico nonché nel contratto di appalto.
Peraltro, per accordo intervenuto tra il professionista e il Condominio (cfr. doc. 17), ai fini di permettere al Condominio di usufruire dell'agevolazione fiscale del superbonus non prevista per l'attività propedeutica, il compenso per l'attività propedeutica per cui è causa era stato inserito nel corrispettivo previsto per il contratto di appalto, all'art. 5, nella voce isolamento
110%.
La successiva risoluzione del contratto ed il mancato ottenimento delle agevolazioni fiscali avrebbe poi determinato l'obbligo del di pagare la somma indicata nell'art. 5 del Parte_1 contratto di appalto, in cui sarebbe comunque ricompreso anche il compenso per l'attività propedeutica prestata dall'arch. . CP_1
La contraddittorietà stessa delle difese di parte appellante – che da un lato contesta l'esistenza del mandato professionale all'architetto, dall'altro ipotizza una relativa cessione del credito ed evidenzia accordi inter partes relativi alle modalità di computo e pagamento di tale credito – ne evidenzia l'infondatezza.
L'arch. è entrato in contatto personalmente con il molto prima della stipula CP_1 Parte_1 del contratto con (19.11.2021): trattasi di circostanza pacificamente Parte_3 comprovata da mail e messaggi whatsapp (cfr. docc.
8-12 e 26-38 fascicolo parte opposta) trasmessi all'arch. (qualificato come “nostro supporter e consulente di Torino”: cfr. doc. CP_1
9, mail del 30 giugno 2020) nel corso dell'estate 2020, contenenti la documentazione che gli si chiedeva di esaminare e verificare (tra i quali computo di interventi di manutenzione, relazione pagina 6 di 13 descrittiva interventi di manutenzione, computo interventi di riqualificazione energetica, elenco lavorazioni, preventivi e offerte fornitori, preventivo progettazione, precedente diagnosi energetica). Sarebbe d'altro canto del tutto irragionevole ritenere – come sostiene l'appellante – che tale impegnativo incarico (esame propedeutico della pratica) sia stato conferito da una singola condomina per suo esclusivo conto, non risultando d'altronde che l'iniziativa della medesima sia stata mai sconfessata dal;
il quale anzi, a voler ricondurre l'iniziativa Parte_1 alla singola persona, di fatto risulta averla poi ratificata, stanti gli abbondanti sviluppi successivi
(sino, appunto, al conferimento dell'appalto all'impresa dello stesso ). Peraltro la stessa CP_1 trasmissione di esauriente documentazione tecnica nell'estate 2020 ne attesta la disponibilità in capo alla condomina ed è indice, pertanto, di un interessamento condominiale o comunque multipersonale, come direttamente confermato dal fatto che in copia conoscenza via mail erano stati inseriti altri condomini: i quali, dunque, erano direttamente coinvolti nell'interessamento del professionista.
L'architetto – una volta preparatosi con la documentazione trasmessagli dal gruppetto
“attivatore” di condomini – si presentava poi all'assemblea condominiale del 30.10.2020 a discutere della fattibilità degli interventi oggetto dei bonus fiscali. Al termine della discussione, il presidente dell'assemblea proponeva ai condomini di “affidare all'ing. l'incarico di CP_1 redigere la diagnosi energetica, primo step necessario per comprendere le caratteristiche tecniche da adottare”: proposta che “L'assemblea all'unanimità approvava”. Si precisava anche che, a tal fine, “E' stato chiesto di rientrare in possesso di tutto il lavoro pagato, svolto da arch. in particolare i file DWG da cui Arch. può partire per la stesura del Per_1 CP_1 progetto esecutivo in tempi rapidi e che permettano di rispettare le scadenze che ha indicato
(cfr. doc. 14 appellato).
Proseguendo cronologicamente nella disamina delle risultanze documentali, il professionista ha quasi un anno dopo emesso la (qui) contestata fattura n. 10 del 06.10.2021: fattura che risulta inviata al Condominio, tant'è che da questo veniva a sua volta trasmessa, insieme alle altre relative al bonus fiscale, al dott. , consulente di PWC (cfr. mail del 09.11.2021 dc. 15 Per_2 fascicolo parte opposta). Questi indicava che le fatture, per poter beneficiare del bonus fiscale, dovevano essere allocate su determinati interventi trainanti. L'arch. , con mail CP_1 dell'11.11.2021, acconsentiva dunque ad allocare la propria attività propedeutica sotto la voce isolamento termico del contratto d'appalto: “la mia attività di consulenza e assistenza propedeutica al superbonus, sarà allocata sulla voce isolamento termico e rientrerà nel superbonus 110%” (cfr. docc. 16 e 17 fascicolo parte opposta). pagina 7 di 13 Si giunge poi all'assemblea condominiale del 18.11.2021 (cfr. doc. 19 fascicolo parte opposta), ove al punto 4 dell'ordine del giorno – con evidente riferimento alla fattura per cui è causa – veniva specificamente trattato proprio il “Compenso per la consulenza e assistenza dell'arch.
per le attività propedeutiche al progetto di riqualificazione energetica” (punto, CP_1 peraltro, espressamente distinto da quello – punto 1 – riferito invece al contratto d'appalto con la ). Non viene documentata, nel verbale, alcuna contestazione della debenza e del Pt_3 titolo di tale compenso, ma risulta concordato che le medesime sarebbero state inserite nel
“computo metrico” e che, pertanto, non sarebbero state pagate a parte.
Infine, il giorno successivo, 19.11.2021, il e la sottoscrivevano finalmente Parte_1 Pt_3 il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica. Tale documento reca espresso riconoscimento dell'arch. come “professionista incaricato della CP_1 progettazione preliminare, municipale, energetica e asseverazioni”: quindi come figura autonoma rispetto a quella dell'impresa appaltatrice.
Il contratto d'appalto veniva però risolto in data 31.12.2021, per omessa concessione di finanziamento da parte dell'istituto di credito.
Orbene, tale excursus rende di piana evidenza che – se è vero che l'architetto cumulava CP_1 in sé il duplice interesse all'affare, quale professionista e quale rappresentante dell'impresa, e se
è vero che in riferimento a ciò vi è stata nelle fasi di conferimento dell'incarico ambiguità ed approssimazione da ambedue le parti nella correlata regolamentazione documentale – l'odierno appellato è stato incaricato, molto prima della conclusione del contratto di appalto, di un'attività meramente propedeutica, riconosciuta espressamente dal condominio quale autonoma rispetto a quella diretta oggetto del contratto stesso (quest'ultima retribuita, infatti, nella misura di 69mila euro come da separata vertenza, ormai conciliata, con la ). Ciò si desume soprattutto Pt_3 dal citato verbale assembleare del 18 novembre 2021, di oltre un mese successivo, a sua volta, alla fattura azionata ma, all'epoca, non contestata dal condominio: tanto che fu lo stesso condominio (come indirettamente risultante dalla corrispondenza citata) ad investirne il consulente fiscale per valutarne la possibilità di portarla in detrazione ai fini dell'ecobonus. A quel punto – e solo a quel punto, indi limitatamente alle modalità di pagamento – si conveniva, con patto accessorio peraltro all'evidenza a causa illecita (indi nullo) – di “allocare” fittiziamente tali competenze su una voce relativa alla riqualificazione energetica.
Tale patto non andava comunque a buon fine, per la predetta risoluzione del contratto.
pagina 8 di 13 A quel punto, sfumata la possibilità per il condominio di retribuire il professionista “a costo zero”, l'architetto – lungi dall'aver ceduto il proprio credito alla (operazione di CP_1 Pt_3 cui non v'è alcuna documentazione) - ha reclamato comunque la sua parcella: e fondatamente, poiché il mancato conseguimento del finanziamento non ne ha di certo escluso il diritto a vedersi retribuita la prestazione svolta prima e indipendentemente dall'appalto.
È anche evidente che tra le spese già sostenute e versate dal Condominio alla , di cui Pt_3 all'art. 5 del contratto d'appalto, non rientrassero le prestazioni dell'arch. per l'attività CP_1 propedeutica: le spese a cui si fa riferimento nell'art. 5 del contratto di appalto, infatti, come correttamente rilevato anche dal giudice di primo grado, sono spese di progettazione “già sopportate dall'Appaltatore” alla data di sottoscrizione del contratto. Tra queste, non rientravano evidentemente quelle fatturate dall'arch. direttamente al Condominio, CP_1 pacificamente non ancora pagate e quindi non rientranti tra quelle già sopportate dall'appaltatore.
Infine, non è dato – per intuibili ragioni, collegabili al patto accessorio di cui si è detto - ravvisare nel dettaglio delle spese di progettazione del computo metrico (doc. 18 fascicolo parte opposta) la menzione delle attività di consulenza propedeutica al progetto di prefattibilità per cui è causa.
I primi due motivi di appello devono, dunque, essere rigettati.
2. Possono essere trattati congiuntamente anche il terzo e il quarto di motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta che il Tribunale abbia errato nel ritenere provata l'attività svolta dall'arch.
di cui alla fattura 10/2021, rimasta invero priva di alcuno specifico e attendibile riscontro CP_1 probatorio;
nonché nel non avere determinato, in via subordinata e con riguardo alla domanda
“quanti minoris”, l'effettivo valore da tributarsi alla limitata attività posta in essere dal professionista.
E' per contro anzitutto provato dalla documentazione prodotta in giudizio che l'arch. ha CP_1 eseguito disamine documentali, verifiche dei luoghi e degli impianti, della regolarità edilizia e urbanistica dell'edificio (parti comuni e private), della precedente diagnosi energetica dell'involucro edilizio, studiato le opere volte a garantire il miglioramento energetico, esaminato situazioni condominiali specifiche legate anche al precedente studio di fattibilità
(risultato erroneo in alcuni dati di misurazione) e della ulteriore documentazione nel frattempo reperita. L'effettuazione dei sopralluoghi, in particolare, emerge:
pagina 9 di 13 - dai messaggi scambiati dalle parti (cfr. doc. 11) in cui l'arch. scrive alla condomina CP_1
“Ciao , settimana prossima verrei a fare un sopralluogo così poi entro Parte_4 Pt_4 nel merito…”;
- dalle fotografie effettuate in tali occasioni (cfr. doc. 40 e 41) focalizzate sulle consistenze delle parti fisiche del condominio e degli impianti e realizzate rispettivamente in data 16.07.2020 ed in data 21.10.2020: circostanze confermate anche dal teste , collaboratore Testimone_1 dell'arch. , che si è occupato della loro archiviazione cfr. cap. b) “Non ero presente al CP_1 sopralluogo ma mi sono personalmente occupato dell'archiviazione delle foto. Nelle cartelle delle foto mettiamo la data degli scatti”(cfr. verbale d'udienza del 21.03.2024);
- dalle già citate mail e messaggi (docc.
8-12 e 26-38), da cui risulta la trasmissione, tra i mesi di giugno e settembre 2020, per disamina e verifica all'arch. dei documenti di interesse CP_1 con i relativi allegati (computo interventi di manutenzione, relazione descrittiva interventi di manutenzione, computo interventi di riqualificazione energetica, elenco lavorazioni, preventivi e offerte fornitori, preventivo progettazione, verbali assembleari, precedente diagnosi energetica e disegni ed altro).
Risulta dunque provato, sia attraverso i documenti che per testimoni, che l'arch. abbia CP_1 svolto:
a) l'analisi dello studio di fattibilità dei precedenti professionisti (studio : in Persona_3 tal senso testimonianza e docc. 26,27,28,29,33,34,38, contenenti i relativi documenti Tes_1 sottoposti all'arch. . Che i precedenti studi contenessero dati errati è provato in particolare CP_1 dalla deposizione del teste (Confermo, abbiamo lavorato su un documento precedente Tes_1
a questo sopralluogo;
era stato fatto da qualcun altro;
in questo documento c'erano venti/trenta mq errati per piano”) e dal raffronto tra i documenti inviati e quelli successivamente redatti (doc. 25 e 42 -quest'ultimo non oggetto della fattura azionata);
b) la verifica della fattibilità dello spostamento dei contatori gas, molti dei quali disposti CP_ all'esterno sui balconi - cfr. teste “Confermo, abbiamo contattato la per chiedere Tes_1 un preventivo per lo spostamento, sia per un discorso estetico, sia per un discorso pratico per avere i contatori messi tutti insieme a pianterreno per una più facile lettura di tutti”. “Sono in ufficio con l'arch. e mi sono occupato con lui di questa pratica”; CP_1
c) la verifica della centrale termica che aveva in corso un contratto energia (impresa Parabiaghi) con scadenza non compatibile con il bonus e lo studio del relativo contratto (poi seguito anche da indicazioni e contatti per definirne la risoluzione – cfr. doc. 13);
pagina 10 di 13 d) la verifica della fattibilità degli interventi di consolidamento sismico del tetto per l'applicazione del sisma bonus e la possibilità di sostituzione totale, alla cui conferma è seguito l'incarico da parte del Condominio allo studio per la redazione del CIS necessario CP_4 per accedere al bonus fiscale, come si evince dalla testimonianza di : “Confermo Testimone_2 il condominio non aveva il CIS, che richiede prima ancora di poter predisporre la Pt_1 pratica per il sisma bonus. Deve essere prodotto questo documento per poter poi accedere all'agevolazione del sisma bonus e il condominio non aveva questo documento”;
e) la verifica della situazione urbanistica e catastale, che l'arch. ha rilevato difforme sia a CP_1 livello condominiale rispetto al locale portineria sia sulle parti private, come si evince ancora dalla testimonianza del teste : “Confermo, anche in un verbale era stata riconosciuta Tes_1 questa difformità e per questo era stato dato incarico ad un professionista per presentare la sanatoria”;
f) lo studio delle attività di intervento sull'edificio e la verifica in merito a vincoli architettonici sulla zoccolatura in pietra, mediante confronti con l'amministratore e i condomini sulle modalità di intervento, sulle problematiche, sui tempi di cantierizzazione e sulle modalità di delibera: cfr. testimonianza (“Confermo, abbiamo anche contattato un architetto di Tes_1
che ci ha aiutato e supportato in questa pratica e verificato che non ci fossero vincoli Pt_1 architettonici e la possibilità di trasformare il sottotetto in unità abitative”).
Le attività di cui sopra – in breve riconducibili allo “studio di pre-fattibilità (…) finalizzato a dare una risposta sulla possibilità di attingere ai benefici dell'Ecobonus attraverso uno studio di massima dell'edificio” (così le apposite linee guida delle professioni interessate) – come correttamente rilevato anche dal giudice di prime cure, sono certamente meritevoli di valutazione economica separata rispetto a quelle progettuali.
Circa il quantum, si osserva che – come già evidenziato al paragrafo che precede – questo non è mai stato contestato dal , che anzi ha cercato di assicurarne il pagamento senza Parte_1 aggravio sul proprio bilancio. L'importo delle prestazioni deve, pertanto, ritenersi accettato.
Alla luce di quanto sopra anche il terzo e il quarto motivo di appello risultano infondati e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
3. L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91
c.p.c. alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellato arch. . CP_1
pagina 11 di 13 Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, contenente il
“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, tenendo conto del valore della domanda (25.376,00 euro), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate ed escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa rg. n. 1424/2024, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto dal , e per l'effetto Parte_1 Pt_1 conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 4044/2024 pubblicata in data 11.04.2024 e il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore dell'arch.
liquidate in € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € CP_1
1.911,00 per fase decisionale, per un importo complessivo di € 3.966,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere est. Dott. Carlo Maddaloni
Dott.ssa Natalia Imarisio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1424/2024, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rag. rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Parte_2 dagli avv.ti Luisa Berti ed Enrico Rossini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIALE
LOMBARDIA N. 25, MILANO (MI) giusta procura in atti
Appellante contro
ARCH. (P.IVA e C.F. ) rappresentato e CP_1 P.IVA_2 C.F._1 difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Maurizio Ariagno ed Elena Ariagno ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, CORSO SOMMEILLER, N. 21, TORINO (TO) giusta procura in atti
Appellato
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni per : Parte_1 pagina 1 di 13 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma dell'impugnata sentenza, contrariis rejectis, così giudicare
NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE
1)Previo accertamento delle circostanze dedotte in atti, dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 20238/22, emesso dal Tribunale di Milano e, per l'effetto, respingere tutte le avverse domande ed eccezioni.
2) Revocare tale decreto, emesso in data 20/12/2022, dal Tribunale di Milano e notificato al condominio il 4/1/2023.
3)Assolvere il , in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_2 da tutte le domande ed eccezioni avanzate dall'Arch. , respingendo le medesime per i CP_1 motivi indicati e, comunque, perché infondate sia in fatto che in diritto.
4)Condannare l'Arch. a restituire, al , la somma CP_1 Parte_1 già percepita da quest'ultimo, pari ad € 35.677, 22 (o quel diverso importo ritenuto dovuto), in ottemperanza all'esecuzione dell'impugnata Sentenza.
5)Condannare l'Arch. , a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., CP_1 anche con valutazione di carattere equitativo.
NEL MERITO – IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
Nella non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto che l'Arch. , quale professionista individuale, CP_1 abbia effettuato l'attività per cui è causa, portata dalla fattura nr. 10/21, azionata in via monitoria, a favore del ed in seguito ad incarico ricevuto da Parte_1 quest'ultimo, senza avere realizzato la cessione del credito, nei confronti della Parte_3 accertare il valore effettivo dell'attività stessa, riducendo, conseguentemente, all'esito di tale accertamento, anche con valutazione di carattere equitativo, la pretesa creditoria avanzata dall'appellato, previa revoca del D.I. e condannando il predetto a restituire al le somme Parte_1 eccedenti.
IN VIA ISTRUTTORIA
1)Solo per mero scrupolo e, in ogni caso, in via di estremo subordine, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova, per interrogatorio formale nonché per testi, non ammessi, riportati nelle memorie, ex art. 183, 6 comma, n. 2 e 3 c.p.c., con i testi ivi indicati, espunti eventuali giudizi ivi contenuti, senza intendimento alcuno volto all'inversione dell'onere della prova e solo se ritenuto strettamente necessario ai fini del decidere.
pagina 2 di 13 2)Solo se ritenuto strettamente necessario, ai fini del decidere, si chiede disporsi, altresì, CTU, al fine di addivenire alla corretta valutazione economica della limitata e residua attività posta in essere dall'appellato.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi relativi al doppio grado del giudizio.”
Conclusioni per ARCH. : CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
previa ogni opportuna declaratoria anche in via incidentale,
occorrendo, in via istruttoria, ammettere CTU volta ad accertare, previa disamina della documentazione in atti e delle ulteriori risultanze istruttorie, lo svolgimento dell'attività professionale di studio prefattibilità propedeutica al progetto di riqualificazione energetica ecobonus dedotta in giudizio dall'arch. , così come in atti descritta e documentata, ed oggetto della sua fatt. n. 10 CP_1 del 6/10/21, la congruità dell'importo ivi indicato e la quantificazione dell'eventuale diverso valore ritenuto congruo. Si chiede inoltre che il CTU sia chiamato a verificare se il costo di tale attività sia o meno contemplato nel dettaglio spese professionali di progettazione inserito nel computo metrico (doc.
18) e nelle spese professionali indicate nel contratto come riferite all'arch. ; CP_1
nel merito, in via principale, respingere l'appello interposto dal Parte_1
avverso la sentenza Tribunale di Milano n. 4044/2024 dell'11/4/2024, siccome inammissibile
[...]
e comunque infondato, confermando la sentenza impugnata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo
Tribunale di Milano n. 20238/2022 del 20/12/2022, e comunque condannare il Parte_1
, in persona del suo amministratore pro tempore, al pagamento all'arch.
[...] CP_1
della somma di € 25.376,00 per le causali di cui in narrativa, o somma veriore accertanda,
[...] oltre interessi ex art. 1284, 4° comma cod. civ. dalla domanda al soddisfo;
in ogni caso con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il (di Parte_1 seguito proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20238/2022 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano in favore dell'arch. per la somma di euro CP_1 pagina 3 di 13 25.376,00 (euro 20.000,00 per compenso, oltre accessori) portata dalla fattura n. 10/2021 del
06.10.2021 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio) relativa all'attività professionale di consulenza e assistenza svolta in favore del e propedeutica al progetto di riqualificazione Parte_1 energetica superbonus 110% dell'immobile condominiale.
L'attore opponente chiedeva la revoca del decreto di cui sopra, contestando la fondatezza della pretesa creditoria, poiché a suo dire non sussisteva alcun rapporto contrattuale tra il e l'arch. . Secondo l'opponente, quest'ultimo era entrato in contatto con il Parte_1 CP_1 esclusivamente nella qualità di legale rappresentante della con la Parte_1 Parte_3 quale il condominio stesso aveva stipulato in data 19.11.2021 un contratto d'appalto (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio) avente ad oggetto gli interventi condominiali di riqualificazione energetica.
Deduceva, altresì, che l'attività oggetto della fattura n. 10/2021 era una duplicazione di quella fatturata da nell'ambito del predetto contratto d'appalto quale “progettazione Parte_3 preliminare, municipale, energetica e asseverazioni”, svolta sempre dall'arch. ed in CP_1 relazione alla quale la società aveva ottenuto dal Tribunale di Milano l'emissione del decreto ingiuntivo n. 15880/2022 per l'importo di euro 69.728,00, anche questo oggetto di opposizione in giudizio, però poi abbandonata a seguito di pagamento della somma ingiunta e conciliazione.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'arch. , chiedendo CP_1 la conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, la condanna dell'opponente a versare la somma relativa.
Il convenuto opposto deduceva di aver svolto attività per il non solo quale legale Parte_1 rappresentate della ma anche quale professionista individuale sin dal luglio Parte_3
2020, in fase propedeutica al progetto di efficientamento energetico e sismico, al fine di dare una risposta al Condominio in merito alla possibilità di attingere ai benefici fiscali. Per tale attività propedeutica aveva emesso la fattura per cui è causa, che il peraltro aveva Parte_1 recepito ai fini del suo caricamento sul bonus fiscale e mai contestato prima del giudizio di opposizione. Trattavasi di oggetto estraneo al regolamento dell'art. 5 del contratto d'appalto, che riguardava invece le spese di progettazione già sopportate dall'appaltatore alla data di sottoscrizione del contratto stesso e da corrispondere all'impresa anche in caso di mancata concessione al Condominio dei finanziamenti richiesti per la cessione del credito d'imposta, e quindi in caso di risoluzione del contratto.
Il Tribunale non concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e successivamente ammetteva prove orali, assunte all'udienza del 21.03.2024.
pagina 4 di 13 Con sentenza n. 4044/2024 pubblicata in data 11.04.2024, rigettava l'opposizione proposta dal e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposto alle Parte_1 spese processuali, ritenendo provato il credito azionato dall'architetto.
Il Condominio ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo anche di condannare l'arch. a restituire al Condominio la somma da quest'ultimo percepita in CP_1 ottemperanza alla medesima e pari ad euro 35.677,22, nonché condannarlo a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via subordinata, nel caso in cui si ritenesse la domanda fondata nell'an, accertare il valore effettivo dell'attività svolta dall'appellato, riducendone la pretesa creditoria.
L'arch. si è costituito in giudizio, contestando le avverse deduzioni e concludendo CP_1 come in epigrafe. La causa è giunta in decisione all'udienza del 17 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I primi due motivi di gravame, attenendo in sostanza alla ricostruzione del rapporto contrattuale fra le parti ed, in particolare, alla distinzione tra credito dell'odierno appellato come libero professionista e credito dell'impresa appaltatrice (di cui il primo è legale rappresentante), possono essere trattati congiuntamente.
Con il primo, l'appellante lamenta l'erroneo riconoscimento di rapporto giuridico tra il condominio e l'arch. in qualità di professionista individuale e non soltanto come legale CP_1 rappresentate della;
è solo a quest'ultima che l'appellante aveva conferito mandato non Pt_3 solo per l'attività preparatoria, di studio, di assistenza e di consulenza, ma anche per quella di progettazione e di esecuzione delle opere di efficientamento energetico.
Deduce, in particolare, che dall'esame dei docc. 2 e 3 (verbale di assemblea del 30.10.2020 e lettera allegata redatta in pari data) si evince chiaramente che l'arch. ha partecipato alla CP_1 suddetta assemblea in veste di legale rappresentante della e non vi è mai stato il Pt_3 conferimento di alcun incarico individuale. Il giudice avrebbe errato anche nel reputare che dalla documentazione trasmessa all'arch. nell'estate 2020 si potesse ritenere che il CP_1
Condominio si era rivolto all'arch. quale proprio consulente per la verifica di studi CP_1 preliminari, in quanto la suddetta trasmissione era avvenuta per iniziativa della condomina e non dell'amministratore. Parte_4
Deduce, inoltre, che qualora l'arch. venisse ritenuto titolare del credito per cui è causa CP_1 dovrebbe ritenersi che lo stesso abbia ceduto alla il proprio credito, comunicando tale Pt_3
pagina 5 di 13 cessione al condominio con mail del 11.11.2021 (doc. 17 fascicolo parte opposta) con cui ha espresso il proprio consenso a che il suo compenso venisse pagato alla mediante Pt_3 inserimento del relativo importo nella voce “isolamento 110%” di cui all'art. 5 del contratto d'appalto.
Con il secondo motivo, il lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto compreso Parte_1
l'importo portato dalla fattura n.10/2021 nel computo metrico e nel contratto di appalto stipulato tra il e la (cfr. docc. 5 e 8 fascicolo parte opposta). Il Tribunale Parte_1 Pt_3 avrebbe in particolare omesso di valutare che l'assemblea del 18.1.2021 ha deliberato al punto n. 4 dell'ordine del giorno che gli importi e le spese relative al compenso per la consulenza e l'assistenza riguardanti le attività propedeutiche sarebbero stati inclusi nelle spese descritte nel computo metrico nonché nel contratto di appalto.
Peraltro, per accordo intervenuto tra il professionista e il Condominio (cfr. doc. 17), ai fini di permettere al Condominio di usufruire dell'agevolazione fiscale del superbonus non prevista per l'attività propedeutica, il compenso per l'attività propedeutica per cui è causa era stato inserito nel corrispettivo previsto per il contratto di appalto, all'art. 5, nella voce isolamento
110%.
La successiva risoluzione del contratto ed il mancato ottenimento delle agevolazioni fiscali avrebbe poi determinato l'obbligo del di pagare la somma indicata nell'art. 5 del Parte_1 contratto di appalto, in cui sarebbe comunque ricompreso anche il compenso per l'attività propedeutica prestata dall'arch. . CP_1
La contraddittorietà stessa delle difese di parte appellante – che da un lato contesta l'esistenza del mandato professionale all'architetto, dall'altro ipotizza una relativa cessione del credito ed evidenzia accordi inter partes relativi alle modalità di computo e pagamento di tale credito – ne evidenzia l'infondatezza.
L'arch. è entrato in contatto personalmente con il molto prima della stipula CP_1 Parte_1 del contratto con (19.11.2021): trattasi di circostanza pacificamente Parte_3 comprovata da mail e messaggi whatsapp (cfr. docc.
8-12 e 26-38 fascicolo parte opposta) trasmessi all'arch. (qualificato come “nostro supporter e consulente di Torino”: cfr. doc. CP_1
9, mail del 30 giugno 2020) nel corso dell'estate 2020, contenenti la documentazione che gli si chiedeva di esaminare e verificare (tra i quali computo di interventi di manutenzione, relazione pagina 6 di 13 descrittiva interventi di manutenzione, computo interventi di riqualificazione energetica, elenco lavorazioni, preventivi e offerte fornitori, preventivo progettazione, precedente diagnosi energetica). Sarebbe d'altro canto del tutto irragionevole ritenere – come sostiene l'appellante – che tale impegnativo incarico (esame propedeutico della pratica) sia stato conferito da una singola condomina per suo esclusivo conto, non risultando d'altronde che l'iniziativa della medesima sia stata mai sconfessata dal;
il quale anzi, a voler ricondurre l'iniziativa Parte_1 alla singola persona, di fatto risulta averla poi ratificata, stanti gli abbondanti sviluppi successivi
(sino, appunto, al conferimento dell'appalto all'impresa dello stesso ). Peraltro la stessa CP_1 trasmissione di esauriente documentazione tecnica nell'estate 2020 ne attesta la disponibilità in capo alla condomina ed è indice, pertanto, di un interessamento condominiale o comunque multipersonale, come direttamente confermato dal fatto che in copia conoscenza via mail erano stati inseriti altri condomini: i quali, dunque, erano direttamente coinvolti nell'interessamento del professionista.
L'architetto – una volta preparatosi con la documentazione trasmessagli dal gruppetto
“attivatore” di condomini – si presentava poi all'assemblea condominiale del 30.10.2020 a discutere della fattibilità degli interventi oggetto dei bonus fiscali. Al termine della discussione, il presidente dell'assemblea proponeva ai condomini di “affidare all'ing. l'incarico di CP_1 redigere la diagnosi energetica, primo step necessario per comprendere le caratteristiche tecniche da adottare”: proposta che “L'assemblea all'unanimità approvava”. Si precisava anche che, a tal fine, “E' stato chiesto di rientrare in possesso di tutto il lavoro pagato, svolto da arch. in particolare i file DWG da cui Arch. può partire per la stesura del Per_1 CP_1 progetto esecutivo in tempi rapidi e che permettano di rispettare le scadenze che ha indicato
(cfr. doc. 14 appellato).
Proseguendo cronologicamente nella disamina delle risultanze documentali, il professionista ha quasi un anno dopo emesso la (qui) contestata fattura n. 10 del 06.10.2021: fattura che risulta inviata al Condominio, tant'è che da questo veniva a sua volta trasmessa, insieme alle altre relative al bonus fiscale, al dott. , consulente di PWC (cfr. mail del 09.11.2021 dc. 15 Per_2 fascicolo parte opposta). Questi indicava che le fatture, per poter beneficiare del bonus fiscale, dovevano essere allocate su determinati interventi trainanti. L'arch. , con mail CP_1 dell'11.11.2021, acconsentiva dunque ad allocare la propria attività propedeutica sotto la voce isolamento termico del contratto d'appalto: “la mia attività di consulenza e assistenza propedeutica al superbonus, sarà allocata sulla voce isolamento termico e rientrerà nel superbonus 110%” (cfr. docc. 16 e 17 fascicolo parte opposta). pagina 7 di 13 Si giunge poi all'assemblea condominiale del 18.11.2021 (cfr. doc. 19 fascicolo parte opposta), ove al punto 4 dell'ordine del giorno – con evidente riferimento alla fattura per cui è causa – veniva specificamente trattato proprio il “Compenso per la consulenza e assistenza dell'arch.
per le attività propedeutiche al progetto di riqualificazione energetica” (punto, CP_1 peraltro, espressamente distinto da quello – punto 1 – riferito invece al contratto d'appalto con la ). Non viene documentata, nel verbale, alcuna contestazione della debenza e del Pt_3 titolo di tale compenso, ma risulta concordato che le medesime sarebbero state inserite nel
“computo metrico” e che, pertanto, non sarebbero state pagate a parte.
Infine, il giorno successivo, 19.11.2021, il e la sottoscrivevano finalmente Parte_1 Pt_3 il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica. Tale documento reca espresso riconoscimento dell'arch. come “professionista incaricato della CP_1 progettazione preliminare, municipale, energetica e asseverazioni”: quindi come figura autonoma rispetto a quella dell'impresa appaltatrice.
Il contratto d'appalto veniva però risolto in data 31.12.2021, per omessa concessione di finanziamento da parte dell'istituto di credito.
Orbene, tale excursus rende di piana evidenza che – se è vero che l'architetto cumulava CP_1 in sé il duplice interesse all'affare, quale professionista e quale rappresentante dell'impresa, e se
è vero che in riferimento a ciò vi è stata nelle fasi di conferimento dell'incarico ambiguità ed approssimazione da ambedue le parti nella correlata regolamentazione documentale – l'odierno appellato è stato incaricato, molto prima della conclusione del contratto di appalto, di un'attività meramente propedeutica, riconosciuta espressamente dal condominio quale autonoma rispetto a quella diretta oggetto del contratto stesso (quest'ultima retribuita, infatti, nella misura di 69mila euro come da separata vertenza, ormai conciliata, con la ). Ciò si desume soprattutto Pt_3 dal citato verbale assembleare del 18 novembre 2021, di oltre un mese successivo, a sua volta, alla fattura azionata ma, all'epoca, non contestata dal condominio: tanto che fu lo stesso condominio (come indirettamente risultante dalla corrispondenza citata) ad investirne il consulente fiscale per valutarne la possibilità di portarla in detrazione ai fini dell'ecobonus. A quel punto – e solo a quel punto, indi limitatamente alle modalità di pagamento – si conveniva, con patto accessorio peraltro all'evidenza a causa illecita (indi nullo) – di “allocare” fittiziamente tali competenze su una voce relativa alla riqualificazione energetica.
Tale patto non andava comunque a buon fine, per la predetta risoluzione del contratto.
pagina 8 di 13 A quel punto, sfumata la possibilità per il condominio di retribuire il professionista “a costo zero”, l'architetto – lungi dall'aver ceduto il proprio credito alla (operazione di CP_1 Pt_3 cui non v'è alcuna documentazione) - ha reclamato comunque la sua parcella: e fondatamente, poiché il mancato conseguimento del finanziamento non ne ha di certo escluso il diritto a vedersi retribuita la prestazione svolta prima e indipendentemente dall'appalto.
È anche evidente che tra le spese già sostenute e versate dal Condominio alla , di cui Pt_3 all'art. 5 del contratto d'appalto, non rientrassero le prestazioni dell'arch. per l'attività CP_1 propedeutica: le spese a cui si fa riferimento nell'art. 5 del contratto di appalto, infatti, come correttamente rilevato anche dal giudice di primo grado, sono spese di progettazione “già sopportate dall'Appaltatore” alla data di sottoscrizione del contratto. Tra queste, non rientravano evidentemente quelle fatturate dall'arch. direttamente al Condominio, CP_1 pacificamente non ancora pagate e quindi non rientranti tra quelle già sopportate dall'appaltatore.
Infine, non è dato – per intuibili ragioni, collegabili al patto accessorio di cui si è detto - ravvisare nel dettaglio delle spese di progettazione del computo metrico (doc. 18 fascicolo parte opposta) la menzione delle attività di consulenza propedeutica al progetto di prefattibilità per cui è causa.
I primi due motivi di appello devono, dunque, essere rigettati.
2. Possono essere trattati congiuntamente anche il terzo e il quarto di motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta che il Tribunale abbia errato nel ritenere provata l'attività svolta dall'arch.
di cui alla fattura 10/2021, rimasta invero priva di alcuno specifico e attendibile riscontro CP_1 probatorio;
nonché nel non avere determinato, in via subordinata e con riguardo alla domanda
“quanti minoris”, l'effettivo valore da tributarsi alla limitata attività posta in essere dal professionista.
E' per contro anzitutto provato dalla documentazione prodotta in giudizio che l'arch. ha CP_1 eseguito disamine documentali, verifiche dei luoghi e degli impianti, della regolarità edilizia e urbanistica dell'edificio (parti comuni e private), della precedente diagnosi energetica dell'involucro edilizio, studiato le opere volte a garantire il miglioramento energetico, esaminato situazioni condominiali specifiche legate anche al precedente studio di fattibilità
(risultato erroneo in alcuni dati di misurazione) e della ulteriore documentazione nel frattempo reperita. L'effettuazione dei sopralluoghi, in particolare, emerge:
pagina 9 di 13 - dai messaggi scambiati dalle parti (cfr. doc. 11) in cui l'arch. scrive alla condomina CP_1
“Ciao , settimana prossima verrei a fare un sopralluogo così poi entro Parte_4 Pt_4 nel merito…”;
- dalle fotografie effettuate in tali occasioni (cfr. doc. 40 e 41) focalizzate sulle consistenze delle parti fisiche del condominio e degli impianti e realizzate rispettivamente in data 16.07.2020 ed in data 21.10.2020: circostanze confermate anche dal teste , collaboratore Testimone_1 dell'arch. , che si è occupato della loro archiviazione cfr. cap. b) “Non ero presente al CP_1 sopralluogo ma mi sono personalmente occupato dell'archiviazione delle foto. Nelle cartelle delle foto mettiamo la data degli scatti”(cfr. verbale d'udienza del 21.03.2024);
- dalle già citate mail e messaggi (docc.
8-12 e 26-38), da cui risulta la trasmissione, tra i mesi di giugno e settembre 2020, per disamina e verifica all'arch. dei documenti di interesse CP_1 con i relativi allegati (computo interventi di manutenzione, relazione descrittiva interventi di manutenzione, computo interventi di riqualificazione energetica, elenco lavorazioni, preventivi e offerte fornitori, preventivo progettazione, verbali assembleari, precedente diagnosi energetica e disegni ed altro).
Risulta dunque provato, sia attraverso i documenti che per testimoni, che l'arch. abbia CP_1 svolto:
a) l'analisi dello studio di fattibilità dei precedenti professionisti (studio : in Persona_3 tal senso testimonianza e docc. 26,27,28,29,33,34,38, contenenti i relativi documenti Tes_1 sottoposti all'arch. . Che i precedenti studi contenessero dati errati è provato in particolare CP_1 dalla deposizione del teste (Confermo, abbiamo lavorato su un documento precedente Tes_1
a questo sopralluogo;
era stato fatto da qualcun altro;
in questo documento c'erano venti/trenta mq errati per piano”) e dal raffronto tra i documenti inviati e quelli successivamente redatti (doc. 25 e 42 -quest'ultimo non oggetto della fattura azionata);
b) la verifica della fattibilità dello spostamento dei contatori gas, molti dei quali disposti CP_ all'esterno sui balconi - cfr. teste “Confermo, abbiamo contattato la per chiedere Tes_1 un preventivo per lo spostamento, sia per un discorso estetico, sia per un discorso pratico per avere i contatori messi tutti insieme a pianterreno per una più facile lettura di tutti”. “Sono in ufficio con l'arch. e mi sono occupato con lui di questa pratica”; CP_1
c) la verifica della centrale termica che aveva in corso un contratto energia (impresa Parabiaghi) con scadenza non compatibile con il bonus e lo studio del relativo contratto (poi seguito anche da indicazioni e contatti per definirne la risoluzione – cfr. doc. 13);
pagina 10 di 13 d) la verifica della fattibilità degli interventi di consolidamento sismico del tetto per l'applicazione del sisma bonus e la possibilità di sostituzione totale, alla cui conferma è seguito l'incarico da parte del Condominio allo studio per la redazione del CIS necessario CP_4 per accedere al bonus fiscale, come si evince dalla testimonianza di : “Confermo Testimone_2 il condominio non aveva il CIS, che richiede prima ancora di poter predisporre la Pt_1 pratica per il sisma bonus. Deve essere prodotto questo documento per poter poi accedere all'agevolazione del sisma bonus e il condominio non aveva questo documento”;
e) la verifica della situazione urbanistica e catastale, che l'arch. ha rilevato difforme sia a CP_1 livello condominiale rispetto al locale portineria sia sulle parti private, come si evince ancora dalla testimonianza del teste : “Confermo, anche in un verbale era stata riconosciuta Tes_1 questa difformità e per questo era stato dato incarico ad un professionista per presentare la sanatoria”;
f) lo studio delle attività di intervento sull'edificio e la verifica in merito a vincoli architettonici sulla zoccolatura in pietra, mediante confronti con l'amministratore e i condomini sulle modalità di intervento, sulle problematiche, sui tempi di cantierizzazione e sulle modalità di delibera: cfr. testimonianza (“Confermo, abbiamo anche contattato un architetto di Tes_1
che ci ha aiutato e supportato in questa pratica e verificato che non ci fossero vincoli Pt_1 architettonici e la possibilità di trasformare il sottotetto in unità abitative”).
Le attività di cui sopra – in breve riconducibili allo “studio di pre-fattibilità (…) finalizzato a dare una risposta sulla possibilità di attingere ai benefici dell'Ecobonus attraverso uno studio di massima dell'edificio” (così le apposite linee guida delle professioni interessate) – come correttamente rilevato anche dal giudice di prime cure, sono certamente meritevoli di valutazione economica separata rispetto a quelle progettuali.
Circa il quantum, si osserva che – come già evidenziato al paragrafo che precede – questo non è mai stato contestato dal , che anzi ha cercato di assicurarne il pagamento senza Parte_1 aggravio sul proprio bilancio. L'importo delle prestazioni deve, pertanto, ritenersi accettato.
Alla luce di quanto sopra anche il terzo e il quarto motivo di appello risultano infondati e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
3. L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91
c.p.c. alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellato arch. . CP_1
pagina 11 di 13 Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, contenente il
“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, tenendo conto del valore della domanda (25.376,00 euro), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate ed escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa rg. n. 1424/2024, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto dal , e per l'effetto Parte_1 Pt_1 conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 4044/2024 pubblicata in data 11.04.2024 e il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore dell'arch.
liquidate in € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € CP_1
1.911,00 per fase decisionale, per un importo complessivo di € 3.966,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere est. Dott. Carlo Maddaloni
Dott.ssa Natalia Imarisio
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