CASS
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2025, n. 35020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35020 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: KA AM AM (C.U.I. 05TGYAD) nato il [...] avverso la sentenza del 10/01/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
CI lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35020 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 11/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, all'esito di giudizio abbreviato il Tribunale di Bergamo ha condannato HA NI OK alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 1.667,00 di multa per detenzione finalizzata alla cessione e per cessione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso ex art. 608 cod. proc. pen. fondato su un motivo deducente l'omessa pronuncia in merito all'espulsione ex art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Nonostante la previsione di cui al citato articolo, il Tribunale avrebbe omesso di statuire in merito alla misura di sicurezza personale dell'espulsione dal territorio dello Stato a carico dello «straniero», condannato per fattispecie in materia di stupefacenti. Ciò sarebbe avvenuto pur emergendo dall'apparato motivazionale della sentenza considerazioni lungi dal dimostrare l'assenza di pericolosità sociale ed evidenziano elementi che avrebbero dovuto indurre il giudicante a interrogarsi su tale problematica, stante anche la mancata emersione di circostanze ostative all'espulsione connesse alla tutela della vita familiare dell'imputato. Il riferimento è, in particolare, ai precedenti penali specifici a carico di soggetto che in sede di controllo da parte delle forze dell'ordine si è dato alla fuga, tentando di nascondere lo stupefacente e i circa 1.500,00 euro posseduti, e che ha violato sin dall'inizio la misura cautelare applicatagli (l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile ex art. 608 cod. proc. pen., in quanto proposto avverso sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato non appellabile (Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, Banadin, Rv. 283639 — 01), nonché fondato. 2. Seguendo l'iter logico-giuridico sotteso alla citata sentenza «Banadin» relativa a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, occorre evidenziare che Corte cost. n. 58 del 1995 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui 2 obbligava il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo decreto. In questa prospettiva, la Consulta ha sottolineato che le misure di sicurezza personali comportano la privazione o la limitazione della libertà personale e quindi incidono in ogni caso sul valore che l'art. 13 Cost. riconosce come diritto inviolabile dell'individuo, sia esso cittadino o straniero. Di fronte all'incidenza su beni di tale pregio, il controllo di costituzionalità delle norme di legge contestate deve avvenire in modo da garantire che il sacrificio della libertà sia giustificato dall'effettiva tutela di altri valori costituzionali (Corte cost., sent. n. 63 del 1994; Corte cost., sent. n. 81 del 1993; Corte cost., sent. n. 368 del 1992; Corte cost., sent. n. 366 del 1991). Sicché, il giudice (anche con la sentenza di patteggiamento) deve accertare l'esistenza o meno della pericolosità sociale dell'imputato sulla base delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., cui fa riferimento l'art. 203, comma 2, cod. pen., e all'esito stabilire se debba o meno essere applicata la misura di sicurezza in oggetto. 3. Orbene, nel caso in esame nulla di ciò si evince dalla motivazione né dal dispositivo della sentenza impugnata, che tace completamente al riguardo. 3.1. Ai fini della commisurazione giudiziale della pena, anche in termini di diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché a base del giudizio negativo di prognosi di recidiva sotteso alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito si è limitato a formulare alcune considerazioni in ordine alla personalità dell'imputato, non regolarmente presente sul territorio dello Stato e gravato da precedenti anche specifici. È stata in particolare ritenuta una «preoccupante e radicale indifferenza» dell'imputato «nei confronti della vicenda che l'ha coinvolto, spudoratamente violando senza alcuna ragione giustificativa la misura cautelare applicata nei suoi confronti». Le valutazioni di cui innanzi, operate per gli altri evidenziati fini, non sono state tematizzate circa il profilo inerente alla ravvisabilità dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza, operante anche per le ipotesi di condanna per la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (ex plurimis: Sez. 4, n. 7104 del 02/02/2021, K., Rv. 280546 - 01). 3.2. La presenza delle evidenziate considerazioni, unita all'assenza di riferimenti a eventuali cause ostative all'applicazione della misura di sicurezza in oggetto, induce altresì a escludere che il giudicante abbia ritenuto implicitamente la mancanza dei requisiti per l'applicazione dell'espulsione che, per quanto già chiarito al precedente paragrafo n. 2, opera obbligatoriamente ancorché non automaticamente. Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, è ammessa la motivazione implicita, che ricorre allorquando dal tessuto argomentativo della pronuncia impugnata siano enucleabili le ragioni del convincimento, sempre che ogni elemento rilevante sia stato tenuto presente e che la statuizione si fondi su un sostrato razionale esente da aporie e da incongruenze logiche. Sicché, ove dal provvedimento risultino le circostanze e le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico sotteso alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del vizio di mancanza di motivazione (ex plurimis, oltre alle citate Sezioni Unite «Banadin»: Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900 - 01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, Mirabilia, Rv. 233187 - 01). Nel caso di specie, le innanzi riportate considerazioni formulate dal giudice sono lungi dal dimostrare ancorché implicitamente l'assenza della pericolosità sociale, evidenziando invece alcuni elementi che avrebbero dovuto indurre il giudicante a interrogarsi in merito ai presupposti per l'applicabilità della prevista misura di sicurezza. 3.3. Ne deriva il denunciato vizio di mancanza di motivazione sul punto, ravvisabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa, ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (ex plurimis: Sezioni Unite «Banadin»; Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011, Tesi;
Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763 - 01). 4. Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente: la sentenza impugnata va annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Brescia, in diversa persona, ex art. 623, comma 1, lett. d, cod. proc. pen (Sezioni Unite «Banadin») limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, a pena espiata. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della misura dell'espulsione dal territorio dello Stato e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo, diversa persona fisica. Visto l'art. 624 cod. 4 proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso 1'11 settembre 2025 Il Presi nte
CI lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35020 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 11/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, all'esito di giudizio abbreviato il Tribunale di Bergamo ha condannato HA NI OK alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 1.667,00 di multa per detenzione finalizzata alla cessione e per cessione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso ex art. 608 cod. proc. pen. fondato su un motivo deducente l'omessa pronuncia in merito all'espulsione ex art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Nonostante la previsione di cui al citato articolo, il Tribunale avrebbe omesso di statuire in merito alla misura di sicurezza personale dell'espulsione dal territorio dello Stato a carico dello «straniero», condannato per fattispecie in materia di stupefacenti. Ciò sarebbe avvenuto pur emergendo dall'apparato motivazionale della sentenza considerazioni lungi dal dimostrare l'assenza di pericolosità sociale ed evidenziano elementi che avrebbero dovuto indurre il giudicante a interrogarsi su tale problematica, stante anche la mancata emersione di circostanze ostative all'espulsione connesse alla tutela della vita familiare dell'imputato. Il riferimento è, in particolare, ai precedenti penali specifici a carico di soggetto che in sede di controllo da parte delle forze dell'ordine si è dato alla fuga, tentando di nascondere lo stupefacente e i circa 1.500,00 euro posseduti, e che ha violato sin dall'inizio la misura cautelare applicatagli (l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile ex art. 608 cod. proc. pen., in quanto proposto avverso sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato non appellabile (Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, Banadin, Rv. 283639 — 01), nonché fondato. 2. Seguendo l'iter logico-giuridico sotteso alla citata sentenza «Banadin» relativa a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, occorre evidenziare che Corte cost. n. 58 del 1995 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui 2 obbligava il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo decreto. In questa prospettiva, la Consulta ha sottolineato che le misure di sicurezza personali comportano la privazione o la limitazione della libertà personale e quindi incidono in ogni caso sul valore che l'art. 13 Cost. riconosce come diritto inviolabile dell'individuo, sia esso cittadino o straniero. Di fronte all'incidenza su beni di tale pregio, il controllo di costituzionalità delle norme di legge contestate deve avvenire in modo da garantire che il sacrificio della libertà sia giustificato dall'effettiva tutela di altri valori costituzionali (Corte cost., sent. n. 63 del 1994; Corte cost., sent. n. 81 del 1993; Corte cost., sent. n. 368 del 1992; Corte cost., sent. n. 366 del 1991). Sicché, il giudice (anche con la sentenza di patteggiamento) deve accertare l'esistenza o meno della pericolosità sociale dell'imputato sulla base delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., cui fa riferimento l'art. 203, comma 2, cod. pen., e all'esito stabilire se debba o meno essere applicata la misura di sicurezza in oggetto. 3. Orbene, nel caso in esame nulla di ciò si evince dalla motivazione né dal dispositivo della sentenza impugnata, che tace completamente al riguardo. 3.1. Ai fini della commisurazione giudiziale della pena, anche in termini di diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché a base del giudizio negativo di prognosi di recidiva sotteso alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito si è limitato a formulare alcune considerazioni in ordine alla personalità dell'imputato, non regolarmente presente sul territorio dello Stato e gravato da precedenti anche specifici. È stata in particolare ritenuta una «preoccupante e radicale indifferenza» dell'imputato «nei confronti della vicenda che l'ha coinvolto, spudoratamente violando senza alcuna ragione giustificativa la misura cautelare applicata nei suoi confronti». Le valutazioni di cui innanzi, operate per gli altri evidenziati fini, non sono state tematizzate circa il profilo inerente alla ravvisabilità dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza, operante anche per le ipotesi di condanna per la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (ex plurimis: Sez. 4, n. 7104 del 02/02/2021, K., Rv. 280546 - 01). 3.2. La presenza delle evidenziate considerazioni, unita all'assenza di riferimenti a eventuali cause ostative all'applicazione della misura di sicurezza in oggetto, induce altresì a escludere che il giudicante abbia ritenuto implicitamente la mancanza dei requisiti per l'applicazione dell'espulsione che, per quanto già chiarito al precedente paragrafo n. 2, opera obbligatoriamente ancorché non automaticamente. Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, è ammessa la motivazione implicita, che ricorre allorquando dal tessuto argomentativo della pronuncia impugnata siano enucleabili le ragioni del convincimento, sempre che ogni elemento rilevante sia stato tenuto presente e che la statuizione si fondi su un sostrato razionale esente da aporie e da incongruenze logiche. Sicché, ove dal provvedimento risultino le circostanze e le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico sotteso alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del vizio di mancanza di motivazione (ex plurimis, oltre alle citate Sezioni Unite «Banadin»: Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900 - 01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, Mirabilia, Rv. 233187 - 01). Nel caso di specie, le innanzi riportate considerazioni formulate dal giudice sono lungi dal dimostrare ancorché implicitamente l'assenza della pericolosità sociale, evidenziando invece alcuni elementi che avrebbero dovuto indurre il giudicante a interrogarsi in merito ai presupposti per l'applicabilità della prevista misura di sicurezza. 3.3. Ne deriva il denunciato vizio di mancanza di motivazione sul punto, ravvisabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa, ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (ex plurimis: Sezioni Unite «Banadin»; Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011, Tesi;
Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763 - 01). 4. Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente: la sentenza impugnata va annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Brescia, in diversa persona, ex art. 623, comma 1, lett. d, cod. proc. pen (Sezioni Unite «Banadin») limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, a pena espiata. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della misura dell'espulsione dal territorio dello Stato e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo, diversa persona fisica. Visto l'art. 624 cod. 4 proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso 1'11 settembre 2025 Il Presi nte