CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 818/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5240/2022 depositato il 07/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 216/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 1 e pubblicata il 28/02/2022
Atti impositivi:
- CONTESTAZIONE n. TYZCOB300026 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1 Srl, appellante:
dichiarare l'illegittimità della sentenza n. 216/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa per violazione dell'art. 6 comma 5 bis d.lgs. n. 472 del 1997, laddove non ha riconosciuto la non punibilità della violazione commessa dalla Società anche in conseguenza della natura eminentemente formale della stessa.
In subordine, e senza pregiudizio per la superiore richiesta, riformare la sentenza appellata applicando la sanzione ridotta di € 100,00 ex art. 2 bis d.lgs. n. 471/1997.
Con vittoria di spese e compensi.
Per l'Agenzia delle Entrate:
rigettare l'appello e condannare la ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'AGENZIA delle ENTRATE di Ragusa in data 16.3.2020 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'atto di contestazione n. TYZCOB300026/2020 notificatole il 24.1.2020, a mezzo del quale, all'esito di verifica fiscale eseguita dalla
G.d.F. relativamente all'a.i. 2015, l'Ufficio ha proceduto ex artt. 8, comma primo, e 3, comma primo, D.Lvo
n. 471/1997, all'irrogazione della sanzione di complessivi € 9.102,00, pari al 30% dell'IVA non versata nello scrutinato a.i., attesa l'omessa compilazione del quadro VH, dal rigo 20 al rigo 31, della dichiarazione IVA
2016.
Deduceva la natura meramente formale della contestata violazione e l'inidoneità della medesima a cagionare pregiudizio alcuno all'Erario - essa contribuente avendo maturato per l'a.i. in commento un credito IVA - e rilevando che l'omessa presentazione di comunicazione per la compensazione non era idonea a cagionare danni all'Erario ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis, D.Lvo n. 472/1997 e che, giusta risoluzione n. 36/2017, la stessa AGENZIA delle ENTRATE aveva chiarito che in ipotesi di violazione per omessa comunicazione di F24 a saldo zero la sanzione andava calcolata nella misura di € 100,00.
Costituitasi, l'AGENZIA delle ENTRATE invocava il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 216/2022 la CTP di Ragusa, Sez. 1^, rigettava il ricorso e condannava, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Essa proponeva quindi appello deducendo l'illegittimità della impugnata sentenza. L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, chiedeva il rigetto dell'appello.
Seguiva memoria di replica della Ricorrente_1 Srl.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1 del d. p. r. n. 100/1998 tutti i contribuenti sono obbligati ad effettuare le liquidazioni periodiche ed il versamento dell'i.v.a. mensile o trimestrale entro i termini previsti.
Ciò anche se essi dovessero chiudere l'anno con un credito i.v.a. ovvero prevedere di chiuderlo con un credito i.v.a.
Qualora ciò dovesse accadere il contribuente potrà chiedere a rimborso tale credito.
Nel caso di specie la ricorrente non ha osservato alcuno degli adempimenti impostigli, cioè a dire la presentazione del modello VH, delle liquidazioni periodiche e dell'istanza di cui all'art. 8, co. 3.
Quella da ella commessa è pertanto una violazione di ordine sostanziale incidendo essa sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento ( Cass. n. 28938/2020).
Non ricorre, pertanto, l'ipotesi della violazione meramente formale nel caso di errato impiego della procedura di compensazione “ neppure ove il credito d'imposta risulti spettante in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, poiché ciò comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale ( Cass. n. 26926/2019).
Né è applicabile, nella fattispecie, la sanzione ridotta di € 100,00 di cui al co. 2 bis dell'art. 15 del d. l.vo n.
471/1997 riguardando essa il solo caso in cui il contribuente ha osservato tutti gli adempimenti sopra indicati prodromici all'inoltro di un F24 a saldo zero.
L'appello proposto va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 s. r. l. avverso la sentenza n. 216/2022 pronunziata il 28.6.2021 dalla C. T. P. di Ragusa, Sez. 1°;
condanna la società appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del presente grado che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Catania 11.12.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5240/2022 depositato il 07/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 216/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 1 e pubblicata il 28/02/2022
Atti impositivi:
- CONTESTAZIONE n. TYZCOB300026 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1 Srl, appellante:
dichiarare l'illegittimità della sentenza n. 216/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa per violazione dell'art. 6 comma 5 bis d.lgs. n. 472 del 1997, laddove non ha riconosciuto la non punibilità della violazione commessa dalla Società anche in conseguenza della natura eminentemente formale della stessa.
In subordine, e senza pregiudizio per la superiore richiesta, riformare la sentenza appellata applicando la sanzione ridotta di € 100,00 ex art. 2 bis d.lgs. n. 471/1997.
Con vittoria di spese e compensi.
Per l'Agenzia delle Entrate:
rigettare l'appello e condannare la ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'AGENZIA delle ENTRATE di Ragusa in data 16.3.2020 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'atto di contestazione n. TYZCOB300026/2020 notificatole il 24.1.2020, a mezzo del quale, all'esito di verifica fiscale eseguita dalla
G.d.F. relativamente all'a.i. 2015, l'Ufficio ha proceduto ex artt. 8, comma primo, e 3, comma primo, D.Lvo
n. 471/1997, all'irrogazione della sanzione di complessivi € 9.102,00, pari al 30% dell'IVA non versata nello scrutinato a.i., attesa l'omessa compilazione del quadro VH, dal rigo 20 al rigo 31, della dichiarazione IVA
2016.
Deduceva la natura meramente formale della contestata violazione e l'inidoneità della medesima a cagionare pregiudizio alcuno all'Erario - essa contribuente avendo maturato per l'a.i. in commento un credito IVA - e rilevando che l'omessa presentazione di comunicazione per la compensazione non era idonea a cagionare danni all'Erario ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis, D.Lvo n. 472/1997 e che, giusta risoluzione n. 36/2017, la stessa AGENZIA delle ENTRATE aveva chiarito che in ipotesi di violazione per omessa comunicazione di F24 a saldo zero la sanzione andava calcolata nella misura di € 100,00.
Costituitasi, l'AGENZIA delle ENTRATE invocava il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 216/2022 la CTP di Ragusa, Sez. 1^, rigettava il ricorso e condannava, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Essa proponeva quindi appello deducendo l'illegittimità della impugnata sentenza. L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, chiedeva il rigetto dell'appello.
Seguiva memoria di replica della Ricorrente_1 Srl.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1 del d. p. r. n. 100/1998 tutti i contribuenti sono obbligati ad effettuare le liquidazioni periodiche ed il versamento dell'i.v.a. mensile o trimestrale entro i termini previsti.
Ciò anche se essi dovessero chiudere l'anno con un credito i.v.a. ovvero prevedere di chiuderlo con un credito i.v.a.
Qualora ciò dovesse accadere il contribuente potrà chiedere a rimborso tale credito.
Nel caso di specie la ricorrente non ha osservato alcuno degli adempimenti impostigli, cioè a dire la presentazione del modello VH, delle liquidazioni periodiche e dell'istanza di cui all'art. 8, co. 3.
Quella da ella commessa è pertanto una violazione di ordine sostanziale incidendo essa sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento ( Cass. n. 28938/2020).
Non ricorre, pertanto, l'ipotesi della violazione meramente formale nel caso di errato impiego della procedura di compensazione “ neppure ove il credito d'imposta risulti spettante in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, poiché ciò comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale ( Cass. n. 26926/2019).
Né è applicabile, nella fattispecie, la sanzione ridotta di € 100,00 di cui al co. 2 bis dell'art. 15 del d. l.vo n.
471/1997 riguardando essa il solo caso in cui il contribuente ha osservato tutti gli adempimenti sopra indicati prodromici all'inoltro di un F24 a saldo zero.
L'appello proposto va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 s. r. l. avverso la sentenza n. 216/2022 pronunziata il 28.6.2021 dalla C. T. P. di Ragusa, Sez. 1°;
condanna la società appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del presente grado che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Catania 11.12.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato