Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 818
CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Non punibilità della violazione per natura formale

    La Corte ha ritenuto che la violazione non fosse meramente formale, ma sostanziale, in quanto incideva sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento. Ha specificato che il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste determina il ritardato incasso erariale, anche in presenza di un credito d'imposta spettante in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale.

  • Rigettato
    Applicazione sanzione ridotta ex art. 2 bis d.lgs. n. 471/1997

    La Corte ha escluso l'applicabilità della sanzione ridotta di € 100,00, in quanto essa riguarda solo i casi in cui il contribuente ha osservato tutti gli adempimenti prodromici all'inoltro di un F24 a saldo zero, cosa non avvenuta nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 818
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 818
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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