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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/03/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 18 marzo 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 3006/2023 R.G.L. promosso da rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso per ATPO n. Parte_1
1165/2022 R.G.L. dall'avv. Giovanni Russo presso lo studio del quale in Foggia P.zza
Padre Pio, 68 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Contursi in forza di procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1
21/07/2015, rep. n. 80974, racc. n. 21569 e con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di Foggia, Via Brindisi, 45 CP_1
resistente
Oggetto: assegno ordinario invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.04.2023 parte ricorrente premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto revocata in sede amministrativa;
che la
CTU aveva negato la sussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, chiedeva all'adito
Tribunale di: “1) dichiarare, che il ricorrente a causa delle patologie da cui è affetto è da ritenersi invalido nella misura superiore ai due terzi in occupazioni confacenti alle proprie attitudini ai sensi dell'art. 1 L. 222/1984 a far tempo dalla data della revoca;
2) condannare l' , ut supra, al pagamento di spese, CP_1 diritti ed onorari del presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario.” Si costituiva l' che contestava l'avverso dedotto e concludeva per il CP_1 rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Disposto il rinnovo delle indagini peritali, all'udienza del 18 marzo 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l.
15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo, in modo permanente,
a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Ove l'assicurato versi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, al medesimo spetta la pensione di inabilità.
La normativa prevede che “L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta”
(comma 7). “Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9” (comma 8).
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito dell'esame Persona_2 del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie che non facevano ritenere sussistente il diritto de quo.
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente ha contestato il giudizio medico-legale reso dal CTU evidenziando, in buona sostanza, la mancata valutazione dell'incidenza delle patologie accertate sulla concreta attività lavorativa svolta dall'istante
(attività bracciantile) come emergenti dalla certificazione datata 28.02.2022 e il mancato raffronto delle condizioni di incapacità attuale rispetto alla valutazione esistente al momento del riconoscimento dell'assegno intervenuto in altro precedente giudizio per ATPO e poi revocato a seguito di visita di revisione da cui scaturisce il presente giudizio .
Chiamato il CTU a rendere chiarimenti in ordine alle censure prospettate lo stesso ha ribadito (cfr. chiarimenti alla CTU) le proprie conclusioni.
Parte ricorrente ha nuovamente censurato l'operato del CTU ritenendolo carente sotto i profili oggetto di critica.
Condividendo le censure mosse all'operato peritale è stata disposta la rinnovazione della CTU a mezzo del dott. a cnhe sulla scorta Persona_3 della certificazione medica sopravvenuta.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata, dopo i chiesti chiarimenti, ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetto l'istante non risultano di entità tale da ridurre la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini di lavoro in modo permanente a meno di un terzo.
Parte ricorrente con le note di trattazione depositate per l'odierna udienza si è limitato a riportarsi a quanto già dedotto nelle precedenti note e negli atti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate
Invero, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Il CTU ha chiarito che la parte ricorrente è affetta da: − Rene policistico bilaterale con rene destro funzionalmente escluso. Malattie renale cronica 2° stadio k-doqi. − Depressione maggiore del tono dell'umore, di grado moderato, in buon compenso psichico. − Ipertensione arteriosa, non complicata. − Deviazione del setto nasale con ipertrofia dei turbinati. − Piedi cavo-vari. Il quadro clinico del caso in esame è quindi essenzialmente connotato da malattia renale cronica correlata alla presenza di cisti renali multiple bilaterali con rene destro funzionalmente escluso;
pur in presenza di ipertrofia compensatoria del rene sinistro sussiste insufficienza renale lieve con modesto rialzo della creatinina, tale da inquadrare la patologia nell'ambito del 2° stadio k-doqi che necessita esclusivamente di trattamento dietetico ipocalorico ed ipoproteico. È poi documentata la presenza di depressione maggiore del tono dell'umore, di grado moderato, in trattamento con farmaci neurolettici, in attuale buon compenso psichico;
al ns. controllo clinico-obiettivo, infatti, il periziando è risultato lucido, orientato e collaborante, normalmente in grado di interloquire con
l'esaminatore e privo di disturbi della formazione del pensiero, con tono dell'umore moderatamente depresso, in buon compenso psichico grazie alla terapia farmacologica assunta. Non abbiamo infine riscontrato complicazioni della ipertensione arteriosa, né dell'apparato respiratorio, né della stazione eretta
e della deambulazione.
Sulla scorta della diagnosi ha concluso che: “Nel caso in esame il complesso patologico riscontrato compromette in misura non rilevante, la funzione dei principali organi ed apparati chiamati in causa nell'espletamento lavorativo, incidendo in maniera non significativa sulla possibilità di un corretto svolgimento delle operatività previste dalle mansioni. Le patologie diagnosticate non incidono gravemente sulla possibilità lavorativa specifica dell'istante, né su quelle confacenti le sue attitudini. Gli apparati interessati dalle patologie riscontrate (apparato renale, psichico e cardiovascolare), mostrano un'ampia capacità funzionale residua.”
Quanto al raffronto con le condizioni attuali rispetto a quelle risalenti al riconoscimento dell'assegno il CTU ha reso i seguenti chiarimenti: “volendo fare un raffronto, così come richiesto dall'Avv. G. Russo, tra le condizioni cliniche rilevate dal Ctu Dott. nella relazione di consulenza tecnica Per_4 del 14 marzo 2017 e le condizioni cliniche attualmente rilevate dal sottoscritto
Ctu, dobbiamo in primis evidenziare un miglioramento, fino alla scomparsa, della broncopatia cronica diagnosticata in precedenza. Infatti, il Collega Ctu aveva riscontrato alla visita del 10 dicembre 2016: “… Fremito vocale tattile, SCP ipotrasmesso su tutto l'ambito … quadro di ventilazione restrittiva”, mentre al ns. controllo dell'11 giugno 2024 non erano presenti questi segni clinici patognomonici ed abbiamo rilevato un quadro di assoluta normalità: “…Torace cilindro conico, simmetrico nella statica, normoespansibile con i movimenti della dinamica respiratoria;
fremito vocale tattile normotrasmesso, murmure vescicolare fisiologico su tutto l'ambito polmonare …”. Lo stesso esame Tac del torace effettuato in epoca successiva al dicembre 2016 (ovvero in data 26 agosto
2021 – versato in Atti) escluse la presenza di qualsivoglia patologia a carico dell'apparato respiratorio, fatto salvo per la presenza di un micronodulo sub- pleurico a sinistra del diametro di mm 4, senza alcun significato clinico (v. referto: “Al controllo, rispetto al precedente del 03/07/2018 recato in visione, appaiono sovrapponibili le dimensioni del micronodulo subpleurico di 4 mm circa Part al segmento postero-basale del Non comparsa di lesioni nodulari. Non versamenti pleurici. Non linfoadenomegalie ilo1mediastiniche. Pervie le vie aeree prossimali. Sovrapponibili tutti i restanti reperti”). Occorre inoltre precisare che all'epoca (22 ottobre 2014) il ricorrente era stato ricoverato presso la
U.O. di Malattie dell'Apparato Respiratorio degli OO.RR. di Foggia in quanto affetto da “Addensamenti di probabile natura flogistica in paziente con pregressa polmonite da Mycoplasma” i cui esiti furono alla base del quadro clinico rilevato dal Ctu Dott. ma che attualmente risultano del tutto emendati. Così Per_4 acclarato il miglioramento/remissione della patologia dell'apparato respiratorio, passando ora all'esame dell'apparato psichico non possiamo non ribadire, come già esplicitato nella relazione preliminare di consulenza inviata alle parti, che vi è stato un miglioramento rispetto al quadro clinico obiettivato dal Ctu Dott. , grazie alla terapia farmacologica assunta, evidentemente Per_4 efficace nel controllo dei sintomi psicopatologici;
in particolare, non abbiamo rilevato la “… Ideazione negativa tale da manifestare autolesionismo …” descritta dal Collega Ctu che invero non ha trovato riscontro in nessuna delle visite
Specialistiche successivamente effettuate Infatti, al recente controllo
Psichiatrico del 7 marzo 2024 presso l'Ospedale di Manfredonia è stato sottoscritto: “… Al momento, nega ideazione suicidiaria, anche se in passato ed in alcuni momenti di sconforto riferisce di aver presentato pensieri focalizzati su tale intenzione, maggiormente dopo la separazione …”. Infine, ricordiamo che al ns. controllo clinico-obiettivo il periziando è risultato lucido, orientato
e collaborante, normalmente in grado di interloquire con l'esaminatore e privo di disturbi della formazione del pensiero, con tono dell'umore moderatamente depresso, in buon compenso psichico grazie alla terapia farmacologica assunta.
Per il complesso dei suddetti motivi, Chiar.ma G.O.T., è del tutto evidente che le attuali condizioni cliniche del Sig. risultano certamente Parte_1 migliorate rispetto a quelle rilevate il 10 dicembre 2016 dal Ctu Dott.
[...]
; pertanto, non possiamo che confermare il parere già espresso, ovvero Per_4 insussistenza dei requisiti sanitari per maturare il diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984.” Quanto al mancato esame della certificazione 28.02.2022 il CTU, chiamato nuovamente a chiarimenti, ha evidenziato di aver già fornito elementi nella perizia rispondendo alle osservazioni della parte: “Trattasi di patologia psichica già diagnosticata dal sottoscritto Ctu (v. pag. 7 della relazione di consulenza tecnica del 12 settembre 2024) laddove è stato già esplicitato, anche in sede di “Chiarimenti”, che l'espressione clinica della psicopatologia non configura i requisiti sanitari tali da ridurre la capacità di lavoro del ricorrente, in occupazioni confacenti le sue attitudini, a meno di 1/3, anche sulla scorta di quanto (successivamente al 28 febbraio 2022) evidenziato alle visite Psichiatriche del 1 marzo 2023, del 7 marzo 2024 e del 1 giugno 2024, oltre a quanto direttamente riscontrato dal sottoscritto Ctu in sede di visita
Medico-Legale dell'11 giugno 2024. Altresì è stato precisato il netto miglioramento della patologia dell'apparato respiratorio riscontrata il 10 dicembre 2016 dal Ctu Dott. ”. Per_4
Alla luce di tali emergenze, deve essere dichiarato che le infermità da cui è affetto il ricorrente non sono tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
A fronte delle conclusioni raggiunte dal CTU, le contestazioni dell'istante avrebbero dovuto spiegare dallo specifico punto di vista medico-legale in quale specifico errore di valutazione sarebbe incorso il CTU, eventualmente a mezzo
CTP che alle parti era stato concesso di nominare;
oppure prospettare l'esistenza di patologie documentate e non valutate.
Diversamente, le osservazioni di parte ricorrente evidenziano la non condivisione delle conclusioni rese dal CTU senza nulla aggiungere al quadro clinico già valutato (in termini di patologie non esaminate) e senza rifarsi ad acquisizioni scientifiche tali da far emergere una chiaro errore di valutazione nell'operato del consulente.
In forza di tali considerazioni, non vi sono sufficienti elementi per dubitare della correttezza della valutazione medico legale computa dal CTU, onde le relative conclusioni vanno poste a sostegno della presente pronuncia di reiezione della domanda.
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico- legale effettuata dal dott. , non accompagnata dalla sottoposizione al Per_3
Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le spese possono essere dichiarate irripetibili ricorrendo le condizioni ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza di entrambe le fasi del procedimento, che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara che non sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
- dichiara la irripetibilità delle spese.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 18 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 18 marzo 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 3006/2023 R.G.L. promosso da rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso per ATPO n. Parte_1
1165/2022 R.G.L. dall'avv. Giovanni Russo presso lo studio del quale in Foggia P.zza
Padre Pio, 68 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Contursi in forza di procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1
21/07/2015, rep. n. 80974, racc. n. 21569 e con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di Foggia, Via Brindisi, 45 CP_1
resistente
Oggetto: assegno ordinario invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.04.2023 parte ricorrente premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto revocata in sede amministrativa;
che la
CTU aveva negato la sussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, chiedeva all'adito
Tribunale di: “1) dichiarare, che il ricorrente a causa delle patologie da cui è affetto è da ritenersi invalido nella misura superiore ai due terzi in occupazioni confacenti alle proprie attitudini ai sensi dell'art. 1 L. 222/1984 a far tempo dalla data della revoca;
2) condannare l' , ut supra, al pagamento di spese, CP_1 diritti ed onorari del presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario.” Si costituiva l' che contestava l'avverso dedotto e concludeva per il CP_1 rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Disposto il rinnovo delle indagini peritali, all'udienza del 18 marzo 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l.
15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo, in modo permanente,
a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Ove l'assicurato versi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, al medesimo spetta la pensione di inabilità.
La normativa prevede che “L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta”
(comma 7). “Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9” (comma 8).
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito dell'esame Persona_2 del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie che non facevano ritenere sussistente il diritto de quo.
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente ha contestato il giudizio medico-legale reso dal CTU evidenziando, in buona sostanza, la mancata valutazione dell'incidenza delle patologie accertate sulla concreta attività lavorativa svolta dall'istante
(attività bracciantile) come emergenti dalla certificazione datata 28.02.2022 e il mancato raffronto delle condizioni di incapacità attuale rispetto alla valutazione esistente al momento del riconoscimento dell'assegno intervenuto in altro precedente giudizio per ATPO e poi revocato a seguito di visita di revisione da cui scaturisce il presente giudizio .
Chiamato il CTU a rendere chiarimenti in ordine alle censure prospettate lo stesso ha ribadito (cfr. chiarimenti alla CTU) le proprie conclusioni.
Parte ricorrente ha nuovamente censurato l'operato del CTU ritenendolo carente sotto i profili oggetto di critica.
Condividendo le censure mosse all'operato peritale è stata disposta la rinnovazione della CTU a mezzo del dott. a cnhe sulla scorta Persona_3 della certificazione medica sopravvenuta.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata, dopo i chiesti chiarimenti, ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetto l'istante non risultano di entità tale da ridurre la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini di lavoro in modo permanente a meno di un terzo.
Parte ricorrente con le note di trattazione depositate per l'odierna udienza si è limitato a riportarsi a quanto già dedotto nelle precedenti note e negli atti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate
Invero, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Il CTU ha chiarito che la parte ricorrente è affetta da: − Rene policistico bilaterale con rene destro funzionalmente escluso. Malattie renale cronica 2° stadio k-doqi. − Depressione maggiore del tono dell'umore, di grado moderato, in buon compenso psichico. − Ipertensione arteriosa, non complicata. − Deviazione del setto nasale con ipertrofia dei turbinati. − Piedi cavo-vari. Il quadro clinico del caso in esame è quindi essenzialmente connotato da malattia renale cronica correlata alla presenza di cisti renali multiple bilaterali con rene destro funzionalmente escluso;
pur in presenza di ipertrofia compensatoria del rene sinistro sussiste insufficienza renale lieve con modesto rialzo della creatinina, tale da inquadrare la patologia nell'ambito del 2° stadio k-doqi che necessita esclusivamente di trattamento dietetico ipocalorico ed ipoproteico. È poi documentata la presenza di depressione maggiore del tono dell'umore, di grado moderato, in trattamento con farmaci neurolettici, in attuale buon compenso psichico;
al ns. controllo clinico-obiettivo, infatti, il periziando è risultato lucido, orientato e collaborante, normalmente in grado di interloquire con
l'esaminatore e privo di disturbi della formazione del pensiero, con tono dell'umore moderatamente depresso, in buon compenso psichico grazie alla terapia farmacologica assunta. Non abbiamo infine riscontrato complicazioni della ipertensione arteriosa, né dell'apparato respiratorio, né della stazione eretta
e della deambulazione.
Sulla scorta della diagnosi ha concluso che: “Nel caso in esame il complesso patologico riscontrato compromette in misura non rilevante, la funzione dei principali organi ed apparati chiamati in causa nell'espletamento lavorativo, incidendo in maniera non significativa sulla possibilità di un corretto svolgimento delle operatività previste dalle mansioni. Le patologie diagnosticate non incidono gravemente sulla possibilità lavorativa specifica dell'istante, né su quelle confacenti le sue attitudini. Gli apparati interessati dalle patologie riscontrate (apparato renale, psichico e cardiovascolare), mostrano un'ampia capacità funzionale residua.”
Quanto al raffronto con le condizioni attuali rispetto a quelle risalenti al riconoscimento dell'assegno il CTU ha reso i seguenti chiarimenti: “volendo fare un raffronto, così come richiesto dall'Avv. G. Russo, tra le condizioni cliniche rilevate dal Ctu Dott. nella relazione di consulenza tecnica Per_4 del 14 marzo 2017 e le condizioni cliniche attualmente rilevate dal sottoscritto
Ctu, dobbiamo in primis evidenziare un miglioramento, fino alla scomparsa, della broncopatia cronica diagnosticata in precedenza. Infatti, il Collega Ctu aveva riscontrato alla visita del 10 dicembre 2016: “… Fremito vocale tattile, SCP ipotrasmesso su tutto l'ambito … quadro di ventilazione restrittiva”, mentre al ns. controllo dell'11 giugno 2024 non erano presenti questi segni clinici patognomonici ed abbiamo rilevato un quadro di assoluta normalità: “…Torace cilindro conico, simmetrico nella statica, normoespansibile con i movimenti della dinamica respiratoria;
fremito vocale tattile normotrasmesso, murmure vescicolare fisiologico su tutto l'ambito polmonare …”. Lo stesso esame Tac del torace effettuato in epoca successiva al dicembre 2016 (ovvero in data 26 agosto
2021 – versato in Atti) escluse la presenza di qualsivoglia patologia a carico dell'apparato respiratorio, fatto salvo per la presenza di un micronodulo sub- pleurico a sinistra del diametro di mm 4, senza alcun significato clinico (v. referto: “Al controllo, rispetto al precedente del 03/07/2018 recato in visione, appaiono sovrapponibili le dimensioni del micronodulo subpleurico di 4 mm circa Part al segmento postero-basale del Non comparsa di lesioni nodulari. Non versamenti pleurici. Non linfoadenomegalie ilo1mediastiniche. Pervie le vie aeree prossimali. Sovrapponibili tutti i restanti reperti”). Occorre inoltre precisare che all'epoca (22 ottobre 2014) il ricorrente era stato ricoverato presso la
U.O. di Malattie dell'Apparato Respiratorio degli OO.RR. di Foggia in quanto affetto da “Addensamenti di probabile natura flogistica in paziente con pregressa polmonite da Mycoplasma” i cui esiti furono alla base del quadro clinico rilevato dal Ctu Dott. ma che attualmente risultano del tutto emendati. Così Per_4 acclarato il miglioramento/remissione della patologia dell'apparato respiratorio, passando ora all'esame dell'apparato psichico non possiamo non ribadire, come già esplicitato nella relazione preliminare di consulenza inviata alle parti, che vi è stato un miglioramento rispetto al quadro clinico obiettivato dal Ctu Dott. , grazie alla terapia farmacologica assunta, evidentemente Per_4 efficace nel controllo dei sintomi psicopatologici;
in particolare, non abbiamo rilevato la “… Ideazione negativa tale da manifestare autolesionismo …” descritta dal Collega Ctu che invero non ha trovato riscontro in nessuna delle visite
Specialistiche successivamente effettuate Infatti, al recente controllo
Psichiatrico del 7 marzo 2024 presso l'Ospedale di Manfredonia è stato sottoscritto: “… Al momento, nega ideazione suicidiaria, anche se in passato ed in alcuni momenti di sconforto riferisce di aver presentato pensieri focalizzati su tale intenzione, maggiormente dopo la separazione …”. Infine, ricordiamo che al ns. controllo clinico-obiettivo il periziando è risultato lucido, orientato
e collaborante, normalmente in grado di interloquire con l'esaminatore e privo di disturbi della formazione del pensiero, con tono dell'umore moderatamente depresso, in buon compenso psichico grazie alla terapia farmacologica assunta.
Per il complesso dei suddetti motivi, Chiar.ma G.O.T., è del tutto evidente che le attuali condizioni cliniche del Sig. risultano certamente Parte_1 migliorate rispetto a quelle rilevate il 10 dicembre 2016 dal Ctu Dott.
[...]
; pertanto, non possiamo che confermare il parere già espresso, ovvero Per_4 insussistenza dei requisiti sanitari per maturare il diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984.” Quanto al mancato esame della certificazione 28.02.2022 il CTU, chiamato nuovamente a chiarimenti, ha evidenziato di aver già fornito elementi nella perizia rispondendo alle osservazioni della parte: “Trattasi di patologia psichica già diagnosticata dal sottoscritto Ctu (v. pag. 7 della relazione di consulenza tecnica del 12 settembre 2024) laddove è stato già esplicitato, anche in sede di “Chiarimenti”, che l'espressione clinica della psicopatologia non configura i requisiti sanitari tali da ridurre la capacità di lavoro del ricorrente, in occupazioni confacenti le sue attitudini, a meno di 1/3, anche sulla scorta di quanto (successivamente al 28 febbraio 2022) evidenziato alle visite Psichiatriche del 1 marzo 2023, del 7 marzo 2024 e del 1 giugno 2024, oltre a quanto direttamente riscontrato dal sottoscritto Ctu in sede di visita
Medico-Legale dell'11 giugno 2024. Altresì è stato precisato il netto miglioramento della patologia dell'apparato respiratorio riscontrata il 10 dicembre 2016 dal Ctu Dott. ”. Per_4
Alla luce di tali emergenze, deve essere dichiarato che le infermità da cui è affetto il ricorrente non sono tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
A fronte delle conclusioni raggiunte dal CTU, le contestazioni dell'istante avrebbero dovuto spiegare dallo specifico punto di vista medico-legale in quale specifico errore di valutazione sarebbe incorso il CTU, eventualmente a mezzo
CTP che alle parti era stato concesso di nominare;
oppure prospettare l'esistenza di patologie documentate e non valutate.
Diversamente, le osservazioni di parte ricorrente evidenziano la non condivisione delle conclusioni rese dal CTU senza nulla aggiungere al quadro clinico già valutato (in termini di patologie non esaminate) e senza rifarsi ad acquisizioni scientifiche tali da far emergere una chiaro errore di valutazione nell'operato del consulente.
In forza di tali considerazioni, non vi sono sufficienti elementi per dubitare della correttezza della valutazione medico legale computa dal CTU, onde le relative conclusioni vanno poste a sostegno della presente pronuncia di reiezione della domanda.
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico- legale effettuata dal dott. , non accompagnata dalla sottoposizione al Per_3
Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le spese possono essere dichiarate irripetibili ricorrendo le condizioni ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza di entrambe le fasi del procedimento, che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara che non sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
- dichiara la irripetibilità delle spese.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 18 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano