Sentenza 18 agosto 2003
Massime • 1
In tema di computo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dall'art. 3, comma secondo bis, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160 - che ha consentito, ai fini del calcolo della pensione, il computo, a decorrere dal 1 gennaio 1988, anche della parte di retribuzione imponibile eccedente il massimale, e che deve applicarsi, conformemente a quanto stabilito da Corte cost. n. 72 del 1990, anche alle pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988 - il momento al quale deve farsi riferimento per valutare le retribuzioni eccedenti il massimale è quello della originaria data di decorrenza della pensione, e la rivalutazione deve essere operata per il periodo che va da ciascun anno solare considerato fino all'anno antecedente a quello della originaria decorrenza della pensione, mentre la data del primo gennaio 1988 indica soltanto il momento a partire dal quale deve essere corrisposta la quota aggiuntiva, liquidata in base al citato art. 21, sesto comma, con conseguente esclusione di qualsiasi operazione di complessivo ricalcolo del trattamento (Corte cost. sent. n. 296 del 1995 e sent. n. 180 del 2001).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12084 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO TR - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RN BR, VA TR e CE ER EN, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via ALCIDE DE GASPERI n. 21, presso l'avv. Enrico Insom, che li difende con procure speciali - apposta a margine del ricorso per BR RN, per atto 10.11.2000 notaio Carraresi di San Lorenzo (rep. 198668) per TR AS e per atto 6.11.2000 per notaio Fusaro di Genova (rep. 21032) per EN CE DI -
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Inps - in persona del presidente Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 17, presso gli avv.ti Carlo De Angelis, Michele di Lullo e Nicola Valente, che lo difendono con procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
- costituito con deposito della procura - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 26679 in data 13 dicembre 1999 (R.G. 13724/96);
sentiti, nella pubblica udienza del 5.2.2003:
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Insom;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello dell'Inps contro la sentenza del Pretore della stessa sede, ha rigettato le domande proposte nei confronti dell'Istituto da BR RN ed altri titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore al 1^ gennaio 1988, nella parte in cui pretendevano il pagamento, dal 1^ gennaio 1988, della quota integrativa di pensione, computata sulla parte di retribuzione eccedente il massimale stabilito dalla normativa in vigore all'epoca del pensionamento, nell'importo risultante dalla rivalutazione della detta retribuzione nei termini previsti dall'art. 3, comma 11, della legge n. 297 del 1982 (ai sensi dell'art.
3-bis decreto legge n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988) con riferimento alla stessa data del 1 gennaio 1988, e ciò, secondo i pensionati, in applicazione delle disposizioni dell'art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988. Il giudice dell'appello ha ritenuto che la retribuzione non poteva essere rivalutata oltre quanto stabilito dall'art. 3, comma 11^, della legge n. 297 del 1982, poiché la data del 1^ gennaio 1988
segnava soltanto il momento dal quale doveva essere corrisposta la quota aggiuntiva di cui alla legge n. 67 del 1988, e non costituiva il momento temporale rispetto al quale doveva essere calcolato il valore delle retribuzioni eccedenti il tetto. Delle suddette retribuzioni nominali, dunque, l'unica rivalutazione che doveva essere operata prima dell'applicazione delle tabelle di cui alla legge n. 67 del 1988 era quella di cui all'art. 3, 11^ co., della legge, n. 297 del 1982. La cassazione della sentenza è chiesta dai pensionati per un unico motivo ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. L'Inps si è costituito mediante deposito della procura ai difensori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 6, legge 11 marzo 1988, n. 67, dell'art. 3, comma 2-bis, decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, nonché dell'art. 3, comma 11, legge 29 maggio 1982, n. 297, in relazione all'art. 360,
nn. 3 e 5 c.p.c.
1.1. La sentenza impugnata viene censurata sostenendosi che la quota aggiuntiva va calcolata applicando i coefficienti di rivalutazione in vigore alla data del 1^ gennaio 1988 e non quelli vigenti alla data di decorrenza della pensione;
erroneamente, quindi, il Tribunale non aveva tenuto conto delle variazioni degli indici ISTAT intervenute tra la data di decorrenza delle pensione e il 31 dicembre 1987.
1.2. Tale interpretazione della normativa viene suffragata con il rilievo che, ove non si accedesse ad essa, i titolari di pensioni liquidate anteriormente al 1^ gennaio 1988 sarebbero irragionevolmente penalizzati dalla sterilizzazione di una parte della retribuzione pensionabile per il periodo intercorrente tra il pensionamento originario e la sua successiva riliquidazione, conseguenza non voluta dal legislatore, come sarebbe comprovato dai lavori preparatori, e, in ogni caso, non in linea con il precetto dell'art. 38, secondo comma, Cost.
2. La Corte giudica il motivo infondato.
L'art. 3 della legge n. 297 del 1982 - modificando la disciplina delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, ed in particolare il sistema (già esistente nell'ordinamento precedente) del c.d. "tetto pensionabile" - determinò all'ottavo comma la retribuzione annua pensionabile, per le pensioni con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, nella quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro (o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria) risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione (pari, in pratica, agli ultimi cinque anni) precedenti la decorrenza della pensione;
e stabilì all'undicesimo comma la rivalutazione della retribuzione media settimanale di ciascun anno solare in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita (calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria) tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.
2.1. Il sistema è stato poi mitigato dalla legge n. 67 del 1988, il cui art. 21 ha previsto, al comma 6^, la computabilità - con decorrenza dal 1^ gennaio 1988 - della parte di retribuzione eccedente il "tetto pensionabile", secondo aliquote di rendimento fissate nella tabella allegata, precisando che la quota di pensione così determinata si somma a quella originaria.
2.2. Il sesto comma dell'art. 21 è stato interpretato autenticamente dall'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 86 del 1988, aggiunto dalla legge di conversione n. 160 del 1988, nel senso che la retribuzione pensionabile rilevante per la determinazione della quota aggiuntiva si calcola sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 297 del 1982, e relative alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione, cioè, in pratica, allo stesso modo che per la quota non eccedente il tetto.
Per effetto del richiamo a tale undicesimo comma, la rivalutazione è fatta secondo la variazione dell'indice annuo del costo della vita "tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione".
2.3. La norma ha dato luogo a dubbi interpretativi, in particolare sull'applicabilità del sistema delle quote aggiuntive solo alle pensioni decorrenti dal 1^ gennaio 1988 o anche a quelle liquidate prima.
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità prospettata sull'assunto che il sistema non concernesse le pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988, ritenendola basata su un erroneo presupposto interpretativo, ed ha affermato che i benefici di cui all'art. 21 della legge n. 67 del 1988 si applicano anche ai soggetti già pensionati al 1 gennaio 1988, in quanto tale data segna solo il momento a partire dal quale si computa la retribuzione eccedente il tetto e si corrisponde la quota aggiuntiva (sentenza n. 72 del 1990). Il principio è stato confermato e precisato dalla sentenza n. 296 del 1995, nel senso che il meccanismo previsto dalla norma in esame "si esaurisce nell'erogazione di una semplice 'quota' di pensione, da sommare a quella 'determinata in base al limite massimo' della retribuzione annua pensionabile, con conseguente esclusione di qualsiasi operazione di complessivo ricalcolo del trattamento".
2.4. Sulla base di questa interpretazione, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel senso che, ai fini della liquidazione della quota aggiuntiva relativa a pensioni liquidate prima del 1^ gennaio 1988, le retribuzioni medie imponibili e pensionabili devono essere rivalutate per il periodo che va da ciascun anno solare considerato fino all'anno antecedente a quello dell'originaria decorrenza della pensione (Cass. 8 maggio 1996, n. 4314; 11 maggio 1996, n. 4446; 13 agosto 1996, n. 7540; 6 novembre 1996, n. 9687; 11 ottobre 1997, n. 9929; 20 novembre 1997, n. 11589;
1 marzo 2001, n. 2969; 6 marzo 2001, n. 3225).
2.5. In effetti, la soluzione interpretativa auspicata dai ricorrenti - secondo cui, ai fini del calcolo della "quota aggiuntiva" su pensioni anteriori al 1^ gennaio 1988, la retribuzione media pensionabile dovrebbe essere rivalutata non solo dai singoli anni dell'ultimo quinquennio fino all'anno antecedente il pensionamento (come dispone la norma impugnata), ma anche per il periodo successivo, fino al 1^ gennaio 1988 - comporterebbe l'applicazione a tali pensioni di un meccanismo radicalmente diverso rispetto a quello apprestato dalla stessa norma per tutte le altre. Infatti - mentre per le pensioni liquidate dopo il 1^ gennaio 1988 la quota aggiuntiva è calcolata tenendo conto della rivalutazione della retribuzione di ciascun anno di riferimento fino all'anno anteriore a quello del pensionamento - per le pensioni liquidate prima di quella data la retribuzione sarebbe rivalutata non solo per lo stesso anno di pensionamento, ma anche per un periodo ad esso successivo, posteriore quindi alla cessazione del rapporto di lavoro;
e si configurerebbe, sia pure ai soli fini della quota aggiuntiva, proprio quel "complessivo ricalcolo" o riliquidazione del trattamento pensionistico che la Corte costituzionale ha decisamente escluso (sentenza n. 296 del 1995, citata).
2.6. Ma la lettera della legge esprime con sufficiente chiarezza la regola individuata dalla giurisprudenza della Corte, atteso che "retribuzioni imponibili e pensionabili" sono le somme che si ricevono prima del pensionamento. Dopo, sono immaginabili meccanismi di rivalutazione (o perequazione) della pensione, non certo della retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione stessa. Per condividere la tesi dei ricorrenti, si dovrebbe ritenere che il legislatore abbia avuto l'intenzione di attribuire vantaggi particolari soprattutto ai "vecchi" pensionati, onde compensarli totalmente, in una prospettiva risarcitoria, del pregiudizio subito per effetto del sistema dei tetti, tanto da considerarli, in ordine alla retribuzione eccedente il massimale, come se avessero continuato a percepirla e fossero stati collocati in pensione alla data del 1^ gennaio 1988. Si tratta di una lettura della norma che necessiterebbe di ben altro supporto letterale e sistematico, mancando il quale è sicuramente da rifiutare, anche alla luce della considerazione che per i pensionati ante 1988 si è posto persino il fondato dubbio dell'applicabilità ad essi del beneficio.
2.7. Va infine ricordato che il "diritto vivente" espresso dalla giurisprudenza di legittimità sulla questione è stato sottoposto allo scrutinio di legittimità costituzionale e ritenuto dalla Corte costituzionale non in contrasto con gli art. 3 e 38 Cost. (C. cost, sentenza n. 180 del 2001).
3. Nulla da provvedere in ordine alle spese del processo di cassazione, poiché l'Inps, costituito con il deposito della procura speciale ai difensori, non ha svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2003