Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12084
CASS
Sentenza 18 agosto 2003

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In tema di computo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dall'art. 3, comma secondo bis, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160 - che ha consentito, ai fini del calcolo della pensione, il computo, a decorrere dal 1 gennaio 1988, anche della parte di retribuzione imponibile eccedente il massimale, e che deve applicarsi, conformemente a quanto stabilito da Corte cost. n. 72 del 1990, anche alle pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988 - il momento al quale deve farsi riferimento per valutare le retribuzioni eccedenti il massimale è quello della originaria data di decorrenza della pensione, e la rivalutazione deve essere operata per il periodo che va da ciascun anno solare considerato fino all'anno antecedente a quello della originaria decorrenza della pensione, mentre la data del primo gennaio 1988 indica soltanto il momento a partire dal quale deve essere corrisposta la quota aggiuntiva, liquidata in base al citato art. 21, sesto comma, con conseguente esclusione di qualsiasi operazione di complessivo ricalcolo del trattamento (Corte cost. sent. n. 296 del 1995 e sent. n. 180 del 2001).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12084
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12084
    Data del deposito : 18 agosto 2003

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