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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 19/02/2026, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2610/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PEDICINI ETTORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 870/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U912024000402612 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1867/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso del 19.12.2024 chiede l'annullamento dell'atto U9120240004026129 emesso dalla Segreteria Corte di Giustizia tributaria con oggetto: ”Regolarizzazione del pagamento CUT” per Euro
240,00 in riferimento a due atti del valore compreso tra 5000,00 e 25000,00 Euro. Il ricorrente sostiene di aver impugnato solo un atto: la cartella di pagamento. Inoltre l'avviso della Segreteria omette di motivare e specificare gli atti a cui si riferisce.
L'Ufficio di Segreteria si è costituita chiedendo il rigetto, ribadendo la legittimità del suo operato.
All'odierna udienza, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Giova richiamare quanto già affermato da questa Corte di Giustizia (n.14391/12/2024) che in un caso analogo ha affermato:” L'art.12 D.lgs. n.546 del 1992 dispone che per valore della lite debba intendersi l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
qualora il ricorso riguardi una pluralità di atti, deve farsi applicazione dell'art.14, comma 3bis, d.P.R. n.115 del
2002, il quale dispone che, nei processi tributari, il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato ai sensi del suddetto art.12, criterio confermato sia dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea che, con sentenza del 6 ottobre 2015, causa C-61/14 ha stabilito che esso non contrasta con i principi dell'Unione Europea, sia dalla Corte Costituzionale che (con sentenza n.68/2016) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.14, comma 3bis, suddetto Testo Unico, ritenendo per l'appunto legittimo, in caso di ricorso cumulativo, il calcolo del contributo unificato sul valore dei singoli atti impugnati. La S.C. ha inoltre evidenziato che, nell'ambito del processo tributario possono applicarsi criteri di determinazione quantitativa del contributo unificato differenti da quelli valevoli per il processo civile, dovendo aversi presente, quale valore della lite, il valore del tributo contenuto nell'atto oggetto di impugnativa (Cass., civ. n.16284/2021; Cass., n.20557-2022)”. Nel caso di specie appare corretta la determinazione operata nell'invito impugnato.
Le spese del giudizio restano compensate in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma
21.1.2026 Il Giudice monocrativo
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PEDICINI ETTORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 870/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U912024000402612 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1867/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso del 19.12.2024 chiede l'annullamento dell'atto U9120240004026129 emesso dalla Segreteria Corte di Giustizia tributaria con oggetto: ”Regolarizzazione del pagamento CUT” per Euro
240,00 in riferimento a due atti del valore compreso tra 5000,00 e 25000,00 Euro. Il ricorrente sostiene di aver impugnato solo un atto: la cartella di pagamento. Inoltre l'avviso della Segreteria omette di motivare e specificare gli atti a cui si riferisce.
L'Ufficio di Segreteria si è costituita chiedendo il rigetto, ribadendo la legittimità del suo operato.
All'odierna udienza, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Giova richiamare quanto già affermato da questa Corte di Giustizia (n.14391/12/2024) che in un caso analogo ha affermato:” L'art.12 D.lgs. n.546 del 1992 dispone che per valore della lite debba intendersi l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
qualora il ricorso riguardi una pluralità di atti, deve farsi applicazione dell'art.14, comma 3bis, d.P.R. n.115 del
2002, il quale dispone che, nei processi tributari, il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato ai sensi del suddetto art.12, criterio confermato sia dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea che, con sentenza del 6 ottobre 2015, causa C-61/14 ha stabilito che esso non contrasta con i principi dell'Unione Europea, sia dalla Corte Costituzionale che (con sentenza n.68/2016) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.14, comma 3bis, suddetto Testo Unico, ritenendo per l'appunto legittimo, in caso di ricorso cumulativo, il calcolo del contributo unificato sul valore dei singoli atti impugnati. La S.C. ha inoltre evidenziato che, nell'ambito del processo tributario possono applicarsi criteri di determinazione quantitativa del contributo unificato differenti da quelli valevoli per il processo civile, dovendo aversi presente, quale valore della lite, il valore del tributo contenuto nell'atto oggetto di impugnativa (Cass., civ. n.16284/2021; Cass., n.20557-2022)”. Nel caso di specie appare corretta la determinazione operata nell'invito impugnato.
Le spese del giudizio restano compensate in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma
21.1.2026 Il Giudice monocrativo