Art. 101.
Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, concernente la costituzione dell'Ufficio stralcio previsto dall' articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , non si applica il limite di somma di cui all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.
Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, concernente la costituzione dell'Ufficio stralcio previsto dall' articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , non si applica il limite di somma di cui all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.