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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/10/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
US NI Presidente
RI GI Giudice rel.
Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n.373 del registro generale affari civili dell'anno 2025
TRA
(cf: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. US Cordaro, presso il cui studio, sito a Prizzi, in via Martiri D'Ungheria n. 29, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
(cf: ), nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Giuseppina Concetta
Castellano, presso il cui studio, sito a Cattolica Eraclea (AG), in via Rosario n. 166, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: separazione personale trasformata;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 12.9.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.2.2025 , premettendo di aver contratto il Parte_1
14.7.2009 in Albania matrimonio con – trascritto nel registro degli Controparte_1 atti di matrimonio del comune di Corleone al n. 27, parte II, serie C, dell'anno 2009 – dal quale sono i figli , il 12.4.2011, , il 10.3.2016, e Persona_1 Persona_2 Pt_2
, il 12.7.2018, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale tra i
[...] coniugi, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale (di proprietà del resistente), sita a Corleone, in via Neve n. 10, in proprio favore, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle la somma mensile di € 450,00 (€
150,00 ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine domandava l'integrale attribuzione dell'assegno unico, in qualità di genitore collocatario dei figli minori.
Nella memoria di costituzione depositata il 21.5.2025, si associava Controparte_1 alla domanda di separazione secondo le medesime condizioni richieste dalla controparte.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo – depositato in data
28.6.2025, parzialmente modificato (in ordine all'importo previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori) su sollecitazione giudiziale (cfr. deposito telematico del
9.7.2025) –, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione personale, ossia l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
hanno altresì stabilito di porre a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla moglie la somma di € 450,00 (importo modificato nel documento depositato il 9.7.2025), pari ad €
150,00 ciascuno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre a al 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione della casa coniugale, sita a Corleone, in via
Neve n. 10, a , stante il trasferimento di , unitamente Controparte_1 Parte_1 ai figli, presso altro immobile, sito a Corleone, in via Vincenzo Virgadamo.
Preso atto dell'accordo di trasformazione depositato in data 28.6.2025, come parzialmente modificato (in ordine alla somma dovuta dal padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori), su sollecitazione giudiziale (cfr. decreto del 4.7.2025), con accordo integrativo sottoscritto dalle parti e depositato il 9.7.2025, il Giudice delegato, con decreto del 24.7.2025, ha disposto la trasformazione del rito.
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 12.9.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nell'accordo depositato il
28.6.2025, come parzialmente modificate nell'accordo integrativo depositato il 9.7.2025; con ordinanza del 2.10.2025, il procedimento è stato dunque posto in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole.
In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto dei figli minori
(art. 473 bis.4 cpc)
La definizione del procedimento secondo l'accordo raggiunto dalle parti e l'ammissione di entrambe al patrocinio a spese dello stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale trasformata tra e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui all'accordo depositato il 28.6.2025, come modificate Controparte_1 nell'accordo integrativo depositato il 9.7.2025, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 12.9.2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
RI GI US NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
US NI Presidente
RI GI Giudice rel.
Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n.373 del registro generale affari civili dell'anno 2025
TRA
(cf: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. US Cordaro, presso il cui studio, sito a Prizzi, in via Martiri D'Ungheria n. 29, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
(cf: ), nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Giuseppina Concetta
Castellano, presso il cui studio, sito a Cattolica Eraclea (AG), in via Rosario n. 166, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: separazione personale trasformata;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 12.9.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.2.2025 , premettendo di aver contratto il Parte_1
14.7.2009 in Albania matrimonio con – trascritto nel registro degli Controparte_1 atti di matrimonio del comune di Corleone al n. 27, parte II, serie C, dell'anno 2009 – dal quale sono i figli , il 12.4.2011, , il 10.3.2016, e Persona_1 Persona_2 Pt_2
, il 12.7.2018, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale tra i
[...] coniugi, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale (di proprietà del resistente), sita a Corleone, in via Neve n. 10, in proprio favore, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle la somma mensile di € 450,00 (€
150,00 ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine domandava l'integrale attribuzione dell'assegno unico, in qualità di genitore collocatario dei figli minori.
Nella memoria di costituzione depositata il 21.5.2025, si associava Controparte_1 alla domanda di separazione secondo le medesime condizioni richieste dalla controparte.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo – depositato in data
28.6.2025, parzialmente modificato (in ordine all'importo previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori) su sollecitazione giudiziale (cfr. deposito telematico del
9.7.2025) –, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione personale, ossia l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
hanno altresì stabilito di porre a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla moglie la somma di € 450,00 (importo modificato nel documento depositato il 9.7.2025), pari ad €
150,00 ciascuno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre a al 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione della casa coniugale, sita a Corleone, in via
Neve n. 10, a , stante il trasferimento di , unitamente Controparte_1 Parte_1 ai figli, presso altro immobile, sito a Corleone, in via Vincenzo Virgadamo.
Preso atto dell'accordo di trasformazione depositato in data 28.6.2025, come parzialmente modificato (in ordine alla somma dovuta dal padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori), su sollecitazione giudiziale (cfr. decreto del 4.7.2025), con accordo integrativo sottoscritto dalle parti e depositato il 9.7.2025, il Giudice delegato, con decreto del 24.7.2025, ha disposto la trasformazione del rito.
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 12.9.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nell'accordo depositato il
28.6.2025, come parzialmente modificate nell'accordo integrativo depositato il 9.7.2025; con ordinanza del 2.10.2025, il procedimento è stato dunque posto in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole.
In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto dei figli minori
(art. 473 bis.4 cpc)
La definizione del procedimento secondo l'accordo raggiunto dalle parti e l'ammissione di entrambe al patrocinio a spese dello stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale trasformata tra e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui all'accordo depositato il 28.6.2025, come modificate Controparte_1 nell'accordo integrativo depositato il 9.7.2025, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 12.9.2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
RI GI US NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.