Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3821/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3821 / 2022 Giudice dott. Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 23 aprile 2025 Per l' di , sede di Avellino, è Parte_1 Parte_2 presente il dott. funzionario delegato, che si riporta integralmente Parte_3 quanto già esposto, argomentato e richiesto nelle proprie difese, alla documentazione allegata, ai verbali di causa, alle note difensive depositate e a tutte le eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni ivi formulate. Richiama e deposita le seguenti Sentenze del tribunale di Avellino, riguardanti giudizi incardinati a seguito di emissione di Ordinanze Ingiunzione relative al medesimo accertamento ispettivo, oggetto del presente giudizio, con evidente connessione oggettiva: Sentenza n. 103/2025 relativa alla causa iscritta al n. 3833/2022 RGACC e Sentenza del 29/07/2024 relativa al Proc n. 3873 /2022. Si chiede, pertanto, che la causa venga decisa con condanna al pagamento delle spese di lite in favore di questo ispettorato del lavoro della parte soccombente quantificate ex art. 9 decreto legislativo 149/2015. È presente altresì l'avv. Domenico Trulio nell'interesse del sig. il quale si riporta integralmente al proprio Parte_4 ricorso ed alle successive note a trattazione scritta, impugnando estensivamente quanto dedotto, prodotto ed eccepito dall' per essere il tutto infondato sia Parte_1 in fatto che in diritto ed insiste per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata essendo illegittima e affetta da nullità per i motivi ampiamente esposti nei propri atti e che per comodità si riassumono: 1) NULLITÀ DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE IMPUGNATA PER OMESSA ED INCOMPLETA INDICAZIONE DELLA NORMA VIOLATA E DELLA SANZIONE APPLICATA in quanto sia nell'ordinanza ingiunzione impugnata, sia nel verbale Unico di accertamento (contrariamente a quanto sostenuto dall ) è omessa specificamente la norma violata, Parte_1 pertanto, non è dato sapere al trasgressore quale delle lettere sia stata contestata ed applicata posto che ciò inficia anche l'individuazione della sanzione pecuniaria applicata e sulla base di quale forbice. L' sede territoriale di Parte_1
Avellino richiama quale norma violata per tutti e tre i lavoratori l'art. 3 c. 3 del D.L. 12/02, conver.to con modif.ni dalla L. 73/02, come sost.to dall'art. 22, c. 1 D.Lgs. 151/15. Ebbene recita il summenzionato articolo (art. 22, c. 1 D.Lgs. 151/15):
“All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e
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sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. […]”. Orbene appare di tutta evidenza che non è dato sapere al trasgressore quale delle lettere sia stata contestata ed applicata posto che ciò inficia anche l'individuazione della sanzione pecuniaria applicata e sulla base di quale forbice. 2) MANCATA ATTUAZIONE DELL'ART. 11 L. 689/81 NELL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA in quanto con il predetto articolo è sancito che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche ed alla luce dell'ordinanza ingiunzione opposta viene oggi difficile stabilire secondo quali criteri l ha proceduto alla quantificazione della sanzione irrogata Parte_1 soprattutto nella determinazione del quantum essendo sconosciuta la lettera di applicazione della sanzione. In ogni caso è violato l'obbligo di motivazione circa i criteri adottati per la scelta operata. Si fa comunque rilevare che il Sig. non è mai Parte_4 stato destinatario di altra procedura sanzionatoria. 3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ EX ART. 9 L. 689/81 E DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM EX ART. 4 PROTOCOLLO N. 7 ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI in quanto il principio di cui all'art. 9 L. 689/81 stabilisce che “quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa […], si applica la disposizione speciale”. Con riferimento alla violazione contestata di cui al n. 2 ovvero l'aver occupato in concorso, ai sensi dell'art. 5 della Legge 689/81 con la sig.ra Parte_5 il minore in età non lavorativa ( nata il [...]) dal 16/06/2018,
[...] Persona_1 si rappresenta che la sottoposizione del ricorrente ad un'ulteriore sanzione amministrativa rappresenta un'illegittima duplicazione della responsabilità nonché la violazione di cui all'art. 9 L. 689/81. Trattasi, infatti, di violazione relativa al medesimo fatto per cui vi è stato procedimento penale N.R.G.N.R. 5042/18, N.R.G. G.I.P. 2129/19 definito con sentenza n. 318/2019 cha ha statuito di non doversi procedere perché estinto per esito positivo della messa alla prova e sorto in seguito al verbale unico di accertamento e notificazione n. AV00001/2018-366-04. Nella sentenza della Corte EDU del 4 marzo 2014 ND Stevens e altri c. Italia, a pag. 36 al paragrafo 2 n. 219 si legge: la Corte rammenta che, nella causa (sopra citata, § 82), Parte_6 la ND Camera ha precisato che l'articolo 4 del Protocollo n. 7 deve essere inteso nel senso che esso vieta di perseguire o giudicare una persona per un secondo «illecito» nella misura in cui alla base di quest'ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi. Pertanto, anche sotto tale profilo l'ordinanza-ingiunzione impugnata non potrà che essere annullata e/o comunque rideterminata. Infine viene eccepito che in materia di sanzioni pecuniarie di cui alla L. 689/1981, l'onere della prova cade a carico dell'amministrazione, la quale è tenuta ad allegare e dimostrare le violazioni contestate. Nel caso di specie sono integralmente contestati i risultati rilevati dall' Amministrazione procedente, all'esito di una istruttoria eseguita peraltro nel mancato rispetto delle garanzie di cui al procedimento tipizzato dal legislatore. Tutto ciò premesso stante anche il provvedimento di sospensione dell'atto impugnato, si insiste affinchè il Giudice adito, voglia A) accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata per
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omessa ed incompleta indicazione della norma violata e della sanzione applicata nonché per la omessa motivazione nell'irrogazione della sanzione applicata per i motivi ampiamente esposti al punto I e II del ricorso;
B) in via subordinata rideterminare la sanzione nei soli confronti dei lavoratori indicati al punto 1 dell'ordinanza-ingiunzione riducendo al minimo edittale la sanzione prevista per gli stessi e per essere stato il già sanzionato per la violazione (n. 2 ordinanza-ingiunzione) nei confronti Parte_4 della sig.na (all.to 3 del ricorso) per i motivi di cui al punto III del Persona_1 ricorso;
C) sempre in via subordinata per i motivi esposti al punto II del ricorso ridurre al minimo edittale le sanzioni irrogate per ogni lavoratore per i motivi ampiamente esposti in ricorso. Con favore di spese e competenze di lite. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino - Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 23 aprile 2025, ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3821/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa “ e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (CF: ) e residente in Parte_4 C.F._1
San Michele di Serino (AV) alla Via Campo Santa Maria, 41 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Trulio (c.f.: ), giusta procura alle liti segnata in calce al C.F._2 ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino alla via Vasto n. 26;
-
RICORRENTE -
E
sede di Avellino - CF Controparte_1 succeduto ex lege alla dal 1.1.2017 P.IVA_1 Controparte_2 per effetto della piena operatività dell' dichiarata con d.m. Controparte_3
28.12.2016- in persona del Direttore pro-tempore dott. che rappresenta e Controparte_4 difende l'Ente unitamente e disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 c. 9 d.lgs 150/2011 sono delegati a rappresentare e difendere l'Ente nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, il Responsabile del Processo Legale dott.ssa Sabria di Stefano e il dott. ; Controparte_5
- RESISTENTE -
Conclusioni: come da Verbale dell'odierna udienza di discussione.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981, depositato in data 13 ottobre 2022, ha Parte_4 proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 199/2022 – A, emessa dall' in data 13.09.2022 e notificata il 16.09.2022, Controparte_6 con cui il decretava l'applicazione Parte_7 nei confronti di esso ricorrente delle seguenti sanzioni amministrative “1) Ha occupato in concorso, ai sensi dell'art. 5 della Legge 689/81, con la sig.ra i lavoratori: 1. Parte_5
(nato il [...]); 2. (nato il [...]), senza Controparte_7 Parte_8 la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione obbligatoria concernente la costituzione del rapporto di lavoro è stata effettuata solo in favore del lav.re e solo in data 03/07/2018 (in momento successivo Controparte_7 all'accesso ispettivo avvenuto in data 16/06/2018 alle ore 11:00) e non il giorno antecedente come disposto dalla legge. Norma violata art. 3 c. 3 del D.L. 12/02, conver.to con modif.ni dalla
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L. 73/02, come sost.to dall'art. 22, c. 1 D.Lgs. 151/15. Norma sanzionatoria art. 3 c. 3 del D.L. 12/02, conver.to con modif.ni dalla L. 73/02, come sost.to dall'art. 22, c. 1 D.Lgs. 151/15.
Sanzione applicata 6.450,00. 2) Ha occupato in concorso, ai sensi dell'art. 5 della Legge 689/81 con la sig.ra il minore in età non lavorativa ( nata il [...]) Parte_5 Persona_1 dal 16/06/2018. Norma violata art. 3 c. 3 del D.L. 12/02, conver.to con modif.ni dalla L. 73/02, come sost.to dall'art. 22, c. 1 D.Lgs. 151/15. Norma sanzionatoria art. 3 c. 3 del D.L. 12/02, conver.to con modif.ni dalla L. 73/02, come sost.to dall'art. 22, c. 1 D.Lgs. 151/15. Sanzione applicata 3.960,00.” e pertanto ingiungeva di pagare la somma complessiva di euro 10.429,00 di cui euro 19,00 per spese di notifica. Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione per i seguenti motivi
“I. NULLITÀ DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE IMPUGNATA PER OMESSA ED INCOMPLETA INDICAZIONE DELLA NORMA VIOLATA E DELLA SANZIONE APPLICATA”, in particolare, deducendo l'omessa indicazione della specifica violazione contestata con riferimento alle ipotesi contemplate dall'art. 22, c. 1 D.Lgs. 151/15, ai fini dell'individuazione della sanzione amministrativa pecuniaria;
“II. MANCATA ATTUAZIONE DELL'ART. 11 L. 689/81 NELL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA”, eccependo la violazione dell'art.11 della L. 689/1981
e dei principi di proporzionalità, gradualità ed adeguatezza nella determinazione della sanzione amministrativa per l'omessa indicazione dei criteri di calcolo;
“ III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ EX ART. 9 L. 689/81 E DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN
IDEM EX ART. 4 PROTOCOLLO N. 7 ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI”, deducendo che la violazione contestata con riferimento alla posizione della minore fosse stata oggetto di Persona_1 procedimento penale dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova, sicché l'assoggettamento all'ulteriore sanzione amministrativa, oltre a porsi in contrasto con il principio di specialità, avrebbe comportato una illegittima duplicazione della responsabilità, anche in violazione dell'art. 4 Protocolli 7 CEDU;
“IV. ONERE DELLA PROVA”, evidenziando che ricadesse in capo all'amministrazione procedente sulla legittimità e fondatezza della sanzione irrogata in conformità al principio di cui all'art. 6, co.11, D. Lgs. 150/2011.
Il ricorrente, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, rassegnava le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per omessa ed incompleta indicazione della norma violata e della sanzione applicata nonché per la omessa motivazione nell'irrogazione della sanzione applicata per i motivi ampiamente esposti al punto I e II del presente ricorso;
B) in via subordinata rideterminare la sanzione nei soli confronti dei lavoratori indicati al punto 1 dell'ordinanza- ingiunzione riducendo al minimo edittale la sanzione prevista per gli stessi e per essere stato il già sanzionato per la violazione (n. 2 ordinanza-ingiunzione) nei confronti della Parte_4 sig.na (all.to 3) per i motivi di cui al punto III del presente ricorso;
C) sempre Persona_1 in via subordinata per i motivi esposti al punto II del presente ricorso ridurre al minimo edittale le sanzioni irrogate per ogni lavoratore per i motivi ampiamente esposti in ricorso;
Con favore di spese e competenze di lite”. Con ordinanza del 15.10.2022, il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e fissava udienza per la comparizione delle parti. Con comparsa di costituzione, depositata in data 13.02.2023, si costituiva in giudizio la parte resistente, , che, nel chiedere il rigetto Controparte_6 dell'opposizione, eccepiva: che la notifica dell'ordinanza di ingiunzione fosse stata preceduta dalla notifica del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. AV00001/2018-366-04 del
09/08/2018 – prot. n. 16566 del 21/08/25018, nel quale erano indicate le motivazioni in fatto e in diritto del provvedimento sanzionatorio, richiamate poi per relationem nell'ordinanza- ingiunzione, il cui obbligo di motivazione doveva ritenersi assolto anche con riferimento
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all'entità della sanzione amministrativa irrogata;
che non potesse ritenersi integrata la violazione del principio di specialità, poiché la sanzione amministrativa era stata applicata in aggiunta ad altre sanzioni in conformità al dettato normativo di cui l'art. 3 l'art. 3, commi 3 e 3 ter D.L. n. 12/2002 così come modificato e sostituito dall'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo n. 151/2015; che, nel merito, l'opposizione fosse infondata sulla scorta del valore probatorio del verbale ispettivo del 16.06.2018, redatto dal personale in servizio presso l' , in uno a militari della Guardia di Finanza in servizio Controparte_6 presso la Tenenza di S. Angelo dei Lombardi (Av), che eseguivano un accesso ispettivo presso l' in Bagnoli Irpino alla località Laceno Parte_9
e dal quale verbale si rilevavano agevolmente tutti i nominativi dei soggetti che svolgevano attività lavorativa con descrizione analitica anche delle mansioni espletate, nonché dal riscontro effettuato con le banche dati disponibili e dalle dichiarazioni acquisite nel corso degli accertamenti che avevano condotto a ritenere i lavoratori impiegati “in nero” a decorrere dal 16/6/2018 coincidente con la data dell'accesso ispettivo, essendo stati trovati intenti al lavoro n. 19 persone di cui n. 6 minori, avendo gli organi di vigilanza correttamente, in sede di contestazione degli illeciti, dato concreta applicazione al contenuto dell'art. 5 della legge n. 689/81 sull'istituto del concorso di persone ed avendo le contestazioni mosse al ricorrente, confluite nell'Ordinanza Ingiunzione impugnata, trovato effettivo riscontro non solo nelle circostanze direttamente constatate dagli organi di vigilanza, ma anche e soprattutto dalle dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini ispettive.
La resistente concludeva “chiede il rigetto del ricorso con la conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta in ogni caso con condanna dell'opponente alle spese di lite quantificate ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 149/2015 attualmente vigente che testualmente recita: “in caso di esito favorevole della lite all' sono Parte_1 riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante gli avvocati” oltre interessi e quant'altro come per legge”.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito della odierna udienza di discussione viene decisa.
Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue.
In primo luogo, conviene premettere che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria. Secondo la consolidata giurisprudenza, l'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento. In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre,
a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla
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legittimità forniate del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n.
27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015).
Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, è stato poi ben chiarito che si applichi la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c., tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perchè nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.. Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria. (v. Cass. civile sez. VI, 24/01/2019,
(ud. 14/11/2018, dep. 24/01/2019), n.1921).
Tanto premesso, reputa il Tribunale che, nella fattispecie oggetto di odierno vaglio, l' resistente abbia assolto l'onere della prova relativamente alla Parte_1 legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione ed i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria.
Deve notarsi come lo sviluppo in fatto della vicenda risulti acclarato da quanto emergente: dal Rapporto per violazioni amministrative, dal Verbale di primo accesso ispettivo del 16/06/18, dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. AV00001/2018-366-04
DEL 09/08/2018 – PROT. N. 16566 del 21/08/2018 e da tutti gli atti allegati, prodotti nel presente giudizio dalla parte opposta al momento della costituzione (v. doc. 1 e ss. prod. resistente) e che non risultano impugnati dal ricorrente con l'apposito strumento della querela di falso (v. sul punto Cass. civ. sez. II, 25/06/2018, n.16717 per cui “Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. Deriva da quanto precede, pertanto, che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione.”). Dagli atti e documenti menzionati, prodotti dalla parte resistente, è dunque possibile ricavare la situazione di fatto rinvenuta dagli Ispettori al momento dell'accesso ispettivo e le
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attività svolte, costituite dalle dichiarazioni liberamente rese dai lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso, nonché la precisa indicazione delle disposizioni violate. Con riguardo alle indagini svolte, vale tra l'altro la pena rammentare che il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (Cass. civ., Sez. II, 20 marzo 2007, n° 6565). Ne deriva che il verbale ispettivo faccia piena prova con riguardo ai fatti che l'ispettore intervenuto sul posto ha attestato essere avvenuti in sua presenza.
Pertanto, tornando al caso di specie, costituisce dato acclarato, e non specificamente contestato con lo strumento apposito della querela di falso, che, al momento della verifica ispettiva eseguita ai fini dell'accertamento dell'eventuale impiego di lavoratori “in nero”, in data 16/06/2018, presso la struttura ”, sito in Bagnoli Irpino alla Parte_9 località Laceno, i lavoratori , e fossero stati Controparte_7 Parte_8 Persona_1 rinvenuti intenti a svolgere precise attività lavorative, pure dettagliatamente indicate, ovvero rispettivamente “cameriere”, “pulizia bicchieri” e “addetta alla cucina” (v. Verbale di accesso ispettivo, alleg. prod. resistente), il tutto in assenza di documentazione concernente la loro regolarità occupazionale. Va, inoltre, rilevato che, nel corso della verifica, gli Ispettori provvedevano ad acquisire dichiarazioni spontanee dei lavoratori in ordine al proprio rapporto di lavoro, che venivano verbalizzate. Segnatamente, il , sorpreso mentre era intento a Pt_8 svolgere l'attività di “pulizia bicchieri”, dichiarava di essere studente dell'Istituto Alberghiero di Avellino e di essere stato condotto quella mattina presso il dal Parte_9 professore e di avere iniziato a lavorare alle ore 9,30, parimenti Parte_4 Persona_1 dichiarava di essere giunta presso il Ristorante quella mattina per fare una esperienza lavorativa con il professore , proprio docente all'Istituto Alberghiero di Avellino e di essere addetta Pt_4 in cucina per aiutare i cuochi, allo stesso modo dichiarava di essere arrivato Controparte_7 quella mattina presso il ristorante per lavorare tramite , di essere giunto verso le Parte_4 ore 9/9,30 e di avere iniziato subito a lavorare (v. doc. 6 prod. resistente). Lo stesso Parte_4
del resto, dichiarava di essere docente all'IPSSEOA “Manlio Rossi Doria” di Avellino e
[...] di aver portato al lavoro, con la propria macchina, quella mattina, di propria iniziativa, anche gli alunni e per “aiutarmi in cucina” e per far vivere loro una Parte_8 Persona_1
“esperienza lavorativa”, escludendo l'esistenza di alcuna convenzione tra il ristorante e l'istituto scolastico (v. Verbale dichiarazione spontanea, doc. 6 prod. resistente). Parte_5 socio amministratore della , dichiarava che quella mattina la struttura Parte_10 ospitasse un matrimonio con circa 180 invitati, di non avere lavoratori dipendenti e di utilizzare a volte i voucher per lavoratori occasionali e di essersi rivolta a per organizzare Parte_4 la festa e per un malinteso di avere pensato che tutto il personale presente fosse stato assunto dallo stesso (v. ancora doc. 6 prod. resistente).
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Preme evidenziare come il fatto che le dichiarazioni di cui trattasi fossero state rese nell'immediatezza del fatto non possa che indurre a stimarle come degne di particolare e specifica credibilità, potendosi fondare sulle stesse la decisione (v. in tema Cass. civ. Sez. lavoro, 02/10/2008, n. 24416 “Sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, nondimeno, per le altre circostanze riferite ai verbalizzanti, e in particolare per le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai lavoratori interrogati, il materiale probatorio è liberamente valutabile
e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto, in concorso di altri elementi
e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione.”). Discende da quanto sopra l'evidenza della posizione e del ruolo assunto dal nel Pt_4 caso de quo, ovvero quella di avere chiamato al lavoro i lavoratori , Controparte_7 Pt_8
e , minore, in assenza di regolare assunzione, come contestato dall'istituto
[...] Persona_1 resistente, il quale ha fatto, dunque, corretta applicazione dell'istituto del “concorso di persone” nella realizzazione dell'illecito amministrativo, ex art. 5 L. 689/81, avendo individuato il
“contributo” fornito dal nel fatto di avere chiamato e condotto sul luogo di lavoro Parte_4
e nella disponibilità dell i lavoratori sopra indicati, in assenza Parte_9 della previa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché di avere impiegato un minore in età non lavorativa (v. Verbale unico di accertamento e notificazione).
Vanno ora esaminati i motivi di opposizione proposti nella odierna sede.
Va, anzitutto, ribadito che il ricorrente non abbia inteso contestare Pt_4 dettagliatamente la sostanziale veridicità degli accertamenti compiuti, per quanto attiene ai fatti contestati, ai lavoratori rinvenuti in loco ed all'assenza di regolarizzazione dell'impiego degli stessi ed in ordine al ruolo da egli stesso assunto nella vicenda, come precisamente ricostruito dall' (v. ancora Verbale unico di accertamento e notificazione e in specie pag. 2 e 3). Parte_1
La difesa ricorrente, con il primo motivo di opposizione, ha contestato che non fosse dato sapere al trasgressore quale delle lettere dell'art. 3 c. 3 del D.L. 12/02, conver.to con modif.ni dalla L. 73/02, come sost.to dall'art. 22, c. 1 D.Lgs. 151/15 fosse stata contestata ed applicata, avendo l' richiamato la stessa quale norma violata, per tutti e Parte_1 tre i lavoratori, ciò inficiando anche l'individuazione della sanzione pecuniaria applicata e la forbice.
La contestazione si appalesa infondata, potendosi ben ricavare tanto dal provvedimento di cui trattasi, quanto dagli altri atti dell'accertamento allegati e richiamati per relationem tutte le circostanze utili e necessarie ai fini della comprensione ed individuazione delle fattispecie contestate, ovvero il Verbale Unico di Accertamento ed il Rapporto, ove venivano riportati gli esiti dettagliati dell'accertamento con la indicazione delle fonti di prova, la normativa violata e la conseguente sanzione amministrativa applicata. Non possono ricorrere margini di dubbio circa il fatto che la norma violata fosse stata individuata nell'art. 3 c. 3 del D.L. 12/02, conver.to con modif.ni dalla L. 73/02, come sost.to dall'art. 22, c. 1 D.Lgs. 151/15 e la norma sanzionatoria nell'art. 3 c. 3 del D.L. 12/02, conver.to con modif.ni dalla L. 73/02, come sost.to dall'art. 22, c. 1 D.Lgs. 151/15 (v. Ordinanza ingiunzione), dal Rapporto per violazioni amministrative è poi pure possibile ulteriormente comprendere che le violazioni contestate fossero attinenti all'articolo 3 commi 3 e 3 ter del D.L. 12/02, conver.to con modif.ni dalla L. 73/02, come sost.to dall'art. 22, c. 1 D.Lgs. 151/15, quali misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare ed all'articolo 3 commi 3 e 3 quater del D.L. 12/02, conver.to con modif.ni dalla L. 73/02, come sost.to dall'art. 22, c. 1 D.Lgs. 151/15, con specifico riguardo all'ipotesi di minore in età non lavorativa. Il primo motivo di opposizione è, dunque, non accoglibile.
Anche per ciò che attiene alla determinazione dell'entità delle sanzioni, può rilevarsi come, oltre che esservi richiamo all'art. 11 L. 689/81, nel Rapporto per violazione
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amministrativa vi fosse anche precisa indicazione della determinazione delle sanzioni amministrative, dei criteri valutati ai fini dell'applicazione, ovvero condotta del trasgressore, presenza di violazioni penali, dimensione impresa al momento del fatto, trasgressore non imprenditore. Va considerato, dunque, come la P.A. resistente si sia mantenuta entro i limiti edittali previsti dalla legge ed abbia applicato una sanzione congrua in relazione alla gravità del fatto contestato, tenendo conto anche del numero di lavoratori coinvolti ed avendo anche riconosciuto la condotta collaborativa del trasgressore, sicché anche il secondo motivo di opposizione è infondato. Con il terzo motivo, la difesa ricorrente ha eccepito la violazione del principio di
“specialità”, di cui all'art. 9 della legge n. 689/81, atteso che l'occupazione in nero della minore in età non lavorativa sarebbe stata da ascrivere allo stesso fatto per cui il era stato Pt_4 imputato nel procedimento penale, presso il Tribunale di Avellino, conclusosi con Sentenza n.
318/2019 e quindi contestando la violazione del principio “ne bis in idem”. Ebbene, in proposito, la difesa resistente ha ben chiarito che la sanzione amministrativa fosse stata comminata ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 3 ter D.L. n. 12/2002 così come modificato e sostituito dall'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo n. 151/2015, che testualmente recita
“Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria.”.
Ciò posto, ritiene, altresì, il Tribunale di dover sviluppare sul punto un ulteriore profilo di ragionamento.
Risulta dagli atti allegati che effettivamente fosse stato sottoposto a Parte_4 procedimento penale n. 5042/2018 e n. 2129/ r. g. G.I.P., per il reato previsto e punito dall'art. 4, co. 1, dalla L. 977/ 1967 e in relazione all'art. 6, co. 6 della L. 977/1967, perché, nella sua qualità di docente dell'Istituto Alberghiero I.P.S.S.E.O.A. “Manlio Rossi Doria”, consentiva l'avvio al lavoro della minore di età inferiore agli anni 16 e inadempiente Persona_1 all'obbligo scolastico, nonostante fosse rivestito di autorità o incaricato della vigilanza su di essa, reato poi dichiarato estinto dal G.I.P. presso il Tribunale, per esito positivo della messa alla prova (v. doc. 3 prod. ricorrente).
In punto di diritto, occorre considerare come la giurisprudenza abbia chiaramente spiegato “Come già affermato da questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - a tenore del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale - in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, che deve essere escluso quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme.” (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10744 del 17/04/2019). Nel caso che ci occupa, osserva il Tribunale che il fosse stato sottoposto a Pt_4 procedimento penale per la contestazione di cui all'articolo 4, co.1 della legge 977/1967 (v. ancora doc. 3 prod. ricorrente) ed è agevole rilevare come l'impianto di tale legge, emanata per la “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”, stabilisca, in via generale, il divieto di adibire al lavoro i “bambini”, intendendosi “il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico”, eccetto che per le limitazioni previste.
Può, pertanto, ritenersi che gli interessi protetti dalla norma siano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, il quale non può essere avviato ad un lavoro inadeguato alla sua età e senza aver raggiunto l'obbligo scolastico, salvo le ipotesi derogatorie previste. Il medesimo veniva, invece, poi sanzionato dall' , con Pt_4 Parte_1 l'Ordinanza-ingiunzione, oggetto di odierno vaglio, ai sensi dell'articolo 3 commi 3 e 3 quater del D.L 12/2002, conv. in L. 73/2002, sostituito dall'art. 22, co. 1 del D. Lgs. n. 151/2015,
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ipotesi a), aumentata del 20%, riguardante le misure di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare e che prevede un aumento della sanzione per l'ipotesi di minore in età non lavorativa.
Appare evidente che la finalità di questa normativa sia quella di contrastare le fattispecie del lavoro irregolare, ovvero “in nero” (v. in questo senso anche Cass. Civ. 20357/2014).
Pertanto, è da escludersi, a parere del tribunale, la dedotta violazione del divieto di “bis idem”, avuto riguardo al differente bene giuridico tutelato dalle diverse normative citate. Non sarà superfluo soggiungere che, a suffragio di quanto appena esposto, possa, per analogia di ragionamento, citarsi la giurisprudenza che ha avuto modo di rilevare che “Nel caso di specie alcuna connessione è possibile in quanto le due ipotesi sanzionatorie hanno riguardo
a condotte tra loro differenti (occupazione di lavoratore privo di permesso di soggiorno;
mancata denuncia del lavoratore occupato), considerate dal legislatore, nelle rispettive sedi, penale ed amministrativa, a tutela di distinte finalità. La norma penale è diretta a contrastare il fenomeno della immigrazione clandestina mentre la disposizione amministrativa vuole evitare il " lavoro nero". La sussunzione dell'una nell'altra determinerebbe una inaccettabile confusione tra divieti penali e obblighi cui è comunque tenuto il datore di lavoro, con la conseguenza che, una volta giudicato per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno (nel caso di specie, peraltro, il datore di lavoro era stato assolto dal reato per un vizio nel procedimento), il datore di lavoro sarebbe esonerato dagli obblighi connessi alla prestazione di lavoro in "nero"” (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 15096 del
11/06/2018), nonché che “In materia di impiego di lavoratori extracomunitari non risultanti da scritture obbligatorie, di cui al d.l. n. 12 del 2002, conv. con modif. in l. n. 73 del 2002, come modificato dall'art. 36 bis del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006, sono diverse le finalità sottese all'irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa, rispettivamente tramite l'emanazione del decreto penale di condanna e dell'ordinanza- ingiunzione, per cui non sussiste violazione del principio del divieto del "ne bis in idem".
L'illecito penale e quello amministrativo sanzionano due diverse condotte lesive di beni giuridici differenti, in quanto nel primo caso il fatto penalmente perseguito è quello dell'avvenuto impiego di lavoratori extracomunitari clandestini e privi del permesso di soggiorno, in violazione delle norme sull'immigrazione, mentre nel secondo l'illecito amministrativo è rappresentato dall'avvenuto impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria per legge, ai fini della verifica dell'assolvimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro.” (cfr. Cass. Sez. L.,
Ordinanza n. 12936 del 24/05/2018 (Rv. 649060 - 01). Deriva da tutto quanto sopra che anche il motivo di opposizione sub III) non sia accoglibile. In ordine all'assolvimento dell'onere della prova, motivo di opposizione sub IV), si è già detto ampiamente nella prima parte della motivazione, sicché anche tale contestazione del ricorrente è infondata, dovendosi, del resto, a tale espresso riguardo, pure nuovamente sottolineare che dalla lettura del ricorso ben si evinca come l'opponente non abbia inteso sollevare dettagliate, precise e circostanziate contestazioni sullo svolgimento della vicenda, sulla posizione e qualità rivestita nei fatti rilevati dall' al momento dell'accesso Parte_1 ispettivo e dunque sull'esistenza dei fatti costitutivi dei propri obblighi. In conclusione, il Ricorso in opposizione avanzato nell'interesse di va Parte_4 rigettato, essendo da tutta la documentazione in atti sufficientemente acclarate le violazioni poste a fondamento dell'Ordinanza – ingiunzione impugnata ed essendo non accoglibile alcuno dei motivi di opposizione proposti, né essendo stati dimostrati fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Vanno, infine, disciplinate le spese del presente procedimento.
Si ritiene di dover fare applicazione dell'art. 9 del D. Lgs. 149/2015 a mente del quale:
'L' può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da Parte_1 propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di
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opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonché' negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. (…) In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice Parte_1 le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati'. Trattandosi di disposizione di natura processuale, come tale soggetta al principio
'tempus regit actum', la liquidazione dovrà avvenire in base alle previsioni del DM 55/2014 e succ. modif. e del citato art. 9 D. Lgs 149/2015, tenendo conto del valore della causa (corrispondente all'importo della sanzione complessivamente irrogata di euro 10.429,00), della media complessità delle questioni affrontate e delle attività processuali espletate, con esclusione della fase istruttoria e tenendo conto dell'espletamento solo in forma orale della fase decisoria ed applicando, infine, la riduzione indicata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1. Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma l'Ordinanza- Parte_4 ingiunzione impugnata, n. 199/2022 – A del 13 settembre 2022, emessa dall'
[...]
; Controparte_6
2. revoca ogni eventuale provvedimento di sospensione dell'esecutività e dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza-ingiunzione impugnata n. 199-2022 A, emesso in corso di causa.
3. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte Parte_4 resistente , delle spese di giudizio, che si Controparte_6 liquidano in €2.037,60 per compensi, oltre IVA e CPA e/o oneri riflessi, se dovuti, nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Avellino all'udienza del 23 aprile 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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