Sentenza 15 giugno 2023
Massime • 1
In tema di estorsione, sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta è tenuta sia in un luogo di privata dimora, sia in altri luoghi che, isolando la vittima, siano idonei a ostacolarne la difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della sussistenza dell'aggravante, il fatto che la condotta fosse stata posta in essere in un luogo che, pur presentando le caratteristiche di una dimora, non era concretamente abitato, posto che ciò non incideva né sulla sua idoneità a proteggere la riservatezza, né sulla capacità di rendere più difficoltosa la difesa della vittima).
Commentario • 1
- 1. Agenzia Delle Entrate Accerta Uso Illecito Di Società Veicolo: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 16 settembre 2025
Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate perché la società veicolo utilizzata è stata considerata uno strumento illecito di pianificazione fiscale? In questi casi, l'Ufficio presume che la società sia stata costituita al solo scopo di trasferire beni, utili o operazioni al fine di ridurre il carico fiscale, senza un reale motivo economico. La conseguenza è il recupero delle imposte, con applicazione di sanzioni, interessi e nei casi più gravi anche responsabilità penale. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: con una difesa adeguata è possibile dimostrare la legittimità e la sostanza economica delle operazioni. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta l'uso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2023, n. 33457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33457 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo la inammissibilità di tutti i ricorsi. L'Avv. Francesca Aricò e l'Avv. Eva Garrone in difesa di Lo PO MA insistevano per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. Alberto Misiani, in difesa di Lo PO CC ed AN ST insisteva per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33457 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino confermava la condanna: (a) di Lo PO MA, Lo PO CC, AN ST e LI NI per i reati di usura ed estorsione;
(b) di CA GI per il reato di usura;
(c) di Lo PO MA per il reato di tentata estorsione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di MA Lo PO, che deduceva: 2.1. travisamento della prova: la persona offesa, IL SH, aveva riferito che la cassiera della banca le aveva intimato di non effettuare prelievi superiori ai tremila euro in contanti, senza mai indicare la soglia dei "diecimila euro", dato che sarebbe stato travisato per invenzione e che sarebbe rilevante per la valutazione della attendibilità delle dichiarazioni dell'offesa. 2.2. Violazione di legge (artt. 234 e 238-bis cod. proc. pen.): la Corte di appello avrebbe illegittimamente rigettato la richiesta di acquisizione della sentenza, non irrevocabile, che aveva condannato ER SH per traffico di cocaina e tentata estorsione aggravata;
la richiesta si riferiva, infatti, alla acquisizione della "sentenza-documento", utile per spiegare la ragione per la quale sarebbero stati manipolati i dati contenuti nei telefoni cellulari prima della loro consegna agli inquirenti;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 644, comma 5, n. 2 cod. pen.: il preliminare stipulato "a garanzia" del prestito usuraio concerneva la vendita di cosa parzialmente altrui, sicché non avrebbe potuto essere eseguito in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 cod. civ.. A ciò si aggiungeva che la stipula del preliminare non costituirebbe una "garanzia", ma un "corrispettivo". 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 2, n.
3-bis cod. peri. (consumazione in luogo di privata dimora) contestata in relazione al delitto di tentata estorsione descritto al capo c): la persona offesa si era trovata in un alloggio non attualmente abitato perché vi era stata condotta dal ricorrente;
si tratterebbe di una presenza occasionale in un alloggio disabitato, non adibito stabilmente a luogo di dimora;
2.5. violazione di legge (art. 133 cod. pen., art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: l'aggravante delle più persone riunite non atterrebbe alla fattispecie più grave contestata al capo a), ma alle fattispecie satellite;
2 2.6. vizio di motivazione (art. 81 cod. pen.) in ordine alla definizione degli aumenti per la continuazione: la sentenza sarebbe illogica in quanto aveva applicato un aumento per i tentativi pari al doppio della pena inflitta per i reati consumati. 2.7 Violazione di legge (art. 644 cod. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione in ordine al computo degli interessi usurai, decisivi per quantificare il profitto posto alla base della confisca sarebbe illogica, in quanto non coerente con quanto dichiarato dalla persona offesa. 3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di CC Lo PO e AN ST: 3.1. con i primi tre motivi proponeva doglianze analoghe a quelle avanzate nell'interesse di MA Lo PO, con riguardo (a) al travisamento della testimonianza di uva ES ed alla correlata illegittima valutazione di credibilità dei contenuti accusatori dalla stessa riversati nel processo, (b) alla illegittimità del rigetto della acquisizione della sentenza di condanna di ER SH che, secondo i ricorrenti, sarebbe stata essenziale per comprendere la ragione della manipolazione dei cellulari, (c) alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 644, comma 5, n. 2 cod. pen.. 3.2. Con il quarto motivo di ricorso, proposto nell'interesse di AN ST, si contestava la legittimità della conferma della responsabilità per le condotte di estorsione continuata descritte al capo b): si deduceva che non vi sarebbero elementi per ritenere sussistente il concorso morale o materiale, non potendo lo stesso essere dimostrato sulla base della mera presenza di AN ST sul luogo del fatto, senza l'indicazione della specifica condotta tenuta nella fase ideativa, preparatoria o esecutiva del delitto. 3.3. Con il quinto motivo di ricorso, proposto nell'interesse di CC Lo PO si contestava la legittimità della conferma della responsabilità per il concorso nel delitto di estorsione continuata descritto al capo b): le prove raccolte, e segnatamente la circostanza che il ricorrente aveva inviato dei messaggi telefonici, non sarebbero sufficienti a dimostrare il concorso;
si deduceva, inoltre, che, ove non fosse stata ritenuta la responsabilità di AN ST, avrebbe dovuto essere esclusa l'aggravante delle più persone riunite, anche tenuto conto del fatto che il ricorrente non era presente sul luogo del delitto. 3. Ricorreva per cassazione il difensore di LI NI che deduceva: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione: in relazione alla condotta descritta al capo d): il ricorrente contestava integralmente il percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'appello a sostegno della conferma della responsabilità. Si censurava la mancata considerazione delle articolate e specifiche doglianze proposte con la prima impugnazione. Segnatamente: si deduceva che non sarebbero state considerare le censure relative (a) 3 alle modalità dei prestiti e delle restituzioni, (b) all'attendibilità ed alla credibilità delle persone offese;
(c) alla dimostrazione che i quattro prestiti contestati si riferissero a rapporti usurai;
(d) alla consegna in pagamento del prestito di un orologio Rolex Princess. Con specifico riguardo alla credibilità dei contenuti accusatori provenienti dagli offesi si deduceva che gli stessi non risulterebbero confermati da elementi esterni al dichiarato e sarebbero in contraddizione tra di loro. Non confermerebbe il narrato degli offesi la consulenza tecnica sui telefoni. Inoltre ( non sarebbe stato considerato che le presunte persone offese avrebbero avuto una cospicua diponibilità finanziaria nel periodo in cui avrebbero fatto ricorso ai prestiti usurai (il che renderebbe il ricorso agli stessi inverosimile). Particolarmente critica sarebbe, inoltre, la valutazione della attendibilità della testimonianza di ER SH, che avrebbe dimostrato di non sapere collocare nel tempo i fatti rilevanti. 3.2. Con il secondo motivo di impugnazione si contestava la motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di estorsione, che non avrebbe tenuto conto dei puntuali rilievi mossi con la prima impugnazione;
veniva ribadita l'incongruenza della condanna con le emergenze probatorie e, segnatamente, con i risultati della consulenza tecnica sui telefoni;
veniva anche ribadito che LI, nel periodo in cui sarebbero state consumate le condotte, si trovava all'estero. 4. Ricorreva per Cassazione anche il difensore di GI CA che, con due distinti motivi di ricorso, deduceva la contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del ricorrente per i reati contestati: la testimonianza della persona offesa non sarebbe credibile e non sarebbe stata dimostrata la sussistenza del prestito usuraio, che avrebbe la sua causa in un rapporto amicale. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe fondata su un quadro indiziario insufficiente e le dichiarazioni della persona offesa non troverebbero conferme in altri elementi di prova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di MA Lo PO è infondato. 1.1. Il travisamento per invenzione dedotto con il primo motivo - relativo al fatto che IL SH non aveva dichiarato, come ritenuto dalla Corte di appello - che la cassiera della Banca aveva indicato la somma di 10.000 euro come soglia massima prelevabile, non è decisivo. Il travisamento per omissione, o invenzione, deve, infatti, riguardare un passaggio "decisivo" del percorso motivazionale posto a sostegno dell'accertamento di responsabilità per giustificare l'annullamento della sentenza (tra le altre: Sez. 3,n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777). 4 Nel caso di specie il riferimento alla soglia dei diecimila, verosimilmente tratta dal divieto della normativa antiriciclaggio, non è dirimente al fine di valutare l'attendibilità della progressione dichiarativa della persona offesa, che è stata ampiamente valutata dai giudici di entrambi i gradi di merito, i quali, con sentenze scevre da vizi logici, la hanno ritenuta ampiamente dimostrativa della sussistenza del rapporto usurario contestato. Con specifico riferimento al tema devoluto: quello che rileva è il fatto che la persona abbia riferito, in modo credibile, che il funzionario della banca aveva osservato che non potevano essere effettuati prelievi in contrasto con la normativa antiriclaggio (pag. 6 del ricorso per cassazione dove si riporta la testimonianza dibattimentale di uva SH), dato confermato anche dal fatto che era emerso che il nucleo familiare SH era stato effettivamente oggetto di segnalazioni bancarie per antiriclaggio (pag. 32 della sentenza impugnata). 1.2. Il secondo motivo, che contesta il rigetto della richiesta di acquisizione della sentenza che attestava la pendenza di un procedimento a carico di ER SH per traffico di stupefacenti è, anch'esso, infondato. Invero, come dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale errava nel fare riferimento alla circostanza che la sentenza di condanna non fosse acquisibile perché non passata in giudicato, come richiesto dall'art. 238-bis cod. proc. pen. in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la sentenza pronunciata in altro procedimento penale, ma non ancora irrevocabile, è da considerare quale documento e può essere utilizzata solo come prova dei fatti documentali da essa rappresentati, non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in essa contenute;
tuttavia, non è precluso al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art.192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677 - 01; Sez. 1, n. 41405 del 16/05/2019, Rossi, Rv. 277136 - 01). Tuttavia, anche in questo caso, come nel precedente, l'acquisizione della sentenza non avrebbe fatto altro che introdurre nel processo un dato non decisivo. Invero il coinvolgimento di ER SH nel traffico di sostanza stupefacente era stato allegato solo per valutare la sua personalità (pag. 31 e ss. dell'appello proposto dall'Avv. Mirate) e, dunque, la sua attendibilità, invero già oggetto di una valutazione particolarmente attenta e critica (pag. 27 della sentenza impugnata), ma non per giustificare la "manipolazione di messaggi di testo", ovvero per effettuare uno scrutinio richiesto, tardivamente, solo con il ricorso per Cassazione. Si tratta, cioè, di un elemento di valutazione introdotto solo in sede di legittimità, laddove avrebbe dovuto essere proposto e valutato nei precedenti gradi di giudizio, (fche integra una insanabile interruzione della catena devolutiva, con violazione dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. 5 Sul punto il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (tra le altre: Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini Rv. 256631). A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; El Baghdadi, Rv. 263271) 1.3. Anche la questione relativa all'effettiva funzione di garanzia del preliminare di compravendita stipulato "a garanzia" del prestito usuraio è infondata. Il collegio rileva, da un lato, che non è immediatamente esportabile nel diritto penale la nozione civilistica di "garanzia", dato che anche l'assunzione di un'obbligazione non eseguibile è idonea a consolidare una pretesa usuraia, radicalmente illecita. Ma quello che rileva nel caso di specie è che il contratto di compravendita prevedeva un impegno per la "singola quota" di proprietà del venditore e non per l'intero (circostanza questa che, se fosse sussistente, avrebbe implicato la vendita di cosa parzialmente altrui). Dunque la questione proposta, relativa all'impossibilità di eseguire una compravendita di cosa parzialmente altrui, non si profila coerente con il tenore degli accordi emergenti dal contratto preliminare. Da ultimo, il collegio rileva che il fatto che il preliminare fosse un corrispettivo e non una garanzia è circostanza allegata solo in sede di legittimità, il che rende la deduzione tardiva e non consentita. 1.4. Anche il motivo che contesta la rilevazione della sussistenza dell'aggravante della consumazione del reato all'interno di un "luogo di privata dimora", in relazione alla tentata estorsione contestata al capo c) di imputazione, è infondato. In materia il collegio ribadisce quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite, ovvero che rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01). Deve essere precisato che l'aggravante della "consumazione della condotta in un luogo di privata dimora", quando è riferita ad un reato che aggredisce esclusivamente il patrimonio, come il furto, trova la sua ratio nella maggiore tutela che l'ordinamento appresta al domicilio, luogo che protegge la riservatezza delle persone e si presta 6 custodire le cose;
diversamente quando la circostanza è riferita a reati che ledono non solo il patrimonio, ma anche la persona, come la rapina e l'estorsione, la ratio dell'aggravamento si rinviene anche nella tutela dell'incolumità fisica della vittima, maggiormente esposta a rischi di aggressione in luoghi che la isolano. L'art. 628, comma 3-bis cod. pen. prevede, infatti, l'aggravamento se «il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis cod. pen. o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa»: tale struttura dell'aggravante, per quanto descriva alternativamente due circostanze - quella della consumazione in luogo di provata dimora e quella di consumazione in luoghi tali da ostacolare la difesa - deve essere interpretata nel senso che la condotta si considera aggravata oltre che quando la stessa è consumata in un "luogo di privata dimora", anche quando è posta in essere in "altri luoghi", quando gli stessi siano idonei ad abbattere le possibilità di reazione della vittima, idoneità questa che identifica la matrice dell'aggravante sia quando le condotte siano consumate in luoghi di privata dimora, sia quando le stesse siano consumate in altri luoghi, comunque idonei ad abbattere le possibilità di difesa della vittima. Si ritiene, cioè, che la ratio dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3-bis cod. pen. sia non solo quella di offrire una protezione maggiore nei confronti dei reati che sono consumati attraverso la violazione del "domicilio", luogo preposto alla massima tutela della riservatezza, ma anche quello di aggravare le sanzioni relative a condotte poste in essere in luoghi - compresi quelli di privata dimora - che, "isolando" la vittima, si prestano ad abbattere le sue possibilità di difesa (in tal senso Sez. 2 , n. 32781 del 13/07/2021, Maiorana, Rv. 281914; Sez. 2, n. 23331 del 02/07/2020, Milenkovic, Rv. 279479). Pertanto il fatto che il reato - come nel caso di specie - si consumi all'interno di un luogo che ha tutte le caratteristiche per essere adibito a dimora, ma che è, in concreto, non abitato, non rileva né in ordine alla sua idoneità a proteggere la riservatezza di chi vi si trova, anche occasionalmente, né in ordine alla sua capacità di rendere più difficoltosa la difesa della vittima da aggressioni illecite della sua incolumità fisica ed al suo patrimonio. La motivazione della sentenza impugnata, coerente con le indicate linee ermeneutiche, non si presta ad alcuna censura in questa sede. 1.5. Il motivo che contesta la legittimità del riconoscimento della sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite in relazione al capo a) non supera la soglia di ammissibilità, in quanto risulta dedotta per la prima volta in Cassazione, con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 1.6. La censura che contesta il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti per la continuazione è manifestamente infondata. 7 In via preliminare si ribadisce che in punto di quantificazione della pena i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello, con motivazione priva di vizi, rilevava che la gravità e la perduranza nel tempo delle condotte di usura complessivamente tenute dal ricorrente nei confronti delle persone offese, unitamente all'intensità del dolo, legittimavano l'entità degli aumenti disposti dal primo giudice sia in relazione al delitto di cui al capo a), che per le estorsioni (pagg. 45 e 46 della sentenza impugnata): si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 1.7. Il motivo di ricorso che contesta il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione del profitto non supera la soglia di ammissibilità. Il collegio rileva che, con riguardo alla quantificazione degli interessi, l'atto di appello (a firma dell'Avv. Scherano) è generico, in quanto si limita ad una contestazione aspecifica della sussistenza di un interesse usuraio, con doglianza diretta a rilevare l'insufficiente capacità dimostrativa della prova dichiarativa;
il motivo si presenta inoltre essenzialmente diretto a dimostrare l'insussistenza del reato e, dunque, ad ottenere l'assoluzione. La genericità della deduzione giustifica, pertanto, il mancato adempimento dell'onere motivazionale da parte del giudice dell'impugnazione: sul punto si ribadisce che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3 n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). Quello che più rileva, tuttavia, è che, con l'appello, non risulta essere stata contestata la quantificazione del profitto cui si riferisce la confisca: la misura patrimoniale viene censurata dal ricorrente solo con il ricorso per Cassazione, con il quale non si contesta la "sussistenza", ma solo "l'entità" del profitto posto a fondamento della confisca. Si tratta di una deduzione non consentita in quanto tardiva, ovvero proposta in violazione dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.. 2.11 ricorso proposto cumulativamente nei confronti di CC Lo PO ed AN ST è infondato. 2.1. Il primo motivo ripropone le doglianze già avanzate dalla difesa di MA Lo PO circa il travisamento della testimonianza di IL ES: si rinvia pertanto a quanto già rilevato ai precedente § 1.1.. Del pari, in relazione alle contestazioni rivolte nei confronti del rigetto dell'acquisizione della sentenza di condanna non definitiva a carico di ER ES, si rinvia a quanto già osservato al § 1.2.. 8 Per quanto riguarda, infine, la doglianza proposta nei confronti della riconoscimento dell'aggravante prevista dall'articolo 644, comma 5, n. 2 cod. pen., rilevata l'omogeneità della censura rispetto a quella avanzata nell'interesse di MA Lo PO, si rinvia a quanto osservato nel precedente § 1.3.. 2.2. Le doglianze proposte nell'esclusivo interesse di AN ST, funzionali a contestare la sussistenza del suo concorso morale o materiale nei reati contestati, non 'het superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvonovla richiesta - invero generica - di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Sul punto la Corte riafferma che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione rtaffIFIuficfln la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devonoessere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello, con motivazione priva di fratture logiche ed aderente alle emergenze processuali, rilevava come uva SH avesse riferito della presenza della ricorrente durante le condotte "minacciose" poste in essere ai suoi danni dai Lo PO, ricordando come in una occasione, stante il ritardo nel pagamento di quanto richiesto, davanti alla sala gioco "Admiral", MA Lo PO ed AN ST avessero affermato di pretendere settantacinquemila in pagamento di un prestito "minacciando di picchiarla se non l'avesse pagato o avesse sporto denuncia". Anche ER SH ricordava, al pari della sorella IL, come in occasione degli incontri avvenuti con MA Lo PO ed AN ST "entrambi" gli avessero rivolto le minacce. Pertanto, tenuto conto di tali convergenti indicazioni probatorie, non era in dubbio l'apporto causale diretto - e non solo agevolatore o morale - della ST, fermo restando che l'attendibilità delle persone offese era stata oggetto di ampia e favorevole disamina (pag. 34 della sentenza impugnata). 2.3. Anche le doglianze proposte nell'interesse esclusivo di CC Lo PO, funzionali a contestare la conferma della responsabilità per il concorso nel delitto di estorsione continuata descritto al capo b), non superano la soglia di ammissibilità, in quanto richiedono la rivalutazione della capacità dimostrativa compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. Invero, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello rilevava come le emergenze processuali raccolte dessero conto non solo dell'invio di messaggi minatori 9 inviati da CC Lo PO a ER SH, ma anche di altre minacce, proferite dal ricorrente direttamente nei confronti dell'offeso. ER aveva, infatti, riferito che CC Lo PO gli aveva rivolto in più occasioni ulteriori minacce del tipo "se non mi porti i soldi ti vengo a cercare, sei morto, non mi obbligare a fare cose che non voglio": emerge quindi con chiarezza, anche in questo caso, il contributo causale del ricorrente all'estorsione contestata (pagg. 35 e 36 della sentenza impugnata). Si rileva, da ultimo, che le contestazioni rivolte nei confronti del riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite non sono consentite in quanto le stesse sono state tardivamente proposte sono con il ricorso per Cassazione, in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di LI NI è fondato. Il collegio rileva che le doglianze proposte con entrambi i motivi di ricorso, che evidenziano la carenza motivazionale del percorso argomentativo - invero assai sintetico - tracciato dalla Corte territoriale in relazione all'appello proposto dal ricorrente - che invece si configura come particolarmente articolato e preciso - siano fondate. Il collegio rileva che la responsabilità di LI è stata, in larga misura, confermata attraverso un ampio rinvio alle motivazioni della sentenza di primo grado, senza la doverosa presa in carico delle puntuali doglianze proposte con l'atto di appello. La Corte territoriale affermava, infatti, che le modalità dei prestiti (sia con riguardo alle dazioni, che alle restituzioni) risultavano ampiamente argomentate dalla sentenza del Tribunale nella quale sì dava atto delle circostanze concrete che caratterizzarono i pagamenti e che non poteva dubitarsi degli illiceità degli stessi;
aggiungeva poi scarni riferimenti alle dichiarazioni di uva SH, ed alle conferme della sussistenza del rapporto usurario che, invece erano state oggetto di analitica censura (pag. 38 della sentenza impugnata). Il collegio ritiene che la motivazione della sentenza impugnata non sia esaustiva, 0,41a.a, tenuto conto 4specificità dei motivi di appello, che allegavano circostanze rilevanti relative sia alla credibilità dei contenuti accusatori provenienti dagli offesi, che alla ricostruzione dei fatti contestati: tali allegazioni avrebbero dovuto essere oggetto di specifica valutazione. Si rimarca, tra l'altro, la carenza di motivazione relativa (a) alle contraddizioni relative alle dichiarazioni degli offesi, (b) al fatto che la consulenza sui telefoni non consentirebbe di rinvenire conferme al narrato accusatorio, (c) alla consegna in pagamentowun orologio Rolex (che il venditore non ricorderebbe essere stato compravenduto), (d) alla idoneità del versamento a favore di LI risalente al 6 marzo 2018 a fornire una conferma delle dichiarazioni di ER HA, tenuto conto che all'epoca il rapporto usuario, secondo 10 l'impugnante, sarebbe esaurito;
(e) alle prove poste a sostegno dei singoli prestiti usurai contestati. In sintesi: il collegio ritiene che lo stringato percorso motivazionale, caratterizzato dall'ampio rinvio alle valutazioni effettuate dal primo giudice, non adempia agli oneri motivazionali che gravano sul giudice dell'impugnazione, tenuto conto che l'appello proposto nell'interesse di LI si presentava puntuale e specifico ed allegava diverse circostanze inerenti la ricostruzione delle condotte contestate, che avrebbero dovuto essere valutate, sia per negarne la decisività, sia per rilevarne la ipotetica fondatezza. Pertanto la posizione di LI dovrà essere integralmente rivalutata dalla Corte territoriale, che dovrà prendere in considerazione tutte le doglianze proposte con la prima impugnazione. 4. Il ricorso presentato nell'interesse di GI CA con due distinti motivi non supera la soglia di ammissibilità, in quanto si profila del tutto generico. 4.1. In materia il collegio riafferma che per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, Rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le Sezioni Unite hanno stabilito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. un n. 8825 del 27/10/2016, Galtellì, Rv. 268822) Nel caso in esame il ricorrente ha contestato in modo aspecifico la testimonianza della persona offesa ritenendo che non fosse credibile e che non fosse stato dimostrato il prestito usuraio: si tratta di affermazioni apodittiche, che non si confrontano con il preciso percorso motivazionale offerto dalla sentenza impugnata, che si integra con la motivazione, altrettanto esaustiva, offerta dalla sentenza di primo grado. La Corte d'appello, con argomentazioni che non si prestano ad alcuna censura, poneva a fondamento della conferma di responsabilità il contenuto delle dichiarazioni di IL SH, che riteneva pienamente credibili, e rilevava come la tesi alternativa proposta 11 dalla difesa, ovvero che il prestito di 30.000 euro fosse senza pattuizione di interessi e fosse stato concesso in virtù di un rapporto amicale tra la vittima e la moglie del ricorrente fosse inverosimile, tenuto conto che l'importo prestato non era certo irrisorio rispetto alle entrate patrimoniali del nucleo familiare del CA e che non vi era alcuna prova che il termine per la restituzione fosse stato rispettato. Anche la locazione in garanzia dell'alloggio sito in via Pia n. 44 risultava provato, in ragione sia delle indicazioni provenienti dalla vittima, che della inconsistenza della tesi alternativa proposta della difesa (pag. 41 della sentenza impugnata). La motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura in questa sede. 4.2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso di CA GI consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI NI con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Rigetta e ricorsi di Lo PO MA, Lo PO CC e ST AN, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso Di CA GI, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il giorno 15 giugno 2023.