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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/12/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2028/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Forlì Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per affidamento e mantenimento della prole instaurato da
(C.F. ) nata a [...] lo [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]in piazzale della Vittoria n. 1, int. 2, sia in proprio sia quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. ) nato a Persona_1 C.F._2
OL (Svezia) il 25.05.2014 e residente a [...]in piazzale della Vittoria n. 1, int. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANIA GHETTI del foro di Forlì-Cesena ricorrente
Nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._3 il patrocinio dell'avv. IACOVELLI EMANUELA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA
DEL PADIGLIONE, 32 00133 ROMA resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: Con note in sostituzione di udienza del 7.7.2025 parte ricorrente precisava le proprie conclusioni come segue: “1. affidare nato a [...] il 25 maggio Persona_1
2014 e residente in [...] int. 2 ( ) in via SUPER- C.F._2
ESCLUSIVA / ESCLUSIVA alla mamma Nata a EN TY - Nigeria il 1 Febbraio Parte_1
1989 e Residente in Forlì, Piazzale Della Vittoria N.1 Int.2 ( ) 2. autorizzare fin da C.F._1 ora l' di Forlì e l'Ufficio Passaporti presso la Questura di Forlì al rilascio, se Controparte_2 richiesto, del documento di identità valido per l'espatrio e del rilascio del passaporto di Per_1
nato a [...] il [...] e residente in 47121 Forlì, Piazzale della
[...]
Vittoria n.1 int.2 ( ), il tutto anche in assenza della sottoscrizione delle domande C.F._2 da parte del padre del bambino, sig. nato il [...] a Controparte_1
EN TY ( Nigeria), di cui NON si si sono mai conosciuti/si conoscono in maniera certa né la residenza né il domicilio, né in Italia né all'estero.
3. autorizzare nata a [...] - Parte_1 Nigeria il 1 febbraio 1989 e residente in [...] int.2 ), C.F._1 quale genitore esercente la potestà superesclusiva / esclusiva di nato a Persona_1
OL (SVEZIA) il 25 maggio 2014 e residente in [...] int.2 (
) a sottoscrivere ogni domanda, istanza modulo ecc necessari alla vita del figlio C.F._2 senza la sottoscrizione delle domande da parte del padre del bambino, sig. Controparte_1
nato il [...] a [...] ( Nigeria) , di cui NON si
[...] C.F._4 sono mai conosciuti/si conoscono in maniera certa né la residenza né il domicilio, né in Italia né all'estero.
4. determinare in via definitiva l'obbligo e l'entità del mantenimento del padre nei confronti del figlio, 5. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede fin da ora e se necessario l'audizione dei testi Testimone_1 Tes_2
e sui fatti di causa, articolati in capitoli e preceduti dalle parole “vero che”
[...] Testimone_3
”. Con note in sostituzione di udienza del 9.7.2025 parte resistente precisava le proprie conclusioni come segue: “In via principale: rigettare la domanda attrice, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto mantenere l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori;
Persona_1 continuare a concedere al sig. il diritto di visita in Forlì nel week Controparte_3 end da concordare con la Madre, al fine di poter trascorrere del tempo con il bambino;
confermare a carico del l'assegno di mantenimento per il figlio;
Con vittoria di spese, competenze ed CP_1 onorari”. Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.47 c.p.c. depositato il 25.07.2023, Parte_1 ha esposto di avere iniziato in Italia, nell'anno 2013, una relazione sentimentale con convivenza more uxorio con conosciuto a Roma, e di avere seguito il predetto in Controparte_1 Per_1
Svezia ove questi aveva trovato lavoro non regolare come meccanico. In data 25.05.2014 nasceva a OL il figlio e, quando il bambino aveva quattro mesi, avendo perso il lavoro, Persona_1 era rimpatriata in Italia col bambino ed ospitata presso la di Forlì; dopo due settimane anche CP_4 rientrava a Forlì e riusciva ad ottenere il permesso di soggiorno nell'anno 2015, ma proprio dal Per_1
2015, proseguiva la ricorrente, faceva perdere le sue tracce, senza dare più notizie di sé. Nel frattempo, la ricorrente, titolare di regolare contratto di locazione e assunta presso una pizzeria di Forlì come aiuto cuoca, con retribuzione mensile di € 1.100 circa, il 27.05.2023 contraeva matrimonio con Tes_3
e , che fino a quel momento si era disinteressato di lei e del figlio, la contattava
[...] Per_1 per minacciarla ed offenderla. Poiché il minore non aveva mai conosciuto il padre, il quale peraltro non aveva contributo Per_1 significativamente al suo mantenimento, la ricorrente ha domandato disporsi l'affidamento superesclusivo del figlio minore lla madre, chiedendo un contributo per il suo mantenimento. Per_1
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 1.12.2023 il quale, CP_1 dopo avere contestato la ricostruzione fattuale attorea, riferiva di aver incontrato numerosi ostacoli a rimanere in Italia e a trovare lavoro per provvedere al mantenimento proprio e del figlio, quindi chiedeva il rigetto delle domande della ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con visite del padre al bambino a Forlì per qualche ora durante il fine settimana da concordare con la madre e assegno mensile per il mantenimento del minore da versare alla madre. Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 11.1.2024 sono stati sentiti i genitori e i difensori si sono riportati alle proprie richieste. Con ordinanza ex 473-bis.22 c.p.c. del 12.1.2024, il Giudice istruttore stabiliva l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione abitativa stabile presso la stessa;
le Per_1 attribuiva inoltre, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., la facoltà di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
rimetteva ai Servizi Sociali competenti per territorio l'attivazione e regolamentazione degli incontri del padre con il figlio, in modalità protetta e stabiliva che il padre corrispondesse alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, di € 200,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat e con decorrenza dal mese di agosto 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio. Ottenute le necessarie informazioni dai Servizi Sociali, la causa era ritenuta matura per la decisione e con ordinanza del 31.10.2025 era rimessa al Collegio dopo che le parti avevano depositato le memorie e comparse di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
* * * * * 1. Il quadro fattuale e istruttorio. Le conclusioni delle parti. Come emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali, dal 28 settembre 2024 hanno preso avvio gli incontri padre figlio che si sono svolti in modalità protetta con frequenza mensile presso lo spazio neutro. Gli incontri si sono svolti regolarmente fino al 28 dicembre dello stesso anno quando il padre ha comunicato che sarebbe partito per la Nigeria, narrando di non aver potuto rinviare ulteriormente il viaggio poiché mancava da molto tempo dalla propria terra di origine e di essere intenzionato a cogliere l'occasione per celebrare il ricordo del padre defunto e per ufficializzare il matrimonio con la sua nuova compagna. Gli assistenti sociali hanno riferito che gli incontri padre e figlio si sono svolti in un clima sereno e disteso nonostante le difficoltà linguistiche, che il padre ha confermato il proprio desiderio di mantenere una continuità affettiva con il figlio, che anche la madre di ha confermato che il figlio Per_1 era sereno al rientro dagli incontri e che lei stessa era felice che si stesse riavvicinando al proprio Per_1 padre biologico. Hanno riferito anche che ha confermato la propria soddisfazione di aver Per_1 conosciuto il padre manifestando il desiderio di approfondire la reciproca conoscenza, senza mostrare un vissuto negativo nei confronti del padre legato alla sua assenza durata per molti anni. Emerge dalle deduzioni delle parti che gli incontri siano poi proseguiti, tuttavia, la madre ha lamentato il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento. Nelle conclusioni di parte ricorrente si afferma infatti che dal 2015 all'introduzione del presente procedimento il padre non si è mai curato del figlio e non ha mai versato il suo mantenimento. Siffatto disinteresse, afferma la ricorrente, è perdurato anche dopo l'adozione dell'ordinanza che stabiliva a carico del padre la somma mensile di euro 200. Il padre, inoltre, prosegue la ricorrente madre, ha omesso di fornire il permesso di soggiorno, le buste paga, il nominativo della Ditta per cui lavora, omettendo anche di indicare il suo indirizzo di residenza o domicilio. A fronte di queste considerazioni, il resistente ha ribadito la propria istanza di affidamento congiunto sottolineando di aver ottemperato a tutte le prescrizioni impostegli, sia in relazione al diritto di visita in forma protetta, che al versamento dell'assegno di mantenimento, dimostrando, secondo la sua prospettiva, un'autentica propensione a recuperare il rapporto con il figlio. Sul punto, parte resistente ha richiamato le relazioni dei servizi sociali che hanno confermato la attiva partecipazione agli incontri programmati ed hanno evidenziato l'assenza di criticità negli incontri;
infine, ha ribadito che per molti anni il padre si trovava sul territorio nazionale privo del permesso di soggiorno ed in gravissime difficoltà economiche, ma non appena è stato in grado di regolarizzare la propria posizione e di produrre un reddito per la propria sussistenza e per quella della famiglia, ha immediatamente preso contatti con la madre del minore, per rendersi disponibile ad assolvere i propri doveri di padre.
2. Considerazioni sull'assenza paterna. Dopo il rientro in Italia nel 2015 il padre non ha intrattenuto contatti significativi con il figlio e non ha contribuito in modo regolare al suo mantenimento. Non vi è prova del fatto che abbia contattato la madre a tale scopo o che le abbia regolarmente inviato denaro. Anche dopo l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 12.01.2024, che ha fissato un assegno mensile di € 200,00 oltre 50% spese straordinarie, non risulta offerta prova di adempimento regolare dell'obbligo. Le giustificazioni addotte dal resistente (pregresse difficoltà di regolarizzazione del titolo di soggiorno e di reperimento di lavoro) non valgono ad elidere il dato centrale: egli stesso ha riferito di avere ottenuto il permesso nel 2015 (come risulta anche dagli atti depositata) e di avere successivamente trovato lavoro, ma non ha dimostrato di avere cercato il figlio o di essersi occupato delle sue necessità in modo serio e continuativo né di avere corrisposto un contributo stabile al mantenimento prima e dopo l'ordinanza, essendo in atti la prova di molto sporadici ed esigui pagamenti.
3. Il preminente interesse del minore e l'assetto dell'affidamento. Il modello ordinario di affidamento condiviso, previsto dall'art. 337-ter c.c., non è automatico, ma presuppone la capacità di entrambi i genitori di cooperare nell'interesse del minore, garantendo stabilità, continuità e un ambiente sereno. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, n. 9764/2019) ha chiarito che il giudice deve derogare a tale modello quando la conflittualità o la discontinuità di uno dei genitori compromette il benessere del minore. Nel caso di specie, il padre, pur avendo ottenuto il permesso di soggiorno nel 2015, è rimasto assente dalla vita del figlio per oltre otto anni, senza fornire prova di contatti significativi né di serio contributo al suo mantenimento, neppure dopo l'ordinanza provvisoria. Tale condotta denota una grave carenza di affidabilità e di assunzione di responsabilità genitoriale, sia sul piano materiale sia su quello morale. Il minore, oggi undicenne, è cresciuto esclusivamente con la madre, che ha garantito stabilità abitativa e lavorativa, cura e sostegno, e ha costruito attorno al bambino un contesto familiare stabile. L'affidamento condiviso, nella situazione attuale, determinerebbe un significativo rischio di conflittualità e discontinuità decisionale, in contrasto con il suo interesse primario. Pertanto, l'affidamento super-esclusivo alla madre, già disposto in via provvisoria, va confermato, attribuendo alla stessa la facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il figlio (art. 337-quater, comma 3, c.c.), ferma la facoltà del padre di essere informato sulle scelte essenziali e di vigilare sulle stesse. Anche la richiesta della madre di essere autorizzata a richiedere il rilascio del passaporto per il minore e del documento di identità valido per l'espatrio senza il consenso dell'altro genitore va accolta. Infatti, per il rilascio di tali documenti ad un minore è necessario il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
in caso di dissenso o irreperibilità di uno di essi, è richiesta l'autorizzazione del giudice. Nel caso di specie, sebbene la madre sia affidataria super-esclusiva, il padre non è stato dichiarato decaduto né sospeso dalla responsabilità genitoriale, sicché il suo consenso è necessario. Tuttavia, il padre è rimasto assente per anni, i contatti con la madre non sono frequenti e dagli atti non è emerso dove egli viva o dove lavori;
il minore è stabilmente collocato con la madre, che ha l'affidamento super-esclusivo e che ha stabili legami con il territorio, pertanto non emergono ragioni contrarie rispetto all'autorizzazione richiesta che è coerente con la normativa e risponde al preminente interesse del minore, evitando che la eventuale mancata o ritardata firma del padre possa ostacolare la possibilità di viaggiare o ottenere il documento.
4. Frequentazioni padre-figlio: modalità e monitoraggio. La ripresa della relazione, pur tardiva, è elemento di valore per il minore;
tuttavia, considerate la prolungata assenza e le oggettive difficoltà linguistiche e culturali, gli incontri dovranno proseguire in modalità protetta, presso lo spazio neutro individuato dai Servizi Sociali competenti, con monitoraggio e relazioni trimestrali da depositate presso il Giudice Tutelare. Per il periodo di monitoraggio è opportuno che sia offerta la possibilità della presenza di un mediatore culturale, individuato dai Servizi Sociali, al fine di favorire la comprensione reciproca e l'effettivo sostegno alla genitorialità. Resta salva la possibilità, su segnalazione dei Servizi, di rimodulare le modalità e la frequenza degli incontri, in progressione, ove il padre dimostri continuità, puntualità, rispetto delle regole e assenza di criticità.
5. Contributo al mantenimento. L'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, con decorrenza agosto 2023, come già fissato, va confermato, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e contribuzione del 50% delle spese straordinarie. Tale misura è proporzionata e congrua rispetto ai dati disponibili e alla stessa prospettazione del padre (retribuzione base mensile di € 1.000,00, suscettibile di incremento fino a € 1.400/1.500, seppur non documentata), nonché alla capacità di affrontare spese rilevanti (viaggio in Nigeria e celebrazione del matrimonio), che denotano comunque una potenzialità economica incompatibile con l'assenza di qualsiasi contributo alla vita del figlio.
6. Spese di lite. Alla luce del principio di cui all'art. 91 c.p.c. e della natura della controversia, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei minimi di tariffa per tutte le fasi ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ. mod., come da dispositivo, con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità (26.001 – 52.000 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, visti gli artt. 316, 337-bis, ter e quater c.c. e 473 bis.12 e 47 c.p.c., ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, sul ricorso promosso da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
- dispone l'affidamento c.d. super-esclusivo del minore alla madre Persona_1
con collocazione stabile presso la stessa e attribuzione alla medesima, ai Parte_1 sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c., della facoltà di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il figlio (istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale), con dovere di informare il padre sulle decisioni essenziali;
autorizza la madre, in qualità di genitore affidatario super-esclusivo, a richiedere il rilascio del passaporto (o di altro documento valido per l'espatrio) per il minore anche senza il consenso dell'altro genitore, ai sensi dell'art. 3 della L. 1185/1967.
- regola le frequentazioni padre-figlio disponendo che proseguano in modalità protetta presso lo spazio neutro individuato dai Servizi Sociali competenti, con la presenza di mediatore culturale;
- dispone l'apertura di un fascicolo di monitoraggio presso il Giudice Tutelare, affidando ai Servizi Sociali competenti l'incarico di: organizzare e monitorare gli incontri in modalità protetta;
redigere relazioni trimestrali sul percorso da trasmettere al Giudice Tutelare;
valutare l'evoluzione della relazione e, qualora lo ritengano opportuno in ragione del benessere del minore, rimodulare le modalità e la frequenza degli incontri, anche prevedendo la loro progressiva liberalizzazione, previa tempestiva comunicazione al Giudice Tutelare e alle parti;
alla cancelleria del Giudice Tutelare è pertanto richiesta l'apertura di un nuovo fascicolo nell'apposito registro telematico;
- condanna il padre a corrispondere alla madre , CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% Persona_1 delle spese straordinarie relative al minore, in base al protocollo in uso presso questo Tribunale;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente che liquida nei minimi ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ. mod. Parte_1 in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10/11/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Forlì Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per affidamento e mantenimento della prole instaurato da
(C.F. ) nata a [...] lo [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]in piazzale della Vittoria n. 1, int. 2, sia in proprio sia quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. ) nato a Persona_1 C.F._2
OL (Svezia) il 25.05.2014 e residente a [...]in piazzale della Vittoria n. 1, int. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANIA GHETTI del foro di Forlì-Cesena ricorrente
Nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._3 il patrocinio dell'avv. IACOVELLI EMANUELA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA
DEL PADIGLIONE, 32 00133 ROMA resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: Con note in sostituzione di udienza del 7.7.2025 parte ricorrente precisava le proprie conclusioni come segue: “1. affidare nato a [...] il 25 maggio Persona_1
2014 e residente in [...] int. 2 ( ) in via SUPER- C.F._2
ESCLUSIVA / ESCLUSIVA alla mamma Nata a EN TY - Nigeria il 1 Febbraio Parte_1
1989 e Residente in Forlì, Piazzale Della Vittoria N.1 Int.2 ( ) 2. autorizzare fin da C.F._1 ora l' di Forlì e l'Ufficio Passaporti presso la Questura di Forlì al rilascio, se Controparte_2 richiesto, del documento di identità valido per l'espatrio e del rilascio del passaporto di Per_1
nato a [...] il [...] e residente in 47121 Forlì, Piazzale della
[...]
Vittoria n.1 int.2 ( ), il tutto anche in assenza della sottoscrizione delle domande C.F._2 da parte del padre del bambino, sig. nato il [...] a Controparte_1
EN TY ( Nigeria), di cui NON si si sono mai conosciuti/si conoscono in maniera certa né la residenza né il domicilio, né in Italia né all'estero.
3. autorizzare nata a [...] - Parte_1 Nigeria il 1 febbraio 1989 e residente in [...] int.2 ), C.F._1 quale genitore esercente la potestà superesclusiva / esclusiva di nato a Persona_1
OL (SVEZIA) il 25 maggio 2014 e residente in [...] int.2 (
) a sottoscrivere ogni domanda, istanza modulo ecc necessari alla vita del figlio C.F._2 senza la sottoscrizione delle domande da parte del padre del bambino, sig. Controparte_1
nato il [...] a [...] ( Nigeria) , di cui NON si
[...] C.F._4 sono mai conosciuti/si conoscono in maniera certa né la residenza né il domicilio, né in Italia né all'estero.
4. determinare in via definitiva l'obbligo e l'entità del mantenimento del padre nei confronti del figlio, 5. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede fin da ora e se necessario l'audizione dei testi Testimone_1 Tes_2
e sui fatti di causa, articolati in capitoli e preceduti dalle parole “vero che”
[...] Testimone_3
”. Con note in sostituzione di udienza del 9.7.2025 parte resistente precisava le proprie conclusioni come segue: “In via principale: rigettare la domanda attrice, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto mantenere l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori;
Persona_1 continuare a concedere al sig. il diritto di visita in Forlì nel week Controparte_3 end da concordare con la Madre, al fine di poter trascorrere del tempo con il bambino;
confermare a carico del l'assegno di mantenimento per il figlio;
Con vittoria di spese, competenze ed CP_1 onorari”. Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.47 c.p.c. depositato il 25.07.2023, Parte_1 ha esposto di avere iniziato in Italia, nell'anno 2013, una relazione sentimentale con convivenza more uxorio con conosciuto a Roma, e di avere seguito il predetto in Controparte_1 Per_1
Svezia ove questi aveva trovato lavoro non regolare come meccanico. In data 25.05.2014 nasceva a OL il figlio e, quando il bambino aveva quattro mesi, avendo perso il lavoro, Persona_1 era rimpatriata in Italia col bambino ed ospitata presso la di Forlì; dopo due settimane anche CP_4 rientrava a Forlì e riusciva ad ottenere il permesso di soggiorno nell'anno 2015, ma proprio dal Per_1
2015, proseguiva la ricorrente, faceva perdere le sue tracce, senza dare più notizie di sé. Nel frattempo, la ricorrente, titolare di regolare contratto di locazione e assunta presso una pizzeria di Forlì come aiuto cuoca, con retribuzione mensile di € 1.100 circa, il 27.05.2023 contraeva matrimonio con Tes_3
e , che fino a quel momento si era disinteressato di lei e del figlio, la contattava
[...] Per_1 per minacciarla ed offenderla. Poiché il minore non aveva mai conosciuto il padre, il quale peraltro non aveva contributo Per_1 significativamente al suo mantenimento, la ricorrente ha domandato disporsi l'affidamento superesclusivo del figlio minore lla madre, chiedendo un contributo per il suo mantenimento. Per_1
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 1.12.2023 il quale, CP_1 dopo avere contestato la ricostruzione fattuale attorea, riferiva di aver incontrato numerosi ostacoli a rimanere in Italia e a trovare lavoro per provvedere al mantenimento proprio e del figlio, quindi chiedeva il rigetto delle domande della ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con visite del padre al bambino a Forlì per qualche ora durante il fine settimana da concordare con la madre e assegno mensile per il mantenimento del minore da versare alla madre. Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 11.1.2024 sono stati sentiti i genitori e i difensori si sono riportati alle proprie richieste. Con ordinanza ex 473-bis.22 c.p.c. del 12.1.2024, il Giudice istruttore stabiliva l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione abitativa stabile presso la stessa;
le Per_1 attribuiva inoltre, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., la facoltà di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
rimetteva ai Servizi Sociali competenti per territorio l'attivazione e regolamentazione degli incontri del padre con il figlio, in modalità protetta e stabiliva che il padre corrispondesse alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, di € 200,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat e con decorrenza dal mese di agosto 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio. Ottenute le necessarie informazioni dai Servizi Sociali, la causa era ritenuta matura per la decisione e con ordinanza del 31.10.2025 era rimessa al Collegio dopo che le parti avevano depositato le memorie e comparse di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
* * * * * 1. Il quadro fattuale e istruttorio. Le conclusioni delle parti. Come emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali, dal 28 settembre 2024 hanno preso avvio gli incontri padre figlio che si sono svolti in modalità protetta con frequenza mensile presso lo spazio neutro. Gli incontri si sono svolti regolarmente fino al 28 dicembre dello stesso anno quando il padre ha comunicato che sarebbe partito per la Nigeria, narrando di non aver potuto rinviare ulteriormente il viaggio poiché mancava da molto tempo dalla propria terra di origine e di essere intenzionato a cogliere l'occasione per celebrare il ricordo del padre defunto e per ufficializzare il matrimonio con la sua nuova compagna. Gli assistenti sociali hanno riferito che gli incontri padre e figlio si sono svolti in un clima sereno e disteso nonostante le difficoltà linguistiche, che il padre ha confermato il proprio desiderio di mantenere una continuità affettiva con il figlio, che anche la madre di ha confermato che il figlio Per_1 era sereno al rientro dagli incontri e che lei stessa era felice che si stesse riavvicinando al proprio Per_1 padre biologico. Hanno riferito anche che ha confermato la propria soddisfazione di aver Per_1 conosciuto il padre manifestando il desiderio di approfondire la reciproca conoscenza, senza mostrare un vissuto negativo nei confronti del padre legato alla sua assenza durata per molti anni. Emerge dalle deduzioni delle parti che gli incontri siano poi proseguiti, tuttavia, la madre ha lamentato il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento. Nelle conclusioni di parte ricorrente si afferma infatti che dal 2015 all'introduzione del presente procedimento il padre non si è mai curato del figlio e non ha mai versato il suo mantenimento. Siffatto disinteresse, afferma la ricorrente, è perdurato anche dopo l'adozione dell'ordinanza che stabiliva a carico del padre la somma mensile di euro 200. Il padre, inoltre, prosegue la ricorrente madre, ha omesso di fornire il permesso di soggiorno, le buste paga, il nominativo della Ditta per cui lavora, omettendo anche di indicare il suo indirizzo di residenza o domicilio. A fronte di queste considerazioni, il resistente ha ribadito la propria istanza di affidamento congiunto sottolineando di aver ottemperato a tutte le prescrizioni impostegli, sia in relazione al diritto di visita in forma protetta, che al versamento dell'assegno di mantenimento, dimostrando, secondo la sua prospettiva, un'autentica propensione a recuperare il rapporto con il figlio. Sul punto, parte resistente ha richiamato le relazioni dei servizi sociali che hanno confermato la attiva partecipazione agli incontri programmati ed hanno evidenziato l'assenza di criticità negli incontri;
infine, ha ribadito che per molti anni il padre si trovava sul territorio nazionale privo del permesso di soggiorno ed in gravissime difficoltà economiche, ma non appena è stato in grado di regolarizzare la propria posizione e di produrre un reddito per la propria sussistenza e per quella della famiglia, ha immediatamente preso contatti con la madre del minore, per rendersi disponibile ad assolvere i propri doveri di padre.
2. Considerazioni sull'assenza paterna. Dopo il rientro in Italia nel 2015 il padre non ha intrattenuto contatti significativi con il figlio e non ha contribuito in modo regolare al suo mantenimento. Non vi è prova del fatto che abbia contattato la madre a tale scopo o che le abbia regolarmente inviato denaro. Anche dopo l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 12.01.2024, che ha fissato un assegno mensile di € 200,00 oltre 50% spese straordinarie, non risulta offerta prova di adempimento regolare dell'obbligo. Le giustificazioni addotte dal resistente (pregresse difficoltà di regolarizzazione del titolo di soggiorno e di reperimento di lavoro) non valgono ad elidere il dato centrale: egli stesso ha riferito di avere ottenuto il permesso nel 2015 (come risulta anche dagli atti depositata) e di avere successivamente trovato lavoro, ma non ha dimostrato di avere cercato il figlio o di essersi occupato delle sue necessità in modo serio e continuativo né di avere corrisposto un contributo stabile al mantenimento prima e dopo l'ordinanza, essendo in atti la prova di molto sporadici ed esigui pagamenti.
3. Il preminente interesse del minore e l'assetto dell'affidamento. Il modello ordinario di affidamento condiviso, previsto dall'art. 337-ter c.c., non è automatico, ma presuppone la capacità di entrambi i genitori di cooperare nell'interesse del minore, garantendo stabilità, continuità e un ambiente sereno. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, n. 9764/2019) ha chiarito che il giudice deve derogare a tale modello quando la conflittualità o la discontinuità di uno dei genitori compromette il benessere del minore. Nel caso di specie, il padre, pur avendo ottenuto il permesso di soggiorno nel 2015, è rimasto assente dalla vita del figlio per oltre otto anni, senza fornire prova di contatti significativi né di serio contributo al suo mantenimento, neppure dopo l'ordinanza provvisoria. Tale condotta denota una grave carenza di affidabilità e di assunzione di responsabilità genitoriale, sia sul piano materiale sia su quello morale. Il minore, oggi undicenne, è cresciuto esclusivamente con la madre, che ha garantito stabilità abitativa e lavorativa, cura e sostegno, e ha costruito attorno al bambino un contesto familiare stabile. L'affidamento condiviso, nella situazione attuale, determinerebbe un significativo rischio di conflittualità e discontinuità decisionale, in contrasto con il suo interesse primario. Pertanto, l'affidamento super-esclusivo alla madre, già disposto in via provvisoria, va confermato, attribuendo alla stessa la facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il figlio (art. 337-quater, comma 3, c.c.), ferma la facoltà del padre di essere informato sulle scelte essenziali e di vigilare sulle stesse. Anche la richiesta della madre di essere autorizzata a richiedere il rilascio del passaporto per il minore e del documento di identità valido per l'espatrio senza il consenso dell'altro genitore va accolta. Infatti, per il rilascio di tali documenti ad un minore è necessario il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
in caso di dissenso o irreperibilità di uno di essi, è richiesta l'autorizzazione del giudice. Nel caso di specie, sebbene la madre sia affidataria super-esclusiva, il padre non è stato dichiarato decaduto né sospeso dalla responsabilità genitoriale, sicché il suo consenso è necessario. Tuttavia, il padre è rimasto assente per anni, i contatti con la madre non sono frequenti e dagli atti non è emerso dove egli viva o dove lavori;
il minore è stabilmente collocato con la madre, che ha l'affidamento super-esclusivo e che ha stabili legami con il territorio, pertanto non emergono ragioni contrarie rispetto all'autorizzazione richiesta che è coerente con la normativa e risponde al preminente interesse del minore, evitando che la eventuale mancata o ritardata firma del padre possa ostacolare la possibilità di viaggiare o ottenere il documento.
4. Frequentazioni padre-figlio: modalità e monitoraggio. La ripresa della relazione, pur tardiva, è elemento di valore per il minore;
tuttavia, considerate la prolungata assenza e le oggettive difficoltà linguistiche e culturali, gli incontri dovranno proseguire in modalità protetta, presso lo spazio neutro individuato dai Servizi Sociali competenti, con monitoraggio e relazioni trimestrali da depositate presso il Giudice Tutelare. Per il periodo di monitoraggio è opportuno che sia offerta la possibilità della presenza di un mediatore culturale, individuato dai Servizi Sociali, al fine di favorire la comprensione reciproca e l'effettivo sostegno alla genitorialità. Resta salva la possibilità, su segnalazione dei Servizi, di rimodulare le modalità e la frequenza degli incontri, in progressione, ove il padre dimostri continuità, puntualità, rispetto delle regole e assenza di criticità.
5. Contributo al mantenimento. L'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, con decorrenza agosto 2023, come già fissato, va confermato, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e contribuzione del 50% delle spese straordinarie. Tale misura è proporzionata e congrua rispetto ai dati disponibili e alla stessa prospettazione del padre (retribuzione base mensile di € 1.000,00, suscettibile di incremento fino a € 1.400/1.500, seppur non documentata), nonché alla capacità di affrontare spese rilevanti (viaggio in Nigeria e celebrazione del matrimonio), che denotano comunque una potenzialità economica incompatibile con l'assenza di qualsiasi contributo alla vita del figlio.
6. Spese di lite. Alla luce del principio di cui all'art. 91 c.p.c. e della natura della controversia, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei minimi di tariffa per tutte le fasi ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ. mod., come da dispositivo, con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità (26.001 – 52.000 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, visti gli artt. 316, 337-bis, ter e quater c.c. e 473 bis.12 e 47 c.p.c., ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, sul ricorso promosso da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
- dispone l'affidamento c.d. super-esclusivo del minore alla madre Persona_1
con collocazione stabile presso la stessa e attribuzione alla medesima, ai Parte_1 sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c., della facoltà di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il figlio (istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale), con dovere di informare il padre sulle decisioni essenziali;
autorizza la madre, in qualità di genitore affidatario super-esclusivo, a richiedere il rilascio del passaporto (o di altro documento valido per l'espatrio) per il minore anche senza il consenso dell'altro genitore, ai sensi dell'art. 3 della L. 1185/1967.
- regola le frequentazioni padre-figlio disponendo che proseguano in modalità protetta presso lo spazio neutro individuato dai Servizi Sociali competenti, con la presenza di mediatore culturale;
- dispone l'apertura di un fascicolo di monitoraggio presso il Giudice Tutelare, affidando ai Servizi Sociali competenti l'incarico di: organizzare e monitorare gli incontri in modalità protetta;
redigere relazioni trimestrali sul percorso da trasmettere al Giudice Tutelare;
valutare l'evoluzione della relazione e, qualora lo ritengano opportuno in ragione del benessere del minore, rimodulare le modalità e la frequenza degli incontri, anche prevedendo la loro progressiva liberalizzazione, previa tempestiva comunicazione al Giudice Tutelare e alle parti;
alla cancelleria del Giudice Tutelare è pertanto richiesta l'apertura di un nuovo fascicolo nell'apposito registro telematico;
- condanna il padre a corrispondere alla madre , CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% Persona_1 delle spese straordinarie relative al minore, in base al protocollo in uso presso questo Tribunale;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente che liquida nei minimi ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ. mod. Parte_1 in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10/11/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi