TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9551 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 24379/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato ROMITI Parte_1 C.F._1
OS IU con studio in VIA FONTANA 2 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: assistito e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
DE IA con studio in VIA ROMANI, 3 26041 CASALMAGGIORE presso il quale ha eletto domicilio telematico atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio a SARZANA il 06/09/2014 con rito concordatario in regime di separazione dei beni (trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Sarzana n. 2014 n. 25, P.II, S.A). Dall'unione coniugale sono nati nata il [...] e Persona_1 Persona_2 nata il [...]. Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data ha chiesto la Parte_1 pronuncia di separazione con addebito al marito nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento. Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, per quanto di rilievo in questa sede ha aderito alla richiesta di separazione.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte. Con ordinanza del 15.12.2023 il giudice delegato ha così provveduto:
1.nomina in favore della prole minorenne ex art. 473 bis. 8 cpc un curatore speciale individuato nell'Avv. Francesca MORETTI del foro di Milano, assegnando allo stesso termine fino al 30.12.2023 per depositare una breve costituzione nell'interesse delle minori
2. limita la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla regolamentazione di tempi e modalità di frequentazione padre/figlio, che saranno rimessi ai SS del comune di Milano i quali, sentite le parti e il curatore speciale, predisporranno un calendario degli incontri avuto esclusivo riguardo al benessere psico fisico delle minori, se ritenuto opportuno alla presenza di un educatore
3. dispone che nell'attesa dell'effettivo intervento dei SS e del curatore speciale, e Per_1 Per_2 salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, staranno con il papà a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 20 prima di cena oltre il giovedì pomeriggio con cena fino alle ore 21 nelle settimane che terminano con il week-end di competenza materna. Quanto all'imminente periodo Natalizio, le minori trascorreranno con la mamma il Natale (24, 25 e 26 dicembre) e con il papà il Capodanno dal 29.12.2023 ore 15 al 1 gennaio 2024 ore 21 ferma nel resto la regolamentazione ordinaria sopra indicata
4. assegna la casa coniugale con tutto quanto l'arreda a che continuerà ad abitarvi Parte_1 con le figlie minori
5. dà atto dell'accordo delle parti secondo cui il padre rilascerà entro domenica 10.12.2023 e si recherà a prelevare i propri effetti personali nel week-end, allorquando la madre sarà a Firenze insieme alle bimbe. Lascerà le chiavi di casa nella casella della posta
6. dispone che le comunicazioni tra i genitori – che dovranno in questa fase essere limitate a scambi di informazioni/necessità di e avvengano, salvi diversi e migliori accordi, a mezzo Per_1 Per_2 e-mail al fine di evitare il più possibile l'innescarsi di comunicazioni disfunzionali
7. dispone che i SS del Comune di Milano provvedano all'immediata presa in carico del nucleo familiare, conferendo agli stessi, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, espresso mandato di: A. Effettuare colloqui conoscitivi con le parti e con gli adulti di riferimento delle minori (nonni, insegnanti, baby sitter etc) B. assumere informazioni dalle insegnanti e dal pediatra di ed Per_1 Per_2 C. effettuare un approfondimento psico diagnostico sui genitori D. dare avvio ad un massiccio supporto psicologico e alla genitorialità allo stato individuale in favore delle parti E. osservare la relazione esistente tra i genitori e le figlie minori per il tramite dell'attivazione di un supporto educativo domiciliare e/o territoriale
8. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori Controparte_1 mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese della somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee guida del protocollo del Tribunale di Milano
9. dispone che l'assegno unico universale venga integralmente percepito da Parte_1 Successivamente all'adozione dei provvedimenti temporanei il procedimento è proseguito con lo svolgimento di numerose udienza dedicate alla verifica dell'andamento dei massicci supporti attivati in favore dei genitori e delle minori, l'ultima delle quali celebratasi in data 2.12.2025 A tale udienza il difensore di parte convenuta, stante l'impossibilità di definire il giudizio nonostante il tempo trascorso dall'instaurazione dello stesso, ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale in ordine allo status. Il giudice delegato, quindi, ha così provveduto: Dà atto
- dell'accordo delle parti di attivare un percorso di con costi suddividi in ragione del 50% CP_2
-dell'accordo delle parti di attivare l'educativa professionale presso e con il papà che lavori in rete con il con costi suddivisi ragione del 50% CP_2
-che la mamma si impegna ad organizzarsi con la tata al fine di garantire che ne due giorni in cui non ha attività extra scolastica la bambina torni a casa e si dedichi allo svolgimento dei Per_1 compiti
-che il papà si impegna ad organizzarsi nei fine settimana di sua spettanza per attivare in favore di un aiuto compiti al fine di garantire che la minore svolga le consegne previste per la Per_1 settimana successiva
-che il papà si impegna quantomeno fino alla prossima udienza e, salvo diverse indicazioni fornite dal a non frequentare unitamente alle minori lo Zio neppure in occasione di vacanze, CP_2 Pt_2 festività, compleanni etc Incarica i SS del comune di Bologna di curare il passaggio di consegne ai SS del Comune di Parma, nel cui territorio si trasferirà dal mese di gennaio 2026 Controparte_1 Incarica i SS del Comune di Parma, una volta perfezionatosi il trasferimento, di attivare-anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio e lavorando in rete con i SS di Milano, un massiccio supporto alla genitorialità in favore del padre e di verificare:
-l'attivazione del supporto “aiuto compiti”
-l'astensione dalle frequentazioni con lo zio Pt_2 Incarica i SS del Comune di Milano di proseguire il supporto alla genitorialità già attivato in favore della signora e di avviare, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, la valutazione psicodiagnostica delle minori AS alle parti termine fino al 20.01.2026 per depositare in atti prova dell'avvio del COGE e dell'educativa professionale presso e con il papà AS ai SS dei Comuni di Milano e Parma termine fino al 18.05.2026 per trasmettere una dettagliata relazione di aggiornamento AS al curatore speciale termine fino al 18.05.2026 per depositare in atti una relazione firma del e dell'educatore professionale CP_2 Rinvia la casa all'udienza del 28.05.2026 ore 12.15 Trattiene la causa in decisione limitamenti alla richiesta di sentenza di parziale in ordine allo status
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025
******* Ritenuto: Sulla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi negli atti introduttivi non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così
[...] Controparte_1 provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio a SARZANA il 06/09/2014 con rito concordatario in regime di separazione dei beni (trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Sarzana n. 2014 n. 25, P.II, S.A).
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarzana perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 10/12/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato ROMITI Parte_1 C.F._1
OS IU con studio in VIA FONTANA 2 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: assistito e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
DE IA con studio in VIA ROMANI, 3 26041 CASALMAGGIORE presso il quale ha eletto domicilio telematico atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio a SARZANA il 06/09/2014 con rito concordatario in regime di separazione dei beni (trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Sarzana n. 2014 n. 25, P.II, S.A). Dall'unione coniugale sono nati nata il [...] e Persona_1 Persona_2 nata il [...]. Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data ha chiesto la Parte_1 pronuncia di separazione con addebito al marito nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento. Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, per quanto di rilievo in questa sede ha aderito alla richiesta di separazione.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte. Con ordinanza del 15.12.2023 il giudice delegato ha così provveduto:
1.nomina in favore della prole minorenne ex art. 473 bis. 8 cpc un curatore speciale individuato nell'Avv. Francesca MORETTI del foro di Milano, assegnando allo stesso termine fino al 30.12.2023 per depositare una breve costituzione nell'interesse delle minori
2. limita la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla regolamentazione di tempi e modalità di frequentazione padre/figlio, che saranno rimessi ai SS del comune di Milano i quali, sentite le parti e il curatore speciale, predisporranno un calendario degli incontri avuto esclusivo riguardo al benessere psico fisico delle minori, se ritenuto opportuno alla presenza di un educatore
3. dispone che nell'attesa dell'effettivo intervento dei SS e del curatore speciale, e Per_1 Per_2 salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, staranno con il papà a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 20 prima di cena oltre il giovedì pomeriggio con cena fino alle ore 21 nelle settimane che terminano con il week-end di competenza materna. Quanto all'imminente periodo Natalizio, le minori trascorreranno con la mamma il Natale (24, 25 e 26 dicembre) e con il papà il Capodanno dal 29.12.2023 ore 15 al 1 gennaio 2024 ore 21 ferma nel resto la regolamentazione ordinaria sopra indicata
4. assegna la casa coniugale con tutto quanto l'arreda a che continuerà ad abitarvi Parte_1 con le figlie minori
5. dà atto dell'accordo delle parti secondo cui il padre rilascerà entro domenica 10.12.2023 e si recherà a prelevare i propri effetti personali nel week-end, allorquando la madre sarà a Firenze insieme alle bimbe. Lascerà le chiavi di casa nella casella della posta
6. dispone che le comunicazioni tra i genitori – che dovranno in questa fase essere limitate a scambi di informazioni/necessità di e avvengano, salvi diversi e migliori accordi, a mezzo Per_1 Per_2 e-mail al fine di evitare il più possibile l'innescarsi di comunicazioni disfunzionali
7. dispone che i SS del Comune di Milano provvedano all'immediata presa in carico del nucleo familiare, conferendo agli stessi, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, espresso mandato di: A. Effettuare colloqui conoscitivi con le parti e con gli adulti di riferimento delle minori (nonni, insegnanti, baby sitter etc) B. assumere informazioni dalle insegnanti e dal pediatra di ed Per_1 Per_2 C. effettuare un approfondimento psico diagnostico sui genitori D. dare avvio ad un massiccio supporto psicologico e alla genitorialità allo stato individuale in favore delle parti E. osservare la relazione esistente tra i genitori e le figlie minori per il tramite dell'attivazione di un supporto educativo domiciliare e/o territoriale
8. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori Controparte_1 mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese della somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee guida del protocollo del Tribunale di Milano
9. dispone che l'assegno unico universale venga integralmente percepito da Parte_1 Successivamente all'adozione dei provvedimenti temporanei il procedimento è proseguito con lo svolgimento di numerose udienza dedicate alla verifica dell'andamento dei massicci supporti attivati in favore dei genitori e delle minori, l'ultima delle quali celebratasi in data 2.12.2025 A tale udienza il difensore di parte convenuta, stante l'impossibilità di definire il giudizio nonostante il tempo trascorso dall'instaurazione dello stesso, ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale in ordine allo status. Il giudice delegato, quindi, ha così provveduto: Dà atto
- dell'accordo delle parti di attivare un percorso di con costi suddividi in ragione del 50% CP_2
-dell'accordo delle parti di attivare l'educativa professionale presso e con il papà che lavori in rete con il con costi suddivisi ragione del 50% CP_2
-che la mamma si impegna ad organizzarsi con la tata al fine di garantire che ne due giorni in cui non ha attività extra scolastica la bambina torni a casa e si dedichi allo svolgimento dei Per_1 compiti
-che il papà si impegna ad organizzarsi nei fine settimana di sua spettanza per attivare in favore di un aiuto compiti al fine di garantire che la minore svolga le consegne previste per la Per_1 settimana successiva
-che il papà si impegna quantomeno fino alla prossima udienza e, salvo diverse indicazioni fornite dal a non frequentare unitamente alle minori lo Zio neppure in occasione di vacanze, CP_2 Pt_2 festività, compleanni etc Incarica i SS del comune di Bologna di curare il passaggio di consegne ai SS del Comune di Parma, nel cui territorio si trasferirà dal mese di gennaio 2026 Controparte_1 Incarica i SS del Comune di Parma, una volta perfezionatosi il trasferimento, di attivare-anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio e lavorando in rete con i SS di Milano, un massiccio supporto alla genitorialità in favore del padre e di verificare:
-l'attivazione del supporto “aiuto compiti”
-l'astensione dalle frequentazioni con lo zio Pt_2 Incarica i SS del Comune di Milano di proseguire il supporto alla genitorialità già attivato in favore della signora e di avviare, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, la valutazione psicodiagnostica delle minori AS alle parti termine fino al 20.01.2026 per depositare in atti prova dell'avvio del COGE e dell'educativa professionale presso e con il papà AS ai SS dei Comuni di Milano e Parma termine fino al 18.05.2026 per trasmettere una dettagliata relazione di aggiornamento AS al curatore speciale termine fino al 18.05.2026 per depositare in atti una relazione firma del e dell'educatore professionale CP_2 Rinvia la casa all'udienza del 28.05.2026 ore 12.15 Trattiene la causa in decisione limitamenti alla richiesta di sentenza di parziale in ordine allo status
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025
******* Ritenuto: Sulla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi negli atti introduttivi non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così
[...] Controparte_1 provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio a SARZANA il 06/09/2014 con rito concordatario in regime di separazione dei beni (trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Sarzana n. 2014 n. 25, P.II, S.A).
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarzana perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 10/12/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato