Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
La procedura di sostituzione dell'arbitro rinunciatario è applicabile anche nell'arbitrato irrituale, non potendo consentirsi, alla parte vincolata dal patto compromissorio, di impedire la definizione negoziale della controversia non aderendo alla sostituzione dell'arbitratore il quale non intenda proseguire nell'espletamento della sua funzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2001, n. 5777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5777 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
m Aula A OGGETTO: Arbitrato irrituale - So REPUBBLICA ITALIANA stituzione dell'arbitro rinunciatario - Scadenza del termine per la pronun- cia del lodo: prorogabilià tacita.. SEZIONE PRIMA CITF 5 7 77 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE composta dagli Ill.mi Sigg.ri. Mag R.G.N.20551/98 Presidente Dott. Corrado CARNEVALE 22204/98 Cons. Relatore Dott. Ugo VITRONE Cron. 12433 2085Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Ud. 28.2.01. Dott. Giuseppe IA BERRUTI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE SENT EN ZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dai Sig. sul ricorso proposto da: 5 per diritti L 19 APR. 200 DE IA BE, elettivamente domiciliato CANCELLIERE in Roma, Via Nicastro, n.3, presso l'avv. Carlo Voc cia unitamente agli avv.ti Michele Izzo e Lucio Crisci, che lo rappresentano e difendono per procu- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ra a margine del ricorso;
Richiesta cop a studio dal Sig. 7 1. ricorrente per diritti L. 6000
contro
DE IA IA e NN GI IO, PEN- CANCELLIERE CI PP – NN RM, quali eredi di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CI de IA, elettivamente domiciliati in Roma, UFFICIO COPIE Via degli Scipioni, n. 268/a, presso l'avv. Domeni- Richiesta copia studio dal Sig. N.C. all'avv. Pasquale Sor- per diriti L. 6000 CO Battista che unitamente IL CANCELLIERE 555 2001 gente del foro di Benevento li rappresenta e difen- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE de per procura a margine del controricorso;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio controricorrenti ricorrenti incidentali dal Sig. BATISIA avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli per diritti L. 6000 5 9.71 n. 754 pubblicata il 2 aprile 1998; IL CANCELLIERE relazione causa svolta nella udita la della pubblica udienza del 28 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
L LIRE 1000 uditi gli avv.ti Lucio CRISCI e Pasquale SOR- AN GENTE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- AU363504 ratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 8 lu- glio 1991 ER De IA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento IA e CI De DIRITTI DI IA proponendo opposizione a precetto. Esponeva l'opponente che con scrittura privata del 6 marzo A NA 3 ANSELLE 1986 i germani De IA avevano incaricato il geom. Angelo IL di decidere quale amichevole composi- tore, senza vincoli di procedura e con preventiva AU363509 ratifica del suo operato, la controversia tra essi LIRE 2000 AN a oggetto l'esatta determinazione pendente avente dei confini delle rispettive contigue proprietà, AJ892294 2 con definitiva apposizione dei termini;
che detto geometra, dopo aver redatto una relazione, si era CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dimesso per contrasti insorti UFFICIO COPIEUFFICIO tra le parti senza Rilasciata copia legale portare a conclusione l'incarico arbitrale ricevu- al Sig. CRisei per diritti 4.14.00073. to;
che su istanza delle germane De IA il Presi- 24 SET. ! I dente del Tribunale di Benevento aveva nominato, in IL CANCELLIERE sostituzione dell'arbitro dimissionario, il geom. Cosimo LU, il quale aveva redatto un lodo re- golarmente depositato, dichiarato esecutivo in data 24 aprile 1990 e notificato il 22 giugno 1991 con- testualmente all'atto di precetto con il quale gli 2000 era stata intimato di provvedere alla rettifica del la linea di confine in conformità delle risultanze del lodo esecutivo. Ciò premesso, l'opponente ecce- BC431403 AN piva la inesistenza del titolo esecutivo poiché gli effetti del compromesso sarebbero cessati con la re dazione della relazione del geom. IL e avrebbe E344829 dovuto perciò ritenersi illegittima, in mancanza della propria adesione, la nomina di un nuovo arbi- tro nella persona del geom. LU;
eccepiva, in subordine, l'intervenuto acquisto per usucapione del fondo così come da lui posseduto. - 17 febbraio 1996 Con sentenza del 30 gennaio il tribunale accoglieva l'opposizione, ma, su gra va me di IA De IA e degli eredi di CI De Ma- 3 ria frattanto deceduta, la Corte d'Appello di Napo- - 2 aprile 1998, 11, con sentenza del 13 febbraio riformava la decisione impugnata. sottoscritta dalle Ribadito che la scrittura parti andava interpretata come compromesso in arbi- trato irrituale secondo quanto risultava dall'inter pretazione della volontà dei contraenti la Corte affermava che gli stessi argomenti addotti dalla giuriprudenza delle Sezioni Unite (sent. 3 luglio 1989, n. 3189) per sostenere l'applicabilità all'ar bitrato irrituale della disciplina dettata dal- l'art. 810 cod. proc. civ. per la nomina degli arbi tri rituali, consentivano di estendere a tale isti- tuto quella della sostituzione dell'arbitro previ- valendo anche in tal sta dal successivo art. 811, caso il rilievo che non poteva consentirsi alla par te inadempiente di sottrarsi all'osservanza di un patto validamente stipulato con il quale si era de- ferita ad arbitri irrituali la definizione di una controversia. Nella specie la sostituzione dell'ar- bitro era stata operata con il rispetto del contrad dittorio e la sua efficacia non poteva ritenersi ve nuta meno per la inosservanza del termine di un me- se fissato nel compromesso per il deposito del lo- do, poiché le parti sicuramente avevano inteso pro- 4 rogare tale termine, considerato che anche la rela- stata depositata dopo la zione del geom. IL era scadenza del termine senza che l'appellato ne aves- se mai contestato la validità. Nessuna incidenza po teva poi riconoscersi alla eccepita usucapione, te- nuto conto che essa contrastava con la volontà tran sattiva espressa dalla scrittura privata di compro- messo. Contro la sentenza ricorre per cassazione Fi- liberto De IA con due motivi. Resistono con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato IA De IA e GI An- tonio, EP e CA PE. I controricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va disposta preliminarmente la riunione dei ri corsi proposti contro la medesima sentenza. I controricorrenti eccepiscono l'improponibili tà del ricorso principale per l'intervenuta acquie- scenza del ricorrente il quale ha restituito sponta neamente prima della notificazione del ricorso, sen za alcuna preventiva intimazione, la somma di £. stata versata in esecuzione 3.108.355 che gli era della sentenza di primo grado. L'eccezione è destituita di fondamento poiché, 5 com'è noto, l'acquiescenza tacita ad una sentenza di condanna con effetti preclusivi della sua impu- gnazione si verifica solo quando l'interessato ab- bia posto in essere atti dai quali sia possibile de sumere, in maniera precisa ed univoca, il suo propo sito di non voler contrastare gli effetti giuridici della pronunzia a lui sfavorevole, ovvero atti asso lutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di impugnazione: alla luce di tale in- terpretazione non riveste tale carattere l'adempi- mento spontaneo dell'obbligazione avente a oggetto la restituzione delle somme versate dai soccombenti in adempimento della sentenza di primo grado tra- volta in appello poiché, sebbene tale obbligazione non risulti da una statuizione contenuta nella sen- tenza di appello a causa della mancata proposizione di una apposita domanda di restituzione da parte de gli appellanti e sia perciò assistita da uno non specifico titolo esecutivo, è pur vero tuttavia che la riforma della sentenza estende i suoi effetti agli atti dipendenti dalla sentenza riformata (art. 336, co. 2° cod. proc. civ.), sicché la restituzio- somme soccombente in primo ne delle ricevute dal grado è pur sempre un comportamento dovuto che non una volontà univoca di esprime, per la sua natura, volersi avvalere dell'impugnazione contro la non sentenza di appello e non comporta perciò alcuna ac quiescenza alla pronuncia sfavorevole. Passando all'esame del ricorso principale, con il primo motivo si denuncia la violazione e la fal- sa applicazione degli artt. 810 e 811 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, dello stesso codice e si sostiene che il mancato deposito del lodo IL comportava l'esaurimento della fase negoziale dell'arbitrato irrituale voluto dalle par ti alle quali nessuna violazione contrattuale pote- va imputarsi. Erroneamente la sentenza impugnata a- vrebbe esteso alla fattispecie in esame il disposto della pronuncia delle Sezioni Unite indicata in mo- tivazione, che si riferiva alla mancata nomina de- gli gli arbitri, non poteva perciò operare con e riferimento alla sostituzione dell'arbitro nominato nella scrittura di compromesso, che era stato desi- gnato proprio tenendo conto delle sue qualità es- senziali. La censura, che si sorregge sull'indicazione di un orientamento giurisprudenziale anteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite, appare formulata al limite dell'inammissibilità perché non contiene al- cuna sostanziale censura contro le argomentazioni e 7 sposte nella motivazione della sentenza impugnata. Essa non è meritevole di accoglimento dovendo riba- dirsi la validità dell'orientamento interpretativo che estende all'arbitrato irrituale la procedura di sostituzione dell'arbitro rinunciatario dettata per l'arbitrato rituale implicitamente contenuta nel- la motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite ed espressamente confermata da una successiva sen- (Cass. 29 aprile 1999, tenza di questa Corte n. dovendo ribadirsi che non può consentirsi 4303) - un accordo compromissorio alla parte vincolata da in arbitrato irrituale di impedire la definizione negoziale della controversia con la mancata adesio- ne alla sostituzione dell'arbitro rinunciatario. Con il secondo motivo di ricorso viene denun- ciata la violazione e la falsa applicazione di nor- me di diritto (non specificamente indicate) e il vi zio di motivazione contraddittoria sul punto decisi vo della controversia relativa alla asserita proro- ga tacita del termine fissato per il deposito del lodo. La censura merita accoglimento perché la sen- tenza impugnata, premesso che il termine fissato al l'arbitro irrituale è per sua natura e struttura un termine essenziale, afferma che nella specie le par 8 ti lo avevano certamente prorogato, poiché non a- vrebbero mai sollevata alcuna eccezione al tardivo deposito della relazione del geom. IL, incorren- do così in una palese incongruità di motivazione. Va infatti considerato che costituisce circo- stanza pacifica che l'arbitro originariamente desi- gnato aveva rinunciato all'incarico senza portarlo a termine e che la controversia insorta fra le par- ti si fonda essenzialmente sulla possibilità di ope rare la sostituzione dell'arbitro rinunciatario in tradi accordo le parti rivolgendosi al mancanza presidente del tribunale: da ciò consegue l'assolu irrilevanza di ogni riferimento all'operato del ta geom. IL, non potendosi ipotizzare alcuna acquie scenza al deposito tardivo di un lodo mai portato a compimento e mai depositato, dalla quale possa de- sumersi una proroga tacita del termine assegnato nel compromesso all'arbitro irrituale per il deposi to del lodo. E, poiché la scadenza del termine comporta la estinzione del mandato affidato all'arbitro irritua le (art. 1722, n. 1, cod. civ.) e, conseguentemen- te, il venir meno del suo potere di definire la con troversia rimessagli dalle parti, tale circostanza ha una portata decisiva ai fini della decisione. 9 Non rileva, infine, il richiamo all'art. 821 cod. proc. civ. tenore del quale il decorso del a termine per la decisione non può essere fatto vale- re come motivo di nullità del lodo se la parte, pri ma della deliberazione del lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza, poiché l'estensione all'arbitra- to irrituale della disciplina dettata per l'arbitra to rituale non può giungere sino al punto di far va lere una norma procedimentale dettata in funzione dei limiti posti all'impugnazione per nullità del lodo rituale nei confronti dell'arbitrato irrituale che ha natura meramente negoziale e non è impugna- bile ai sensi degli artt. 828 e 829 cod. proc. civ. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento dell'esame del ricorso incidentale condizionato, con il quale i controricorrenti contestano la disposta compensazio ne delle spese giudiziali del giudizio di appello. In conclusione, la sentenza impugnata dev'esse re cassata in relazione al mezzo accolto con rinvio della causa ad altro giudice il quale riesaminerà il punto relativo alla tacita proroga del termine fissato all'arbitro irrituale fornendo al riguardo 10 corretta e congrua motivazione. Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, cui rimette altresì la pronuncia sulle spe- se del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2001. lorar lamande IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Mgo Vikrow IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Luisa Passinetti Prima Sezione Civie Depositato in Cancelleria 19 APR. 2001 # IL CANCELLIERE Zunio 60000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 310000 Registrato in dat 6 LUG. 2001 4 33956al n. versate £. 310.000 (lire trecentodiecimila p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa IA Grazia OI FIL OT Il Responsabile Servino Atti Siugitziari (Dr. M. RACCICH 16 001 11