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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NN D'ON Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. NA RA AN Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1282/2025 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RN PE PEC: appellante contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Controparte_2
appellati
Conclusioni: per l'appellante: come da note depositate il 29.10.2025
In fatto e in diritto
Pag. 1 di 3 1. Con sentenza n. 2209/2025 pubblicata in data 22.5.2025 il Tribunale di Palermo respingeva la domanda proposta da e diretta ad ottenere la condanna Parte_1
al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. nei confronti di e del Controparte_1
e condannava l'attrice alla rifusione delle spese Controparte_2
di lite.
2. Con atto di appello ritualmente notificato ne ha chiesto la Parte_1 riforma ritenendo erroneo il convincimento del Giudice poiché non rispondente alla documentazione in atti e all'esito delle prove orali svolte nel corso del giudizio di primo grado.
3. Nonostante la regolarità delle notifiche entrambi gli appellanti non hanno inteso costituirsi.
4. Designato il Consigliere Istruttore e sostituita l'udienza del 30 ottobre 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., il difensore della parte appellante, munito di apposita procura speciale ha dichiarato di rinunciare all'appello e di aver provveduto a notificare la rinuncia anche alle parti contumaci.
5. Orbene, alla luce dell'intervenuta rinuncia all'impugnazione, va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto dovendosi provvedere con sentenza.
6. Invero, l'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti va dichiarata con sentenza in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di appello.
7. Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata;
tuttavia, l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art. 359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387).
8. In assenza di una previsione di segno diverso, la definitività della sentenza di primo grado, la necessità dell'adozione di una pronuncia sulle spese, la composizione
Pag. 2 di 3 collegiale dell'organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza.
9. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione degli appellati.
10. Si dà atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Dichiara l'estinzione del giudizio;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 14 novembre 2025
Il Consigliere est.
NA RA AN
Il Presidente
NN D'ON
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NN D'ON e dal consigliere relatore dr. NA RA AN in conformità al disposto dell'art. 196quinquies disp.att.c.p.c.
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NN D'ON Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. NA RA AN Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1282/2025 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RN PE PEC: appellante contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Controparte_2
appellati
Conclusioni: per l'appellante: come da note depositate il 29.10.2025
In fatto e in diritto
Pag. 1 di 3 1. Con sentenza n. 2209/2025 pubblicata in data 22.5.2025 il Tribunale di Palermo respingeva la domanda proposta da e diretta ad ottenere la condanna Parte_1
al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. nei confronti di e del Controparte_1
e condannava l'attrice alla rifusione delle spese Controparte_2
di lite.
2. Con atto di appello ritualmente notificato ne ha chiesto la Parte_1 riforma ritenendo erroneo il convincimento del Giudice poiché non rispondente alla documentazione in atti e all'esito delle prove orali svolte nel corso del giudizio di primo grado.
3. Nonostante la regolarità delle notifiche entrambi gli appellanti non hanno inteso costituirsi.
4. Designato il Consigliere Istruttore e sostituita l'udienza del 30 ottobre 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., il difensore della parte appellante, munito di apposita procura speciale ha dichiarato di rinunciare all'appello e di aver provveduto a notificare la rinuncia anche alle parti contumaci.
5. Orbene, alla luce dell'intervenuta rinuncia all'impugnazione, va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto dovendosi provvedere con sentenza.
6. Invero, l'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti va dichiarata con sentenza in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di appello.
7. Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata;
tuttavia, l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art. 359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387).
8. In assenza di una previsione di segno diverso, la definitività della sentenza di primo grado, la necessità dell'adozione di una pronuncia sulle spese, la composizione
Pag. 2 di 3 collegiale dell'organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza.
9. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione degli appellati.
10. Si dà atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Dichiara l'estinzione del giudizio;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 14 novembre 2025
Il Consigliere est.
NA RA AN
Il Presidente
NN D'ON
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NN D'ON e dal consigliere relatore dr. NA RA AN in conformità al disposto dell'art. 196quinquies disp.att.c.p.c.
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