Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10050 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU do1005 0 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SELIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 16911/00 Dott. Antonio SAGGIO Rel. Consigliere Cron.22654 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Paolino - Consigliere DELL'ANNO Rep. - Consigliere Ud. 14/03/01 ROSELLI Dott. Federico ConsigliereDott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA VIAMELONI GAVINA, ATONIO MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO MURGIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
POLICLINICO SASSARESE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MOCENIGO 26, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO MONACCHIA, che lo rappresenta e 2001 difende unitamente all'Avvocato LUIGI PASSINO,, giusta 1162 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 81/00 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, depositata il 02/06/00 R.G.N. 2/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Maillo -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 4 dicembre 1981 AV ON SP, premesso di aver prestato servizio presso il Policlinico Sassarese dall'agosto 1963 e di essere stata inquadrata e pagata sempre sulla base del III livello retributivo, pur avendo svolto compiti propri del V livello superiore, conveniva in giudizio delta CI davanti al Pretore di Sassari per il riconoscimento della qualifica pretesa e la condanna datoriale a corrisponderle le conseguenti differenze retributive. Resistente la convenuta, la quale contestava la fondatezza della pretesa, e ristretta la richiesta da parte della ON nei limiti dell'inquadramento W illo nel IV livello funzionale ai sensi del C.C.N.L. 1 le corrispondenti differenzeluglio 1979, con retributive ed il riconoscimento del diritto alla rivalutazione degli scatti biennali, il giudice adito, dopo avere espletato istruttoria pertinente con acquisizione di produzioni documentali, prove testimoniali e C.T.U., rigettava la domanda con sentenza del 13 gennaio 1999, la quale, all'esito dell'appello della soccombente, veniva confermata dalla Corte di Appello di Cagliari con decisione del 2 giugno 2000. 3 Ritenevano, in sintesi, i giudici di merito che, come esaurientemente accertato in primo grado con ampia indagine istruttoria, la ON avrebbe potuto validamente supportare la domanda soltanto nel quinto ove avesse chiesto l'inquadramento livello, peraltro implicitamente rinunciato, laddove la stessa risultava infondata in ipotesi di riconoscimento del III o IV livello;
che la pretesa afferiva ad una palese retributiva della ON confusione fra classe stipendiale e livello retributivo, nonché ad una presunta equiparazione fra infermiere generico ed operatore sanitario, sulla base del C.C.N.L. 1 luglio 1979, con attribuzione automatica del livello superiore;
che Heileo il migliore trattamento economico goduto dalla dipendente conseguiva unicamente al contratto integrativo aziendale 26 novembre 1991 e non a quello collettivo indicato, sicché la stessa, pur mantenendo la qualifica di ausiliario socio sanitario di III livello, era stata parificata all'infermiere generico soltanto sotto il profilo economico;
che le differenze retributive spettantile dall'1 settembre 1981 con inquadramento nel III livello, di sua competenza, le erano state corrisposte;
che gli scatti di anzianità non 4 potevano conteggiarsi a parte, in quanto già inglobati nello stipendio in ragione dell'istituto della progressione economica;
che le pretese relative ai periodi successivi a quelli di vigenza del C.C.N.L. 1979) 1981979/1982982 non potevano essere accolte, siccome domande nuove, da ancorare eventualmente ad altra C.T.U. con riferimento a normativa collettiva successiva, avulsa da quella afferente al thema decidendum attuale, e pertanto connotate da chiari profili di inammissibilità. Avverso tale sentenza la ON ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi articolati in diverse direzioni;
resiste la CI ES convenuta con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di impugnazione la denunciando genericamente omessa, ricorrente insufficiente comunque contraddittoriae motivazione circa un punto decisivo della controversia, ne precisa poi il contenuto, deducendo che la Corte ha erroneamente esclusa essa ON dal trattamento economico del IV livello per il periodo febbraio 81-agosto 81, condividendo le conclusioni del C.T.U. secondo le quali l'ausiliario socio-sanitario è stato sempre 5 inquadrato nel 3° livello dai C.C.N.L. del settore, laddove tale assunto è da ritenersi errato, in quanto: a) la qualifica attribuita alla ricorrente era di "operatore sanitario addetto al laboratorio", figura non contemplata nelle varie contrattazioni collettive del settore, che prevedevano soltanto quella "dell'ausiliario socio- sanitario;
b) nell'accordo integrativo aziendale del 1974 era previsto che "l'operatore sanitario addetto alla assistenza" venisse inquadrato nel trattamento economico e normativo "dell'infermiere generico"; c) di qui la necessità del passaggio della ricorrente al quarto livello a decorrere dal febbraio 1981, attesa la previsione del C.C.N.L. il quarto livello l ileo 79/82, che attribuiva cui la ON all'infermiere generico, era equiparata in base all'accordo aziendale del 1974, con conseguente diritto a retribuzione maggiorata prevista per effetto di tale inquadramento. Il motivo è infondato. Al riguardo, a parte la palese confusione tra qualifiche, livelli e denominazioni, come è dato rilevare dal contenuto della censura, va Osservato in concreto che trattasi di qualifiche diverse, non coincidenti neppure sotto il profilo delle singole 6 denominazioni, sicchè non è possibile dedurne le conseguenze pretese;
che la ON aveva una qualifica non corrispondente а quella dell'infermiere generico, per cui non andava equiparata a quest'ultimo a tutti gli effetti, ma soltanto ai limitati fini retributivi, come riconosciutile dalla precisa, elaborata e logica conclusioniconsulenza tecnica, le cui rigorose motivatamente sono state fatte proprie dai giudici di merito, che hanno ancorato detto riconoscimento al solo accordo integrativo indicato ed ai soli fini ivi previsti;
che, d'altronde, il ricorso non appare autosufficiente per una più approfondita indagine valutativa, in quanto si limita soltanto ad indicare le varie disposizioni pattizie, senza leo riportarne l'integrale contenuto, sicché la diversa prospettazione di parte si profila alla stregua di una mera sovrapposizione di una personal, divergente interpretazione rispetto а quella di merito riportata in sentenza, inidonea dunque, in quanto tale, a sollecitare ed ottenere un controllo negativo in sede di favorevole legittimità. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione 7 dell'art. 437, comma secondo, c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civile, e deduce che domande erroneamente il Tribunale ha ritenuto quelle nuove, e dunque tardivamente prospettate, le pretese relative a periodi concernenti successivi ai limiti temporali di efficacia del trattandosi di domande già C.C.N.L. 1979/1982, introduttivo del giudizio,contenute nell'atto tanto vero che l'incarico di C.T.U. fu affidato dal Pretore con ampia dizione ed anche per il tempo posteriore a tale vigenza. La censura è del pari infondata. Al riguardo è sufficiente osservare che trattasi di quesiti ed incarico peritale Mile formulati, peraltro sempre congenericamente riferimento all'art. 9 della contrattazione collettiva richiamata, e pertanto nei limiti temporali della sua vigenza, senza alcun accenno alla normativa pattizia successiva, la quale non poteva avere alcuna incidenza nell'ambito del thema decidendum ristretto portato al vaglio del giudice. Di guisa che le domande come sopra precisate vanno considerate nuove, come correttamente ritenuto dal Tribunale, in quanto esulanti dai limiti temporali cui afferisce la controversia e di efficacia della 8 normativa pattizia applicabile, laddove i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di questioni già comprese nel temainammissibilità, del decidere della controversia, non essendo prospettabili per la prima volta in grado di notando appello, né riproporsi in sede di legittimità, questioni nuove o temi di contestazione esulanti da quelli cristallizzati nella fase introduttiva, a norma delle preclusioni fissate nell'art. 437 cod. proc. civile, e pertanto non trattate nel primo grado di merito. In definitiva la sentenza impugnata non risulta inficiata dai vizi di motivazione e dalle violazioni di legge denunciati;
per l'effetto il ES ricorso va rigettato. Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, a norma dell'art. 91 cod. proc. civile.
P.Q.M.
La Corte: Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in £. 10.000- oltre all'onorario difensivo, 9 liquidato in 2.500.000 (duemilionicinquecentomila). Roma 14 marzo 2001. il Presidente: Bū и Vincenzo Mileo II Cons, estensore: IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria: 24 LUG. 2001 Oggi, A M E IL CANCELLIERE R P U S T R O C I D , O L L A O S 0 S T 1 3 A . T 3 7 5 . 2 10