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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/10/2025, n. 4343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4343 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4212 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. TO ET Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa BE SS Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4212 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GIUNTA ELENA Parte_1
-ricorrente- contro
con il patrocinio dell'avv. FRANZETTA DASSANO MARIA CP_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario adito, previ gli incombenti di rito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, sia nel merito che in via istruttoria, poiché infondata tanto in fatto quanto in diritto, • Rigettare la domanda di addebito ex adverso svolta, in quanto infondata tanto in fatto, quanto in diritto per le motivazioni esposte in atti;
• Accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi ascrivibile al comportamento del marito, dichiarare la loro separazione personale, con pronuncia di addebito al marito, per le motivazioni di cui alla narrativa degli atti da questa difesa depositati;
• Assegnare la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, sita in Pinerolo (TO), Via
Stefano Fer n. 66/A, alla madre, sig.ra , con tutti gli arredi ed i suppellettili ivi Parte_1
presenti;
• Affidare il figlio, nato a Pinerolo (TO), il [...], in [...] condivisa Persona_1
ad entrambi i genitori con collocazione, residenza e dimora abituale presso la madre, ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
• Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre, porre a carico del padre, a titolo di concorso al CP_1
mantenimento del figlio, l'assegno periodico mensile di € 500,00 (cinquecento/00 euro) Per_1
ed in ogni caso in misura non inferiore a € 400,00/mese, come disposto da Codesto Tribunale in sede di provvedimenti presidenziali e confermato con Ordinanza del 09/01/2024, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere versato alla madre, Pt_1
, a mezzo bonifico bancario con accreditamento sul C/c intestato a quest'ultima, acceso
[...]
presso la Unicredit S.p.a., Iban [...], entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e di quelle scolastiche sostenute per il figlio, da corrispondersi entro 15 giorni dalla richiesta documentata (nelle spese sono da intendersi comprese le spese per l'iscrizione e la frequenza da parte del figlio della scuola dell'infanzia prescelta dai genitori, materiale didattico e per il trasporto casa/scuola, le spese per attività sportive in ambito scolastico e per gite o eventi didattici), nonché delle spese per attività sportive extrascolastiche. Ferme restando le prescrizioni del Protocollo d'intesa siglato tra il Presidente del Tribunale di Torino ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino nel marzo 2016, in ordine alle spese straordinarie per i figli.
• Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo accordi tra genitori, che tengano conto degli impegni del minore e delle esigenze lavorative ed organizzative dei genitori, confermando quanto di fatto già avviene per accordo intercorso tra genitori, secondo le seguenti modalità:
- A fine settimana alternati, il padre preleverà il figlio presso la casa materna il sabato mattina alle ore 8.30 ed ivi lo riaccompagnerà la domenica sera alle ore 21, dopo cena;
- Nella settimana in cui il padre è impegnato nel turno lavorativo del mattino, verrà dal Per_1
padre prelevato dall'uscita di scuola alle ore 16.00 del martedì, mercoledì e giovedì, con riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 21 di ciascun giorno, provvedendo alla cena;
- Nella settimana in cui il padre è impegnato nel turno lavorativo del pomeriggio, verrà Per_1
dal padre prelevato dalla casa materna alle ore 8.00/8.30 del mattino e accompagnato a scuola tutti i giorni.
- Durante le vacanze scolastiche estive (dal termine della scuola nel mese di giugno all'inizio delle lezioni scolastiche nel mese di settembre di ciascun anno) permarrà col padre due Per_1
settimane, non consecutive, con assunzione dell'obbligo di reciproca comunicazione del periodo e della località di villeggiatura (specificando indirizzo e recapito telefonico) prescelti entro il giorno
15 del mese di giugno di ciascun anno. Si intenderà sospeso il regime di visita nelle settimane di esclusiva competenza di ciascun genitore, mentre nel restante periodo vigerà il regime di visita ordinario;
- durante le festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore dal termine Per_1
delle lezioni scolastiche al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 7 gennaio compresi con
l'altro. Il genitore che non avrà con sé il figlio nel primo periodo (dal termine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre) trascorrerà con il giorno del 25 dicembre. Per_1
Salvi migliorativi accordi tra i genitori.
- Pasqua, Pasquetta, Ferragosto (fatta eccezione se il Ferragosto rientra nelle settimane di vacanza di competenza di ciascun genitore in base alle condizioni concordate) e le altre festività infra annuali verranno usufruite alternativamente tra genitori e ad anni alterni.. • Disporre che l'A.U.U. venga percepito dalla madre.
• Disporre che la pronuncia sulle questioni economiche in favore del figlio minore (mantenimento e contribuzione alle spese extra assegno in capo al genitore non collocatario) retroagisca al momento dell'allontanamento del sig. dalla casa coniugale (gennaio 2022), ossia dalla CP_1
cessazione della coabitazione (in forza del primario obbligo di concorrere al mantenimento dei figli posto in capo ai genitori ex artt. 147-148 c.c.) o al più al deposito del ricorso introduttivo dell'odierno contendere.
• Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio tutti, oltre Rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.
In via istruttoria
La ricorrente richiama le proprie istanze istruttorie formulate in atti ed insiste sul loro accoglimento, con particolare riguardo all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata in occasione dell'udienza del 16/05/2024 ed avente ad oggetto l'ordine di esibizione al sig. CP_1
degli estratti conto relativi al conto Banco Posta acceso presso la filiale di Pinerolo di
[...]
, di cui non vi è traccia alcuna nelle produzioni avversarie. CP_2
Per parte convenuta
Piaccia all'On.le Tribunale,
Contrariis reiectis,
Previe le declaratorie del caso, in via istruttoria preso atto delle risultanze dell'istruzione esperita e della documentazione versata in atti, voglia disporre CTU volta ad accertare la capacità genitoriale delle parti in causa nonché la capacità dei nonni, e di accudire e crescere il piccolo in sostituzione dei genitori Pt_1 CP_1 Per_1
quando questi ultimi ne siano impediti;
laddove non ancora effettuato, disporre indagini fiscali e tributarie in relazione ai redditi esposti e dichiarati dalla Signora al fine di accertare se gli stessi siano o meno veritieri in Pt_1
relazione al lavoro svolto, all'ubicazione dei locali in cui viene svolto e delle spese ad esso necessarie. Ciò al fine di una più equa determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore Per_1 nel merito pronunciare la separazione giudiziale dei e con addebito Parte_2 Parte_1
a quest'ultima per i motivi già evidenziati e che verranno ulteriormente sviluppati assolvendo il signor dalla richiesta di addebito;
CP_1
assegnare l'abitazione della casa coniugale alla Signora con tutti gli arredi e Parte_1
suppellettili in essa contenuti avendo già il marito provveduto ad asportare i propri effetti personali;
affidare il figlio nato a [...] il [...] congiuntamente ai genitori con Per_1
collocazione e residenza presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera congiunta per le questioni di straordinaria amministrazione mentre provvederanno autonomamente per quelle di ordinaria amministrazione nei periodi in cui il piccolo sarà presso ciascuno di essi.
Porre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio, che tenga conto dei Per_1
redditi effettivi e non di quelli dichiarati della Signora nonché delle spese di ciascuno dei Pt_1
genitori che contribuiscono a diminuire il reddito percepito e dichiarato, assegno che, in via propositiva si indica in € 250,00, rivalutabile annualmente, con decorrenza dalla data dell'udienza presidenziale. A carico del padre il 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche concordate e documentate secondo quanto previsto nel Protocollo d'Intesa tra il Tribunale ed il COA di Torino.
Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo gli accordi tra i genitori che tengano conto delle esigenze del minore e dei rispettivi impegni lavorativi. In particolare:
• Il padre potrà tenere con sé il figlio, a settimane alterne, dalle ore 8:30 del sabato alle ore
21:30 della domenica dopo averlo fatto cenare;
• Poiché il padre è soggetto, nel proprio lavoro, a turnazione, la settimana in cui osserverà il turno del mattino potrà prelevare all'uscita da scuola, alle 16:00 del martedì, mercoledì, Per_1
giovedì e venerdì riaccompagnandolo a casa dalla madre alle ore 21:30 dopo averlo fatto cenare.
La settimana in cui osserverà il turno del pomeriggio, il padre preleverà il bambino da casa della madre tutti i giorni alle 8:00/8:30 per accompagnarlo a scuola;
• Le vacanze estive le trascorrerà per 15 giorni, anche non consecutivi, con il Per_1
padre e 15 giorni con la madre. I genitori si impegnano a comunicare l'un l'altro la località dove trascorreranno il periodo di loro competenza con il figlio. Ciascun genitore comunicherà all'altro il periodo in cui trascorrerà le vacanze con il figlio entro il mese di giugno di ogni anno.
• Le festifità natalizie le trascorrerà ad anni alterni con un genitore dalla fine delle Per_1
lezioni al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio.
• Le festività pasquali, e le festività annuali le trascorrerà alternativamente con Per_1
l'uno o con l'altro genitore.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Vigone (TO) in Parte_1 CP_1
data 26/06/2016.
Dal matrimonio è nato un figlio, in data 28/07/2020. Per_1
Con ricorso depositato in data 22.03.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti con addebito al marito.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data
30/06/2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano.
L'istruttoria si svolgeva mediante la presa in carico del nucleo e del minore da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia e mediante l'assunzione delle prove per interpello e testi.
All'udienza del 15/05/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
***
La causa appare matura per la decisione ed il Collegio non ritiene doversi disporre ulteriore attività istruttoria. In particolare la CTU richiesta da parte convenuta appare superflua alla luce di quanto emerge dalle relazioni dei servizi nonché delle domande formulate dalle parti. La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle reciproche domande di addebito
Entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da meriti accoglimento. Parte_1
Va, invero, rilevato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nella fattispecie in esame, risulta provato che il sig. abbia intrattenuto una relazione CP_1
extraconiugale con la signora perlomeno dall'autunno del 2021. Parte_3
Come emerge dagli scambi di messaggi prodotti dalla ricorrente (doc. 29), già nel mese di dicembre
2021 la signora aveva contattato il sig. , compagno della signora Pt_1 Persona_2 per scambiare informazioni sugli incontri tra il sig. e la Entrambi Pt_3 CP_1 Pt_3
parevano frastornati dalla situazione venutasi a creare e cercavano di comprendere come affrontare il problema (“hai ragione speriamo si sciolgano tornino in se e pensino al valore della famiglia…senza più cazzate”, “non si può vivere nel dubbio!!!tanto le cose vanno come devono andare…”, “eee bo. Cosa pensi di fare? Io non so cosa pensare”
Nei messaggi scambiati dalla ricorrente con il marito in data 23.11.2021 si legge che il sig. CP_1
chiede scusa alla moglie per qualcosa che ha fatto la sera prima, mentre lei gli risponde “ok spero tu prova davvero a pensare alla nostra famiglia” (doc. 28).
Successivamente, nel mese di gennaio 2022 il sig. lasciava la casa coniugale e si trasferiva CP_1
a vivere dal padre.
Nel medesimo periodo, la signora faceva recapitare al marito dal proprio legale una prima Pt_1
richiesta di separazione.
Ancora, nel mese di maggio 2022 la ricorrente, insieme con il sig. , trovavano il Persona_2
sig. nello stesso letto con la (poco rilievo assume il fatto che il convenuto CP_1 Pt_3
indossasse i pantaloni, essendo provato che la relazione era già iniziata in precedenza).
Nel mese di giugno dello stesso anno, il sig. decideva di riprendere la convivenza con la CP_1
moglie, promettendo che la relazione con la signora sarebbe terminata e che avrebbe Pt_3
riprovato a far funzionare le cose, anche per amore del figlio (come si comprende dalla conversazione di cui al doc. 29 di parte ricorrente). La relazione extraconiugale però continuava.
Nel mese di ottobre il Tsssone ammetteva alla moglie di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con la signora (doc. 29 di parte ricorrente) e di essere innamorato della Pt_3
stessa. A novembre il convenuto 2022 lasciava definitivamente l'abitazione coniugale.
Alla luce di ciò, può ritenersi che la relazione extraconiugale intrattenuta dal sig. sia la CP_1
causa della separazione.
Per contro, il convenuto non ha provato una pregressa crisi coniugale, né che la moglie abbia avuto a sua volta una relazione extraconiugale. Le fotografie dell'auto del Carabiniere con cui il convenuto asserisce che la moglie avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale si riferiscono all'autunno 2023, quando pacificamente il sig. aveva lasciato già da un anno la casa CP_1
coniugale e quando già il ricorso per separazione era stato depositato. Lo stesso a dirsi del concerto di , ove la ricorrente avrebbe avuto atteggiamenti intimi con il predetto Carabiniere. CP_3
Come si evince dal doc. 27 di parte ricorrente, il concerto si tenne nel giugno 2023.
Infine, nella conversazione del febbraio 2022 (doc. 30 di parte ricorrente) tra la e Pt_1 Per_3
(fratello del convenuto), la ricorrente riferiva effettivamente (dopo lo sconforto per la fine
[...]
del suo matrimonio) di aver appena conosciuto un carabiniere: certo non può da ciò desumersi l'esistenza di una relazione extraconiugale con lo stesso.
Conclusivamente, dunque, va dichiarato l'addebito della separazione nei confronti del sig. CP_1
, mentre la domanda di addebito svolta dal marito nei confronti della moglie deve essere
[...]
rigettata.
Sull'affidamento dei minori e sul diritto di visita del padre
Il Tribunale, accogliendo le conformi domande delle parti e non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al regime di visite tra il padre e il minore, il Tribunale provvede come da dispositivo, prevedendo un regime rispondente all'interesse del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità.
Sull'assegnazione della casa familiare.
La casa famigliare deve essere assegnata alla signora , con gli arredi che la Parte_1
compongono, che vi abiterà con il minore, come peraltro richiesto anche dal convenuto.
Sul contributo al mantenimento dei figli.
Il contributo al mantenimento dei figli minori va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c. Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico reddituale delle parti.
La sig.ra svolge l'attività di parrucchiera a Pinerolo. Pt_1
Il sig. svolge l'attività di operaio presso l'azienda SKF di Airasca Industrie S.p.a. CP_1
La ricorrente dichiara un reddito di euro 16000 annui, ma dagli estratti conto emergono numerosi e ricorrenti versamenti in contati e non vi sono uscite per spese “correnti” (farmacie, supermercati, abbigliamento…). Ciò fa presumere che la signora possa contare su ulteriori entrate non Pt_1
dichiarate, come peraltro già rilevato in sede presidenziale.
Il convenuto, invece, ha dichiarato, per il 2024 (cfr CU 2025), un reddito di euro 2280,00 mensili circa (su 12 mensilità), leggermente inferiore rispetto a quello considerato con l'ordinanza del
5.07.2023 (pari, in allora, a circa 2600,00 euro). Nulla è emerso in corso di giudizio in ordine a ulteriori attività lavorative svolte dal sig. CP_1
Orbene, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della contrazione reddituale del sig. rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale, considerati altresì i tempi di frequentazione CP_1
del minore con ciascun genitore, deve essere disposto che il padre contribuisca al mantenimento della prole versando alla moglie la somma mensile di € 300,00 oltre alle spese extra indicate in dispositivo.
Parte convenuta sarà quindi tenuto al versamento della somma di euro 400,00, come stabilito in ordinanza presidenziale, dal deposito del ricorso sino al deposito del presente provvedimento;
della somma di euro 300,00 con decorrenza dal deposito del presente provvedimento.
L'assegno unico, in assenza di accordo, deve essere suddiviso tra i genitori secondo le norme di legge in materia.
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alla domanda di addebito, del sostanziale accordo sulle domande di affidamento, collocazione e visite del minore col genitore non collocatario e della soccombenza reciproca sul mantenimento per il minore, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al sig. . CP_1 AFFIDA il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
ASSEGNA la casa familiare alla moglie, con gli arredi che la compongono;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i Per_1
coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- A fine settimana alternati, il padre preleverà il figlio presso la casa materna il sabato mattina alle ore 8.30 ed ivi lo riaccompagnerà la domenica sera dopo cena;
- Nella settimana in cui il padre è impegnato nel turno lavorativo del mattino, verrà dal Per_1
padre prelevato dall'uscita di scuola alle ore 16.00 del martedì, mercoledì e giovedì con riaccompagnamento presso la casa materna dopo cena;
- Nella settimana in cui il padre è impegnato nel turno lavorativo del pomeriggio, verrà Per_1
dal padre prelevato dalla casa materna alle ore 8.00/8.30 del mattino e accompagnato a scuola tutti i giorni;
- durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà due settimane con ciascun genitore, Per_1
anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore
(in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
la somma di euro 300,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da
SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016, con decorrenza dal deposito del presente provvedimento (per il periodo pregresso, dal deposito del ricorso, aveva efficacia l'ordinanza presidenziale).
CONDANNA alla refusione di 1/3 delle spese di lite in favore di , CP_1 Parte_1
spese liquidate per intero in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 2/3 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 3.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
BE SS TO ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. TO ET Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa BE SS Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4212 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GIUNTA ELENA Parte_1
-ricorrente- contro
con il patrocinio dell'avv. FRANZETTA DASSANO MARIA CP_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario adito, previ gli incombenti di rito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, sia nel merito che in via istruttoria, poiché infondata tanto in fatto quanto in diritto, • Rigettare la domanda di addebito ex adverso svolta, in quanto infondata tanto in fatto, quanto in diritto per le motivazioni esposte in atti;
• Accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi ascrivibile al comportamento del marito, dichiarare la loro separazione personale, con pronuncia di addebito al marito, per le motivazioni di cui alla narrativa degli atti da questa difesa depositati;
• Assegnare la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, sita in Pinerolo (TO), Via
Stefano Fer n. 66/A, alla madre, sig.ra , con tutti gli arredi ed i suppellettili ivi Parte_1
presenti;
• Affidare il figlio, nato a Pinerolo (TO), il [...], in [...] condivisa Persona_1
ad entrambi i genitori con collocazione, residenza e dimora abituale presso la madre, ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
• Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre, porre a carico del padre, a titolo di concorso al CP_1
mantenimento del figlio, l'assegno periodico mensile di € 500,00 (cinquecento/00 euro) Per_1
ed in ogni caso in misura non inferiore a € 400,00/mese, come disposto da Codesto Tribunale in sede di provvedimenti presidenziali e confermato con Ordinanza del 09/01/2024, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere versato alla madre, Pt_1
, a mezzo bonifico bancario con accreditamento sul C/c intestato a quest'ultima, acceso
[...]
presso la Unicredit S.p.a., Iban [...], entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e di quelle scolastiche sostenute per il figlio, da corrispondersi entro 15 giorni dalla richiesta documentata (nelle spese sono da intendersi comprese le spese per l'iscrizione e la frequenza da parte del figlio della scuola dell'infanzia prescelta dai genitori, materiale didattico e per il trasporto casa/scuola, le spese per attività sportive in ambito scolastico e per gite o eventi didattici), nonché delle spese per attività sportive extrascolastiche. Ferme restando le prescrizioni del Protocollo d'intesa siglato tra il Presidente del Tribunale di Torino ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino nel marzo 2016, in ordine alle spese straordinarie per i figli.
• Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo accordi tra genitori, che tengano conto degli impegni del minore e delle esigenze lavorative ed organizzative dei genitori, confermando quanto di fatto già avviene per accordo intercorso tra genitori, secondo le seguenti modalità:
- A fine settimana alternati, il padre preleverà il figlio presso la casa materna il sabato mattina alle ore 8.30 ed ivi lo riaccompagnerà la domenica sera alle ore 21, dopo cena;
- Nella settimana in cui il padre è impegnato nel turno lavorativo del mattino, verrà dal Per_1
padre prelevato dall'uscita di scuola alle ore 16.00 del martedì, mercoledì e giovedì, con riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 21 di ciascun giorno, provvedendo alla cena;
- Nella settimana in cui il padre è impegnato nel turno lavorativo del pomeriggio, verrà Per_1
dal padre prelevato dalla casa materna alle ore 8.00/8.30 del mattino e accompagnato a scuola tutti i giorni.
- Durante le vacanze scolastiche estive (dal termine della scuola nel mese di giugno all'inizio delle lezioni scolastiche nel mese di settembre di ciascun anno) permarrà col padre due Per_1
settimane, non consecutive, con assunzione dell'obbligo di reciproca comunicazione del periodo e della località di villeggiatura (specificando indirizzo e recapito telefonico) prescelti entro il giorno
15 del mese di giugno di ciascun anno. Si intenderà sospeso il regime di visita nelle settimane di esclusiva competenza di ciascun genitore, mentre nel restante periodo vigerà il regime di visita ordinario;
- durante le festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore dal termine Per_1
delle lezioni scolastiche al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 7 gennaio compresi con
l'altro. Il genitore che non avrà con sé il figlio nel primo periodo (dal termine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre) trascorrerà con il giorno del 25 dicembre. Per_1
Salvi migliorativi accordi tra i genitori.
- Pasqua, Pasquetta, Ferragosto (fatta eccezione se il Ferragosto rientra nelle settimane di vacanza di competenza di ciascun genitore in base alle condizioni concordate) e le altre festività infra annuali verranno usufruite alternativamente tra genitori e ad anni alterni.. • Disporre che l'A.U.U. venga percepito dalla madre.
• Disporre che la pronuncia sulle questioni economiche in favore del figlio minore (mantenimento e contribuzione alle spese extra assegno in capo al genitore non collocatario) retroagisca al momento dell'allontanamento del sig. dalla casa coniugale (gennaio 2022), ossia dalla CP_1
cessazione della coabitazione (in forza del primario obbligo di concorrere al mantenimento dei figli posto in capo ai genitori ex artt. 147-148 c.c.) o al più al deposito del ricorso introduttivo dell'odierno contendere.
• Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio tutti, oltre Rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.
In via istruttoria
La ricorrente richiama le proprie istanze istruttorie formulate in atti ed insiste sul loro accoglimento, con particolare riguardo all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata in occasione dell'udienza del 16/05/2024 ed avente ad oggetto l'ordine di esibizione al sig. CP_1
degli estratti conto relativi al conto Banco Posta acceso presso la filiale di Pinerolo di
[...]
, di cui non vi è traccia alcuna nelle produzioni avversarie. CP_2
Per parte convenuta
Piaccia all'On.le Tribunale,
Contrariis reiectis,
Previe le declaratorie del caso, in via istruttoria preso atto delle risultanze dell'istruzione esperita e della documentazione versata in atti, voglia disporre CTU volta ad accertare la capacità genitoriale delle parti in causa nonché la capacità dei nonni, e di accudire e crescere il piccolo in sostituzione dei genitori Pt_1 CP_1 Per_1
quando questi ultimi ne siano impediti;
laddove non ancora effettuato, disporre indagini fiscali e tributarie in relazione ai redditi esposti e dichiarati dalla Signora al fine di accertare se gli stessi siano o meno veritieri in Pt_1
relazione al lavoro svolto, all'ubicazione dei locali in cui viene svolto e delle spese ad esso necessarie. Ciò al fine di una più equa determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore Per_1 nel merito pronunciare la separazione giudiziale dei e con addebito Parte_2 Parte_1
a quest'ultima per i motivi già evidenziati e che verranno ulteriormente sviluppati assolvendo il signor dalla richiesta di addebito;
CP_1
assegnare l'abitazione della casa coniugale alla Signora con tutti gli arredi e Parte_1
suppellettili in essa contenuti avendo già il marito provveduto ad asportare i propri effetti personali;
affidare il figlio nato a [...] il [...] congiuntamente ai genitori con Per_1
collocazione e residenza presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera congiunta per le questioni di straordinaria amministrazione mentre provvederanno autonomamente per quelle di ordinaria amministrazione nei periodi in cui il piccolo sarà presso ciascuno di essi.
Porre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio, che tenga conto dei Per_1
redditi effettivi e non di quelli dichiarati della Signora nonché delle spese di ciascuno dei Pt_1
genitori che contribuiscono a diminuire il reddito percepito e dichiarato, assegno che, in via propositiva si indica in € 250,00, rivalutabile annualmente, con decorrenza dalla data dell'udienza presidenziale. A carico del padre il 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche concordate e documentate secondo quanto previsto nel Protocollo d'Intesa tra il Tribunale ed il COA di Torino.
Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo gli accordi tra i genitori che tengano conto delle esigenze del minore e dei rispettivi impegni lavorativi. In particolare:
• Il padre potrà tenere con sé il figlio, a settimane alterne, dalle ore 8:30 del sabato alle ore
21:30 della domenica dopo averlo fatto cenare;
• Poiché il padre è soggetto, nel proprio lavoro, a turnazione, la settimana in cui osserverà il turno del mattino potrà prelevare all'uscita da scuola, alle 16:00 del martedì, mercoledì, Per_1
giovedì e venerdì riaccompagnandolo a casa dalla madre alle ore 21:30 dopo averlo fatto cenare.
La settimana in cui osserverà il turno del pomeriggio, il padre preleverà il bambino da casa della madre tutti i giorni alle 8:00/8:30 per accompagnarlo a scuola;
• Le vacanze estive le trascorrerà per 15 giorni, anche non consecutivi, con il Per_1
padre e 15 giorni con la madre. I genitori si impegnano a comunicare l'un l'altro la località dove trascorreranno il periodo di loro competenza con il figlio. Ciascun genitore comunicherà all'altro il periodo in cui trascorrerà le vacanze con il figlio entro il mese di giugno di ogni anno.
• Le festifità natalizie le trascorrerà ad anni alterni con un genitore dalla fine delle Per_1
lezioni al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio.
• Le festività pasquali, e le festività annuali le trascorrerà alternativamente con Per_1
l'uno o con l'altro genitore.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Vigone (TO) in Parte_1 CP_1
data 26/06/2016.
Dal matrimonio è nato un figlio, in data 28/07/2020. Per_1
Con ricorso depositato in data 22.03.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti con addebito al marito.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data
30/06/2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano.
L'istruttoria si svolgeva mediante la presa in carico del nucleo e del minore da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia e mediante l'assunzione delle prove per interpello e testi.
All'udienza del 15/05/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
***
La causa appare matura per la decisione ed il Collegio non ritiene doversi disporre ulteriore attività istruttoria. In particolare la CTU richiesta da parte convenuta appare superflua alla luce di quanto emerge dalle relazioni dei servizi nonché delle domande formulate dalle parti. La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle reciproche domande di addebito
Entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da meriti accoglimento. Parte_1
Va, invero, rilevato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nella fattispecie in esame, risulta provato che il sig. abbia intrattenuto una relazione CP_1
extraconiugale con la signora perlomeno dall'autunno del 2021. Parte_3
Come emerge dagli scambi di messaggi prodotti dalla ricorrente (doc. 29), già nel mese di dicembre
2021 la signora aveva contattato il sig. , compagno della signora Pt_1 Persona_2 per scambiare informazioni sugli incontri tra il sig. e la Entrambi Pt_3 CP_1 Pt_3
parevano frastornati dalla situazione venutasi a creare e cercavano di comprendere come affrontare il problema (“hai ragione speriamo si sciolgano tornino in se e pensino al valore della famiglia…senza più cazzate”, “non si può vivere nel dubbio!!!tanto le cose vanno come devono andare…”, “eee bo. Cosa pensi di fare? Io non so cosa pensare”
Nei messaggi scambiati dalla ricorrente con il marito in data 23.11.2021 si legge che il sig. CP_1
chiede scusa alla moglie per qualcosa che ha fatto la sera prima, mentre lei gli risponde “ok spero tu prova davvero a pensare alla nostra famiglia” (doc. 28).
Successivamente, nel mese di gennaio 2022 il sig. lasciava la casa coniugale e si trasferiva CP_1
a vivere dal padre.
Nel medesimo periodo, la signora faceva recapitare al marito dal proprio legale una prima Pt_1
richiesta di separazione.
Ancora, nel mese di maggio 2022 la ricorrente, insieme con il sig. , trovavano il Persona_2
sig. nello stesso letto con la (poco rilievo assume il fatto che il convenuto CP_1 Pt_3
indossasse i pantaloni, essendo provato che la relazione era già iniziata in precedenza).
Nel mese di giugno dello stesso anno, il sig. decideva di riprendere la convivenza con la CP_1
moglie, promettendo che la relazione con la signora sarebbe terminata e che avrebbe Pt_3
riprovato a far funzionare le cose, anche per amore del figlio (come si comprende dalla conversazione di cui al doc. 29 di parte ricorrente). La relazione extraconiugale però continuava.
Nel mese di ottobre il Tsssone ammetteva alla moglie di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con la signora (doc. 29 di parte ricorrente) e di essere innamorato della Pt_3
stessa. A novembre il convenuto 2022 lasciava definitivamente l'abitazione coniugale.
Alla luce di ciò, può ritenersi che la relazione extraconiugale intrattenuta dal sig. sia la CP_1
causa della separazione.
Per contro, il convenuto non ha provato una pregressa crisi coniugale, né che la moglie abbia avuto a sua volta una relazione extraconiugale. Le fotografie dell'auto del Carabiniere con cui il convenuto asserisce che la moglie avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale si riferiscono all'autunno 2023, quando pacificamente il sig. aveva lasciato già da un anno la casa CP_1
coniugale e quando già il ricorso per separazione era stato depositato. Lo stesso a dirsi del concerto di , ove la ricorrente avrebbe avuto atteggiamenti intimi con il predetto Carabiniere. CP_3
Come si evince dal doc. 27 di parte ricorrente, il concerto si tenne nel giugno 2023.
Infine, nella conversazione del febbraio 2022 (doc. 30 di parte ricorrente) tra la e Pt_1 Per_3
(fratello del convenuto), la ricorrente riferiva effettivamente (dopo lo sconforto per la fine
[...]
del suo matrimonio) di aver appena conosciuto un carabiniere: certo non può da ciò desumersi l'esistenza di una relazione extraconiugale con lo stesso.
Conclusivamente, dunque, va dichiarato l'addebito della separazione nei confronti del sig. CP_1
, mentre la domanda di addebito svolta dal marito nei confronti della moglie deve essere
[...]
rigettata.
Sull'affidamento dei minori e sul diritto di visita del padre
Il Tribunale, accogliendo le conformi domande delle parti e non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al regime di visite tra il padre e il minore, il Tribunale provvede come da dispositivo, prevedendo un regime rispondente all'interesse del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità.
Sull'assegnazione della casa familiare.
La casa famigliare deve essere assegnata alla signora , con gli arredi che la Parte_1
compongono, che vi abiterà con il minore, come peraltro richiesto anche dal convenuto.
Sul contributo al mantenimento dei figli.
Il contributo al mantenimento dei figli minori va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c. Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico reddituale delle parti.
La sig.ra svolge l'attività di parrucchiera a Pinerolo. Pt_1
Il sig. svolge l'attività di operaio presso l'azienda SKF di Airasca Industrie S.p.a. CP_1
La ricorrente dichiara un reddito di euro 16000 annui, ma dagli estratti conto emergono numerosi e ricorrenti versamenti in contati e non vi sono uscite per spese “correnti” (farmacie, supermercati, abbigliamento…). Ciò fa presumere che la signora possa contare su ulteriori entrate non Pt_1
dichiarate, come peraltro già rilevato in sede presidenziale.
Il convenuto, invece, ha dichiarato, per il 2024 (cfr CU 2025), un reddito di euro 2280,00 mensili circa (su 12 mensilità), leggermente inferiore rispetto a quello considerato con l'ordinanza del
5.07.2023 (pari, in allora, a circa 2600,00 euro). Nulla è emerso in corso di giudizio in ordine a ulteriori attività lavorative svolte dal sig. CP_1
Orbene, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della contrazione reddituale del sig. rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale, considerati altresì i tempi di frequentazione CP_1
del minore con ciascun genitore, deve essere disposto che il padre contribuisca al mantenimento della prole versando alla moglie la somma mensile di € 300,00 oltre alle spese extra indicate in dispositivo.
Parte convenuta sarà quindi tenuto al versamento della somma di euro 400,00, come stabilito in ordinanza presidenziale, dal deposito del ricorso sino al deposito del presente provvedimento;
della somma di euro 300,00 con decorrenza dal deposito del presente provvedimento.
L'assegno unico, in assenza di accordo, deve essere suddiviso tra i genitori secondo le norme di legge in materia.
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alla domanda di addebito, del sostanziale accordo sulle domande di affidamento, collocazione e visite del minore col genitore non collocatario e della soccombenza reciproca sul mantenimento per il minore, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al sig. . CP_1 AFFIDA il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
ASSEGNA la casa familiare alla moglie, con gli arredi che la compongono;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i Per_1
coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- A fine settimana alternati, il padre preleverà il figlio presso la casa materna il sabato mattina alle ore 8.30 ed ivi lo riaccompagnerà la domenica sera dopo cena;
- Nella settimana in cui il padre è impegnato nel turno lavorativo del mattino, verrà dal Per_1
padre prelevato dall'uscita di scuola alle ore 16.00 del martedì, mercoledì e giovedì con riaccompagnamento presso la casa materna dopo cena;
- Nella settimana in cui il padre è impegnato nel turno lavorativo del pomeriggio, verrà Per_1
dal padre prelevato dalla casa materna alle ore 8.00/8.30 del mattino e accompagnato a scuola tutti i giorni;
- durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà due settimane con ciascun genitore, Per_1
anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore
(in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
la somma di euro 300,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da
SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016, con decorrenza dal deposito del presente provvedimento (per il periodo pregresso, dal deposito del ricorso, aveva efficacia l'ordinanza presidenziale).
CONDANNA alla refusione di 1/3 delle spese di lite in favore di , CP_1 Parte_1
spese liquidate per intero in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 2/3 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 3.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
BE SS TO ET