TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/07/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1600/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via Papa Parte_1
Giovanni Paolo II, snc, presso lo studio degli avv.ti Carmelo Solano e Giuseppe Mammone (PEC: Email_1
, che lo rappresentano e difendono, giusta Email_2 procura in atti. RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E. P. Murmura snc, presso gli avv.ti Giacinto Greco, Francesco Muscari Tomaioli, Gianfranco Esposito e Silvia Parisi (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta Email_3 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avvisi di addebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 18/07/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede deducendo di aver ricevuto dall' di Vibo Valentia, CP_1 in data 09.06.2022, gli avvisi di addebito aventi n. 4392017000000825000 – di € 162,69, formato il 24.01.2017 e relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di “ Gestione Aziende con lavoratori dipendenti “ da 07/2014 a 07/2014 –; n. 43920170000101610000 – di € 4.285,56 formato il 24.07.2017 e relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di “ Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” da 07/2016 a 04/2017 ; n. 43920180000240378000 – di € 5.451,89 formato il 23.06.2018 e relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” da 09/2017 a 02/2018 –; e n. 43920190000116835000 – di € 2.147,73 formato il 24.04.2019 e relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di “ Gestione Aziende con lavoratori dipendenti “ da 09/2014 a 10/2018 –, senza, tuttavia essere obbligato solidalmente, insieme alla società Euro Costruzioni S.r.l., poiché aveva ricoperto la carica di socio e amministratore unico della menzionata società fino alla cessazione delle proprie quote sociali in favore di ( 14 marzo 2016 ). Il CP_2 ricorrente rappresentava, altresì, l'estinzione del credito riportato nell' avviso di addebito n. 4392017000000825000, per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ NEL MERITO: Dichiarare nulli e/o inefficaci e/o illegittimi, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto, annullare, in toto gli Avvisi di Addebito: 1) n. 4392017000000825000, formato il 24.01.201, per decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/95; nonché: 2) n. 43920170000101610000, formato il 24.07.2017, 3) n. 43920180000240378000, formato il 23.06.2018, e 4) n. 43920190000116835000, formato il 24.04.2019, tutti notificati al ricorrente il 09.06.2022, per difetto del presupposto soggettivo della titolarità (anche quale coobbligato solidale) dei crediti previdenziali richiesti stante la cessazione della carica di Amministratore Unico e l.r.p.t. della società Euro Costruzioni S.r.l., nonché di socio, già alla data del 14.03.2016. - Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre CPA e IVA come per legge, compreso di rimborso forfetario, da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e s.m.i. da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano procuratori antistatari.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che CP_1 eccepiva la carenza di legittimazione attiva del ricorrente e concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorrente agisce per la non debenza delle pretese creditorie riportate dagli avvisi di addebito notificatigli, nonostante i debiti siano stati imputati alla Euro Costruzioni Srl.
3. Tuttavia, si dichiara il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente e la conseguente carenza di interesse ad agire del ricorrente ex art. 100 c.p.c., poiché gli avvisi di addebito sono esclusivamente riferiti alla società, peraltro fallita.
4. Da ciò discende l'inammissibilità dell'opposizione, stante la carenza di legittimazione attiva del ricorrente.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 17/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani DOMENICO CARNOVALE, ( ) rappresentato/a e C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti SOLANO CARMELO/MAMMONE
GIUSEPPE ( ) VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II C.F._2
89900 VIBO VALENTIA;
ricorrente contro
Controparte_3
( ),
[...] P.IVA_1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti GRECO
GIACINTO/MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO
Pag. 3 di 5 ( ) VIA MURMURA SNC 89900 VIBO C.F._3
VALENTIA; SI LV ( VIA MURMURA C.F._4
SNC 89900 VIBO VALENTIA;
resistente
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “”.
Per la parte resistente: “”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
[…]
P.Q.M.
[…]
/condanna la parte […] al pagamento in favore della parte […] delle spese di lite, che liquida in € […], oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge /da distrarsi.
/compensa le spese di lite.
/compensa […] delle spese di lite;
condanna la parte […] al pagamento in favore della parte […] delle restanti spese di lite, che liquida in € […], oltre
15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge /da distrarsi.
/dichiara irripetibili le spese di lite.
Pone definitivamente a carico di […] le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Pag. 4 di 5 17/07/2025
Il Giudice
Angela Damiani
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via Papa Parte_1
Giovanni Paolo II, snc, presso lo studio degli avv.ti Carmelo Solano e Giuseppe Mammone (PEC: Email_1
, che lo rappresentano e difendono, giusta Email_2 procura in atti. RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E. P. Murmura snc, presso gli avv.ti Giacinto Greco, Francesco Muscari Tomaioli, Gianfranco Esposito e Silvia Parisi (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta Email_3 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avvisi di addebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 18/07/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede deducendo di aver ricevuto dall' di Vibo Valentia, CP_1 in data 09.06.2022, gli avvisi di addebito aventi n. 4392017000000825000 – di € 162,69, formato il 24.01.2017 e relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di “ Gestione Aziende con lavoratori dipendenti “ da 07/2014 a 07/2014 –; n. 43920170000101610000 – di € 4.285,56 formato il 24.07.2017 e relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di “ Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” da 07/2016 a 04/2017 ; n. 43920180000240378000 – di € 5.451,89 formato il 23.06.2018 e relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” da 09/2017 a 02/2018 –; e n. 43920190000116835000 – di € 2.147,73 formato il 24.04.2019 e relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di “ Gestione Aziende con lavoratori dipendenti “ da 09/2014 a 10/2018 –, senza, tuttavia essere obbligato solidalmente, insieme alla società Euro Costruzioni S.r.l., poiché aveva ricoperto la carica di socio e amministratore unico della menzionata società fino alla cessazione delle proprie quote sociali in favore di ( 14 marzo 2016 ). Il CP_2 ricorrente rappresentava, altresì, l'estinzione del credito riportato nell' avviso di addebito n. 4392017000000825000, per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ NEL MERITO: Dichiarare nulli e/o inefficaci e/o illegittimi, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto, annullare, in toto gli Avvisi di Addebito: 1) n. 4392017000000825000, formato il 24.01.201, per decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/95; nonché: 2) n. 43920170000101610000, formato il 24.07.2017, 3) n. 43920180000240378000, formato il 23.06.2018, e 4) n. 43920190000116835000, formato il 24.04.2019, tutti notificati al ricorrente il 09.06.2022, per difetto del presupposto soggettivo della titolarità (anche quale coobbligato solidale) dei crediti previdenziali richiesti stante la cessazione della carica di Amministratore Unico e l.r.p.t. della società Euro Costruzioni S.r.l., nonché di socio, già alla data del 14.03.2016. - Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre CPA e IVA come per legge, compreso di rimborso forfetario, da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e s.m.i. da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano procuratori antistatari.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che CP_1 eccepiva la carenza di legittimazione attiva del ricorrente e concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorrente agisce per la non debenza delle pretese creditorie riportate dagli avvisi di addebito notificatigli, nonostante i debiti siano stati imputati alla Euro Costruzioni Srl.
3. Tuttavia, si dichiara il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente e la conseguente carenza di interesse ad agire del ricorrente ex art. 100 c.p.c., poiché gli avvisi di addebito sono esclusivamente riferiti alla società, peraltro fallita.
4. Da ciò discende l'inammissibilità dell'opposizione, stante la carenza di legittimazione attiva del ricorrente.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 17/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani DOMENICO CARNOVALE, ( ) rappresentato/a e C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti SOLANO CARMELO/MAMMONE
GIUSEPPE ( ) VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II C.F._2
89900 VIBO VALENTIA;
ricorrente contro
Controparte_3
( ),
[...] P.IVA_1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti GRECO
GIACINTO/MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO
Pag. 3 di 5 ( ) VIA MURMURA SNC 89900 VIBO C.F._3
VALENTIA; SI LV ( VIA MURMURA C.F._4
SNC 89900 VIBO VALENTIA;
resistente
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “”.
Per la parte resistente: “”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
[…]
P.Q.M.
[…]
/condanna la parte […] al pagamento in favore della parte […] delle spese di lite, che liquida in € […], oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge /da distrarsi.
/compensa le spese di lite.
/compensa […] delle spese di lite;
condanna la parte […] al pagamento in favore della parte […] delle restanti spese di lite, che liquida in € […], oltre
15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge /da distrarsi.
/dichiara irripetibili le spese di lite.
Pone definitivamente a carico di […] le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Pag. 4 di 5 17/07/2025
Il Giudice
Angela Damiani
Pag. 5 di 5