Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
È soggetto alla confisca di cui all'art. 2641 cod. civ. e, pertanto, al sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., ove sussista il fumus commissi delicti della fattispecie criminosa di cui all'art. 2634 cod. civ. (infedeltà patrimoniale), il bene, oggetto della appropriazione-distrazione che costituisce il prodotto del reato e quindi, il risultato della condotta criminosa, fatta salva la previsione dell'art. 240, comma terzo, cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2005, n. 21458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21458 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/05/2005
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 752
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 7303/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA AR;
2) ON GG N. IL 29/12/1928;
3) ON AR N. IL 08/12/1962;
avverso ORDINANZA del 20/01/2005 TRIB. LIBERTÀ di PESARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. LATTANZI GIORGIO;
udito il sostituto procuratore generale Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore del ricorrente Cesare MO, avv. COLI Francesco;
udito il difensore di RO RC e di IS RC, avv. Lucio Monaco.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica di Pesaro e Cesare MO hanno proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 20 gennaio 2005 con la quale il Tribunale di Pesaro ha annullato il decreto di sequestro preventivo di un terreno emesso dal g.i.p. dello stesso Tribunale.
Come risulta dall'ordinanza impugnata, in seguito a una querela presentata da Cesare MO erano iniziate delle indagini nei confronti di RO RC e di IS RC per il reato previsto dall'art. 2634 c.c., loro addebitato, secondo l'imputazione provvisoria, perché, "in concorso tra loro e previo accordo, compivano un atto di disposizione dei beni della società Isaurica srl con sede in Pesaro via del Cinema n. 5, e in particolare RC IS, in qualità di amministratore unico della citata società, vendeva a RC RO, in qualità di titolare della omonima ditta individuale con sede in Pesaro via del Cinema n. 5, l'immobile sito nel comune di Pesaro, terreno censito al catasto terreni al foglio 46 con i mappali 2919-1988, al prezzo irrisorio di Euro 66.474,06, e ciò avendo RC IS un interesse in conflitto con quello della società perché figlia dell'acquirente RC RO ed entrambi soci della Isaurica srl in profondo e annoso contrasto con MO Cesare (dichiarato socio della medesima società dalla sentenza del Tribunale di Pesaro n. 422 del 10 maggio 2004), al fine di cagionare al padre l'ingiusto profitto rappresentato dalla disponibilità esclusiva del detto bene immobile, di valore effettivo circa cento volte superiore al prezzo della compravendita (bene concesso in ipoteca pochi giorni dopo per la somma di Euro 6.150.000,00, a garanzia di un mutuo contratto in data 7 giugno 2004 con la Cassa di Risparmio di Rimini spa n. CARIM), cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale pari alla differenza tra valore effettivo e prezzo concordato per la vendita. In Pesaro in data 26.5.2004".
Il g.i.p., accogliendo la richiesta del procuratore della Repubblica aveva disposto il sequestro preventivo del terreno, ritenendo che costituisse il profitto del reato e fosse quindi soggetto a confisca, a norma dell'art. 2641 c.c.. Il tribunale con l'ordinanza impugnata ha riconosciuto "sussistente il ed. fumus commissi delicti con riferimento a tutti gli elementi della fattispecie criminosa prevista dall'art. 2634 c.c." ma ha escluso sia che esistesse il pericolo previsto dall'art. 321 comma 1 c.p.p., sia che il terreno in questione fosse soggetto a confisca.
Più in particolare il tribunale, dopo aver considerato che il terreno aveva formato oggetto della "appropriazione-distrazione" integrante il reato dell'art. 2634 c.c., ha affermato che se lo stesso fosse confiscato verrebbe danneggiata la stessa società offesa dal reato;
"situazione - si dice nell'ordinanza - aberrante ed evidentemente non accettabile dal sistema, che deve esser superata mediante il corretto uso degli strumenti interpretativi, non ultimo il ricorso ai principi fondamentali dell'ordinamento". Il procuratore della Repubblica e MO hanno denunciato la violazione dell'art. 2641 c.c. e degli artt. 324 comma 7 c.p.p. e 240 comma 2 c.p. sostenendo che in presenza di un bene qualificabile come prodotto, profitto o strumento del reato la confisca è obbligatoria e che "l'esigenza di consentire la restituzione del bene alla società defraudata è, d'altro canto, adeguatamente assicurata dal principio generale di cui all'art. 240 comma 3 c.p., secondo cui la disciplina della confisca obbligatoria non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato". Inoltre i ricorrenti hanno ricordato che a norma dell'art. 324 comma 7 c.p.p.. "La revoca del sequestro ... non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 del codice penale", vale a dire nei casi di confisca obbligatoria.
MO ha dichiarato di avere agito nella qualità di persona offesa e "comunque surrogandosi quale socio della Isaurica srl nei diritti della società avente diritto alla restituzione delle cose sequestrate".
Per quanto concerne il secondo dei titoli di legittimazione addotti si deve osservare che il ricorrente non ha indicato la fonte del suo asserito potere di surroga e che, allo stato, non risulta riconosciuto alla società alcun diritto alla restituzione del terreno.
Per quanto concerne il primo di tali titoli invece si deve osservare che la persona offesa non rientra tra i soggetti che a norma dell'art. 325 comma 1 c.p.p. sono legittimati a proporre il ricorso per cassazione e, più in generale, è da aggiungere che la persona offesa non ha titolo per richiedere la confisca (che essendo una misura di sicurezza è di esclusiva pertinenza del pubblico ministero) e per promuovere la misura cautelare prevista dall'ordinamento per l'effettività della sua applicazione. Il ricorso di MO perciò è inammissibile.
Il ricorso del p.m. invece è fondato.
Secondo l'imputazione provvisoria il reato è consistito nella vendita del terreno a prezzo incongruo a RO RC. Pertanto, allo stato, il terreno non appartiene alla società e costituisce il prodotto del reato, cioè il risultato dell'attività criminosa ottenuto da RO RC, e, in quanto tale, a norma dell'art. 2641 c.c. è soggetto a confisca, fermo rimanendo che - come ha rilevato il p.m. ricorrente - la misura non sarà applicabile se la società riacquisterà la proprietà del terreno (art. 240 comma 3 c.p.). Di conseguenza l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Pesaro per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di MO, che condanna al pagamento delle spese del procedimento, e di euro cinquecento alla cassa delle ammende, e in accoglimento del ricorso del P.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pesaro per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2005