Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10369 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
A ? ? 1 0 369 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LA CORTE SUPREN CASAZIONE Oggetto RESPONSABILITA SEZIONE TERZA CIVILE EXTRA CONTRATTUA LE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9970/99 Dott. Vittorio Presidente - DUVA 12038/99 Dott. Ugo Consigliere FAVARA Cron.27371 Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere TRIFONE Consigliere Rep. 2063 Dott. Francesco Ud. 13/12/01 - Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA QU, OL IO, elettivamente domiciliati in ROMA VLE MAZZINI 13, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASAZIONE UFFICIO COPIE dell'avvocato GIANRICO PITTALUGA, che li difende anche Richiesta copia studio Sale disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI DEL SEPPIA, giusta dal Sig. $55 per diritti € delega in atti;
il 17 LUG 2002 IL CANCELLIERE ricorrentiw
contro
IG AS.NI S.A. (già DANUBIO SPA), in persona del procuratore della società Ing. Franco Foglizzi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IO VASARI 5, 2001 RUDEL RAOUL, che la presso 10 studio dell'avvocato 2161 difende, giusta delega in atti;
1 controricorrente nonchè
contro
AN TE, AD NE, AD DO, CH RO, LL LI, CH PE;
intimati e sul 2° ricorso n° 12038/99 proposto da: CH PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato BRUNO N SASANI, difeso dagli avvocati ADRIANO MONTINARI, FRANCESCO P LUISO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
IG AS.NI S.A. (già DANUBIO SPA), in persona del procuratore della società Ing. Franco Foglizzi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IO VASARI 5, presso lo studio dell'avvocato RUDEL RAOUL, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
MA QU, OL IO, AD NE;
- intimati avversO la sentenza n. 845/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, emessa il 05/05/98 e depositata il 02/07/98 (R.G. 321/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2 udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Gianrico PITTARUGA;
udito l'Avvocato Raoul RUDEL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore i per il Generale Dott. Pietro ABBRITTI, che ha concluso rigetto di tutti i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DD LF e GI RE, quali genito- ri esercenti la potestà sul figlio minore DD Si- mone, convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Luce OM IA e la PA NU SS, 1 onde sentirli condannare al risarcimento del danno de- rivato al suddetto minore a causa di incidente strada- le. Assumevano infatti che il minore, mentre era tra- sportato su un ciclomotore condotto da IN Giusep- pe, era stato investito dall'auto condotta dalla Roma- ni, di proprietà di PA RG ed assicurata con la SOC. NU. I convenuti si costituivano deducendo la responsabilità concorsuale di IN SE e, essendo, questo minore, chiamavano in causa i di lui genitori, IN LA e LL AN per sentir- li dichiarare responsabili del fatto illecito cagionato dal loro figlio minore per omessa sorveglianza dello stesso. Questi si costituivano chiedendo il rigetto della domanda, si costituiva anche IN SE, 3 divenuto maggiore, il quale agiva per ottenere dalla OM e dalla PA NU il risarcimento del danno da lui subito. Veniva altresì integrato il contraddittorio nei confronti del PA. Quindi il Tribunale di Luc- ca, con sentenza 1312.1993, dichiarava la colpa esclusi- va della OM e condannava i convenuti con vincolo di ¡ solidarietà passiva, al pagamento della complessiva somma di lire 457.308.040 in favore del DD Simo- ne e della complessiva somma di lui 25.000.000 in favo- re di IN SE. Il tutto con gli interessi le- gali dall'evento e la rifusione delle spese di lite. Rigettava la domanda proposta contro i genitori di Mar- chini SE. Proponeva appello la soc. NU chie- dendo il rigetto delle domande proposte contro di essa e in subordine dichiararsi la colpa prevalente o con- corrente del IN. Lamental poi il superamento del massimale assicura- tivo che era di 1 200 milioni pro-persona e l'erronea decorrenza degli interessi dall'evento anziché dalla data della decisione. PA e OM si costituivano aderendo al primo e al terzo motivo di gravame, ma deducevano la tardivi- tà della eccezione relativa al limite del massimale. Chiedevano inoltre la condanna della SOC. NU a corrispondere interessi e rivalutazione oltre i limiti 4 del massimale per mala gestio. Si costituiva DD SI, divenuto maggiore, che chiedeva la conferma della sentenza in tema di an debeatur e l'elevazione della misura del risarcimento. Rilevava inoltre che il . dispositivo della sentenza non recava la condanna anche del PA. Si costituiva anche IN SE che concludeva per la conferma della decisione di primo grado. Quindi la Corte di appello di Firenze, con sentenza 5.5-1.7.1998, dichiarava la responsabilità concorrente della OM, nella misura del 30% e del IN, nel- 30%, e ordine alla produzione la misura del 70%, in dell'evento lesivo de quo;
condannava OM, PA e SOC. NU, in solido tra loro, al pagamento, in favore di DD SI, della somma di lire 466.927.000 con interessi del 5% dal sinistro al saldo, con limitazione per la NU al massimale di lire 200 milioni, e, in favore di IN SE, della somma di lire 7.500.000 oltre interessi del 5% dal sinistro al saldo. Dichiarava interamente compensate tra tutte le parti le spese del grado. OM e PA hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Si sono costituiti la UR SS (già NU PA) e SE IN. La PA UR conclude per l'accoglimento del primo e del secondo motivo del ri- 5 corso principale e per il rigetto del terzo. Il Marchi- ni chiede il rigetto del ricorso principale e propone ricorso incidental con motivo unico, depositando anche memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi vanno riuniti siccome proposti avver- So la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Con il primo mezzo di gravame OM e PA lamentano la viola- zione degli artt. 2054 c.C. e 105/2 cds. Osservano che la Corte di merito, pur nella sua esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente, ha omesso di considerare che IN SE ebbe a violare il disposto dell'art. 105, 2 comma, cds. per non aver concesso la dovuta precedenza alla OM. Con la seconda censura i ricorrenti predetti lamentano vizio di motivazione su un punto decisivo della causa e violazione dell'art. 2054 c.c. Affermano che la Corte di merito non ha con- siderato le risultanze della consulenza tecnica di uf- ficio ed ha erroneamente ritenuto la sussistenza del nesso causale tra la manovra della OM e l'incidente. Le due censure involgono valutazioni di mero fatto in ordine alla dinamica del sinistro e alle responsabilità dei conducenti e, come tali, sono inam- missibili nel giudizio di legittimità. La Corte di Firenze ha valutato adeguatamente le 6 risultanze di causa con motivazione esente da vizi e pertanto le predette doglianze propongono unicamente una diversa valutazione del fatto. Con il terzo mezzo di gravame i ricorrenti princi- pali lamentano violazione di legge in ordine agli artt. 345 c.p.c. e 18 legge 990/69. Osservano che l'eccezione circa la limitazione del massimale di assicurazione a lui 200 milioni è stata alaufała per la prima volta in grado di appello, e quindi tardivamente, dalla soc. NU, cosicchè di es- sa non dovevasi tener conto in ossequio al disposto dell'art. 345, 2° comma c.p.c. La doglianza è priva di fondamento. Come esattamente rilevato dal giudice a quo, al momento della proposizione della eccezione, vi- geva il vecchio testo dell'art. 345 c.p.c., che, al se- condo comma, prevedeva che le parti potessero proporre nuove eccezioni nel giudizio di appello. Il divieto cui si riferiscono i ricorrenti è infat- ti entrato in vigore del 30.4.1995. Il ricorso princi- pale deve essere quindi rigettato. con l'unico motivo di Il ricorrente incidentale lamenta la violazione gravame da lui proposto, dell'art. 2054 c.C., nonché il vizio di motivazione su di un punto decisivo della causa. Lamenta l'erronea va- lutazione delle modalità dell'incidente, in particolare 7 sulla direzione e velocità da lui tenute è in ordine alla situazione dei luoghi ove si è verificato lo scon- tro tra i due veicoli. In definitiva, prospetta una di- versa valutazione delle modalità del sinistro, adegua- tamente suffragata da specifica motivazione del giudice 4 2 2 a quo, cosicchè la censura, vertendo in punto di fatto, 200 7 A 7 M / T. E 7 O non può trovare accoglimento. Sussis) Siusti motivi E R V 1 S O E T N 1 0 O 7 A € A per la compensazione delle spese. 7 R . T L e T 9 t N DEL N a 4 A s E r 1 R t e
P.Q.M.
a v ZIA A d U 6 n EN i Q 0 o t O La CORTE G T 5 a A r 7 t N s i E 3 g . C e Riunisce i ricorsi e li rigetta;
n R o l r a u e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le R ( parti costituite. Così deciso in Roma, addì 13.12.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. замолила Vitoria touva IL CANCELLIERE C1 129,11 Dott.ssa Maria Aiello 109 20,6 456T TOT 149,77 Depositata in Cancellería Oggi, 17.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 8