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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/06/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 27.05.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 463/2020 R.G. TRA
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.09.1963, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Francesco Ferrari, con cui elettivamente domicilia, come in atti Ricorrente E
in persona del suo Presidente pro tempore, CF Via Ciro CP_1 P.IVA_1 il Grande 21, ROMA in proprio e quale mandatario della
[...] con sede in Roma Via Controparte_2
Giambattista Vico n. 9, CF cessionaria dei crediti contributivi in P.IVA_2 ottemperanza all'art. 13 L. 448/98 rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia, come in atti;
Resistente Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 02.03.2020 parte ricorrente ha adito il Tribunale di
Lagonegro impugnando l'avviso di addebito n. 392 2019 00024417 32 000 emesso dall' e notificato il 02.08.2018, con il quale si chiedeva il CP_1 pagamento la somma di euro 2.101,18 per contributi e sanzioni conseguenti all'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata in seguito ad accertamento Poseidone e relativi all'anno 2012. Il ricorrente ha chiesto di accertare la insussistenza dei crediti pretesi dall e di annullare l'avviso di addebito, CP_1 previa sospensione della provvisoria esecutività dello stesso, per intervenuta prescrizione quinquennale, con vittoria di spese e competenze di causa. Deduceva al riguardo che il citato avviso di addebito riguardava contributi relativi alla gestione separata del 2012 e che il credito preteso dall'istituto
CP_1 previdenziale era prescritto, essendo decorsi oltre cinque anni senza che fosse stato inviato al ricorrente alcun atto interruttivo. Con memoria difensiva del 25.05.2020 si costituiva in giudizio l'
CP_1 eccependo la infondatezza del ricorso. Ne avversava il contenuto nel merito, essendo dovuto il contributo richiesto. Contestava che fosse intervenuta alcuna prescrizione dovendosi, comunque, il termine di prescrizione ritenersi sospeso per effetto del comportamento della parte ricorrente che aveva omesso di compilare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2013 il quadro RR, unico quadro che avrebbe permesso all' di accertare la sussistenza
CP_1 dell'obbligo contributivo, non essendo il ricorrente iscritto alla gestione .
CP_1
Concludeva chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva proposta e della domanda nel merito, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con note depositate per l'udienza del 7.12.2022, parte ricorrente deduceva di aver provveduto al pagamento spontaneo della somma richiesta nell'avviso di addebito impugnato e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Allegava alle note ricevuta di versamento attestante quanto dichiarato. La medesima richiesta veniva reiterata nelle note depositate per l'udienza odierna. Nelle more, con decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, è stata disposta la sostituzione della dott.ssa assente dal servizio, con la Per_1 scrivente sul ruolo della titolare nella trattazione e definizione dei procedimenti pendenti. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
******* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse a contendere tra le parti.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Pag. 2 di 4 Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di aver provveduto spontaneamente al pagamento della somma ingiunta con l'avviso di addebito impugnato. Chiedeva, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere,
Pag. 3 di 4 avendo perso l'interesse a coltivare la lite. Parte resistente non ha contestato la richiesta di parte avversa. Pertanto, alla luce delle dichiarazioni di parte ricorrente, nonché della documentazione allegata e non contestata, id est la quietanza attestante l'intervenuto pagamento, emerge il venir meno dell'interesse ad agire e, quindi, va dichiarata cessata la materia del contendere. La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata dalla parte ricorrente e non contrastata dalla parte resistente, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuto pagamento determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Le spese di lite possono sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della sussistenza di contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito in ordine alle questioni oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lagonegro, 10.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 27.05.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 463/2020 R.G. TRA
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.09.1963, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Francesco Ferrari, con cui elettivamente domicilia, come in atti Ricorrente E
in persona del suo Presidente pro tempore, CF Via Ciro CP_1 P.IVA_1 il Grande 21, ROMA in proprio e quale mandatario della
[...] con sede in Roma Via Controparte_2
Giambattista Vico n. 9, CF cessionaria dei crediti contributivi in P.IVA_2 ottemperanza all'art. 13 L. 448/98 rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia, come in atti;
Resistente Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 02.03.2020 parte ricorrente ha adito il Tribunale di
Lagonegro impugnando l'avviso di addebito n. 392 2019 00024417 32 000 emesso dall' e notificato il 02.08.2018, con il quale si chiedeva il CP_1 pagamento la somma di euro 2.101,18 per contributi e sanzioni conseguenti all'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata in seguito ad accertamento Poseidone e relativi all'anno 2012. Il ricorrente ha chiesto di accertare la insussistenza dei crediti pretesi dall e di annullare l'avviso di addebito, CP_1 previa sospensione della provvisoria esecutività dello stesso, per intervenuta prescrizione quinquennale, con vittoria di spese e competenze di causa. Deduceva al riguardo che il citato avviso di addebito riguardava contributi relativi alla gestione separata del 2012 e che il credito preteso dall'istituto
CP_1 previdenziale era prescritto, essendo decorsi oltre cinque anni senza che fosse stato inviato al ricorrente alcun atto interruttivo. Con memoria difensiva del 25.05.2020 si costituiva in giudizio l'
CP_1 eccependo la infondatezza del ricorso. Ne avversava il contenuto nel merito, essendo dovuto il contributo richiesto. Contestava che fosse intervenuta alcuna prescrizione dovendosi, comunque, il termine di prescrizione ritenersi sospeso per effetto del comportamento della parte ricorrente che aveva omesso di compilare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2013 il quadro RR, unico quadro che avrebbe permesso all' di accertare la sussistenza
CP_1 dell'obbligo contributivo, non essendo il ricorrente iscritto alla gestione .
CP_1
Concludeva chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva proposta e della domanda nel merito, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con note depositate per l'udienza del 7.12.2022, parte ricorrente deduceva di aver provveduto al pagamento spontaneo della somma richiesta nell'avviso di addebito impugnato e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Allegava alle note ricevuta di versamento attestante quanto dichiarato. La medesima richiesta veniva reiterata nelle note depositate per l'udienza odierna. Nelle more, con decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, è stata disposta la sostituzione della dott.ssa assente dal servizio, con la Per_1 scrivente sul ruolo della titolare nella trattazione e definizione dei procedimenti pendenti. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
******* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse a contendere tra le parti.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Pag. 2 di 4 Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di aver provveduto spontaneamente al pagamento della somma ingiunta con l'avviso di addebito impugnato. Chiedeva, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere,
Pag. 3 di 4 avendo perso l'interesse a coltivare la lite. Parte resistente non ha contestato la richiesta di parte avversa. Pertanto, alla luce delle dichiarazioni di parte ricorrente, nonché della documentazione allegata e non contestata, id est la quietanza attestante l'intervenuto pagamento, emerge il venir meno dell'interesse ad agire e, quindi, va dichiarata cessata la materia del contendere. La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata dalla parte ricorrente e non contrastata dalla parte resistente, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuto pagamento determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Le spese di lite possono sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della sussistenza di contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito in ordine alle questioni oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lagonegro, 10.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Gerardina Guglielmo
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