Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 2
In caso di morte dell'assegnatario di alloggio di edilizia economica e popolare, locato con patto di futura vendita, il diritto di riscatto si trasmette mortis causa agli eredi, ciascuno dei quali può esercitarlo indipendentemente dagli altri o può rinunciarvi. La rinuncia al diritto di riscatto dall'alloggio, acquistato "iure successionis" dell'erede dell'assegnatario non richiede la forma prescritta dall'art. 519 cod. civ. per l'accettazione dell'eredità.
Poiché la giurisdizione va determinata ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ. in base al "petitum" sostanziale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di riscatto dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica di cui alla legge Provincia Trento 13 novembre 1992 n. 21 formulata da un erede di un assegnatario locatario con patto di futura vendita, in quanto la stessa è diretta all'adempimento in forma specifica dell'obbligo assunto "iure privatorum" dall'Ente pubblico con il contratto di locazione con patto di futura vendita, in relazione al quale si configurano posizioni di diritto soggettivo, che andranno riconosciute o negate alla stregua dei presupposti previsti nel contratto. Non trovano - più in particolare - applicazione alla locazione con patto di futura vendita le norme dettate nella diversa ipotesi della locazione semplice dall'art. 33 commi secondo, terzo, quarto, quinto della legge Provincia Trento 13 novembre 1992 n. 21, che subordinano l'assegnazione dell'alloggio, nel caso di morte dell'assegnatario, alla conferma da parte dell'Ente pubblico all'esito dell'apposito procedimento amministrativo previsto dalla norma.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2002, n. 9342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9342 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA I.T.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALLUSTIANA 26, presso lo studio dell'avvocato GIULIO IPPOLITO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIO BUSETTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CH GU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIO GIOVANNINI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 369/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 15/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01102 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
uditi gli Avvocati Carlo ALBINI, per delega dell'avvocato Luigi MANZI, Giulio IPPOLITO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Trento, decidendo sull'appello proposto da UI CH avverso la sentenza con la quale il tribunale del luogo aveva rigettata la domanda da lui proposta, con atto di citazione notificato l'8 ottobre 1996, nei confronti dell'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa - I.T.E.A., con sede in Trento, per sentire accertare che la convenuta si era obbligata a trasferire l'alloggio assegnatò al defunto suo genitore con patto di futura vendita e, quindi, trasferire a lui la proprietà dell'immobile, previa corresponsione, da parte sua, della residua somma dovuta per il riscatto, condannando l'istituto convenuto al risarcimento dei danni cagionatigli dal'inadempimento di tale obbligo, con sentenza resa in data 15 novembre 2000, in riforma della decisione impugnata, ha accolto la domanda, dichiarando l'inadempimento dell'I.T.E.A. ed ordinando l'intavolazione, a favore dell'attore, del diritto di proprietà sull'alloggio.
Preliminarmente, il giudice d'appello ha esclusa la necessità di integrare il contraddittorio adde nei confronti delle altre eredi dell'assegnatario, osservando che non si trattava di controversia ereditaria e che la facoltà di esercitare il riscatto da parte degli eredi dall'assegnatario, pur essendo esercitabile indistintamente da tutti gli eredi, era rinunciabile;
il che, nella specie, si era verificato con riferimento alle coeredi IA e AR RI CH.
La Corte d'Appello ha, altresì, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O., sollevata dall'I.T.E.A., rilevando la natura privatistica del contratto, in virtù del quale l'alloggio era stato assegnato ad RI CH, padre dell'attore, e, conseguentemente, la natura di diritto della posizione soggettiva fatta valere dall'attore, che non atteneva alla fase del procedimento amministrativo anteriore alla sottoscrizione del contratto.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'I.T.E.A., affidandosi a quattro motivi, dei quali il primo ripropone la questione di giurisdizione.
La CH resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare rilievo assume, sul piano logico e giuridico, il secondo motivo di ricorso, col quale, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 456 e sgg. cod. civ. e, comunque, delle disposizioni generali sulle successioni nonché violazione dell'art. 519 cod. civ., si sostiene che erroneamente la Corte d'Appello avrebbe negata la necessità del litisconsorzio nei confronti dei coeredi dell'attore, escludendo la trasmissibilità mortis causa del rapporto in esame.
Si osserva, all'uopo, che, in considerazione della trasmissibilità di tutti i diritti patrimoniali, anche il diritto potestativo di riscatto dell'alloggio de quo, impropriamente qualificato come facoltà dal giudice d'appello, si era trasmesso a tutti i coeredi dell'assegnatario, con la conseguenza che la plurisoggettività del diritto dedotto in giudizio inscindibilmente comune ai coeredi, determinava la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i coeredi.
Si assume, inoltre, dal ricorrente che da quanto precedentemente osservato deriverebbe che la rinuncia al diritto di riscatto operata dalle coeredi IA e AR CH inquadrabile nella previsione normativa di cui all'art. 519 cod. civ., è nulla per vizio di forma. La censura è destituita di fondamento.
Quale che sia la natura della posizione soggettiva attribuita all'assegnatario dal contratto concluso con l'I.T.E.A., con riferimento alla possibilità di chiedere il riscatto dell'alloggio, è indubitabile che si tratti di posizione soggettiva a contenuto patrimoniale e, pertanto, trasmissibile agli eredi. D'altro canto, è lo stesso contratto a sancire, all'art. 3, tale possibilità anche a favore degli "eredi legittimi o testamentari" dell'assegnatario.
Se tale previsione configuri un diritto spettante "iure proprio" alle persone che rivestono la qualità di eredi dell'assegnatario, nell'ipotesi che in capo all'assegnatario non fossero ancora maturati i presupposti per accedere al riscatto, non è questione da risolversi in questa sede, deputata esclusivamente al compito di stabilire se la posizione soggettiva derivante dal contratto a favore dell'assegnatario o dei suoi eredi sia tutelabile innanzi al giudice ordinario o al giudice amministrativo. Ma è certo che, nell'ipotesi prospettata con l'atto introduttivo del giudizio, col quale si afferma essersi già verificati prima del decesso dell'assegnatario detti presupposti, la posizione soggettiva maturatasi in capo all'assegnatario si trasmise ai suoi eredi.
Il che, tuttavia, non può significare, come sembra sostenere il ricorrente, che detta posizione soggettiva fosse esercitabile individualmente da tutti i coeredi e, tanto meno, che fosse essendo evidente, da un canto, che non tutti i coeredi possono avere interesse ad acquisire la proprietà dell'alloggio ed, in tal caso, il loro disinteresse non può pregiudicare la posizione dei coeredi interessati al riscatto e, dall'altro, che, non trattandosi di posizione soggettiva personale, ancorché legata alla qualità di erede del titolare, essa è dismissibile e, quindi, può costituire oggetto di atto abdicativo a favore dei coeredi o di taluno di essi, come si allega nel caso in esame.
Ovviamente, se l'atto di rinuncia ha per oggetto solo il riscatto dell'alloggio, sarà un fuor d'opera, parlare, come si fa dal ricorrente, della necessità della forma richiesta dall'art. 519 cod. civ., che è richiesta, invece, per la rinuncia all'eredità.
Ciò premesso, deve ritenersi che correttamente la domanda sia stata proposta solo dallo CH UI, unico erede interessato al riscatto, e che, pertanto, l'assenza dal giudizio delle coeredi rinuncianti non abbia viziato il contradittorio.
Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo competente il giudice amministrativo.
Sostiene l'I.T.E.A. che la Corte d'Appello, ponendo a fondamento della ritenuta attribuzione della giurisprudenza all'a.g.o. la considerazione che la fase pubblicistica del procedimento di assegnazione dell'alloggio termina con la sottoscrizione del contratto, ha ignorato le disposizioni della L.P. 13 novembre 1992, n. 21, che, all'art. 33, co. 2^, richiamato dal 6^ comma per 11 ipotesi di locazione con patto di futura vendita, in caso di decesso dell'assegnatario subordina la conferma dell'assegnazione dell'alloggio, a seguito della domanda del familiare appartenente alla categoria ivi prevista, all'esito dell'apposito procedimento amministrativo;
con la conseguenza che il momento della conferma dell'assegnazione, essendo caratterizzato dall'esercizio di poteri discrezionali da parte dell'ente pubblico, non farebbe sorgere un diritto soggettivo alla conferma dell'assegnazione in capo all'istante, bensì solo una posizione d'interesse legittimo, tutelabile da parte del giudice amministrativo.
La censura non può essere condivisa.
Preliminarmente, va, però, disattesa l'eccezione di giudicato esterno, sollevata dal controricorrente e che sembra condivisa dalla corte di merito, poiché "la pronuncia, con la quale il giudice amministrativo declini la propria giurisdizione, ritenendo la controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario, non è vincolante per quest'ultimo, che, pertanto, successivamente adito per la stessa controversia, può riesaminare la questione, anche negando la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo, così determinando un conflitto negativo" (Cass., 27 giugno 1986, n. 4275). Nel merito, si osserva che erroneamente il ricorrente sostiene che il caso in esame debba essere regolato alla stregua della disciplina dettata dall'art. 33 Legge Provinciale 13 novembre 1992, n. 21, poiché tale disciplina riguarda le assegnazioni di alloggio in locazione semplice, al fine di regolare le ipotesi di conferma della domanda di assegnazione in caso di decesso dell'istante (co. 1^) o di conferma dell'assegnazione nei casi di decesso dell'assegnatario (co. 2^) ovvero di separazione giudiziale, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili del matrimonio (co. 3^), tant'è che al comma 60 stabilisce che solo in quanto compatibile le norme di cui ai commi 2^, 3^, 4^ e 5^ si applicano anche alle con patto di futura vendita.
Nel caso in esame il titolo posto a fondamento della domanda è costituito da un contratto di locazione con patto di futura vendita ed il petitum sostanziale, cui devesi aver riguardo al fine di risolvere la questione di giurisdizione, è dato dalla domanda di riscatto dell'alloggio, vale a dire di adempimento specifico dell'obbligazione assunta dall'I.T.E.A. in virtù del patto di futura vendita.
Sicché risulta evidente come le norme dettate dai co. 2^, 3^, 4^ e 5^ del citato art. 33, riguardante esclusivamente la fase dell'assegnazione dell'alloggio, non anche la fase di adempimento del patto di futura vendita, non possano trovare applicazione nella soluzione della presente controversia.
Ciò premesso, non può dubitarsi dell'attribuibilità al giudice ordinario della competenza giurisdizionale sul rapporto dedotto in giudizio, poiché la domanda si fonda su di un patto quello di futura vendita - a connotazione privatistica, esulando da esso qualsiasi aspetto pubblicistico, con la conseguenza che la posizione soggettiva di cui si chiede la tutela si configura come diritto soggettivo al riscatto dell'alloggio, che potrà essere riconosciuto o negato solo in presenza od in assenza dei presupposti previsti dal contratto concluso dalle parti, senza che da parte dell'I.T.E.A. si possano opporre ragioni di interesse pubblico. A diverso avviso non possono indurre le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, 5 settembre 1995, n. 28, secondo cui, dovendo le assegnazioni degli alloggi di edilizia risidenziale pubblica essere comprese nel genus delle concessioni, le relative controversie, quale che sia la fase del rapporto cui esse si riferiscano, devono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 L. n. 1034 del 1971. Invero, tale decisione, riguardante, un caso di revoca dell'assegnazione - tema, sul quale, in relazione alla questione di giurisdizione, si registrano contrasti in giurisprudenza - non prende in esame l'ipotesi del contratto di locazione con fatto di futura vendita, nel quale, quando, come nel caso in esame, si controverta dell'adempimento di tale patto, scompare ogni profilo concernente la "concessione" del bene pubblico, venendo in rilievo esclusivamente l'esecuzione di un rapporto eminentemente privatistico. Pertanto, i primi due motivi del ricorso vanno rigettati, dichiarandosi la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, mentre, per la decisione sugli altri motivi del ricorso, gli atti vanno riuniti al Primo Presidente di questa Corte per l'assegnazione ad una sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, e rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice ai fini dell'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 24 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002