Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2002, n. 9342
CASS
Sentenza 27 giugno 2002

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In caso di morte dell'assegnatario di alloggio di edilizia economica e popolare, locato con patto di futura vendita, il diritto di riscatto si trasmette mortis causa agli eredi, ciascuno dei quali può esercitarlo indipendentemente dagli altri o può rinunciarvi. La rinuncia al diritto di riscatto dall'alloggio, acquistato "iure successionis" dell'erede dell'assegnatario non richiede la forma prescritta dall'art. 519 cod. civ. per l'accettazione dell'eredità.

Poiché la giurisdizione va determinata ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ. in base al "petitum" sostanziale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di riscatto dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica di cui alla legge Provincia Trento 13 novembre 1992 n. 21 formulata da un erede di un assegnatario locatario con patto di futura vendita, in quanto la stessa è diretta all'adempimento in forma specifica dell'obbligo assunto "iure privatorum" dall'Ente pubblico con il contratto di locazione con patto di futura vendita, in relazione al quale si configurano posizioni di diritto soggettivo, che andranno riconosciute o negate alla stregua dei presupposti previsti nel contratto. Non trovano - più in particolare - applicazione alla locazione con patto di futura vendita le norme dettate nella diversa ipotesi della locazione semplice dall'art. 33 commi secondo, terzo, quarto, quinto della legge Provincia Trento 13 novembre 1992 n. 21, che subordinano l'assegnazione dell'alloggio, nel caso di morte dell'assegnatario, alla conferma da parte dell'Ente pubblico all'esito dell'apposito procedimento amministrativo previsto dalla norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2002, n. 9342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9342
    Data del deposito : 27 giugno 2002

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