Sentenza 21 marzo 2000
Massime • 1
Il deposito temporaneo di rifiuti ai sensi dell' art. 6, punto m), del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 è legittimo soltanto ove sussistano alcune precise condizioni temporanee quantitative e qualitative; in assenza di tali condizioni, il deposito di rifiuti nel luogo in cui sono stati prodotti è equiparabile giuridicamente all' attività di gestione di rifiuti non autorizzata, prevista come reato dall'art. 51 del D.Lgs. 22.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2000, n. 7140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7140 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AVITABILE DAVIDE Presidente del 21/03/200
1. Dott. POSTIGLIONE AMEDEO Consigliere SENTENZA
2. " PICCIALLI LUIGI Consigliere N.1136
3. " MANNINO S. FELICE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " SQUASSONI CLAUDIA Consigliere N. 30568/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TE NA, n. Alcamo, 15.12.1938
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 12.5.1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Antonio Muro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 12 maggio 1999, confermativa di quella del Pretore di Erice del 20 maggio 1998, condannava TE NA alla pena di un mese di arresto ed un milione di ammenda, con il beneficio della sospensione per i reati di cui agli artt. 81 cpv Cod. Pen., 650 Cod. Pen., 25 D.P.R. 915/82, accertati fino al 23.10.1995.
Riteneva la Corte:
a) che l'imputato non aveva ottemperato alla ordinanza n. 14/94 del Sindaco di Custonaci, la quale aveva imposto la rimozione dei fanghi di lavorazione di una segheria e di un impianto di lavorazione del marmo;
b) che l'imputato aveva realizzato una vera e propria discarica abusiva di residui di lavorazione del marmo, gettando i pezzami di marmo (costituenti rifiuti speciali) in una attigua scarpata di una cava di tufo abbandonata, su un'area di circa 250 mq.
La Corte di Palermo fondava la sua decisione sulle risultanze del sopralluogo del 23 ottobre 1995, sulla testimonianza dei testi escussi, sulle foto grafie del sito e sulla documentazione acquisita, compresa l'ordinanza sindacale.
Riteneva la Corte che l'istanza del rinvio del procedimento per essere il difensore impegnato in altro procedimento non poteva essere accolta per la prossimità della data di prescrizione dei reati e che il trattamento sanzionatorio era equo. In particolare le richieste circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse per il precedente specifico a carico dell'imputato.
Quest'ultimo ha proposto ricorso per Cassazione deducendo:
a) che sarebbe stato immotivatamente rigettata l'istanza di ricorso per impedimento del difensore b) che, nel merito, non vi era stata gestione di discarica abusiva, ma solo un deposito temporaneo, per altro in attesa di cessione a terzi di pezzami di marmo;
c) che sarebbe stato erroneamente rigettata l'istanza relativa alle attenuanti generiche.
Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata appare correttamente motivata secondo criteri logici e giuridici su tutti i punti sollevati dal ricorrente.
In questa sede di legittimità merita di essere sottolineato il principio giuridico, secondo cui il deposito temporaneo ex art. 6, punto m D. Lgs. N. 22/97 è legittimo soltanto quando ricorrono alcune precise condizioni temporanee quantitative e qualitative. Quando tali condizioni non siano osservate, il deposito di rifiuti nel luogo in cui sono stati prodotti è equiparabile giuridicamente "ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata" di cui all'art.51 D.Lgs. n. 22/97.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2000