Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2000, n. 7140
CASS
Sentenza 21 marzo 2000

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Il deposito temporaneo di rifiuti ai sensi dell' art. 6, punto m), del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 è legittimo soltanto ove sussistano alcune precise condizioni temporanee quantitative e qualitative; in assenza di tali condizioni, il deposito di rifiuti nel luogo in cui sono stati prodotti è equiparabile giuridicamente all' attività di gestione di rifiuti non autorizzata, prevista come reato dall'art. 51 del D.Lgs. 22.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2000, n. 7140
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7140
    Data del deposito : 21 marzo 2000

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