Art. 100.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro per i trasporti, variazioni compensative fra gli stanziamenti dei capitoli numeri 1510 e 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro per i trasporti, variazioni compensative fra gli stanziamenti dei capitoli numeri 1510 e 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.