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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 5106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5106 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1364/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
EA LI Presidente
DI ER IU
EA RC IU relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1364/2025, avente come oggetto “scioglimento del matrimonio”,
promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1
degli Avv.ti ALBERTI ELENA e DONVITO PALMA, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sig.ri
e in data 28/10/2016, trascritto nel comune di Brescia, atto n. 222 P.1, Parte_1 CP_1 anno 2016 e per l'effetto ordinare all'ufficiale dello stato civile la trascrizione della sentenza di scioglimento del matrimonio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/02/2025 la ricorrente, sig.ra , ha dedotto di aver Parte_1
contratto matrimonio civile il 28/10/2016 a Brescia (BS) con il resistente, sig. iscritto CP_1
nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 222, parte I, anno 2016, con il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha aggiunto che il Tribunale di Brescia ha pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n.
1058/2023 del 3/5/2023, passata in giudicato.
La ricorrente ha chiesto, dunque, la pronuncia del divorzio.
All'udienza del 22/7/2025 nessuno è comparso per il resistente e la ricorrente, riportandosi agli atti e a quanto verbalizzato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il IU, stante la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del convenuto non comparso e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini per il deposito degli atti conclusivi in quanto rinunciati.
***
1) Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla pronuncia di separazione giudiziale.
Nel caso in esame ricorrono tutti i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, risulta che la separazione delle parti sia stata pronunciata dal Tribunale Ordinario di Brescia con sentenza n. 1058/2023 del 3/5/2023, passata in giudicato, sicché alla data del deposito del ricorso
(i.e. 11/2/2025) erano già trascorsi ben più di dodici mesi da allora.
Appare inoltre evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre due anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può essere ricostituita: essi, anzi, attualmente vivono separati e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2 2) Sulle spese processuali
La natura della presente causa, inerente all'adozione di una pronuncia sullo status delle persone, rispetto alla quale non può configurarsi alcuna soccombenza in senso tecnico, impone di pronunciare l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Brescia (BS) il giorno 28/10/2016 tra e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_1 CP_1
di Brescia (BS) al n. 222, parte I, anno 2016;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente;
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 20/11/2025.
Il Presidente Il IU estensore
EA LI EA RC
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
EA LI Presidente
DI ER IU
EA RC IU relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1364/2025, avente come oggetto “scioglimento del matrimonio”,
promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1
degli Avv.ti ALBERTI ELENA e DONVITO PALMA, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sig.ri
e in data 28/10/2016, trascritto nel comune di Brescia, atto n. 222 P.1, Parte_1 CP_1 anno 2016 e per l'effetto ordinare all'ufficiale dello stato civile la trascrizione della sentenza di scioglimento del matrimonio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/02/2025 la ricorrente, sig.ra , ha dedotto di aver Parte_1
contratto matrimonio civile il 28/10/2016 a Brescia (BS) con il resistente, sig. iscritto CP_1
nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 222, parte I, anno 2016, con il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha aggiunto che il Tribunale di Brescia ha pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n.
1058/2023 del 3/5/2023, passata in giudicato.
La ricorrente ha chiesto, dunque, la pronuncia del divorzio.
All'udienza del 22/7/2025 nessuno è comparso per il resistente e la ricorrente, riportandosi agli atti e a quanto verbalizzato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il IU, stante la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del convenuto non comparso e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini per il deposito degli atti conclusivi in quanto rinunciati.
***
1) Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla pronuncia di separazione giudiziale.
Nel caso in esame ricorrono tutti i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, risulta che la separazione delle parti sia stata pronunciata dal Tribunale Ordinario di Brescia con sentenza n. 1058/2023 del 3/5/2023, passata in giudicato, sicché alla data del deposito del ricorso
(i.e. 11/2/2025) erano già trascorsi ben più di dodici mesi da allora.
Appare inoltre evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre due anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può essere ricostituita: essi, anzi, attualmente vivono separati e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2 2) Sulle spese processuali
La natura della presente causa, inerente all'adozione di una pronuncia sullo status delle persone, rispetto alla quale non può configurarsi alcuna soccombenza in senso tecnico, impone di pronunciare l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Brescia (BS) il giorno 28/10/2016 tra e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_1 CP_1
di Brescia (BS) al n. 222, parte I, anno 2016;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente;
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 20/11/2025.
Il Presidente Il IU estensore
EA LI EA RC
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