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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/12/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 96/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 96/2025 RG Sezione Lavoro, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RE SI e EA SI del Foro di Torre Annunziata, procuratori dichiaratisi antistatari
Appellante
E
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...]
Appellato contumace
Avverso la sentenza n. 217/2025, emessa dal Tribunale di Ancona- Sez. Lav., pubblicata in data
02/04/2025, RG n. 164/2025.
Conclusioni come in atti. pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, Sez. Lav., il Sig. Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 217/2025, pubblicata in data 02.04.2025, con la quale il
Tribunale di Ancona, in funzione del Giudice del lavoro, dichiarata la contumacia del
[...]
, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava il stesso a Controparte_1 CP_1 corrispondere a la voce retributiva “ retribuzione professionale docenti” per Parte_1 supplenze svolte nell'anno scolastico 2020/2021, per l'importo di Euro 1.273,85, oltre accessori come per legge;
condannava altresì il a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite che liquidava in Euro 500,00 per compenso professionale, ed Euro 49,00, per
[...] esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Con atto di appello, iscritto al ruolo in data 10.04.2025, il sig. impugna il capo Parte_1 della sentenza relativo alla determinazione delle spese di lite, proponendo un unico motivo d'impugnazione.
Più precisamente, lamenta violazione e falsa applicazione del D.M.n.55/2014, art.1,4 e 5, come modificato dal D.M. 37/2018 e dal successivo D.M. n. 147/2022 e delle tabelle ad esso allegate, dell'art.132 cpc e dell'art 118 disp. att. cpc, per aver il Tribunale liquidato le spese di lite al di sotto del minimo legale – da ritenersi inderogabile- nonostante l'integrale accoglimento della domanda attorea.
La parte appellante ritiene che la pronuncia impugnata, sul punto specificato, sia erronea poiché il
Giudice non poteva diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle di riferimento.
Infatti, ai fini della liquidazione delle spese, l'impugnante evidenzia che il valore dichiarato della controversia risulta essere pari ad € 1.279,66, quindi, in applicazione dei parametri previsti dalle tabelle introdotte con il DM 147/2022, sommando le varie fasi (esclusa quella istruttoria che effettivamente non è stata spiegata) e tenendo presente i valori medi stabiliti, le spese di lite di primo grado risultano essere pari ad € 2.059,00, somma che, pur procedendosi alla massima riduzione consentita dei valori medi, cioè alla riduzione del 50%, non avrebbe potuto scendere al di sotto di €1.030,00, contro i 500,00 euro liquidati, invece, dal giudice di prime cure.
Nessuno si è costituito per il (già contumace in primo grado) il Controparte_1 quale va, dunque, dichiarato contumace.
pagina 2 di 6 La Corte adita, fissata l'udienza di trattazione scritta a seguito dell'introduzione dell'art 127 ter c.p.c, riservava di decidere sulle conclusioni come in atti.
L'appello proposto risulta fondato per le ragioni di seguito esposte.
Sotto il profilo normativo vanno anzitutto evidenziate le disposizioni introdotte con D.M. n.37 del 2018
e con D.M. 147 del 2022.
Sulla base della modifica apportata con D.M. n. 37 del 2018, i valori medi "possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento". La formula "in ogni caso non oltre il 50%", così disposta a modifica del D.M. n.55/2014, ha qualificato la soglia del 50% quale limite inderogabile, limite puntualmente evidenziato dalla Cassazione, ancora recentemente nell'ordinanza del 22 febbraio
2025, n. 4704.
Con successivo D.M. n.147/2022 sono state poi aggiornate le tabelle dei compensi e fissate nuove regole per la loro determinazione, incluse le percentuali per le variazioni (massimo fisso del 50% sia per aumenti che per diminuzioni dei valori medi).
In merito alla censura sollevata e con riferimento alla normativa di cui al D.M. n.55/2014, aggiornato con i decreti ministeriali n.37/2018 e n.147/2022, appena citati, va tenuto conto di quanto afferma la
Suprema Corte di Cassazione: “Deve, pertanto, in continuità con quanto di recente affermato da questa
Corte (cfr. ex multis Cass. nn. 24993/23, 10438/2023, 9815/23, 30154/24, cfr. anche Cass. n. 11252, 3.4 in motivazione), essere affermato il principio di diritto: Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”. (Cass. n. 19049 del 11.07.2025).
Sul punto anche la sentenza n. 17613 del 16.06.2024: “.. nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art.4 co.1D.M. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50% senza eccezione (in ogni caso)”.
Questa decisione evidenzia specificatamente, che il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire, attraverso la limitazione della flessibilità dei parametri, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5, n.
6268 Anno 2025).
pagina 3 di 6 In base ai suesposti riferimenti, se risulta corretta la determinazione della somma per spese di lite, in €
2.059, come ricostruita dalla parte appellante, (tenendo cioè conto dei valori medi e riferita allo scaglione di appartenenza, con esclusione della valutazione per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta), non risulta corretta la determinazione delle spese indicate in sentenza, in misura inferiore ad €
1.030,00 (anche considerandosi l'applicazione della percentuale massima di riduzione dei valori medi, consentita fino al 50%), come invece operata dal giudice di primo grado, che liquidava, per compenso professionale, l'importo ben minore di € 500,00, in lesione dei limiti tariffari.
Va inoltre opportunamente considerato che, nell'ipotesi in cui fossero stati applicati i minimi tariffari previsti per le cause di lavoro, sotto i quali in nessun caso è possibile scendere, il compenso sarebbe risultato comunque d'importo pari ad €1.030,00.
La funzione dei parametri previsti per legge, non è solo orientativa, ma garantisce il rispetto dei principi di adeguatezza del compenso e tutela il decoro della professione forense, con la conseguenza che la liquidazione delle spese non può assumere una natura meramente simbolica (Cass. civ.
31.07.2018 n.20183). Ne consegue, nello specifico, che la condanna alle spese legali, come disposta, risulta lesiva delle disposizioni di legge sopra richiamate e del principio di diritto affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale sopra citato.
Va, poi, rilevato come il giudice, nel conservare certamente un margine di discrezionalità nella modulazione del compenso, può farne esercizio entro i limiti stabiliti dalle norme, con trasparenza e coerenza, fornendo, in relazione, una motivazione completa e verificabile.
Nel caso di specie, non è chiaro quali fasi siano state considerate nel calcolo del compenso liquidato, potendo sorgere il dubbio che non sia stata tenuta in conto la fase decisoria del giudizio, atteso che la sentenza risulta essere stata pronunciata all'esito della prima udienza.
Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5289 del 20/02/2023)
“In tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio”.
Dunque, dovendosi considerare, nella specie, tutte le fasi del giudizio, ad eccezione (come ammesso dalla stessa parte appellante) della fase istruttoria, in base al valore della causa (euro 1.279,66 pari alla somma attribuita e richiesta), il valore medio riconoscibile è pari ad euro 2.059,00. pagina 4 di 6 Come già ritenuto dal primo giudice, sussistono tutte le ragioni per disporre la massima riduzione al
50%, trattandosi di controversia di natura seriale che non ha richiesto particolari difficoltà di adattamento della tesi attorea al caso specifico della ricorrente.
Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il compenso professionale dovuto al difensore va quantificato in euro 1.030,00.
Le spese del presente grado seguono pure il criterio della soccombenza e sono liquidate tenendo ugualmente conto dei valori tariffari minimi, in considerazione del ristretto oggetto del giudizio, limitato alle spese legali, e della modesta difficoltà della questione affrontata, in presenza di consolidati indirizzi giurisprudenziali. Il valore della causa va determinato nello scaglione fino ad euro 1.100,00, in considerazione del criterio del decisum, come previsto dal DM 55/14 che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, fa riferimento alla somma attribuita alla parte vincitrice.
Come da ultimo ribadito dalla Cassazione (v. la summa in Cass. SS.UU. n. 20805/2025) “ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (conf., da ultimo, Cass. Sez. 3, 07/11/2023, n. 30999;
Cass. n. 35195/2022; Cass. n. 29420/2019)”.
PQM
La Corte adita, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese processuali per il primo grado in complessivi €1.030,00, oltre spese generali nella misura del
15% del compenso totale, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei difensori, Avv.ti RE
SI e EA SI, nella loro qualità di antistatari;
- condanna l'appellato a rifondere alla parte appellante le spese del presente grado che CP_1 liquida in complessivi € 250,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso per la prestazione, IVA e CPA. da distrarsi in favore dei difensori, Avv.ti RE SI e
EA SI, nella loro qualità di antistatari.
Così è deciso in Ancona lì 18.12.2025
pagina 5 di 6 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Graziella Di Matteo, addetta UPP
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 96/2025 RG Sezione Lavoro, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RE SI e EA SI del Foro di Torre Annunziata, procuratori dichiaratisi antistatari
Appellante
E
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...]
Appellato contumace
Avverso la sentenza n. 217/2025, emessa dal Tribunale di Ancona- Sez. Lav., pubblicata in data
02/04/2025, RG n. 164/2025.
Conclusioni come in atti. pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, Sez. Lav., il Sig. Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 217/2025, pubblicata in data 02.04.2025, con la quale il
Tribunale di Ancona, in funzione del Giudice del lavoro, dichiarata la contumacia del
[...]
, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava il stesso a Controparte_1 CP_1 corrispondere a la voce retributiva “ retribuzione professionale docenti” per Parte_1 supplenze svolte nell'anno scolastico 2020/2021, per l'importo di Euro 1.273,85, oltre accessori come per legge;
condannava altresì il a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite che liquidava in Euro 500,00 per compenso professionale, ed Euro 49,00, per
[...] esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Con atto di appello, iscritto al ruolo in data 10.04.2025, il sig. impugna il capo Parte_1 della sentenza relativo alla determinazione delle spese di lite, proponendo un unico motivo d'impugnazione.
Più precisamente, lamenta violazione e falsa applicazione del D.M.n.55/2014, art.1,4 e 5, come modificato dal D.M. 37/2018 e dal successivo D.M. n. 147/2022 e delle tabelle ad esso allegate, dell'art.132 cpc e dell'art 118 disp. att. cpc, per aver il Tribunale liquidato le spese di lite al di sotto del minimo legale – da ritenersi inderogabile- nonostante l'integrale accoglimento della domanda attorea.
La parte appellante ritiene che la pronuncia impugnata, sul punto specificato, sia erronea poiché il
Giudice non poteva diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle di riferimento.
Infatti, ai fini della liquidazione delle spese, l'impugnante evidenzia che il valore dichiarato della controversia risulta essere pari ad € 1.279,66, quindi, in applicazione dei parametri previsti dalle tabelle introdotte con il DM 147/2022, sommando le varie fasi (esclusa quella istruttoria che effettivamente non è stata spiegata) e tenendo presente i valori medi stabiliti, le spese di lite di primo grado risultano essere pari ad € 2.059,00, somma che, pur procedendosi alla massima riduzione consentita dei valori medi, cioè alla riduzione del 50%, non avrebbe potuto scendere al di sotto di €1.030,00, contro i 500,00 euro liquidati, invece, dal giudice di prime cure.
Nessuno si è costituito per il (già contumace in primo grado) il Controparte_1 quale va, dunque, dichiarato contumace.
pagina 2 di 6 La Corte adita, fissata l'udienza di trattazione scritta a seguito dell'introduzione dell'art 127 ter c.p.c, riservava di decidere sulle conclusioni come in atti.
L'appello proposto risulta fondato per le ragioni di seguito esposte.
Sotto il profilo normativo vanno anzitutto evidenziate le disposizioni introdotte con D.M. n.37 del 2018
e con D.M. 147 del 2022.
Sulla base della modifica apportata con D.M. n. 37 del 2018, i valori medi "possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento". La formula "in ogni caso non oltre il 50%", così disposta a modifica del D.M. n.55/2014, ha qualificato la soglia del 50% quale limite inderogabile, limite puntualmente evidenziato dalla Cassazione, ancora recentemente nell'ordinanza del 22 febbraio
2025, n. 4704.
Con successivo D.M. n.147/2022 sono state poi aggiornate le tabelle dei compensi e fissate nuove regole per la loro determinazione, incluse le percentuali per le variazioni (massimo fisso del 50% sia per aumenti che per diminuzioni dei valori medi).
In merito alla censura sollevata e con riferimento alla normativa di cui al D.M. n.55/2014, aggiornato con i decreti ministeriali n.37/2018 e n.147/2022, appena citati, va tenuto conto di quanto afferma la
Suprema Corte di Cassazione: “Deve, pertanto, in continuità con quanto di recente affermato da questa
Corte (cfr. ex multis Cass. nn. 24993/23, 10438/2023, 9815/23, 30154/24, cfr. anche Cass. n. 11252, 3.4 in motivazione), essere affermato il principio di diritto: Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”. (Cass. n. 19049 del 11.07.2025).
Sul punto anche la sentenza n. 17613 del 16.06.2024: “.. nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art.4 co.1D.M. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50% senza eccezione (in ogni caso)”.
Questa decisione evidenzia specificatamente, che il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire, attraverso la limitazione della flessibilità dei parametri, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5, n.
6268 Anno 2025).
pagina 3 di 6 In base ai suesposti riferimenti, se risulta corretta la determinazione della somma per spese di lite, in €
2.059, come ricostruita dalla parte appellante, (tenendo cioè conto dei valori medi e riferita allo scaglione di appartenenza, con esclusione della valutazione per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta), non risulta corretta la determinazione delle spese indicate in sentenza, in misura inferiore ad €
1.030,00 (anche considerandosi l'applicazione della percentuale massima di riduzione dei valori medi, consentita fino al 50%), come invece operata dal giudice di primo grado, che liquidava, per compenso professionale, l'importo ben minore di € 500,00, in lesione dei limiti tariffari.
Va inoltre opportunamente considerato che, nell'ipotesi in cui fossero stati applicati i minimi tariffari previsti per le cause di lavoro, sotto i quali in nessun caso è possibile scendere, il compenso sarebbe risultato comunque d'importo pari ad €1.030,00.
La funzione dei parametri previsti per legge, non è solo orientativa, ma garantisce il rispetto dei principi di adeguatezza del compenso e tutela il decoro della professione forense, con la conseguenza che la liquidazione delle spese non può assumere una natura meramente simbolica (Cass. civ.
31.07.2018 n.20183). Ne consegue, nello specifico, che la condanna alle spese legali, come disposta, risulta lesiva delle disposizioni di legge sopra richiamate e del principio di diritto affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale sopra citato.
Va, poi, rilevato come il giudice, nel conservare certamente un margine di discrezionalità nella modulazione del compenso, può farne esercizio entro i limiti stabiliti dalle norme, con trasparenza e coerenza, fornendo, in relazione, una motivazione completa e verificabile.
Nel caso di specie, non è chiaro quali fasi siano state considerate nel calcolo del compenso liquidato, potendo sorgere il dubbio che non sia stata tenuta in conto la fase decisoria del giudizio, atteso che la sentenza risulta essere stata pronunciata all'esito della prima udienza.
Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5289 del 20/02/2023)
“In tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio”.
Dunque, dovendosi considerare, nella specie, tutte le fasi del giudizio, ad eccezione (come ammesso dalla stessa parte appellante) della fase istruttoria, in base al valore della causa (euro 1.279,66 pari alla somma attribuita e richiesta), il valore medio riconoscibile è pari ad euro 2.059,00. pagina 4 di 6 Come già ritenuto dal primo giudice, sussistono tutte le ragioni per disporre la massima riduzione al
50%, trattandosi di controversia di natura seriale che non ha richiesto particolari difficoltà di adattamento della tesi attorea al caso specifico della ricorrente.
Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il compenso professionale dovuto al difensore va quantificato in euro 1.030,00.
Le spese del presente grado seguono pure il criterio della soccombenza e sono liquidate tenendo ugualmente conto dei valori tariffari minimi, in considerazione del ristretto oggetto del giudizio, limitato alle spese legali, e della modesta difficoltà della questione affrontata, in presenza di consolidati indirizzi giurisprudenziali. Il valore della causa va determinato nello scaglione fino ad euro 1.100,00, in considerazione del criterio del decisum, come previsto dal DM 55/14 che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, fa riferimento alla somma attribuita alla parte vincitrice.
Come da ultimo ribadito dalla Cassazione (v. la summa in Cass. SS.UU. n. 20805/2025) “ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (conf., da ultimo, Cass. Sez. 3, 07/11/2023, n. 30999;
Cass. n. 35195/2022; Cass. n. 29420/2019)”.
PQM
La Corte adita, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese processuali per il primo grado in complessivi €1.030,00, oltre spese generali nella misura del
15% del compenso totale, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei difensori, Avv.ti RE
SI e EA SI, nella loro qualità di antistatari;
- condanna l'appellato a rifondere alla parte appellante le spese del presente grado che CP_1 liquida in complessivi € 250,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso per la prestazione, IVA e CPA. da distrarsi in favore dei difensori, Avv.ti RE SI e
EA SI, nella loro qualità di antistatari.
Così è deciso in Ancona lì 18.12.2025
pagina 5 di 6 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Graziella Di Matteo, addetta UPP
pagina 6 di 6