TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/07/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2065/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Reclamo avverso provvedimento di estinzione della procedura esecutiva artt. 629, 630 c.p.c.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IO IZ presidente dott. EL CU giudice relatore dott. Andrea Francesco Forcina giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2065/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CA IM e domicilio eletto in INDIRIZZO TELEMATICO presso avv. CA IM RECLAMANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
SC RC e domicilio eletto in INDIRIZZO TELEMATICO presso avv. SC RC RECLAMATO
Controparte_2 TERZO CP_3
*
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue. per parte reclamante : Parte_3
“I Sig.ri ed ut supra rappresentati e difesi, con il Parte_1 Parte_2 presente atto propongono formale reclamo avverso il provvedimento di estinzione emesso dal Dott. il Per_1
pagina 1 di 4 09/05/2024 e notificato nella medesima data e Chiedono Che Ill.mo Collegio Adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione parti, voglia accogliere il presente reclamo e per l'effetto revocare e/o dichiarare nulla e/o annullata e/o inefficacie l'ordinanza di estinzione emessa dal GE Dott. nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi Per_1 RGE 1711/2024 radicata avanti il Tribunale di Pavia per le ragioni meglio esposte in narrativa” per parte reclamata : CP_1
“Piaccia al Tribunale di Pavia, contrariis reiectis:
- Respingere il reclamo perché assolutamente infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, preso atto della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1711/2024 per effetto della intervenuta declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo n. 283/2024 confermare la improcedibilità della esecuzione;
- Condannare i reclamanti al pagamento delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore”
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che le questioni sollevate dalle pari – assieme alla documentazione prodotta – verranno esaminate se e/o nell'ordine in cui daranno ritenute utili ai fini della decisione.
Il fatto storico e quello processuale sono ben riassunti negli atti introduttivi, ai quali sul punto, si fa rinvio.
Per quanto interessa, giova in questa sede ricordare che:
- con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 283/2024, il Tribunale di Pavia ingiunse a di pagare immediatamente ad Controparte_1 Pt_2
a la somma di € €. 144.319,97;
[...] Parte_1
- a seguito di precetto notificato il 19.04.2024 per € 149.207,13,
sottoposero a pignoramento le somme spettanti al Parte_3 debitore ingiunto nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 730/2019 (€ 74.869,80), presso il professionista delegato, incardinando la procedura esecutiva R.G.E. 1711/2024;
- ottenuta in data 1.08.2024 la sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel frattempo opposto nella causa R.G.
pagina 2 di 4 1430/2024, richiese la sospensione dell'esecuzione presso terzi ex art. CP_1 643 c.p.c., che venne disposta;
- con sentenza n. 258/2025, resa in data 27.02.2025 e notificata a il 7.03.2025, il Tribunale di Pavia accolse l'opposizione Parte_3 svolta e dichiarò la propria incompetenza territoriale/funzionale a favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese ex d. lgs. 168/2003, e la nullità del decreto ingiuntivo n. 283/2024;
- con decreto reso fuori udienza in data 9.05.2025 a seguito di istanza di
, il G.E. dichiarò estinta la procedura esecutiva R.G.E. 1711/2024, CP_1 disponendola restituzione di quanto pignorato all'avente diritto.
hanno proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso tale ultima Parte_3 decisione, lamentando – in estrema sintesi – che (i) il provvedimento venne assunto fuori dal contraddittorio e (ii) l'estinzione avrebbe potuto essere pronunciata solo all'esito del processo incardinato innanzi al giudice competente, il quale, oltretutto, potrebbe decidere di sollevare conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c.
Sennonché le doglianze formulate – tutte contestate da – non possono essere CP_1 accolte per le ragioni che seguono.
Com'è noto, l'avvio e la prosecuzione dell'esecuzione sono subordinati all'esistenza, durante tutto il processo, di almeno un titolo esecutivo valido, cosicché spetta al giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio ed in ogni tempo, rilevare l'eventuale inesistenza o sopravvenuta mancanza del titolo esecutivo (1).
Per orientamento sufficientemente costante, la declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo implica indefettibilmente la revoca del decreto stesso, anche se non espressamente pronunciata, in quanto l'incompetenza dello stesso giudice implica, a fortiori, quella del giudice del monitorio. Ne consegue che ciò che trasmigra al giudice ad quem non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645, comma 2, cod. proc. civ. e quindi un ordinario giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito in questione (2).
Tanto si è verificato anche nel caso di specie, laddove il giudice dell'opposizione ha oltretutto espressamente dichiarato – con sentenza ormai passata in giudicato – proprio la nullità del decreto ingiuntivo concesso provvisoriamente esecutivo (e, poi, sospeso) e posto a fondamento dell'esecuzione presso terzi R.G.E. 1711/2024.
Ne consegue che la riassunzione della causa di merito, così come la proposizione di un conflitto (ipotetico) di competenza, non potrebbero in ogni caso avere l'effetto sperato – ossia quello di far rivivere il titolo esecutivo posto a fondamento del pignoramento presso
(1) Cfr., tra le altre, Cass. 2043/2017.
(2) Cfr., tra le altre, Cass. ord. 4903/2022; Cass. 11748/2007.
pagina 3 di 4 terzi e ormai definitivamente caducato – mentre l'eventuale accoglimento delle domande formulate dagli attori in riassunzione potrà tutt'al più comportare la formazione sì di un titolo esecutivo, ma nuovo e diverso rispetto al decreto ingiuntivo opposto, in base al quale potrà essere eventualmente proposta una nuova azione esecutiva.
La decisione impugnata risulta quindi corretta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando i parametri applicabili ex D.M. 55/2014 e s.m.i. in base al valore della controversia (volontaria giurisdizione – scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), minimi in ragione della limitata complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE il reclamo e, per l'effetto,
CONFERMA il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva R.G.E. 1711/2024;
DA e a a rimborsare Parte_2 Parte_1 Controparte_1 le spese di lite fino allo scaglione di € 26.000,00, che si liquidano in € 1.665,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, come per legge, e spese forfettarie nella misura del 15%;
ACCERTA la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002 a carico di e a;
Parte_2 Parte_1
RESPINGE ogni altra domanda e/o eccezione da chiunque formulata.
Pavia, 17 luglio 2025.
Il giudice estensore
EL CU Il presidente
IO IZ
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Reclamo avverso provvedimento di estinzione della procedura esecutiva artt. 629, 630 c.p.c.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IO IZ presidente dott. EL CU giudice relatore dott. Andrea Francesco Forcina giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2065/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CA IM e domicilio eletto in INDIRIZZO TELEMATICO presso avv. CA IM RECLAMANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
SC RC e domicilio eletto in INDIRIZZO TELEMATICO presso avv. SC RC RECLAMATO
Controparte_2 TERZO CP_3
*
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue. per parte reclamante : Parte_3
“I Sig.ri ed ut supra rappresentati e difesi, con il Parte_1 Parte_2 presente atto propongono formale reclamo avverso il provvedimento di estinzione emesso dal Dott. il Per_1
pagina 1 di 4 09/05/2024 e notificato nella medesima data e Chiedono Che Ill.mo Collegio Adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione parti, voglia accogliere il presente reclamo e per l'effetto revocare e/o dichiarare nulla e/o annullata e/o inefficacie l'ordinanza di estinzione emessa dal GE Dott. nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi Per_1 RGE 1711/2024 radicata avanti il Tribunale di Pavia per le ragioni meglio esposte in narrativa” per parte reclamata : CP_1
“Piaccia al Tribunale di Pavia, contrariis reiectis:
- Respingere il reclamo perché assolutamente infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, preso atto della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1711/2024 per effetto della intervenuta declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo n. 283/2024 confermare la improcedibilità della esecuzione;
- Condannare i reclamanti al pagamento delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore”
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che le questioni sollevate dalle pari – assieme alla documentazione prodotta – verranno esaminate se e/o nell'ordine in cui daranno ritenute utili ai fini della decisione.
Il fatto storico e quello processuale sono ben riassunti negli atti introduttivi, ai quali sul punto, si fa rinvio.
Per quanto interessa, giova in questa sede ricordare che:
- con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 283/2024, il Tribunale di Pavia ingiunse a di pagare immediatamente ad Controparte_1 Pt_2
a la somma di € €. 144.319,97;
[...] Parte_1
- a seguito di precetto notificato il 19.04.2024 per € 149.207,13,
sottoposero a pignoramento le somme spettanti al Parte_3 debitore ingiunto nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 730/2019 (€ 74.869,80), presso il professionista delegato, incardinando la procedura esecutiva R.G.E. 1711/2024;
- ottenuta in data 1.08.2024 la sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel frattempo opposto nella causa R.G.
pagina 2 di 4 1430/2024, richiese la sospensione dell'esecuzione presso terzi ex art. CP_1 643 c.p.c., che venne disposta;
- con sentenza n. 258/2025, resa in data 27.02.2025 e notificata a il 7.03.2025, il Tribunale di Pavia accolse l'opposizione Parte_3 svolta e dichiarò la propria incompetenza territoriale/funzionale a favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese ex d. lgs. 168/2003, e la nullità del decreto ingiuntivo n. 283/2024;
- con decreto reso fuori udienza in data 9.05.2025 a seguito di istanza di
, il G.E. dichiarò estinta la procedura esecutiva R.G.E. 1711/2024, CP_1 disponendola restituzione di quanto pignorato all'avente diritto.
hanno proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso tale ultima Parte_3 decisione, lamentando – in estrema sintesi – che (i) il provvedimento venne assunto fuori dal contraddittorio e (ii) l'estinzione avrebbe potuto essere pronunciata solo all'esito del processo incardinato innanzi al giudice competente, il quale, oltretutto, potrebbe decidere di sollevare conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c.
Sennonché le doglianze formulate – tutte contestate da – non possono essere CP_1 accolte per le ragioni che seguono.
Com'è noto, l'avvio e la prosecuzione dell'esecuzione sono subordinati all'esistenza, durante tutto il processo, di almeno un titolo esecutivo valido, cosicché spetta al giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio ed in ogni tempo, rilevare l'eventuale inesistenza o sopravvenuta mancanza del titolo esecutivo (1).
Per orientamento sufficientemente costante, la declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo implica indefettibilmente la revoca del decreto stesso, anche se non espressamente pronunciata, in quanto l'incompetenza dello stesso giudice implica, a fortiori, quella del giudice del monitorio. Ne consegue che ciò che trasmigra al giudice ad quem non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645, comma 2, cod. proc. civ. e quindi un ordinario giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito in questione (2).
Tanto si è verificato anche nel caso di specie, laddove il giudice dell'opposizione ha oltretutto espressamente dichiarato – con sentenza ormai passata in giudicato – proprio la nullità del decreto ingiuntivo concesso provvisoriamente esecutivo (e, poi, sospeso) e posto a fondamento dell'esecuzione presso terzi R.G.E. 1711/2024.
Ne consegue che la riassunzione della causa di merito, così come la proposizione di un conflitto (ipotetico) di competenza, non potrebbero in ogni caso avere l'effetto sperato – ossia quello di far rivivere il titolo esecutivo posto a fondamento del pignoramento presso
(1) Cfr., tra le altre, Cass. 2043/2017.
(2) Cfr., tra le altre, Cass. ord. 4903/2022; Cass. 11748/2007.
pagina 3 di 4 terzi e ormai definitivamente caducato – mentre l'eventuale accoglimento delle domande formulate dagli attori in riassunzione potrà tutt'al più comportare la formazione sì di un titolo esecutivo, ma nuovo e diverso rispetto al decreto ingiuntivo opposto, in base al quale potrà essere eventualmente proposta una nuova azione esecutiva.
La decisione impugnata risulta quindi corretta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando i parametri applicabili ex D.M. 55/2014 e s.m.i. in base al valore della controversia (volontaria giurisdizione – scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), minimi in ragione della limitata complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE il reclamo e, per l'effetto,
CONFERMA il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva R.G.E. 1711/2024;
DA e a a rimborsare Parte_2 Parte_1 Controparte_1 le spese di lite fino allo scaglione di € 26.000,00, che si liquidano in € 1.665,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, come per legge, e spese forfettarie nella misura del 15%;
ACCERTA la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002 a carico di e a;
Parte_2 Parte_1
RESPINGE ogni altra domanda e/o eccezione da chiunque formulata.
Pavia, 17 luglio 2025.
Il giudice estensore
EL CU Il presidente
IO IZ
pagina 4 di 4