Articolo 18 della Legge 6 marzo 2001, n. 60
Articolo 17Articolo 19
Versione
5 aprile 2001
Art. 18. 1. Dopo l'articolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 32-bis - (Retribuzione del difensore d'ufficio di persona irreperibile) - 1. Il difensore d'ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile e' retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all' articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217 , con diritto di ripetizione delle somme a carico di chi si e' reso successivamente reperibile".
Nota all'art. 18:
- Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio e spese dello Stato per i non abbienti):
"5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorita' procedente nomina un difensore cui e' corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalita' previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i limiti di reddito di cui all'art. 3.".
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
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