Art. 25. (Decorrenza della pensione complessiva - Domanda)
La pensione complessiva diretta decorre dal primo giorno del mese successivo al termine del preavviso, anche se sostituito dall'indennita' equivalente; il periodo cui questa si riferisce e'
considerato utile agli effetti delle prestazioni liquidate dal Fondo.
La pensione complessiva di riversibilita' o indiretta decorre dal
primo giorno del mese successivo alla morte del pensionato o dell'iscritto.
La liquidazione della pensione complessiva diretta od indiretta e' disposta a domanda dell'iscritto o della azienda dalla quale egli dipende, oppure, in caso di morte, a domanda degli aventi diritto. La pensione complessiva di riversibilita' e' liquidata a domanda degli aventi diritto.
La domanda di pensione a carico del Fondo si intende rivolta anche al conseguimento della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
La pensione complessiva diretta decorre dal primo giorno del mese successivo al termine del preavviso, anche se sostituito dall'indennita' equivalente; il periodo cui questa si riferisce e'
considerato utile agli effetti delle prestazioni liquidate dal Fondo.
La pensione complessiva di riversibilita' o indiretta decorre dal
primo giorno del mese successivo alla morte del pensionato o dell'iscritto.
La liquidazione della pensione complessiva diretta od indiretta e' disposta a domanda dell'iscritto o della azienda dalla quale egli dipende, oppure, in caso di morte, a domanda degli aventi diritto. La pensione complessiva di riversibilita' e' liquidata a domanda degli aventi diritto.
La domanda di pensione a carico del Fondo si intende rivolta anche al conseguimento della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.