Art. 2. 1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verranno effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
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11 novembre 1990
11 novembre 1990
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