Articolo 2 della Legge 22 ottobre 1990, n. 306
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 novembre 1990
Art. 2. 1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verranno effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Entrata in vigore il 11 novembre 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente