Sentenza 18 agosto 2003
Massime • 1
Nell'interpretare la volontà contrattuale discendente dal contratto collettivo nazionale è necessario tener conto della comune intenzione dei contraenti valutando il loro comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del contratto, e l'intero corpo delle norme collettive, comprese quelle di carattere integrativo, attribuendo a ciascuna norma il senso che risulta dal complesso della contrattazione collettiva; in particolare, in riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti postali, occorre aver riguardo non solo al CCNL del 26.11.1994, ma anche dell'accordo integrativo del 23 maggio 1995, stipulato ai sensi dell'art. 53 del contratto collettivo, che ha valenza sia come comportamento successivo delle parti che come parte integrante della complessa normativa contrattuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12086 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO PESSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NE MA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato FLAMINIA DELLA CHIESA D'ISASCA, rappresentato e difeso dagli avvocati NUNZIO RIZZO, GIUSEPPE PESCE, giusta procura speciale atto notar GIANMARIO ANGELINO di LAVELLO (PZ) del 5/11/01, rep. 4995;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 225/00 del Tribunale di MELFI, depositata il 11/07/00 R.G.N. 813/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato NICOLA DE MARINIS per delega FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbimento del secondo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Melfi accoglieva il ricorso del sig. TI EO, direttore dell'Ufficio Postale di Gaudiano, riconoscendo il diritto dello stesso, inserito nell'Area Operativa, ad essere inserito nell'area superiore (Area Quadri 2^ livello) dal 15 febbraio 1995 e condannando l'Ente Poste al pagamento delle differenze retributive maturate.
Avverso la decisione di primo grado L'Ente proponeva appello al Tribunale di Melfi che lo rigettava ritenendo che le mansioni di chi, come il direttore di un ufficio postale, svolge funzioni di responsabile della gestione di una sede ed è preposto ad attività che comporta scelte discrezionali, facoltà di iniziativa e responsabilità per i risultati conseguiti, corrispondono, indipendentemente dalle dimensioni dell'unità strutturale e funzionale entro il cui ambito il lavoro si svolge, a quelle che, ai sensi dell'art. 44 del CCNL 26.11.94, danno diritto all'inquadramento nell'area quadri, 2^ livello.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale le Poste Italiane s.p.a. (già Ente Poste) propongono ricorso fondandolo su due motivi.
Il sig. EO resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2095 e 1362 e seguenti del codice civile e della L. 190/1985, con riferimento agli articoli 37, 38, 43 e 44 del CCNL Poste, nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver disatteso ogni regola ermeneutica contrattuale nell'interpretazione dell'art. 44 CCNL non dando rilievo all'elemento distintivo tra la declaratoria contrattuale dettata per l'Area Quadri di 2^ livello e quella dettata per delineare l'Area Operativa, cioè quello della specializzazione e della preparazione professionale;
deduce inoltre che il Tribunale, con considerazioni apodittiche, aveva negato valore ad un ulteriore elemento distintivo voluto dalle parti sociali, quale quello del dato dimensionale, ereditato dal sistema di classificazione applicato agli uffici postali che, prima della privatizzazione, erano divisi in quelli di minore, media e rilevante entità, volontà evincibile anche dall'art. 9 del CCNL in cui viene ribadita l'importanza di tale dato in relazione a ciascun nucleo aziendale. In precedenza, osserva la ricorrente, i direttori degli uffici di minore entità erano inquadrati nella 6^ categoria, mentre i direttori di sede di media e rilevante entità erano inquadrati rispettivamente nella 7^ e 8^ categoria;
in base poi all'accordo integrativo del 23 maggio 1995, la sesta categoria era confluita nell'Area Operativa mentre, tra le mansioni caratteristiche dell'Area Quadri di 2^ livello, lo stesso accordo integrativo individuava la gestione di agenzie di base di media rilevanza. Il motivo è fondato.
Premesso che l'interpretazione dei contratti di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, occorre preliminarmente ricordare che il contratto collettivo del 26 novembre 1994 prevede l'inquadramento del personale non dirigenziale in quattro aree funzionali (art. 41): l'area di base che comprende coloro che svolgono attività semplici che richiedono conoscenze elementari o attività tecnico manuali che richiedono conoscenze non specialistiche (art. 42); l'area operativa che comprende i dipendenti che svolgono attività esecutive e tecniche che richiedono conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo e contenuti professionali di parziale o media specializzazione (art. 43); L'area quadri di 2^ livello che comprende (art. 44) coloro che svolgono attività che richiede preparazione professionale specializzata e responsabilità di gestione di unità organiche, e fa riferimento, al secondo comma, all'attività di conduzione e di controllo di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza;
e infine l'area quadri di primo livello che comprende i dipendenti che svolgono attività che richiedono elevata preparazione professionale e responsabilità di gestione di grandi unità organiche (art. 45).
Classificato così il personale, l'art. 53 del contratto prevede, tra l'altro, che le parti avrebbero potuto stipulare accordi integrativi volti a definire le modalità di concreta attuazione dei principi di classificazione.
La sentenza impugnata, nell'interpretare l'art. 44 del CCNL, distinguendo tra unità organiche, previste al primo comma, ed unità organizzative, indicate nel secondo comma, sostiene che chi svolga funzioni di responsabile della gestione di un ufficio (unità organica), e non solo funzioni di conduzione e controllo, rientra necessariamente nel primo comma dell'art. 44, quale sia la dimensione della sede o unità organizzativa, mentre le dimensioni dell'unità organizzativa diventa rilevante solo al fine di stabilire l'inquadramento del dipendente preposto alla conduzione ed al controllo di essa o di una sua parte ma che non debba fare propri i risultati dell'attività lavorativa e non debba rappresentare l'ufficio o la sede nei rapporti con i terzi. Nell'interpretare la volontà contrattuale il giudice dell'appello ha però completamente omesso di valutare l'accordo integrativo del 23 maggio 1995 stipulato ai sensi dell'art. 53 del contratto collettivo 26.11.94, che ha stabilito che tutti i dipendenti appartenenti alle ex categorie 4^, 5^ e 6^ confluivano nell'area operativa;
nel richiamato precedente sistema classificatorio, che distingueva tra uffici postali di minore, media e rilevante entità, i direttori di uffici di minore entità (quale è pacificamente quello di Gaudiano diretto dal resistente) erano inquadrati nella VI categoria, mentre i direttori di Uffici di media e rilevante entità erano inquadrati rispettivamente nella 7^ e 8^ categoria.
L'accordo integrativo in questione fa parte della contrattazione collettiva in senso lato comprensiva anche di contratti ed accordi che abbiano carattere integrativo e interpretativo cui va riconosciuto lo stesso valore normativo delle disposizioni contrattuali "originarie" (Cass. 17 dicembre 1998 n. 12639). Con tale accordo si è definita la classificazione del personale integrando il CCNL mediante una ricognizione delle diverse professionalità e posizioni esistenti in azienda attraverso una valutazione negoziale che effettua una sorta di interpretazione autentica delle previsioni contrattuali. In tali condizioni non è consentito al giudice provvedere all'inquadramento del dipendente in base ad una valutazione del contenuto professionale delle mansioni che non tenga conto della comune intenzione dei contraenti valutando il loro comportamento complessivo, anche successivo alla stipulazione del contratto, e l'intero corpo delle norme collettive, comprese quelle di carattere integrativo, attribuendo a ciascuna norma il senso che risulta dal complesso della contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 cod.civ. L'accoglimento del primo motivo di ricorso non consente l'esame del secondo, riguardante la decorrenza dell'attribuzione della qualifica superiore in caso di conferma del riconoscimento della stessa, motivo che resta assorbito.
In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice, individuato nella Corte di Appello di Potenza che, nel deciderla, si atterrà al seguente principio: nell'interpretare la volontà contrattuale il giudice di rinvio dovrà tener conto anche dell'accordo integrativo del 23 maggio 1995, stipulato ai sensi dell'art. 53 del contratto collettivo, che ha valenza sia come comportamento successivo delle parti sia come parte integrante della complessiva normativa contrattuale.
Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Potenza.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2003