CASS
Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 21 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2023, n. 38631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38631 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR UA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2022 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI IO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. LE AR, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 marzo 2022 con la quale la Corte di Appello di Caltanissetta, ha confermato la sentenza emessa, in data 17 maggio 2021, con la quale il Tribunale di Enna, lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta travisamento della prova, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di truffa. A giudizio della difesa mancherebbe la prova che il ricorrente sia il soggetto che ha pubblicato l'annuncio di vendita sul sito www.subito.it ; i giudici di appello avrebbero ignorato che i testi di p.g. hanno riferito di non essere stati in Penale Sent. Sez. 2 Num. 38631 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 04/05/2023 grado di indentificare l'autore dell'annuncio e che anche i titolari del sito non hanno fornito indicazioni utili ad identificare il soggetto che ha messo in vendita la Vespa 50. Parimenti non sarebbe stato dimostrato che l'utenza telefonica utilizzata dall'autore dell'annuncio fosse nella disponibilità del ricorrente;
i giudici di merito, nonostante l'utenza 338 5348495 fosse intestata a terzi, avrebbero affermato, con motivazione apodittica e meramente apparente, l'irrilevanza della mancata esecuzione di «indagini sull'utenza telefonica utilizzata dall'imputato» (pag. 7 del ricorso). La difesa ha segnalato, inoltre, che anche l'ulteriore numero telefonico abbinato ad un successivo annuncio finalizzato alla vendita del medesimo ciclomotore (3389236166) non è intestato al AR e che gli inquirenti non avrebbero effettuato investigazioni finalizzata all'accertamento di un suo utilizzo da parte dell'imputato. La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui ha dedotto la responsabilità del AR dal fatto che la somma pagata dalla persona offesa sarebbe stata versata su una poste pay intestata al ricorrente, senza tenere conto che le ricevute di pagamento non sarebbero sufficienti ha dimostrare che tali pagamenti sono stati effettivamente accreditati sulla carta poste pay dell'imputato, in quanto il numero completo della carta non è indicato nelle predette ricevute, mancando i 10 numeri centrali, sostituiti da asterischi. La motivazione sarebbe, infine, illogica nella parte in cui i giudici di appello hanno affermato che è possibile ritenere che il pagamento sia stato eseguito sulla carta poste pay intestata all'imputato, in ragione «degli interessi di riservatezza sottesi all'oscuramento nella parte centrale della sequenza numerica riportata sulle predette ricevute di pagamento» (pag. 14 del ricorso). 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, eccepisce l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero e dalla parte civile estratta dalla piattaforma di messaggistica whatsapp, il travisamento della prova e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'eccezione di inutilizzabilità di tale documentazione. La difesa ha rimarcato che il telefono del querelante non sarebbe stato acquisito ed i messaggi ed il documento di identità ricevuti dalla persona offesa non sarebbero stati riprodotti in copia forense dalla polizia giudiziaria con conseguente inutilizzabilità di tali documenti informatici. La Corte territoriale r- non avrebbe argomentato in ordine a tale eccezione, limitandosi ad acquisire e dichiarare utilizzabili i documenti. 4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2 5. Il primo motivo di ricorso è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il ricorrente chiede di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a lui più favorevole, mediante una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementi logico-fattuali riportati nella sentenza impugnata, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati dai giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di impugnazione. La Corte di merito, con motivazione esaustiva, conforme alle risultanze processuali priva di illogicità manifeste, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha confutato tutte le doglianze prospettate dalla difesa con l'atto di appello ed indicato la pluralità di elementi idonei probatori che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di truffa (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. 6. Il secondo motivo di ricorso è dedotto in carenza di interesse e manifestamente infondato. Il Giudice di secondo grado, pur investito dell'eccezione di inutilizzabilità, non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo;
questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in 3 considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio avendo il giudice di primo grado adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati rubricati (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281- 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01). L'eccezione di inutilizzabilità proposta nei motivi di appello e ribadita nel ricorso per cassazione è manifestamente infondata, la difesa non ha tenuto conto del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica. Ciò significa che, nel caso di specie, il dato probatorio è stato acquisito nella forma idonea a renderlo concretamente valutabile, non essendo indispensabile l'acquisizione integrale del telefono della persona e della copia forense dei messaggi in questione (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319 - 01; Sez. 6, n. 13458 del 12/01/2023, Finocchiaro, non massimata). 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 maggio 2023 Sentenza con motivazione semplificata
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI IO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. LE AR, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 marzo 2022 con la quale la Corte di Appello di Caltanissetta, ha confermato la sentenza emessa, in data 17 maggio 2021, con la quale il Tribunale di Enna, lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta travisamento della prova, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di truffa. A giudizio della difesa mancherebbe la prova che il ricorrente sia il soggetto che ha pubblicato l'annuncio di vendita sul sito www.subito.it ; i giudici di appello avrebbero ignorato che i testi di p.g. hanno riferito di non essere stati in Penale Sent. Sez. 2 Num. 38631 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 04/05/2023 grado di indentificare l'autore dell'annuncio e che anche i titolari del sito non hanno fornito indicazioni utili ad identificare il soggetto che ha messo in vendita la Vespa 50. Parimenti non sarebbe stato dimostrato che l'utenza telefonica utilizzata dall'autore dell'annuncio fosse nella disponibilità del ricorrente;
i giudici di merito, nonostante l'utenza 338 5348495 fosse intestata a terzi, avrebbero affermato, con motivazione apodittica e meramente apparente, l'irrilevanza della mancata esecuzione di «indagini sull'utenza telefonica utilizzata dall'imputato» (pag. 7 del ricorso). La difesa ha segnalato, inoltre, che anche l'ulteriore numero telefonico abbinato ad un successivo annuncio finalizzato alla vendita del medesimo ciclomotore (3389236166) non è intestato al AR e che gli inquirenti non avrebbero effettuato investigazioni finalizzata all'accertamento di un suo utilizzo da parte dell'imputato. La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui ha dedotto la responsabilità del AR dal fatto che la somma pagata dalla persona offesa sarebbe stata versata su una poste pay intestata al ricorrente, senza tenere conto che le ricevute di pagamento non sarebbero sufficienti ha dimostrare che tali pagamenti sono stati effettivamente accreditati sulla carta poste pay dell'imputato, in quanto il numero completo della carta non è indicato nelle predette ricevute, mancando i 10 numeri centrali, sostituiti da asterischi. La motivazione sarebbe, infine, illogica nella parte in cui i giudici di appello hanno affermato che è possibile ritenere che il pagamento sia stato eseguito sulla carta poste pay intestata all'imputato, in ragione «degli interessi di riservatezza sottesi all'oscuramento nella parte centrale della sequenza numerica riportata sulle predette ricevute di pagamento» (pag. 14 del ricorso). 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, eccepisce l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero e dalla parte civile estratta dalla piattaforma di messaggistica whatsapp, il travisamento della prova e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'eccezione di inutilizzabilità di tale documentazione. La difesa ha rimarcato che il telefono del querelante non sarebbe stato acquisito ed i messaggi ed il documento di identità ricevuti dalla persona offesa non sarebbero stati riprodotti in copia forense dalla polizia giudiziaria con conseguente inutilizzabilità di tali documenti informatici. La Corte territoriale r- non avrebbe argomentato in ordine a tale eccezione, limitandosi ad acquisire e dichiarare utilizzabili i documenti. 4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2 5. Il primo motivo di ricorso è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il ricorrente chiede di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a lui più favorevole, mediante una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementi logico-fattuali riportati nella sentenza impugnata, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati dai giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di impugnazione. La Corte di merito, con motivazione esaustiva, conforme alle risultanze processuali priva di illogicità manifeste, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha confutato tutte le doglianze prospettate dalla difesa con l'atto di appello ed indicato la pluralità di elementi idonei probatori che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di truffa (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. 6. Il secondo motivo di ricorso è dedotto in carenza di interesse e manifestamente infondato. Il Giudice di secondo grado, pur investito dell'eccezione di inutilizzabilità, non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo;
questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in 3 considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio avendo il giudice di primo grado adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati rubricati (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281- 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01). L'eccezione di inutilizzabilità proposta nei motivi di appello e ribadita nel ricorso per cassazione è manifestamente infondata, la difesa non ha tenuto conto del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica. Ciò significa che, nel caso di specie, il dato probatorio è stato acquisito nella forma idonea a renderlo concretamente valutabile, non essendo indispensabile l'acquisizione integrale del telefono della persona e della copia forense dei messaggi in questione (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319 - 01; Sez. 6, n. 13458 del 12/01/2023, Finocchiaro, non massimata). 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 maggio 2023 Sentenza con motivazione semplificata