Articolo 9 della Legge 6 giugno 1973, n. 341
Articolo 8Articolo 10
Versione
8 luglio 1973
Art. 9.
L'articolo 266 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 , e' sostituito dal seguente:
"Qualora, a seguito del procedimento disciplinare, venga inflitta al dipendente la sospensione dal servizio, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.
Se la sospensione viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore ovvero se il procedimento si conclude con il proscioglimento del dipendente, si effettuano gli opportuni conguagli e si corrispondono al dipendente stesso le somme ritenutegli in piu' del dovuto. Ai fini di tale conguaglio la retribuzione dei ricevitori e' calcolata in base alla media delle riscossioni realizzate dalla ricevitoria da essi gestita prima della sospensione, per le dieci estrazioni precedenti il loro sollevamento dal servizio.
Sono dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare".
Entrata in vigore il 8 luglio 1973