TAR
Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02594/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00608 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02594/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2594 del 2025, proposto da
FI Privitera, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, che si dichiara antistatario, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via L. Giordano
15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 807/2024, depositata e resa pubblica l'11-12-2024, nel giudizio R.G. n. 686/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 02594/2025 REG.RIC.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. PO DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l'attuazione della sentenza n. 807/2024, pubblicata l'11-12-2024, resa dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, contenente l'accertamento del diritto all'assegnazione della “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore annuo di € 500,00, con riferimento ad ogni anno scolastico nel quale la stessa parte ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo Ministero), con conseguente condanna al pagamento di complessivi € 2.500,00.
La parte ricorrente espone di aver notificato il 28-7-2025 la sentenza in epigrafe presso il domicilio digitale dell'Amministrazione soccombente al fine di chiederne l'esecuzione e che la stessa pronuncia è passata in giudicato.
Lamenta, in proposito, l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, per l'esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.
Proprio perché la pronuncia in epigrafe non è stata spontaneamente eseguita dal
Ministero soccombente, quantomeno rispetto al capo condannatorio concernente il rilascio della “Carta elettronica”, la parte ricorrente chiede l'attivazione di quest'ultima con l'accredito della somma oggetto della condanna. N. 02594/2025 REG.RIC.
Chiede altresì la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione e la fissazione della somma di denaro a titolo di penalità di mora dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
2. Il Ministero, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. All'esito della camera di consiglio dell'11 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso dev'essere accolto, nei sensi e nei limiti di seguito precisati, in quanto:
a) ai sensi dell'art. 112, comma 2, cod. proc. amm.: “l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”;
b) la sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione in epigrafe ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva);
c) è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996;
d) la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio da parte ricorrente.
Tanto premesso, siccome è circostanza di fatto incontestata che l'Amministrazione in epigrafe non abbia dato esecuzione alla pronuncia in questione, va dichiarato l'obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60
(sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente N. 02594/2025 REG.RIC.
sentenza a cura della parte ricorrente e, per l'effetto, di attivare la “Carta elettronica”
e di versare in essa l'importo oggetto del suddetto capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, atteso che tale importo non può essere equiparato a voci retributive.
4.1. Sempre in accoglimento della domanda attorea, dev'essere nominato sin d'ora, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione debitrice, quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero intimato, con facoltà di delega ad altro Dirigente, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, in quanto il predetto organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
4.2. Dev'essere, invece, respinta la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett.
e), cod. proc. amm., in considerazione innanzitutto dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione (§ 4.1).
Sul punto, occorre nondimeno evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, ha tuttavia chiarito che N. 02594/2025 REG.RIC.
“l'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative»” (cfr. Consiglio di Stato,
Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15).
Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr.
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2501; T.A.R. Lazio, Sez. III,
23 agosto 2018, n. 9022).
Peraltro, deve tenersi conto del fatto che l'esecuzione delle sentenze di condanna all'attivazione della “Carta elettronica” comporta l'instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti, quali gli Uffici territoriali competenti per il pagamento delle spese di giudizio (non ricomprese nell'oggetto del presente giudizio)
e le società SO.GE.I. e CONSAP di cui il Ministero si avvale ai sensi dell'art. 4 del
D.P.C.M. 28 novembre 2016 per la predisposizione della suddetta Carta in forma di applicazione web. Trattasi, quindi, di un procedimento articolato in più fasi, l'ultima delle quali (relativa all'attivazione della “Carta elettronica”) affidata a strutture centralizzate competenti per tutto il territorio nazionale. È dunque ragionevole ritenere che il ritardo del Ministero nell'adempimento della sentenza di condanna sia riconducibile, innanzitutto, alla mole del tutto eccezionale di contenzioso seriale concernente il rilascio del dispositivo digitale.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di € 800,00
(ottocento/00), in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa – un importo che la decisione del Cons. Stato, Sez. VII, 9 N. 02594/2025 REG.RIC.
dicembre 2024, n. 9832, resa in una causa del tutto sovrapponibile alla presente, ha ritenuto proporzionato all'attività difensiva svolta e rispettoso del decoro professionale –, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge,
a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00
(ottocento/00), oltre restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD NI, Presidente
Nicola Bardino, Consigliere
PO DA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 02594/2025 REG.RIC.
PO DA
RD NI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00608 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02594/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2594 del 2025, proposto da
FI Privitera, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, che si dichiara antistatario, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via L. Giordano
15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 807/2024, depositata e resa pubblica l'11-12-2024, nel giudizio R.G. n. 686/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 02594/2025 REG.RIC.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. PO DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l'attuazione della sentenza n. 807/2024, pubblicata l'11-12-2024, resa dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, contenente l'accertamento del diritto all'assegnazione della “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore annuo di € 500,00, con riferimento ad ogni anno scolastico nel quale la stessa parte ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo Ministero), con conseguente condanna al pagamento di complessivi € 2.500,00.
La parte ricorrente espone di aver notificato il 28-7-2025 la sentenza in epigrafe presso il domicilio digitale dell'Amministrazione soccombente al fine di chiederne l'esecuzione e che la stessa pronuncia è passata in giudicato.
Lamenta, in proposito, l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, per l'esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.
Proprio perché la pronuncia in epigrafe non è stata spontaneamente eseguita dal
Ministero soccombente, quantomeno rispetto al capo condannatorio concernente il rilascio della “Carta elettronica”, la parte ricorrente chiede l'attivazione di quest'ultima con l'accredito della somma oggetto della condanna. N. 02594/2025 REG.RIC.
Chiede altresì la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione e la fissazione della somma di denaro a titolo di penalità di mora dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
2. Il Ministero, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. All'esito della camera di consiglio dell'11 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso dev'essere accolto, nei sensi e nei limiti di seguito precisati, in quanto:
a) ai sensi dell'art. 112, comma 2, cod. proc. amm.: “l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”;
b) la sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione in epigrafe ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva);
c) è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996;
d) la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio da parte ricorrente.
Tanto premesso, siccome è circostanza di fatto incontestata che l'Amministrazione in epigrafe non abbia dato esecuzione alla pronuncia in questione, va dichiarato l'obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60
(sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente N. 02594/2025 REG.RIC.
sentenza a cura della parte ricorrente e, per l'effetto, di attivare la “Carta elettronica”
e di versare in essa l'importo oggetto del suddetto capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, atteso che tale importo non può essere equiparato a voci retributive.
4.1. Sempre in accoglimento della domanda attorea, dev'essere nominato sin d'ora, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione debitrice, quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero intimato, con facoltà di delega ad altro Dirigente, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, in quanto il predetto organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
4.2. Dev'essere, invece, respinta la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett.
e), cod. proc. amm., in considerazione innanzitutto dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione (§ 4.1).
Sul punto, occorre nondimeno evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, ha tuttavia chiarito che N. 02594/2025 REG.RIC.
“l'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative»” (cfr. Consiglio di Stato,
Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15).
Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr.
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2501; T.A.R. Lazio, Sez. III,
23 agosto 2018, n. 9022).
Peraltro, deve tenersi conto del fatto che l'esecuzione delle sentenze di condanna all'attivazione della “Carta elettronica” comporta l'instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti, quali gli Uffici territoriali competenti per il pagamento delle spese di giudizio (non ricomprese nell'oggetto del presente giudizio)
e le società SO.GE.I. e CONSAP di cui il Ministero si avvale ai sensi dell'art. 4 del
D.P.C.M. 28 novembre 2016 per la predisposizione della suddetta Carta in forma di applicazione web. Trattasi, quindi, di un procedimento articolato in più fasi, l'ultima delle quali (relativa all'attivazione della “Carta elettronica”) affidata a strutture centralizzate competenti per tutto il territorio nazionale. È dunque ragionevole ritenere che il ritardo del Ministero nell'adempimento della sentenza di condanna sia riconducibile, innanzitutto, alla mole del tutto eccezionale di contenzioso seriale concernente il rilascio del dispositivo digitale.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di € 800,00
(ottocento/00), in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa – un importo che la decisione del Cons. Stato, Sez. VII, 9 N. 02594/2025 REG.RIC.
dicembre 2024, n. 9832, resa in una causa del tutto sovrapponibile alla presente, ha ritenuto proporzionato all'attività difensiva svolta e rispettoso del decoro professionale –, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge,
a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00
(ottocento/00), oltre restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD NI, Presidente
Nicola Bardino, Consigliere
PO DA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 02594/2025 REG.RIC.
PO DA
RD NI
IL SEGRETARIO