Sentenza 2 marzo 2026
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- 1. Si Può Fare Causa All’Agenzia Delle Entrate?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 8 marzo 2026
Introduzione Chiedersi “si può fare causa all'Agenzia delle Entrate?” è, oggi, una domanda molto più concreta di quanto sembri. In Italia il rapporto tra contribuente e fisco è governato da regole procedurali stringenti: spesso un singolo errore (un termine perso, un ricorso non correttamente notificato, una scelta difensiva fatta “di pancia”) può trasformare una pretesa contestabile in un debito definitivo, con effetti immediati su liquidità, patrimonio e serenità familiare o aziendale. Nel 2024–2026, inoltre, il quadro è cambiato sensibilmente: la riforma fiscale ha inciso sulla giustizia tributaria, sul contenzioso e sulla riscossione, con nuovi testi unici e correttivi che hanno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Molise, sentenza 02/03/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Molise |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 2/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
composta dai seguenti magistrati:
IO ST Presidente CE BI Consigliere, relatore GI IO I Referendario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 4080 del registro di segreteria, avviato dalla Procura regionale nei confronti di:
OM, nato a [...] il OM, residente a [...],
elettivamente domiciliato a Venafro (IS) alla via Nicandro Iosso, 6, presso e nello studio dell’avv. Giuseppe Di Vito che lo rappresenta e difende (pec: elettronica certificata avvgiuseppedivito@cnfpec.it).
Visti l’atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa.
Uditi all’udienza del 19 febbraio 2026 (calendarizzata a seguito del rinvio dell’udienza del 15 gennaio 2026 per indisponibilità della sede),
svoltasi con l’assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il p.m. S.P.G. dott. Roberto Formisani e l’avvocato Giuseppe Di Vito per il convenuto.
Ritenuto e considerato quanto segue in FATTO e DIRITTO pag. 2 di 19 1. – Premessa.
Con esposto acquisito agli atti della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia in data 29.10.2020, il Responsabile della Struttura Territoriale Veneto e Friuli-Venezia Giulia e legale rappresentante pro tempore di NA S.p.A. ha segnalato presunte assenze ingiustificate dal lavoro da parte del proprio dipendente OM, e lo svolgimento contestuale da parte del medesimo di altra attività lavorativa professionale presso OM.
Espletata l’istruttoria contabile e gli adempimenti preprocessuali, la citata Procura ha convenuto in giudizio di responsabilità per danno erariale il predetto davanti alla Sezione giurisdizionale per il FriuliVenezia Giulia la quale, con ordinanza n. 13/2025, ha declinato la propria competenza territoriale a favore di questa Sezione.
Con atto di citazione in riassunzione, il Procuratore regionale molisano contesta al OM, residente a [...], di aver usufruito indebitamente dei periodi di permesso, in un caso per congedo parentale ex art. 32, d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità) e art.
3, legge n. 53/2000, negli altri due casi per assistenza alla figlia minorenne, persona disabile in condizione di gravità di cui all’art. 42
(Riposi e permessi per i figli con handicap grave), comma 5, del d.lgs.
n. 151/2001.
Secondo la prospettazione accusatoria, durante tali periodi di assenza dal servizio, il lavoratore – odierno convenuto – non si sarebbe dedicato all’assistenza delle figlie, ma avrebbe svolto una diversa attività lavorativa, quale amministratore unico di una società OM pag. 3 di 19 e di venditore di auto presso il negozio di altra società OM.
Tale contestazione si fonda sulle risultanze dell’attività di investigazione privata commissionata da NA S.p.A. alla IFI ADVISORY Intelligence & Fraud Investigation di Roma, svoltasi tra il 14 ed il 17 luglio 2020 (doc. A.1.9 citazione originaria) in Isernia, presso i locali commerciali della rivendita di automobili.
Il p.m. contesta, inoltre, la violazione dell’art. 53 comma VII del d.lgs.
165/2001, che vieta le attività extraistituzionali dei pubblici dipendenti.
2. – La fattispecie di danno.
La Procura premette che:
- è stato aperto un procedimento penale per il reato di cui all’art. 640 c.p. presso la Procura della Repubblica di Isernia (n. 2166/2020 R.G.N.R.), a seguito dell’esposto presentato dalla amministrazione di appartenenza, che si è concluso con il decreto di archiviazione del G.I.P. in data 26.03.2021 per “l’inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l’accusa in giudizio” nei confronti del OM;
- il procedimento disciplinare espletato da NA nei riguardi dell’odierno convenuto ex art. 7 della legge 20 marzo 1970, n. 300
(Statuto dei lavoratori) e successive modifiche, si è concluso con la comminazione della sanzione del licenziamento per giusta causa in data 13.11.2020, essendo venuto meno il rapporto fiduciario.
Nel merito, rilevata la natura di ente pubblico dell’NA, la vicenda dedotta in giudizio e la documentazione in atti ad avviso del p.m.
evidenzia che il convenuto avrebbe svolto contestualmente due attività pag. 4 di 19 lavorative tra loro incompatibili e illecitamente utilizzato i congedi retribuiti e riconosciutigli ex d. lgs. 15 marzo 2001 n. 151 (T.U.
maternità e paternità), distorcendone e travisandone la finalità per un utilizzo personale ingiustificato e contra legem, consistente nello svolgimento di attività lavorativa incompatibile con quella di operatore specializzato presso l’NA S.p.A.
Tanto emergerebbe dagli accertamenti disposti dall’ex Amministrazione datoriale, secondo cui:
- l’incolpato dal 17.01.2011 è Amministratore Unico della società OM (come da aggiornata visura camerale);
- nei periodi di congedo parentale e straordinario usufruiti effettivamente svolgeva, con continuità e sistematicità, attività commerciale presso la sede della concessionaria di auto nuove e usate della società OM (come da aggiornata visura camerale).
Il OM avrebbe, inoltre, «violato il C.C.N.L ANAS vigente all’epoca dei fatti contestati, in particolare le disposizioni di cui all’art. 43 (Attività incompatibili), per cui “Il dipendente può svolgere, previa specifica comunicazione, qualunque attività lavorativa professionale, purché non sia in contrasto o in concorrenza con gli interessi della Società”, nonché, il Codice Etico del Gruppo ANAS, in particolare, l’art. 6 (Rispetto della dignità della persona, dei dipendenti e dei collaboratori), che espressamente statuisce che:
“I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto».
La Procura, dunque, imputa al convenuto di aver cagionato un danno patrimoniale sia all’NA S.p.A., sia all’NP (Direzione provinciale di pag. 5 di 19 Isernia), in quanto i giustificativi di assenza «sono stati indennizzati totalmente o parzialmente anche da quest’ultimo Istituto, pertanto, con costi che sono stati sostenuti sia dalla Società presso cui prestava servizio, sia dall’Ente previdenziale».
In definitiva, il requirente ritiene che i suddetti costi non siano giustificati da cause legittime di assenza, avendo il convenuto svolto durante detti periodi un’altra «attività professionale e continuativa, non autorizzata, né autorizzabile, non nota, né resa nota al datore di lavoro NA, prestata e non impedita dai suddetti problemi familiari ed anzi resa possibile proprio dai congedi straordinari parentali», in tal guisa disattendendo, «a fini di interesse meramente personali, il senso e le finalità del “Congedo parentale” di cui al Capo V del D.lgs. n. 151/2001, nonché dei “Riposi e permessi per i figli con handicap grave”, richiesti per assistere la figlia minore d’età affetta da grave disabilità, di cui all’art. 42 della medesima normativa, istituti volti essenzialmente a rendere possibile la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, anche al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva gestione e responsabilità dei padri anche in ambito familiare».
Sotto il profilo soggettivo, la Procura ritiene configurabile l’elemento soggettivo doloso (cfr. pag. 19 della citazione).
Il nocumento erariale è stato così quantificato:
- danno patrimoniale a carico di NA S.p.A., pari ad euro 947,78, quale importo lordo residuo indebitamente percepito dal dipendente non pag. 6 di 19 ancora recuperato;
- danno patrimoniale a carico dell’NP di Isernia per le indennità di paternità corrisposte dal 27.01.2020 al 26.07.2020, pari ad euro 11.257,20
(euro 10.482,00 oltre quota interessi legali, come da estratto conto previdenziale in atti), nonché l’ulteriore indebito di complessivi euro 8.634,67 (euro 8.049,00 oltre quota interessi legali, come da estratto conto previdenziale in atti) per la retribuzione corrisposta durante il congedo straordinario per assistenza familiari disabili, nel periodo dal 27.07.2020 al 31.10.2020.
3. – La difesa.
Il convenuto si è tempestivamente e regolarmente costituito in giudizio, con comparsa a ministero del difensore in epigrafe indicato, eccependo, in sintesi, quanto di seguito.
In primis, sostiene di non avere utilizzato i periodi di assenza dal lavoro presso NA per finalità diverse da quelle consentite.
In particolare, le risultanze dell’attività investigativa svolta su commissione dell’ex datore di lavoro evidenzierebbero solo che su dieci mesi egli avrebbe svolto l’attività contestata solamente per tre giorni e per pochissimi minuti al giorno.
Ancora, deduce che è stato assunto alle dipendenze di NA a tempo indeterminato a decorrere dall’8.01.2020, e che la carica di amministratore unico OM, ricoperta sin dal 17.1.2011, è stata svolta a titolo non oneroso (tanto è provato dai bilanci della società, prodotti in atti, nei quali non risultano pagamenti a titolo di retribuzione) e non sarebbe incompatibile con il servizio presso NA, pag. 7 di 19 non comportando lo svolgimento di attività di lavoro diretto dell’amministratore.
Per di più, ritiene non verosimile, né possibile che in una condizione familiare quale quella descritta (cfr. pagg. 3-7 della comparsa di costituzione) e in un periodo storico di emergenza sanitaria mondiale
(Covid-19), egli possa essersi dedicato con continuità e costanza ad attività di lavoro presso la OM.
Tale circostanza risulterebbe ampiamente provata sia dalla relazione investigativa che dalla testimonianza resa dal titolare della OM, OM, nonché dalla sig.ra OM, escussi dinanzi al Tribunale di Roma quali testimoni (verbale di udienza del 14.12.2022); del resto, come detto, l’accertamento investigativo stesso ha riguardato alcuni minuti dei giorni sopra indicati e non tutto il periodo di godimento del congedo parentale.
Aggiunge che il p.m. presso la Corte di cassazione, presso cui era pervenuta l’impugnazione del licenziamento disciplinare, nella propria memoria del 12.11.2024, ha ritenuto: «Ciò che non convince è la conseguente affermazione in ordine a un’ipotesi di abuso del diritto gravemente lesivo della fiducia del datore di lavoro, tale da giustificare il licenziamento in tronco e non invece una sanzione meno gravosa di questa.
Deve infatti rilevarsi, che per quanto possa trarsi dalla giurisprudenza di questa Corte già citata, non sussiste un divieto assoluto di svolgere altra attività se questa non si pone in posizione concorrenziale con la propria o non si dimostri la lesione … Ma ciò che resta indimostrato o comunque non emerge dalle risultanze di cui i giudici danno atto è l’affermazione circa la sicura pag. 8 di 19 sottrazione di energie lavorative al datore di lavoro principale con la necessità di fare conseguente ricorso a sostituzioni o la necessità gravosa di fare fronte a tali esigenze. Deve aversi riguardo al fatto che la normativa in materia di congedo parentale, che è quello che nel caso ci occupa, è tesa alla tutela del minore e della famiglia, principalmente, e i limiti alla fruizione per il dipendente sono strettamente collegati al tipo di beneficio che non necessariamente impedisce di svolgere altre attività nel corso degli stessi. Il periodo che ci occupa era piuttosto lungo e la decisione fondata su alcuni giorni in cui sicuramente il dipendente era altrove, non dimostrano che egli non si fosse occupato anche della famiglia (in tal caso la figlia che necessita di assistenza e cure) …».
Contesta, poi, anche la quantificazione del danno reclamato dalla Procura e assume che non è provato che il pagamento delle somme asseritamente dannose sia stato effettuato dall’NA (non risultano prodotte le ricevute di pagamento).
Quanto all’NP, sostiene che è in corso da parte dell’Istituto l’azione di recupero dell’indebito.
Eccepisce, infine, l’inammissibilità della integrazione dell’atto di citazione in riassunzione operata dalla Procura nella nota n. 1 della pag. 21, in quanto trattasi di nuova allegazione e deduzione in fatto ed in diritto della quale chiede lo stralcio, allegazione che in ogni caso contesta integralmente, non avendo il convenuto, con la sua condotta, cagionato alcun danno patrimoniale diretto all’NA né all’NP.
Chiede, in conclusione, che questa Corte: 1. dichiari l’insussistenza dell’elemento soggettivo nella condotta; 2. escluda il nesso di causalità pag. 9 di 19 tra l’attività contestata e qualsiasi danno effettivo all’Erario; 3. rigetti integralmente la pretesa di risarcimento erariale; con vittoria di spese e compensi di causa da maggiorarsi come per legge e da attribuirsi al difensore antistatario.
In via istruttoria, chiede l’ammissione di prova testimoniale su diversi capitoli indicati in comparsa.
4. – L’udienza di discussione.
Nel corso del dibattimento, il pubblico ministero ha esposto le proprie argomentazioni e concluso come da atto di citazione e da verbale.
L’avvocato Giuseppe Di Vito, per il convenuto, ha esposto e concluso come da atti scritti e da verbale.
La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.
5. – L’esame dell’eccezione preliminare del convenuto.
L’eccezione d’inammissibilità della integrazione dell’atto di citazione in riassunzione, sollevata dal convenuto, non può essere accolta.
Gli addebiti che emergono dal contesto dell’atto sono infatti già sufficienti a sostenere la richiesta risarcitoria, anche prescindendo dall’integrazione riportata.
Quest’ultima, a ben vedere, si limita soltanto a richiamare la norma che disciplina la responsabilità amministrativa per il danno patito da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza del dipendente
(nel caso di specie l’NP), ossia l’art. 1 co. 4, della legge n. 20/1994.
Si tratta di un semplice riferimento normativo, che il giudice potrebbe comunque applicare d’ufficio in virtù del principio iura novit curia.
Peraltro, la Procura ha comunque espressamente richiesto il pag. 10 di 19 risarcimento anche a favore dell’NP depositando la relativa documentazione.
Pertanto, non vi è alcuna violazione del contraddittorio né nuove allegazioni inammissibili.
6. – Il merito della causa.
In via preliminare, la Corte ritiene inammissibile la richiesta istruttoria volta all’escussione di testimoni.
Tale prova, infatti, non risulta rilevante rispetto alla fattispecie oggetto di giudizio, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.g.c., considerato che la documentazione già acquisita – composta da indagini investigative autorizzate, report e atti istruttori – è pienamente sufficiente a definire i profili oggettivi della condotta contestata.
Alla luce della coerenza e completezza del materiale probatorio già in atti, ulteriori mezzi istruttori sarebbero superflui.
La causa risulta, perciò, matura per la decisione.
6.1. – L’esame congiunto degli elementi raccolti consente di affermare la responsabilità amministrativa del OM, con conseguente configurabilità di un danno erariale alle finanze dell’amministrazione di appartenenza e dell’NP.
In particolare, dagli atti emerge che, durante i periodi di fruizione del congedo parentale e dei permessi retribuiti per l’assistenza alla figlia disabile, il convenuto ha svolto un’attività lavorativa stabile
(compravendita di autoveicoli).
Non risulta, peraltro, alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’NA, in violazione dell’art. 43 del CCNL e del Codice Etico, oltre pag. 11 di 19 che del dovere di fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c.
Dagli atti emerge che il OM è stato assunto da NA S.p.A. con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 8 gennaio 2020, nella sede lavorativa a Trieste e che, a distanza di due soli giorni dall’assunzione, ha presentato domanda di congedo parentale retribuito (dal 27.01.2020 al 26.08.2020) ex art. 32, d. lgs. n. 151/2001
(T.U. maternità e paternità) e art. 3, legge n. 53/2000 (domanda presentata in data 10.01.2020, inizialmente fino al 26.08.2020, poi modificata e ridotta fino al 26.07.2020, a seguito della comunicazione dell’NP che il congedo parentale sarebbe stato retribuito solo per i primi 6 mesi: doc. A.1.5 e doc. A.1.6 della originaria citazione).
A detta domanda sono seguiti i permessi straordinari retribuiti, ex art.
42, comma 5, d. lgs. n. 151/2001, per assistenza alla figlia minorenne OM, persona disabile in condizione di gravità, dal 27.07.2020 al 31.10.2020 (domanda presentata in data 05.06.2020, doc. A.1.7), e dal 01.11.2020 al 31.12.2020 (domanda presentata in data 8.10.2020, doc.
A.1.8).
A dispetto di tali astensioni retribuite, egli ha esercitato abitualmente attività commerciale di vendita di autovetture, come accertato dall’attività investigativa svolta dietro commissione dell’NA da una società esterna (l’IFI ADVISORY Intelligence & Fraud Investigation di Roma).
La relazione investigativa, ritenuta completa e attendibile, evidenzia vari elementi univoci e convergenti, che complessivamente considerati inducono questo giudice a ritenere che l’odierno convenuto si è pag. 12 di 19 dedicato con costanza e stabilità al commercio di autovetture usate
(cfr., riguardo al ragionamento per presunzioni, Cass. civ., Sez. lav.,
ord. n. 30462/2023).
In particolare:
- il convenuto risulta essere, dal 17.1.2011, l’amministratore unico e il rappresentante della società OMISISIS, svolgente l’attività di
“commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri” e di “commercio elettronico di autoveicoli al dettaglio” (cfr., rispettivamente, la visura fiscale e camerale in atti), di proprietà della OM (cfr. i dati presenti sulla visura camerale e quelli sulla domanda di congedo parentale, ove sono inseriti anche i riferimenti dell’altro genitore);
- detta società aveva sede in un immobile risultato inidoneo a fungere da concessionaria di autoveicoli (OM, v. figura 3 della relazione investigativa), ragion per cui è verosimile che il OM, non disponendo di ambienti funzionali alla detenzione e ostensione delle auto in vendita, si sia a tal fine anche avvalso della sede della OM
(di cui l’amico OM era amministratore unico e socio al 99%: sul rapporto di amicizia tra i due, v. la relazione investigativa, pagg. 2021, e i verbali del processo civile depositati dal convenuto); del resto, nel corso delle trattative intavolate con il collaboratore dell’agenzia IFI, egli veniva reperito presso la sede della OM (sia previo appuntamento che senza preavviso: cfr. la relazione investigativa), ove si trovavano le vetture mostrate al potenziale acquirente e dove deve presumersi che si svolgesse in parte l’esercizio della sua impresa;
- la coincidenza del numero di cellulare (OM) e dell’indirizzo epag. 13 di 19 mail (OM) utilizzati dal convenuto nell’ambito lavorativo NA con quelli riportati negli annunci di vendita online riferibili alla società OM, ove il referente figura come “OM” (v. figura 1 e 2 della relazione investigativa);
- il convenuto non si è limitato alla vendita, presso la sede della OM, solo della autovettura oggetto dell’annuncio del 23.04.2020
(avente per oggetto una OM, v. figura 2 della relazione investigativa), per il quale era stato contattato, ma si è mostrato disponibile a commercializzare ulteriori veicoli; in tale frangente ha predisposto una proposta di vendita anche per un altro veicolo (cfr. i due preventivi, consegnati all’agente suddetto, di cui a pag. 13 della relazione investigativa e alle figure 6 e 7), riferendo di aver ricevuto altre richieste da potenziali acquirenti;
- in sede di visita e di prova del mezzo offerta all’incaricato dell’agenzia citata, l’incolpato ostentava competenza tecnica e conoscenza approfondita della vettura in vendita, dichiarando di disporre delle fatture del proprietario precedente, che ne certificavano il chilometraggio effettivo;
- sui motori di ricerca online e su un account Facebook sono stati rinvenuti altri annunci riconducibili alla citata società OM e recanti il medesimo recapito telefonico del convenuto e il nominativo
“OM” quale referente (per maggiore completezza, si rimanda alla pag. 17 e ss. della relazione investigativa e alle figure 10 e 12).
Tali risultanze, non specificamente confutate, attestano la piena attendibilità e completezza dell’attività investigativa svolta e la pag. 14 di 19 fondatezza della domanda attorea (cfr. anche le conclusioni riportate a pag. 22 della relazione investigativa).
Il convenuto ha, dunque, utilizzato i permessi retribuiti ex art. 32 e art.
42 del d.lgs. n. 151/2001 in modo distorto e contrario alla loro funzione.
Consolidata giurisprudenza (Corte dei conti, Sez. Giur. Reg. Veneto, n.
1/2026; Sez. Giur. Reg. Toscana, n. 240/2018, che richiama, a sua volta, Cass., Sez. lav., 16 giugno 2008, n. 16207), afferma che il congedo parentale attribuisce al lavoratore un diritto potestativo, che deve essere esercitato per consentire la presenza del genitore a sostegno dei bisogni affettivi del minore e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia.
Analogamente, il permesso ex art. 33 della legge n. 104/1992 (v. Cass.,
sez. lav., 13.9.2016, n. 17968) è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile, rispetto alla quale l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta; il dato testuale e la ratio della norma non ne consentono l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza, comunque prestata, ergo il comportamento del dipendente che si avvale di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse – come nel caso di specie –
integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro sia dell’ente previdenziale, con rilevanza anche disciplinare e ai fini amministrativo‑contabili.
La gravità di una simile condotta è attestata anche dalla Corte di cassazione, Sez. lavoro, la quale con sentenza n. 2618/2025 ha ritenuto integrare una giusta causa di licenziamento la violazione del dovere di pag. 15 di 19 fedeltà che si è “sostanziata nello sviamento dalle finalità proprie dell'istituto [del congedo parentale] ed in un utilizzazione strumentale dello stesso per la realizzazione di finalità ad esso del tutto estranee”.
Le retribuzioni lorde percepite dal convenuto nel periodo oggetto di abuso rappresentano, per conseguenza, un esborso ingiustificato per l’amministrazione datoriale e per l’ente previdenziale.
L’accertato svolgimento non occasionale dell’attività di compravendita auto da parte del convenuto, amministratore unico della società OM, dimostra l’indebita fruizione dei sopra riferiti permessi in relazione a tutto l’arco temporale di riferimento, rendendo superflua e perciò irrilevante l’assunzione dei mezzi istruttori ulteriori richiesti dalla parte convenuta.
Nella presente fattispecie ricorre, dunque, il criterio oggettivo.
6.2. – Quanto all’elemento soggettivo, la condotta del convenuto presenta un chiaro profilo doloso, evidenziato dalla strumentalizzazione degli istituti solidaristici sopra indicati per fini squisitamente personali.
Egli era consapevole dei chiari limiti posti dal d.lgs. 151/2001 e dalle norme contrattuali e, nonostante ciò, ha deliberatamente impiegato i periodi di astensione per esercitare un’attività commerciale.
L’utilizzazione indebita di tali permessi e la percezione delle correlate indennità denota la volontà di arrecare un pregiudizio all’erario dell’NA e dell’NP.
Non è dirimente l’argomentazione difensiva secondo cui l’attività svolta per la OM sarebbe stata non onerosa: gli accertamenti pag. 16 di 19 comprovano l’effettivo svolgimento di una vera e propria attività di commercio di autoveicoli non compatibile con la fruizione dei congedi.
6.3. – Riguardo alla quantificazione del danno, il pregiudizio arrecato al pubblico erario deriva dalle somme percepite indebitamente dal convenuto a titolo di retribuzione e indennità durante i periodi di astensione utilizzati in modo improprio.
Sul punto, dagli atti emerge:
(i) per l’NA S.p.A., un importo residuo non recuperato pari a € 947,78
(v. tabella allegata sub 3 alla nota del 6.12.2021), per il periodo dal 16.09.2020 al 31.10.2020 (v. anche le diffide del 23.12.2020 e del 9.9.2021);
(ii) per l’NP, un totale complessivo di € 19.891,87, così composto:
- euro 11.257,20 per congedo parentale dal 27.01.2020 al 26.07.2020
(interamente a carico dell’Istituto: v. anche pec del 7.06.2024 alla procura contabile);
- euro 8.634,67 per il congedo straordinario ex art. 42 d.lgs. 151/2001, per il periodo dal 27.07.2020 al 31.10.2020. A tale ultimo riguardo l’NP ha precisato che “relativamente a quest’ultimo, l’Azienda ha conguagliato fino al 31/10/2020 l’importo, per cui l’indebito è riferibile ad un periodo maggiore che cessa il 31/10 e non il 15/09” (così la pec alla procura contabile del 10.06.2024, in atti; cfr. anche la tabella allegata sub 4 all’indicata nota NA, e le comunicazioni dell’Istituto al OM di indebita fruizione del congedo parentale e straordinario, e l’estratto conto previdenziale).
In totale, risulta un danno erariale complessivo di euro 20.839,65.
pag. 17 di 19 La documentazione fornita dagli enti è sufficiente a dimostrare l’ammontare degli indebiti, poiché le indennità sono erogate tramite pagamento in busta paga dal datore di lavoro (donde il convenuto avrebbe dovuto articolare specifica prova contraria, non potendosi assumere che l’NA o l’NP esigessero per il pagamento delle indennità de quibus ricevute di pagamento). L’NA stessa fa riferimento ai cedolini di pagamento nella diffida del 23.12.2020, segnatamente al cedolino di chiusura del rapporto di lavoro.
L’avvio delle procedure amministrative di recupero da parte degli enti, eccepito dal convenuto, non incide sull’autonomia dell’azione erariale.
In ogni caso, eventuali profili di sovrapposizione tra le due azioni potranno essere risolti in sede esecutiva, così come in tale ambito si dovrà comunque tenere conto di quanto nel caso già risarcito per effetto di eventuali condanne presso altri plessi giurisdizionali.
6.4. – Non sussistono, infine, i presupposti per l’esercizio del potere riduttivo. La natura dolosa delle condotte e la strumentalizzazione degli istituti solidaristici impediscono qualsiasi riduzione del danno, come previsto anche dal nuovo comma 1-octies dell’art. 1 della legge n.
20 del 1994 (introdotto dalla legge n. 1 del 2026).
7. – Conclusioni.
Si ravvisa nel caso di specie la sussistenza, di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per il danno erariale arrecato all’NA S.p.A. e all’NP che discende, quale conseguenza immediata e diretta, dalle condotte serbate dal convenuto.
Questi va condannato al risarcimento della somma complessiva di pag. 18 di 19 euro 20.839,65, di cui euro 947,78 a favore dell’NA ed euro 19.891,87 a favore dell’NP, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti disposti. Su tale somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con nota a margine della sentenza, giusta l’art. 31, comma 5 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4080 del registro di Segreteria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie la domanda attorea e, per l’effetto
AN
il OM, in epigrafe generalizzato, al pagamento:
- della somma complessiva di euro 20.839,65, di cui euro 947,78 a favore dell’NA ed euro 19.891,87 a favore dell’NP, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- delle spese del giudizio, nella misura liquidata dalla Segreteria con nota in calce.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026.
Il relatore - estensore Il Presidente CE BI IO ST (firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs.
Le spese della sentenza si liquidano in Euro 213,40 (duecentotredici/40). Il Responsabile della Segreteria ES LL pag. 19 di 19 30.6.2003, n. 196 e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Il Presidente IO ST (firmato digitalmente)
Depositata in segreteria il 2 marzo 2026 F.to Il Responsabile della segreteria ES LL (firmato digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell’art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Campobasso, (data della firma digitale)
F.to Il Responsabile della Segreteria ES LL (firmato digitalmente)