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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7215 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1248/2020
All'udienza collegiale del giorno 02/12/2025 ore 10:30
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. STEFANUTTI FRANCESCA Avv. CIFOLA CHIARA pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. NI BE VALERIO pres.
CP_2 Controparte_3
Avv. CANDREVA FRANCESCO MASSIMO pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Alberto Tilocca Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 02.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1248/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti Chiara Cifola (c.f. ) e Francesca Stefanutti C.F._2
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Roma, Via C.F._3
A. Bertoloni n.55, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Controparte_1 C.F._4
NI BE (c.f. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._5 quest'ultimo in Roma, Via Achille Papa 21, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
Controparte_4
(c.f. p. i.v.a. , con sede in Roma alla Via di Trasone n. 61, in
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante Prof. Dott. CP_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Massimo Candreva (c.f. ) e
[...] C.F._6 presso il suo studio in Roma al Viale G. Mazzini n. 119 elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
-APPELLATA-
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma, n. 1313/2020, pubblicata il 21/01/2020 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio dinanzi a questo Tribunale la società Parte_1
e il dott. Controparte_4
, affinché fosse accertata la responsabilità degli stessi in relazione ai danni Controparte_1 derivati dall'intervento chirurgico di asportazione di un focolaio di microcalcificazioni posto in essere, in data 22.03.2013, dal dott. presso la , con Controparte_1 CP_3 Controparte_3 conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno, di carattere patrimoniale e non, in misura pari ad euro 51.843,00 complessivi, o alla diversa somma liquidata anche in via equitativa, con vittoria di spese di lite da distrarsi.
In particolare, deduceva l'attrice quanto segue:
A seguito di riscontro dì microcalcificazioni nei quadranti esterni della mammella sinistra, e dopo aver eseguito un esame con agoaspirato che non aveva fornito alcun riscontro utile, era stata sottoposta, in data 22.03.2013, ad intervento chirurgico da parte del dott. durante il quale CP_1 era stato asportato un nodulo presente nel QSE della mammella sinistra;
L'esame istologico del materiale asportato aveva indicato l'assenza di microcalcificazioni nelle sezioni esaminate;
L'attrice quindi, in data 24.06.2013, si era sottoposta a mammografia, da cui era emerso che le microcalcificazioni erano ancora presenti raggruppate in un piccolo cluster;
si era quindi recata a visita senologica e, su prescrizione dello specialista senologo, aveva eseguito un RM mammaria bilaterale, dalla quale era emersa la persistenza delle microcalcificazioni anche dopo l'intervento chirurgico, per le quali si consigliava " tipizzazione istologica";
Quindi si era sottoposta, presso l'PE San Camillo Forlanini di Roma, all'ulteriore intervento chirurgico di resezione ghiandolare alla mammella sinistra al fine di asportare le microcalcificazioni e, dal successivo esame istologico del pezzo asportato, era emersa l'assenza di natura maligna del materiale prelevato.
Pertanto, deducendo l'inutilità dell'intervento chirurgico eseguito presso la , Controparte_6 dal momento che nel corso di tale intervento vi era stata l'asportazione di un nodulo e non delle microcalcificazioni alla cui eliminazione l'intervento era preordinato, e che dalla condizione di incertezza derivante da tale intervento e dalla necessità di sottoporsi ad un intervento ulteriore era
3 derivato un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, rilevava la responsabilità contrattuale dei convenuti per aver agito il con imprudenza, negligenza ed imperizia CP_1 nell'esecuzione dell'intervento, e chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, nella misura sopra indicata.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. In Controparte_2 particolare, la convenuta deduceva la propria estraneità ai fatti oggetto di causa, atteso che l'esecuzione dell'intervento e le modalità esecutive dello stesso erano state concordate dall'attrice e dal prima del ricovero presso la e comunque l'infondatezza della domanda CP_1 CP_3 attorea, considerato che l'intervento chirurgico era stato correttamente eseguito da parte del dott.
e non aveva determinato alcun danno a carico della paziente. Chiedeva pertanto, in via CP_1 principale, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio , contestando la domanda attorea, sia nell' "an" in Controparte_1 particolare rilevando che l'intervento chirurgico era stato correttamente eseguito ed aveva determinato una riduzione del numero delle microcalcificazioni presenti come dimostrato dalla stessa documentazione prodotta dalla parte attrice, che nel "quantum" chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “a) Respinge la domanda attorea;
b) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4
, delle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00 per
[...] compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa;
c) Condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 2.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa;
d) Pone definitivamente a carico di le spese della CTU”. Parte_1
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc, ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione XIII, Giudice Dott.ssa La Rosa n.
1313/2020 pubblicata il 21gennaio 2020 e notificata in data 23 gennaio 2020 resa nel procedimento
R.G.n.929712015, per i motivi esposti:
1)accertare la responsabilità in solido e/o pro-quota del Dott. e della Controparte_1 [...]
, in persona del rappresentante Controparte_7 legale p.t. nella causazione delle lesioni subite dalla SI.ra a seguito dell'intervento Parte_1 chirurgico subito dalla stessa il giorno 22.03.2013 ad opera del Dr. e, per Controparte_1
l'effetto, condannare i soggetti convenuti, in solido, e/o in subordine pro-quota per quanto di ragione,
4 a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali le voci di danno, indicate nell'atto di citazione, complessivamente quantificate nella misura di Euro 51.843,00, ovvero le diverse somme che verranno liquidate, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Con vittoria di spese competenze ed onorari e spese di causa per entrambi gradi di giudizio”.
Si è costituito in giudizio Dott. chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello: PRELIMINARMENTE, dichiarare inammissibile l'appello ex art.342 cpc o, comunque, ex art.348 bis cpc;
-nel merito, rigettare l'appello; con vittoria di spese, anche generali e compenso.”
Si è inoltre costituita in giudizio Controparte_4
che ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di
[...]
Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni sopra esposte: - dichiarare inammissibili e/o improcedibili e comunque rigettare integralmente l'appello proposto dalla SI.ra e le domande dalla stessa formulate contro la Parte_1 Controparte_4 per tutte le ragioni sopra esposte ed in quanto destituiti di ogni fondamento in fatto ed in diritto e, in ogni caso, perché non provati;
- in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 1313/2020 del 21 gennaio 2020 pronunciata tra le parti dal Tribunale Ordinario di Roma,
Sezione XIII Civile, Giud. Dott.ssa Paola Larosa a definizione della causa iscritta al r.g. n.
9297/2015, condannare la SI.ra al pagamento delle spese processuali relative al Parte_1 giudizio di primo grado nei confronti della Controparte_4
liquidandole in euro 13.402,00, oltre rimb. forf. sp. gen., c.p.a. ed
[...]
i.v.a. di legge, oltre euro 518,00 per spese non imponibili, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. ; - in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte nel presente giudizio d'appello dalla SI.ra nei confronti della condannare, anche in via di appello incidentale Parte_1 Controparte_4 condizionato ed in accoglimento dell'appello incidentale condizionato della medesima CP_4
in via di rivalsa e/o regresso e/o indennizzo e/o manleva, il Dott. a tenere
[...] Controparte_1 indenne e manlevare la Controparte_4
da ogni eventuale provvedimento di condanna subito nel presente giudizio e da ogni
[...] eventuale pronuncia sfavorevole, con condanna del medesimo Dott. a restituire Controparte_1 alla tutte le somme - per capitale, interessi e spese - che quest'ultima fosse tenuta a Controparte_4 corrispondere alla SI.ra , oltre interessi ai sensi di legge;
- condannare comunque Parte_1 le parti soccombenti al pagamento di spese e compensi processuali, oltre rimb. forf. spese generali,
5 c.p.a. ed i.v.a. di legge, relativi anche al presente giudizio di appello, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8-7-2020, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie di e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Parte_1
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
La sentenza impugnata è così motivata: “Nel merito, la domanda attorea appare infondata e va respinta, nei termini che seguono.
Giova premettere che, al fine della configurabilità della responsabilità invocata da parte attrice a sostegno dell'avanzata pretesa risarcitoria è necessario dimostrare che il professionista ovvero la struttura sanitaria ove questi ha operato non abbiano rispettato il dovere di diligenza su loro incombente in relazione alle specifiche obbligazioni ex art 1176 comma 2 c.c.. A prescindere, pertanto, dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, e dalla natura della responsabilità della clinica come contrattuale -per contratto di spedalità o contatto sociale con il sanitario della struttura- ovvero extracontrattuale, decorre che ne venga provato l'inadempimento o l'inesatto adempimento.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito -con orientamento oramai consolidato- come debba essere ripartito l'onere probatorio tra le parti: incombe infatti, in ossequio al principio di vicinanza della prova, sul danneggiato l'onere di prova del titolo dell'obbligazione -nel caso di specie del contratto di spedalità- nonché l'allegazione dell'inadempimento della clinica, ovvero dell'inesattezza dell'adempimento dovuta a negligenza o imperizia, mentre grava sul sanitario o sulla struttura medica provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione. (ex pluribus Cass. 11488/04).
In particolare, il paziente deve provare l'esistenza del contatto e allegare l'inadempimento consistente nell'insorgenza della situazione patologica lamentata per l'effetto dell'intervento, ovvero il nesso causale;
mentre resta a carico del presidio sanitario la prova della diligenza della prestazione e che gli eventuali esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, non evitabile anche avendo osservato le regole tecniche e precauzionali del caso.
(Cass n. 10297/04).
Orbene, nel caso in esame l'attrice ha dimostrato, attraverso la documentazione prodotta, il titolo da cui emerge l'obbligazione del convenuto, con il deposito della cartella clinica (all.1 all'atto di citazione).
6 Pertanto, è acquisito che in data 22.03.2013 l'attrice è stata ricoverata presso la CP_4
ove è stata sottoposta ad intervento chirurgico di "asportazione su repere metallico" a fronte
[...] di diagnosi di 'Neoformazione QSE mammella sinistra".
La CTU depositata in atti svolta a firma del dott. svolta con metodo e rigore Persona_1 logico sulla base della documentazione in atti, e pertanto condivisibile dal giudicante nelle conclusioni rassegnate, ha consentito di escludere la presenza di elementi di negligenza nel comportamento del sanitario convenuto nell'esecuzione dell'intervento di cui trattasi.
In particolare il CTU, dopo aver illustrato sinteticamente i metodi di gestione clinica a fronte del riscontro della presenza di un cluster di microcalcificazioni mammarie, con riferimento al caso di specie ha illustrato quanto segue: "Nel caso di specie, per certo, la procedura con tru-cut, se pur tentata, è risultata impraticabile per la sede superficiale dette microcalcificazioni;
per le stesse ragioni, solo in ipotesi in considerazione della mancanza delle immagini, impraticabile anche il ricorso al (o a qualsiasi altro sistema sopra ricordato). Parte_2
Pertanto, quando necessaria l'asportazione chirurgica di microcalcificazioni (non così evidente nel caso di specie) con i caratteri dell'area non palpabile è necessario ricorrere all'uso di un 'repere' che possa guidare il chirurgo sulla sede della lesione.
I tipi di repere si dividono in tre gruppi: il repere radionuclidico, così detta ROLL, il repere locale con marcatori tipo carbone o colorante vitale, tipo blu di metilene, ed infine, tra i più diffusi, il repere metallico, ne esistono di varia foggia, il più comune il J-needle. Tutti da posizionare sotto guida mammografica o eventualmente ecografica. Il repere radionuclidico è costoso e non a disposizione di tutte le strutture, i repere con colorante non consentono una guida esterna;
perciò, in genere è preferito il repere metallico, J-needle che consente una guida sul punto anche con manovre esterne.
Infatti, questo è il tipo di repere che è stato usato nei due interventi del caso di specie.
In occasione di biopsie su aree di microcalcificazioni è opportuna, se non obbligatoria, la valutazione radiologica intraoperatoria del pezzo asportato, così da avere la conferma della corretta e completa asportazione delle stesse.
Mentre è sempre indicato, da tutte le linee guida di riferimento, il ricorso all'esame istologico definitivo piuttosto che all'esame istologico intraoperatorio.
Nonostante la più corretta tecnica di asportazione è sempre possibile che la biopsia non rilevi, al controllo intraoperatorio, le microcalcificazioni (sia in toto sia in parte) in questa fattispecie, senza complicare ulteriormente il commento, al chirurgo operatore restano salo due possibilità, allargare la sede di asportazione (specie se può essere indirizzato da elementi morfologici verso un lato dell'incisione) o sospendere l'intervento e rinviare ad un controllo successivo. La decisione poggia su innumerevoli considerazioni, prima fra tutte il grado di sospetto del quadro stesso ed appunto la
7 possibilità di sapere verso quale lato dell'asportazione procedere all'ulteriore allargamento. Nel caso di specie, per quanto di competenza del Dott. l'intervento praticato è evidentemente CP_1 successivo all'inefficace procedura agobioptica tentata da altri sanitari, risultandone corretta l'indicazione anche se solo come opzione di scelta tra intervento ed osservazione;
pure correttamente impostato risulta il ricorso all'applicazione di repere preoperatorio con l'uso del più comune presidio
(ago metallico posizionato sotto controllo mammografico), di fatto replicato nel successivo intervento da altri operatori, non è possibile determinare se fu effettuato il controllo radiologico intraoperatorio del pezzo operatorio asportato;
... Quindi nel complesso, per quanto sopra, ad eccezione dell'incompleto consenso informato, è possibile affermare che non emergano comportamenti censurabili, commissivi od omissivi, negligenti, imperiti od imprudenti nel comportamento del dott. che ebbe a gestire il primo Intervento di biopsia escissionale del CP_1 piccolo cluster di microcalcificazioni, infatti la possibilità del mancato reperimento delle stesse, nonostante le corrette procedure preoperatorie, è evento possibile e previsto, in letteratura e nella comune pratica clinica".
Sulla base di quanto rappresentato il CTU ha ritenuto che “ ... la biopsia escissionale sotto guida di repere metallico praticata presso la ad opera del dott. per Controparte_4 CP_1 asportazione di un cluster di microcalcificazioni risulta eseguita in conformità delle metodiche medico chirurgiche stabilite dalla prassi o dalla scienza medica per quanto riguarda il reperaggio preoperatorio con filo metallico sotto controllo mammografico, così come per l'esecuzione dell'intervento bioptico in anestesia generale;
non è possibile stabilire in questa consulenza tecnica se il 'pezzo asportato' sia stato sottoposto a controllo radiografico intraoperatorio;
l'eventuale non esecuzione del controllo radiologico intraoperatorio del pezzo asportato configurerebbe una difettosa esecuzione relativa alla completezza dei mezzi impiegati, fermo restando che il mancato reperimento delle microcalcificazioni nel pezzo operatorio documentato al controllo intraoperatorio avrebbe potuto comportare come opzione anche la sospensione dell'intervento stesso e la sua ripetizione così come di fatto occorso".
Pertanto il CTU ha escluso ogni aspetto di negligenza o imperizia nell'esecuzione dell'intervento, limitandosi ad affermare che non vi è prova in atti dell'utilizzo del controllo radiologico del pezzo asportato nel corso dell'operazione - controllo radiologico che, secondo quanto specificato in CTU
, era opportuno ma non obbligatorio- , aggiungendo tuttavia che l'utilizzo di tale strumento avrebbe potuto determinare la necessità di sospendere l'intervento e quindi di ripeterlo, ossia un iter terapeutico successivo analogo a quello che si è verificato nel caso di specie. Questo aspetto risulta inoltre ulteriormente chiarito nella risposta del CTU alle note critiche del CTP di parte attrice volte ad evidenziare il mancato utilizzo dello strumento di controllo radiografico nel corso dell'intervento,
8 avendo chiarito che “qualora nel controllo intraoperatorio non vengano rilevate le microcalcificazioni mirate dal repere è opzione del chirurgo operatore evitare di asportare ulteriore parenchima senza una opportuna guida e rimandare, di conseguenza, il paziente ad una successiva rivalutazione alla luce anche dell'istologico definitivo e dei successivi controlli diagnostici".
Pertanto, non è possibile individuare elementi di negligenza nel mancato utilizzo del controllo radiografico del pezzo asportato, dal momento che tale utilizzo, ragionevolmente, non avrebbe determinato una gestione diversa dell'intervento ed un diverso iter clinico successivo (ossia non avrebbe evitato l'indicazione di un successivo intervento chirurgico).
Per le ragioni sopra esposte, essendo emersa dalla CTU svolta l'assenza di negligenza del medico convenuto, la domanda attorea deve essere respinta.
Data la soccombenza, parte attrice deve essere condannata a rimborsare alle parti convenute le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M.55/2014, oltre che a sostenere in via definitiva le spese della CTU”.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità/inammissibilità dell'appello per indeterminatezza dei motivi e violazione dell'art. 342 cpc. Si richiama sul punto l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 cpc l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando però che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass.
Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie, l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado. Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Tale pronuncia di inammissibilità, nella versione vigente ratione temporis, deriva da una valutazione ictu oculi di infondatezza, ed ha, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa azionata (cfr. Cass. 6 sez. ord. 37272 del
29.11.2021). Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (così Cass., SS.UU., 02.02.2016, n. 1914; App. Roma 23.01.2013; Trib. Milano
16.09.2016, n. 10176). Nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi descritta dalla norma, poiché i motivi di appello e le censure alla sentenza impugnata meritano una più approfondita disamina, incompatibile con una pronuncia preliminare di natura sommaria.
9 L'appello proposto da è articolato in cinque motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Omessa motivazione su un punto controverso;
Violazione dei principi in materia di consenso informato;
travisamento dei fatti”, la si duole del fatto che Pt_1 il giudice di prime cure, senza tener conto né della CTU né della CTP, avrebbe omesso di rilevare in sentenza, peraltro senza alcuna motivazione, l'assenza nella cartella clinica di un valido e completo modulo del consenso informato.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c.;
Contraddittorietà manifesta;
violazione delle buone pratiche assistenziali”, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, aderendo alle conclusioni del CTU e senza alcuna considerazione delle osservazioni del CTP, non avrebbe tenuto conto della contraddittorietà ed erroneità delle argomentazioni del consulente circa il mancato controllo radiologico intraoperatorio;
controllo che sarebbe un atto previsto dalle buone pratiche assistenziali ma che, nel caso di specie, era stato del tutto inesistente.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Difetto di istruttoria”, si lamenta la mancata autorizzazione del deposito dei CD delle immagini iconografiche relative alle mammografie del 12.02.2012 e
24.06.2013 che avrebbero consentito di espletare una CTU più esauriente.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Carenza di istruttoria nel giudizio di primo grado”, ci si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali richieste, idonee a verificare talune circostanze necessarie volte a comprovare sia la responsabilità del dott. sia l'eventuale CP_1 danno morale e psicologico riportato dall'appellante.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “Sul risarcimento dei danni”, si contesta il rigetto della domanda come formulata in primo grado e la conseguente omessa pronuncia del Tribunale sulle richieste risarcitorie formulate dall'odierna appellante.
Il primo motivo di gravame relativo al consenso è inammissibile trattandosi di domanda nuova proposta in violazione dell'art.345 cpc.
Nel caso di specie, invero, il profilo del consenso non è mai stato oggetto di domanda né nell'atto di citazione né nelle memorie ex art.183 VI co.n.1 cpc essendo stato lo stesso prospettato solo in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ormai tardivamente.
Ora e venendo agli altri motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente per essere tutti afferenti al profilo soggettivo della responsabilità medica dedotta, va rilevato come essi, non meritino di essere condivisi.
Secondo gli assunti dell'appellante il Giudice di primo grado non avrebbe considerato le osservazioni del CTP dr. né le difese attoree ma, aderendo alle sole valutazioni della CTU non Persona_2 avrebbe tenuto conto dell'evidente contraddittorietà delle stesse con la prima bozza peritale nonché
10 delle erronee argomentazioni della CTU in ordine al mancato controllo radiologico intraoperatorio della porzione mammellare asportata, controllo che non sarebbe avvenuto nel caso in esame. Rileva ancora la come la mancata esecuzione del controllo radiologico, non prodotto in atti ed idoneo Pt_1
a verificare la localizzazione delle microcalcificazioni e l'effettiva asportazione, avrebbe costituito difettosa esecuzione dell'intervento tale da indurre la ad effettuarne un ulteriore Pt_1 successivamente, con conseguente asserita responsabilità del dr. per il doppio intervento. CP_1
Sicchè, le dette doglianze non meritano di essere condivise.
Va premesso che dall'esame della perizia sia emerso come il Ctu abbia dato risposta ai quesiti postigli attraverso un elaborato articolato in modo logico ed anche completo, nel quale questi ha riportato integralmente e pure risposto alle osservazioni di parte attrice. Il Ctu, invero, ha spiegato i motivi per i quali ha ritenuto di non concordare con il parere del Ctp di parte attrice chiarendo in definitiva che l'individuazione della sede da asportare era stata fatta già preliminarmente in modo corretto sulla scorta del centraggio con repere e che “il controllo intraoperatorio del pezzo chirurgico
(apparentemente eseguito) è consigliato ma certamente non è, obbligatorio“ (cfr. pag.34 ctu); ed, infine, il perito ha affermato che esso (controllo intraoperatorio) anche laddove non fosse avvenuto non avrebbe comportato un esito diverso da quello occorso, ribadendo più volte che “Nonostante la più corretta tecnica di asportazione è sempre possibile che la biopsia non rilevi, al controllo intraoperatorio, le microcalcificazioni (sia in toto sia in parte) questa fattispecie, senza complicare ulteriormente il commento, al chirurgo operatore restano solo due possibilità, allargare la sede di asportazione (specie se può essere indirizzato da elementi morfologici verso un lato dell'incisione) o sospendere l'intervento e rinviare ad un controllo successivo.” (cfr. pag.22 ss. Ctu). Ed ancora: “..il mancato reperimento delle microcalcificazioni nel pezzo operatorio documentato al controllo intraoperatorio avrebbe potuto comportare come opzione anche la sospensione dell'intervento stesso e la sua ripetizione così come di fatto occorso.” (pag.25 Ctu). Si legge, invero che “qualora nel controllo intraoperatorio non vengano rilevate le microcalcificazioni mirate dal repere è opzione del chirurgo operatore evitare di asportare ulteriore parenchima senza una opportuna guida e rimandare, di conseguenza, il paziente ad una successiva rivalutazione alla luce anche dell'istologico definitivo e dei successivi controlli diagnostici. Sembra che il CTP confonda il momento chirurgico intraoperatorio (mancato riconoscimento delle microcalcificazioni al controllo radiologico intraoperatorio) con il risultato dell'esame istologico definitivo (mancata asportazione delle microcalcificazioni) seppur ricercate con tecnica chirurgica adeguata (repere preoperatorio).”(pag.
34 CTU).
Ad ogni buon conto, il Ctu ha escluso, in entrambe le ipotesi da ultimo citate (mancato riconoscimento e mancata asportazione), qualsiasi negligenza o imperizia dato che, come esposto, il controllo
11 intraoperatorio (“apparentemente eseguito”, come attestato dal CTP dr. per il dr. Per_3 CP_1 che, all'inizio delle operazioni peritali, informava il Ctu di essere in possesso di un documento relativo al controllo radiologico suddetto, pag.5 CTU), non era comunque obbligatorio e “che è previsto, nella buona pratica clinica, che un piccolo focolaio di microcalcificazioni possa essere mancato anche dalla più corretta tecnica di asportazione.”(p. 34 CTU).
Sulla scorta di quanto esposto, è evidente la correttezza della sentenza del Tribunale e per ciò solo l'insussistenza del denunciato vizio motivazionale, alla luce dell'iter logico seguito e che si è potuto senz'altro ed agevolmente ricostruire dalla motivazione e che, nel merito, la Corte reputa del tutto condivisibile.
Nel caso in esame, dunque, è provato che il ha operato correttamente asportando il CP_1 parenchima mammario così come individuato dal centraggio e posizionamento del repere svolto dalla
Dr.ssa , fatti puntualmente riportati nella cartella clinica (ove risulta la mammografia ed è Per_4 attestato che l'intervento era di asportazione su repere metallico).
Sicché, l'assenza di microcalcificazioni nel referto dell'esame istologico del dr. Per_5 diversamente da quanto dedotto dall'appellante non dimostra alcuna responsabilità professionale in capo al CP_1
È invero emerso come costui eseguiva l'asportazione dell'area delle microcalcificazioni, non visibili né palpabili, così come questa era stata previamente individuata dalla specialista radiografa che aveva infatti eseguito la mammografia e posizionato il filo di repere metallico. Anche il Ctu nel proprio elaborato afferma che: “l'esame istologico del pezzo asportato, non un unico nodulo ma cinque frammenti in toto, non rileva la presenza di microcalcificazioni, questo può avvenire solo per i seguenti motivi: il mancato reperimento delle stesse nel pezzo asportato, il mancato rilievo delle stesse nelle sezioni istologiche esaminate ed infine per il fatto che, a volte, rilievi “calcifici” ancora non consolidati possono sciogliersi con la manipolazione del pezzo operatorio” (pag.9). Il Ctu sottolineava pure, poco dopo, (a pag.10) che il “referto istologico di assenza di microcalcificazioni”
è aspetto, come detto, possibile anche in caso di corretta esecuzione del prelievo.” Del resto, che il abbia rimosso parte delle microcalcificazioni risulta dalla stessa documentazione CP_1 depositata dall'attrice; infatti, dall'esito della indagine mammografica successiva, eseguita il 24.06.13 presso l'PE IN (cfr doc.4) è risultata una riduzione numerica delle microcalcificazioni in oggetto, per cui anche per tale motivo nessun profilo di imperizia o mancanza di diligenza è a questi ascrivibile.
Ed il Ctu ha pure rilevato che, dopo l'intervento del “gli stessi operatori che avevano CP_1 consigliato, e poi eseguito, il tentativo agobioptico sulle calcificazioni rilevate, a questo controllo ne consigliano solo il monitoraggio ecografico e mammografico nel tempo” (pag.11 ctu) e che “anche
12 la RM depone per una condizione di negatività di sospetto oncologico visto l'assenza di aree di alterata intensità di segnale con caratteristiche morfodinamiche deponenti per lesioni neoangiogenetiche” (pag.12 Ctu).
Anche sulla scorta di tali considerazioni, il Ctu ha escluso una qualsivoglia responsabilità del
“… Nel caso di specie, per quanto di competenza del Dott. l'intervento CP_1 CP_1 praticato è evidentemente successivo all'inefficace procedura agobioptica tentata da altri sanitari, risultandone corretta l'indicazione (...); pure correttamente impostato risulta il ricorso all'applicazione di repere preoperatorio con l'uso del più comune presidio (ago metallico posizionato sotto controllo mammografico), di fatto replicato nel successivo intervento da altri operatori;
..” (pag. 23 CTU).
Parte appellante si duole infine della mancata ammissione della prova testimoniale di cui alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e della mancata autorizzazione al deposito dei cd relativi alle immagini iconografiche delle mammografie del 12.2.2012 e del 24.6.2013 effettuate presso l'PE AD SE IN, di cui ai referti già depositati.
A tal fine ha reiterato le dette istanze in sede di precisazione delle conclusioni istando altresì per il rinnovo della ctu.
Sicché va senz'altro richiamato, in questa sede, perché ritenuto dal collegio del tutto condivisibile, il contenuto dell'ordinanza resa da questa Corte a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8-
7-2020 secondo cui “…ritenuto che non può essere ammessa nel presente grado di giudizio la produzione dei CD di cui sopra, trattandosi di riproduzioni meccaniche (art. 2712 c.c.) che l'attrice ben avrebbe potuto depositare nel giudizio di primo grado nei termini assegnati ai sensi dell'art. 183
c.p.c., come rilevato anche dal Tribunale con ordinanza del 19 luglio 2016, e in considerazione del fatto che la non ha né allegato, né dimostrato di non averli potuti produrre nei suddetti termini Pt_1 per causa a lei non imputabile (art. 345 c.p.c., comma 3); ritenuto che non può essere ammessa la prova testimoniale richiesta, non avendo la indicato nell'atto d'appello il nominativo dei testi Pt_1 da esaminare e i capitoli oggetto della prova;
ritenuto che
, in un contesto del genere, non appare necessaria la rinnovazione delle indagini peritali”.
In ogni caso occorre ricordare che è emerso dagli atti che dopo l'inizio delle operazioni peritali, la avanzava istanza per poter consegnare un cd/dvd contenente le immagini iconografiche delle Pt_1 mammografie al Ctu il quale, tuttavia, e diversamente da quanto asserito dall'appellante non ha affatto insistito sulla necessità di ottenerle dichiarando, al contrario, che tale materiale non fosse indispensabile ai fini della risposta ai quesiti;
né si è sin qui chiarito con i motivi di appello proposti in quali termini le conclusioni rassegnate dal ctu avrebbero potuto mutare in presenza di tali riproduzioni.
13 In definitiva l'appello proposto deve ritenersi infondato e va quindi integralmente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (IV scaglione valore fino ad €52.000) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 definitiva Tribunale di Roma, n. 1313/2020, pubblicata il 21/01/2020 così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore di e spese del presente grado, Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 8.469 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...]
le spese del presente grado, Controparte_4 liquidate in complessivi € 8.469 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 2 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NI RA -A LO
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