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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro in persona del dott. Alessandro Barenghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 1468/2022, cui è stato riunito, ai sensi degli artt. 274 cpc e 151 disp att. cpc, quello portante il numero RG 1631/2023, promossa da:
e Parte_1 Parte_2
come da procure depositate nei fascicoli telematici, e con elezione di domicilio presso il suo studio in Viterbo, via Belluno 69.
-ricorrenti
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, e , rappresentati e difesi, ex Controparte_3
art. 417 bis c.p.c., dal funzionario dott. Lorenzo Calvi, delegato dal dirigente dell pro tempore, legalmente Controparte_3
domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi promossi dai ricorrenti, successivamente riuniti ai sensi dell'art 151 disp.att. cpc risultano fondati.
I ricorrenti, sostengono di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo Contr indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto loro la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei
“fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Poste tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto, in principalità, la condanna
Contr del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro
500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale hanno reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato.
Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio contestando CP_1
nel merito la fondatezza delle domande per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione.
Contr Il ha inoltre eccepito la prescrizione delle pretese vantate dalla ricorrente per decorso del termine quinquennale;
detta eccezione risulta Pt_1
meritevole di accoglimento limitatamente alle poste creditorie maturate nell'anno scolastico 2016/2017, attese le risultanze documentali sul punto.
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
È altresì pacifico che i lavoratori non abbiano percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro, oggetto di domanda.
Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121 ss. legge n. 107/2015.
Da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961), ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue: - la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; -la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”; Contr L'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”; non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze
(di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”); -la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della
L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Risulta altresì provato che ciascun ricorrente ha prestato servizio come supplente per l'intera durata degli anni scolastici.
La Suprema Corte, intervenuta nel procedimento ex art 363 bis CPC, ha dettato i seguenti principi: l'azione consentita al lavoratore, in generale, è
l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
la carta è utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in Contr capo alle parti del rapporto;
del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla prestazione della carta per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione di scopo;
rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss.:
-quanto a per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, Parte_1
2019/2020, 2020/2021 e quindi per complessivi € 2000,00 ; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
-quanto a , per gli anni 2019/2020, 2020/2021, Parte_2
2021/2022, 2022/2023 e, quindi, per complessivi euro 2.000,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
conseguentemente condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, ad assegnare ai ricorrenti sopraindicati la “carta CP_2
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
-condanna, infine, il a rifondere ai Controparte_1
ricorrenti le spese del giudizio, spese che liquida in complessivi € 2600,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato a beneficio di , accessori di legge e con distrazione Parte_2
a favore del difensore antistatario.
Genova 20/02/2025
IL GIUDICE
Alessandro Barenghi