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Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2026, n. 17532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17532 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO NA, nata a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 26/01/2026 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA LO, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26/01/2026, la Corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello che era stato proposto da NA MO contro la sentenza del 29/10/2024 con la quale il Tribunale di Bologna, in esito a giudizio ordinario, aveva condannato la MO alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile UnipolSai Assicurazioni s.p.a., disponendo l’esecuzione della suddetta sentenza del Tribunale di Bologna. La Corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello della MO, in particolare, per la ritenuta a-specificità dei motivi di tale impugnazione.
2. Avverso l’indicata ordinanza del 26/01/2026 della Corte d’appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Stefano Colombetti, NA MO, affidato a quattro motivi, argomentati unitariamente, con i quali deduce: 1) Penale Sent. Sez. 2 Num. 17532 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 14/04/2026 «[e]rrore della Corte di Merito nel ritenere la carenza di specificità della impugnazione in sede di merito senza adeguata motivazione specifica»; 2) «[e]rrata contestazione di reato poiché non si è trattato nel caso di specie di ipotesi di reato consumato»; 3) [c]onseguent[i] errores in procedendo et iudicando in nesso di causa con la doglianza di diritto di cui infra al n. 1)»; 4) [i]n via subordinata errore di diritto del Tribunale di Bologna prima e della Corte d’Appello in sede di impugnazione». La Corte d’appello di Bologna avrebbe dichiarato inammissibile l’appello «sulla base di argomentazioni non condivisibili» e senza «spiega[re] adeguatamente in cosa vi sia stata una carenza e specificità motivazionale nella doglianza di merito». Secondo la ricorrente, «i motivi doglianti sono stati elencati e motivati adeguatamente», atteso che, nel proprio atto di appello, ella aveva «sviluppato censure ed argomentazioni conferenti e specifiche proprio in relazione ad una specificità motivazionale rilevata nella sentenza di primo grado, che invece non ha tenuto conto delle importanti circostanze portate all’attenzione del Tribunale prima e successivamente della Corte d’Appello». La motivazione resa dal Tribunale di Bologna non avrebbe «tenuto in debita considerazione il corretto comportamento della MO NA la quale nel momento determinante ed estrinsecativo della supposta volontà criminosa in capo alla stessa e sotto il profilo di cui al 110 c.p. ha, invero […] riconosciuto […] che non vi era stato alcun sinistro con la vettura della NO SA». Il «principale errore di diritto» sarebbe consistito nel ritenere che il reato si fosse consumato, «in contrasto con la realtà della vicenda», «poiché già al primo passaggio determinante sia la MO NA che la NO SA hanno in claris espresso come non vi sia stato alcun incidente, non continuando a confermare la prima versione così desistendo volontariamente a qualsiasi profitto illecito». In ordine a tale aspetto, il proprio difensore aveva «sviluppato conferente tematica anche tramite l’atto di appello che ha sottolineato tale primo passaggio fondamentale, con la conseguenza che in realtà l’atto di appello è stato svolto in ossequio a quanto dettato dall’art. 581 c.p.p.». Il denunciato errore di diritto risulterebbe da quanto era stato dichiarato dal testimone Giuseppe Piccoli, titolare dell’agenzia investigativa che aveva svolto accertamenti sul sinistro per conto della compagnia assicuratrice UnipolSai Assicurazioni s.p.a., atteso che egli aveva riferito che sia la ricorrente sia SA NO avevano spontaneamente dichiarato come «“non vi fosse stato alcun incidente tra le due autovetture in proprietà alle stesse o comunque in loro uso”» (così il ricorso). Ciò farebbe emergere «la nessuna volontà dolosa specifica o eventuale o de relato o comunque preconizzante al conseguimento fisico dell’illecito, ergo risarcimento con denaro», con la «conseguenza in punto di diritto che semmai la contestazione […] poteva forse, in mera teoria, essere quella del mero tentativo, anche se […] neppure tale ipotesi poteva sussistere». 2 La MO espone poi che il suo difensore, nell’atto di appello, aveva «svolto debita considerazione e tematica sul punto, così attendendo al dispositivo di cui all’art. 581 c.p.p. certamente ed oggettivamente dogliandosi su tale passaggio ritenuto giustamente fondamentale e prodromico sull’intera vicenda». Dopo avere premesso che «il delitto consumato si può rilevare solo ed unicamente qualora un comportamento commissivo od omissivo sia portato a compimento», la MO deduce che «[n]el caso in esame un vantaggio non è minimamente avvenuto per le parti, dato il ravvedimento operoso espresso in claris da entrambe le persone che avrebbero avuto l’incidente e sia il Tribunale di Bologna prima e poi la Corte d’Appello distrettuale con ordinanza d’inammissibilità hanno commesso de plano un erroresin procedendo et iudicando». La ricorrente ribadisce che tale «doglianza fondamentale era invece stata operata dalla difesa nella doglianza d’appello trattandosi vieppiù di argomentazione di puro diritto». Non vi sarebbe stata alcuna genericità dell’appello tale da determinarne l’inammissibilità, «in quanto la difesa si è dogliata della sentenza di primo grado impugnando i punti salienti dedotti in sentenza di primo grado, tenuto altresì in debita considerazione che ovviamente le tesi che si propongono in primo grado vengono ulteriormente dedotte in appello in uno alle specifiche impugnazioni sui medesimi punti salienti della vicenda, come nel caso in esame». Secondo la MO, non avrebbe potuto essere ritenuto neppure il tentativo del delitto, «stante le dichiarazioni in prima comparizione davanti all’Ispettore dell’Assicurazione che hanno costituito un logico sbarramento anche al mero tentativo di reato». Non corrisponderebbe al vero che, nell’atto di appello, non vi era un motivo specifico al riguardo, «tenuto conto che la spiegazione di tale doglianza è stata invece compiutamente argomentata in modo esaustivo, e vista anche la censura della Corte d’Appello che appare generica e non articolata tale da renderla tamquam non esset». Nell’atto di appello, erano stati «adeguatamente esposti gli specifici motivi come anche l’assoluta mancanza, come detto, di richieste risarcitorie avanzate dalla MO NA visto il comportamento corretto post denuncia sinistro che ha messo fine a tutta la posizione senza alcun danno per l’Assicurazione, argomento specificamente dedotto in appello dalla difesa, nonché il richiamo in claris a quanto deposto dal teste TO UD sulla insussistenza di richieste risarcitorie e parimenti su ulteriori totali rinunce di qualsiasi natura da parte della MO NA. Argomentazioni […] ampiamente trattate e dedotte nei motivi di doglianza di merito». La motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe «errata» anche là dove la Corte d’appello di Bologna «non ha tenuto conto della mancata escussione del teste EM LU […], importante ai fini del decidere, doglianza espressamente dedotta nell’atto di appello con adeguata motivazione». L’immediata «espressa volontà della MO NA e […] anche il comportamento 3 della stessa NO SA di non adempiere ad un ipotetico percorso criminoso» integrerebbero «un Ravvedimento Operoso Preliminare, completo e annullante del tutto di un ipotetico disegno criminoso». Il ragionamento che sarebbe stato seguito dalla Corte d’appello di Bologna non sarebbe condivisibile in quanto sarebbe «evidente che se una tesi viene respinta in primo grado, risulta inevitabile sempre in punto di diritto riproporre le stesse argomentazioni al giudice ad Quem, con gli opportuni sviluppi come nel caso in esame». In caso contrario, non si comprenderebbe «cosa dovrebbe esemplificare la difesa se non dolersi del mancato accoglimento delle domande e conclusioni conferenti e motivate proposte in primo grado». Sarebbe «in claris che le doglianze non possono che essere riproposte». La ricorrente rappresenta «il puerile comportamento della stessa NO SA atteso che l’auto da lei acquistata e condotta fosse dotata di dispositivo Octo Telematics ergo Scatola Nera per cui l’errore nella dichiarazione, poi comunque subito smentita, non può certo essere riportato ad un comportamento doloso specifico o generico o eventuale ma ad un marchiano errore in buona fede». La Corte d’appello di Bologna non avrebbe «specifica[to] cosa avrebbe dovuto svolgere la difesa della comparente, che in realtà ha svolto le doglianze di merito fattualmente, in ordine logico, conseguenziale e coinvolgendo anche l’inesistenza di una volontà vuoi truffaldina o comunque di indebito arricchimento». La ricorrente deduce ancora come: «tenuto conto di tutte le argomentazioni e risultanze istruttorie nonché l’atto di doglianza di merito […], a tutto voler concedere, ben poteva essere al più ritenuto un fatto di particolare tenuità quanto accaduto, motivandolo adeguatamente». Ciò «considerando che l’importo lamentato in richiesta risarcitoria, subito declinata senza soluzione di continuità quindi in via definitiva, nei confronti dell’ipotetica parte lesa Assicurazione Unipol, sarebbe stato parafrasando – come un breve batter di ciglia – atteso che la medesima assicurazione ha un rilevante patrimonio ed un giro d’affari di milioni di euro». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi, nella parte in cui, con essi, la ricorrente ha contestato la dichiarazione di inammissibilità del proprio appello per mancanza di specificità dei relativi motivi, sono fondati, nei termini e nei limiti che seguono.
2. La Corte d’appello di Bologna ha ritenuto, in primo luogo, che fosse a-specifico il motivo di appello con il quale la MO aveva dedotto l’«assenza dell’elemento “soggettivo”» (così l’ordinanza impugnata) del reato. La Corte d’appello di Bologna appare affermare ciò con riferimento al motivo di appello n. 1), con il quale l’appellante aveva appunto dedotto l’«insussistenza dell’elemento soggettivo del reato», con particolare riferimento, come immediatamente risulta dalla 4 successiva esposizione, all’elemento del dolo specifico del «fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione» (art. 642 cod. pen.). Secondo l’appellante, tale dolo specifico sarebbe stato insussistente in quanto: a) ella non aveva «mai avanzato all’assicurazione una richiesta di indennizzo» e, come era stato dichiarato dal testimone UD TO, membro della direzione legale antifrode di UnipolSai Assicurazioni s.p.a., non aveva mai ottenuto un indennizzo da tale compagnia assicurativa;
b) quanto al fine di fare conseguire un profitto alle coimputate, ella aveva sempre negato di conoscerle e tale conoscenza non era stata provata, con la conseguente «totale assenza di interesse in capo all’assistita al conseguimento del predetto scopo». Con il motivo di appello, la MO aveva altresì contestato le affermazioni del Tribunale di Bologna secondo cui: a) le circostanze che le coimputate SA NO e IN ZA «rinunciavano ad ogni richiesta risarcitoria» e che la MO «disconosceva il sinistro, rinunciando anch’essa ad ogni pretesa risarcitoria» sarebbero state «ammissive di responsabilità e vani tentativi di rinunciare alle proprie pretese nei confronti della compagnia assicurativa», atteso che ella aveva «fin da subito escluso qualsivoglia forma di responsabilità e non ha mai ammesso alcunché a suo carico»; b) l’«elemento soggettivo si inferisce dall’elemento oggettivo», atteso che «le condotte della sig.ra MO sono logicamente incompatibili con l’elemento soggettivo del dolo specifico». Secondo la Corte d’appello di Bologna, tale motivo di appello sarebbe stato a-specifico in quanto proposto «ignorando completamente la specifica motivazione della sentenza impugnata (e le prove agli atti)» (per difetto, quindi, di specificità estrinseca). Si deve in proposito osservare che, alla luce dell’indicato contenuto del motivo di appello, contrariamente a quanto è stato sostenuto dalla Corte d’appello di Bologna, non si può ritenere che l’appellante avesse ignorato: a) né la motivazione della sentenza del Tribunale di Bologna, le cui affermazioni erano state oggetto dei ricordati espliciti e puntuali rilievi critici;
b) né «le prove agli atti», atteso che il motivo di appello appariva invece consistere proprio nella contestazione che tali prove, dell’iniziale denuncia del sinistro e della successiva rinuncia alla pratica assicurativa, fossero tali da evidenziare la sussistenza del dolo specifico del reato. Il motivo di appello avrebbe pertanto dovuto essere delibato nella sua fondatezza o no ma non si poteva ritenere difettare di specificità.
3. La Corte d’appello di Bologna ha ritenuto, in secondo luogo, che fosse a-specifico il motivo di appello con il quale la MO «chiede l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.» (così l’ordinanza impugnata). La Corte d’appello di Bologna appare affermare ciò con riferimento al motivo di appello n. 2), con il quale l’appellante aveva appunto dedotto la «sussistenza di causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - omessa motivazione». Secondo l’appellante: a) il fatto sarebbe stato di particolare tenuità «per le modalità 5 della condotta della sig.ra MO – anche susseguenti al reato – (si indicano a titolo esemplificativo e non tassativo le seguenti condotte: l’imputata non ha avanzato richiesta di risarcimento del danno;
non ha istruito nelle indagini della compagnia assicurativa né della Procura;
ha sempre avanzato richiesta riparatoria del danno nonostante fosse in gravi situazioni economiche-ma la somma veniva rifiutata dalla parte civile perché ritenuta non esigua) nonché per l’esiguità del danno dalla stessa determinato (non ha comportato nessun costo di indagine a carico dell’assicurazione collaborando sin dall’inizio né ha ottenuto alcuna somma di indennizzo), il tutto valutato ai sensi dell’art. 133 c.p.»; b) a fronte della richiesta del proprio difensore di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., il Tribunale di Bologna «nulla decideva in merito, con ciò determinando un’omissione nella motivazione della sentenza». Secondo la Corte d’appello di Bologna, tale motivo di appello sarebbe stato a-specifico in quanto proposto: a) «senza minimamente indicare gli “elementi di fatto” dai quali dedurre tale dedotta “esiguità” [del danno]» (per difetto, quindi, di specificità intrinseca); b) «ignorando completamente ancora una volta la motivazione della sentenza di primo grado che ha espressamente quantificato in ben 3.713,95 Euro “il danno materiale provato in istruttoria dibattimentale” subito dalla persona offesa, circostanza questa che da sola escludeva qualsivoglia possibilità di applicazione dell’invocato art. 131-bis c.p., ma ha addirittura subordinato il beneficio della Sospensione condizionale della pena al pagamento di tale importo […], ulteriore circostanza che escludeva manifestamente l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.» (per difetto, quindi, anche di specificità estrinseca). Si deve in proposito osservare che, alla luce dell’indicato contenuto del motivo di appello, contrariamente a quanto è stato sostenuto dalla Corte d’appello di Bologna, non si può ritenere: a) né che l’appellante non avesse indicato gli elementi di fatto che sorreggevano la sua richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., atteso che tale indicazione era invece presente;
b) né che la MO avesse ignorato la motivazione della sentenza del Tribunale di Bologna, atteso che tale sentenza non conteneva una motivazione in ordine alla configurabilità (o no) della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., causa che la Corte d’appello di Bologna ha finito, perciò, per escludere essa stessa nel merito, motivando, in tale modo, in realtà, non l’insussistenza dei requisiti di forma dell’appello ma il rigetto del motivo di appello. Si deve in proposito rilevare che neppure il “nuovo” comma 1-bis dell’art. 581 cod. proc. pen. (comma introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) attribuisce al giudice dell’appello che può dichiararne l’inammissibilità la valutazione dell’eventuale infondatezza, foss’anche manifesta, dei motivi. È del resto appena il caso di rammentare come la manifesta infondatezza dei motivi costituisca, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., causa speciale di inammissibilità del solo ricorso per cassazione. Anche il motivo di appello in questione non si poteva pertanto ritenere difettare di 6 specificità.
4. Si deve infine rilevare che la MO aveva proposto anche un terzo motivo di appello (n. 3), con il quale aveva dedotto il «difetto di prova per omessa assunzione del teste EM LU e per erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali», e con cui aveva anche chiesto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Tale motivo di appello non appare essere stato considerato dalla Corte d’appello di Bologna.
5. Come è stato rilevato anche dalla Corte d’appello di Bologna, il reato, contestato come commesso il 14/06/2017, si è estinto per prescrizione il 14/02/2025, cioè prima della pronuncia dell’impugnata ordinanza della Corte d’appello di Bologna. Peraltro, atteso che, come si è detto, si procede anche agli effetti civili, non è possibile dichiarare immediatamente l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, semplicemente escludendo la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen., ma, poiché il ricorso dell’imputata impone la valutazione del compendio probatorio “a cognizione piena”, è necessario disporre l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bologna per l’ulteriore corso (Sez. 5, n. 46780 del 20/09/2021, Nobile, Rv. 282380-01; Sez. 2, n. 8935 del 21/01/2020, Pulcrano, Rv. 278588-01. Si veda anche, successivamente: Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01). La regolazione delle spese è rimessa all’esito definitivo del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Spese al definitivo. Così è deciso, 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA LO, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26/01/2026, la Corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello che era stato proposto da NA MO contro la sentenza del 29/10/2024 con la quale il Tribunale di Bologna, in esito a giudizio ordinario, aveva condannato la MO alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile UnipolSai Assicurazioni s.p.a., disponendo l’esecuzione della suddetta sentenza del Tribunale di Bologna. La Corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello della MO, in particolare, per la ritenuta a-specificità dei motivi di tale impugnazione.
2. Avverso l’indicata ordinanza del 26/01/2026 della Corte d’appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Stefano Colombetti, NA MO, affidato a quattro motivi, argomentati unitariamente, con i quali deduce: 1) Penale Sent. Sez. 2 Num. 17532 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 14/04/2026 «[e]rrore della Corte di Merito nel ritenere la carenza di specificità della impugnazione in sede di merito senza adeguata motivazione specifica»; 2) «[e]rrata contestazione di reato poiché non si è trattato nel caso di specie di ipotesi di reato consumato»; 3) [c]onseguent[i] errores in procedendo et iudicando in nesso di causa con la doglianza di diritto di cui infra al n. 1)»; 4) [i]n via subordinata errore di diritto del Tribunale di Bologna prima e della Corte d’Appello in sede di impugnazione». La Corte d’appello di Bologna avrebbe dichiarato inammissibile l’appello «sulla base di argomentazioni non condivisibili» e senza «spiega[re] adeguatamente in cosa vi sia stata una carenza e specificità motivazionale nella doglianza di merito». Secondo la ricorrente, «i motivi doglianti sono stati elencati e motivati adeguatamente», atteso che, nel proprio atto di appello, ella aveva «sviluppato censure ed argomentazioni conferenti e specifiche proprio in relazione ad una specificità motivazionale rilevata nella sentenza di primo grado, che invece non ha tenuto conto delle importanti circostanze portate all’attenzione del Tribunale prima e successivamente della Corte d’Appello». La motivazione resa dal Tribunale di Bologna non avrebbe «tenuto in debita considerazione il corretto comportamento della MO NA la quale nel momento determinante ed estrinsecativo della supposta volontà criminosa in capo alla stessa e sotto il profilo di cui al 110 c.p. ha, invero […] riconosciuto […] che non vi era stato alcun sinistro con la vettura della NO SA». Il «principale errore di diritto» sarebbe consistito nel ritenere che il reato si fosse consumato, «in contrasto con la realtà della vicenda», «poiché già al primo passaggio determinante sia la MO NA che la NO SA hanno in claris espresso come non vi sia stato alcun incidente, non continuando a confermare la prima versione così desistendo volontariamente a qualsiasi profitto illecito». In ordine a tale aspetto, il proprio difensore aveva «sviluppato conferente tematica anche tramite l’atto di appello che ha sottolineato tale primo passaggio fondamentale, con la conseguenza che in realtà l’atto di appello è stato svolto in ossequio a quanto dettato dall’art. 581 c.p.p.». Il denunciato errore di diritto risulterebbe da quanto era stato dichiarato dal testimone Giuseppe Piccoli, titolare dell’agenzia investigativa che aveva svolto accertamenti sul sinistro per conto della compagnia assicuratrice UnipolSai Assicurazioni s.p.a., atteso che egli aveva riferito che sia la ricorrente sia SA NO avevano spontaneamente dichiarato come «“non vi fosse stato alcun incidente tra le due autovetture in proprietà alle stesse o comunque in loro uso”» (così il ricorso). Ciò farebbe emergere «la nessuna volontà dolosa specifica o eventuale o de relato o comunque preconizzante al conseguimento fisico dell’illecito, ergo risarcimento con denaro», con la «conseguenza in punto di diritto che semmai la contestazione […] poteva forse, in mera teoria, essere quella del mero tentativo, anche se […] neppure tale ipotesi poteva sussistere». 2 La MO espone poi che il suo difensore, nell’atto di appello, aveva «svolto debita considerazione e tematica sul punto, così attendendo al dispositivo di cui all’art. 581 c.p.p. certamente ed oggettivamente dogliandosi su tale passaggio ritenuto giustamente fondamentale e prodromico sull’intera vicenda». Dopo avere premesso che «il delitto consumato si può rilevare solo ed unicamente qualora un comportamento commissivo od omissivo sia portato a compimento», la MO deduce che «[n]el caso in esame un vantaggio non è minimamente avvenuto per le parti, dato il ravvedimento operoso espresso in claris da entrambe le persone che avrebbero avuto l’incidente e sia il Tribunale di Bologna prima e poi la Corte d’Appello distrettuale con ordinanza d’inammissibilità hanno commesso de plano un erroresin procedendo et iudicando». La ricorrente ribadisce che tale «doglianza fondamentale era invece stata operata dalla difesa nella doglianza d’appello trattandosi vieppiù di argomentazione di puro diritto». Non vi sarebbe stata alcuna genericità dell’appello tale da determinarne l’inammissibilità, «in quanto la difesa si è dogliata della sentenza di primo grado impugnando i punti salienti dedotti in sentenza di primo grado, tenuto altresì in debita considerazione che ovviamente le tesi che si propongono in primo grado vengono ulteriormente dedotte in appello in uno alle specifiche impugnazioni sui medesimi punti salienti della vicenda, come nel caso in esame». Secondo la MO, non avrebbe potuto essere ritenuto neppure il tentativo del delitto, «stante le dichiarazioni in prima comparizione davanti all’Ispettore dell’Assicurazione che hanno costituito un logico sbarramento anche al mero tentativo di reato». Non corrisponderebbe al vero che, nell’atto di appello, non vi era un motivo specifico al riguardo, «tenuto conto che la spiegazione di tale doglianza è stata invece compiutamente argomentata in modo esaustivo, e vista anche la censura della Corte d’Appello che appare generica e non articolata tale da renderla tamquam non esset». Nell’atto di appello, erano stati «adeguatamente esposti gli specifici motivi come anche l’assoluta mancanza, come detto, di richieste risarcitorie avanzate dalla MO NA visto il comportamento corretto post denuncia sinistro che ha messo fine a tutta la posizione senza alcun danno per l’Assicurazione, argomento specificamente dedotto in appello dalla difesa, nonché il richiamo in claris a quanto deposto dal teste TO UD sulla insussistenza di richieste risarcitorie e parimenti su ulteriori totali rinunce di qualsiasi natura da parte della MO NA. Argomentazioni […] ampiamente trattate e dedotte nei motivi di doglianza di merito». La motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe «errata» anche là dove la Corte d’appello di Bologna «non ha tenuto conto della mancata escussione del teste EM LU […], importante ai fini del decidere, doglianza espressamente dedotta nell’atto di appello con adeguata motivazione». L’immediata «espressa volontà della MO NA e […] anche il comportamento 3 della stessa NO SA di non adempiere ad un ipotetico percorso criminoso» integrerebbero «un Ravvedimento Operoso Preliminare, completo e annullante del tutto di un ipotetico disegno criminoso». Il ragionamento che sarebbe stato seguito dalla Corte d’appello di Bologna non sarebbe condivisibile in quanto sarebbe «evidente che se una tesi viene respinta in primo grado, risulta inevitabile sempre in punto di diritto riproporre le stesse argomentazioni al giudice ad Quem, con gli opportuni sviluppi come nel caso in esame». In caso contrario, non si comprenderebbe «cosa dovrebbe esemplificare la difesa se non dolersi del mancato accoglimento delle domande e conclusioni conferenti e motivate proposte in primo grado». Sarebbe «in claris che le doglianze non possono che essere riproposte». La ricorrente rappresenta «il puerile comportamento della stessa NO SA atteso che l’auto da lei acquistata e condotta fosse dotata di dispositivo Octo Telematics ergo Scatola Nera per cui l’errore nella dichiarazione, poi comunque subito smentita, non può certo essere riportato ad un comportamento doloso specifico o generico o eventuale ma ad un marchiano errore in buona fede». La Corte d’appello di Bologna non avrebbe «specifica[to] cosa avrebbe dovuto svolgere la difesa della comparente, che in realtà ha svolto le doglianze di merito fattualmente, in ordine logico, conseguenziale e coinvolgendo anche l’inesistenza di una volontà vuoi truffaldina o comunque di indebito arricchimento». La ricorrente deduce ancora come: «tenuto conto di tutte le argomentazioni e risultanze istruttorie nonché l’atto di doglianza di merito […], a tutto voler concedere, ben poteva essere al più ritenuto un fatto di particolare tenuità quanto accaduto, motivandolo adeguatamente». Ciò «considerando che l’importo lamentato in richiesta risarcitoria, subito declinata senza soluzione di continuità quindi in via definitiva, nei confronti dell’ipotetica parte lesa Assicurazione Unipol, sarebbe stato parafrasando – come un breve batter di ciglia – atteso che la medesima assicurazione ha un rilevante patrimonio ed un giro d’affari di milioni di euro». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi, nella parte in cui, con essi, la ricorrente ha contestato la dichiarazione di inammissibilità del proprio appello per mancanza di specificità dei relativi motivi, sono fondati, nei termini e nei limiti che seguono.
2. La Corte d’appello di Bologna ha ritenuto, in primo luogo, che fosse a-specifico il motivo di appello con il quale la MO aveva dedotto l’«assenza dell’elemento “soggettivo”» (così l’ordinanza impugnata) del reato. La Corte d’appello di Bologna appare affermare ciò con riferimento al motivo di appello n. 1), con il quale l’appellante aveva appunto dedotto l’«insussistenza dell’elemento soggettivo del reato», con particolare riferimento, come immediatamente risulta dalla 4 successiva esposizione, all’elemento del dolo specifico del «fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione» (art. 642 cod. pen.). Secondo l’appellante, tale dolo specifico sarebbe stato insussistente in quanto: a) ella non aveva «mai avanzato all’assicurazione una richiesta di indennizzo» e, come era stato dichiarato dal testimone UD TO, membro della direzione legale antifrode di UnipolSai Assicurazioni s.p.a., non aveva mai ottenuto un indennizzo da tale compagnia assicurativa;
b) quanto al fine di fare conseguire un profitto alle coimputate, ella aveva sempre negato di conoscerle e tale conoscenza non era stata provata, con la conseguente «totale assenza di interesse in capo all’assistita al conseguimento del predetto scopo». Con il motivo di appello, la MO aveva altresì contestato le affermazioni del Tribunale di Bologna secondo cui: a) le circostanze che le coimputate SA NO e IN ZA «rinunciavano ad ogni richiesta risarcitoria» e che la MO «disconosceva il sinistro, rinunciando anch’essa ad ogni pretesa risarcitoria» sarebbero state «ammissive di responsabilità e vani tentativi di rinunciare alle proprie pretese nei confronti della compagnia assicurativa», atteso che ella aveva «fin da subito escluso qualsivoglia forma di responsabilità e non ha mai ammesso alcunché a suo carico»; b) l’«elemento soggettivo si inferisce dall’elemento oggettivo», atteso che «le condotte della sig.ra MO sono logicamente incompatibili con l’elemento soggettivo del dolo specifico». Secondo la Corte d’appello di Bologna, tale motivo di appello sarebbe stato a-specifico in quanto proposto «ignorando completamente la specifica motivazione della sentenza impugnata (e le prove agli atti)» (per difetto, quindi, di specificità estrinseca). Si deve in proposito osservare che, alla luce dell’indicato contenuto del motivo di appello, contrariamente a quanto è stato sostenuto dalla Corte d’appello di Bologna, non si può ritenere che l’appellante avesse ignorato: a) né la motivazione della sentenza del Tribunale di Bologna, le cui affermazioni erano state oggetto dei ricordati espliciti e puntuali rilievi critici;
b) né «le prove agli atti», atteso che il motivo di appello appariva invece consistere proprio nella contestazione che tali prove, dell’iniziale denuncia del sinistro e della successiva rinuncia alla pratica assicurativa, fossero tali da evidenziare la sussistenza del dolo specifico del reato. Il motivo di appello avrebbe pertanto dovuto essere delibato nella sua fondatezza o no ma non si poteva ritenere difettare di specificità.
3. La Corte d’appello di Bologna ha ritenuto, in secondo luogo, che fosse a-specifico il motivo di appello con il quale la MO «chiede l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.» (così l’ordinanza impugnata). La Corte d’appello di Bologna appare affermare ciò con riferimento al motivo di appello n. 2), con il quale l’appellante aveva appunto dedotto la «sussistenza di causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - omessa motivazione». Secondo l’appellante: a) il fatto sarebbe stato di particolare tenuità «per le modalità 5 della condotta della sig.ra MO – anche susseguenti al reato – (si indicano a titolo esemplificativo e non tassativo le seguenti condotte: l’imputata non ha avanzato richiesta di risarcimento del danno;
non ha istruito nelle indagini della compagnia assicurativa né della Procura;
ha sempre avanzato richiesta riparatoria del danno nonostante fosse in gravi situazioni economiche-ma la somma veniva rifiutata dalla parte civile perché ritenuta non esigua) nonché per l’esiguità del danno dalla stessa determinato (non ha comportato nessun costo di indagine a carico dell’assicurazione collaborando sin dall’inizio né ha ottenuto alcuna somma di indennizzo), il tutto valutato ai sensi dell’art. 133 c.p.»; b) a fronte della richiesta del proprio difensore di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., il Tribunale di Bologna «nulla decideva in merito, con ciò determinando un’omissione nella motivazione della sentenza». Secondo la Corte d’appello di Bologna, tale motivo di appello sarebbe stato a-specifico in quanto proposto: a) «senza minimamente indicare gli “elementi di fatto” dai quali dedurre tale dedotta “esiguità” [del danno]» (per difetto, quindi, di specificità intrinseca); b) «ignorando completamente ancora una volta la motivazione della sentenza di primo grado che ha espressamente quantificato in ben 3.713,95 Euro “il danno materiale provato in istruttoria dibattimentale” subito dalla persona offesa, circostanza questa che da sola escludeva qualsivoglia possibilità di applicazione dell’invocato art. 131-bis c.p., ma ha addirittura subordinato il beneficio della Sospensione condizionale della pena al pagamento di tale importo […], ulteriore circostanza che escludeva manifestamente l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.» (per difetto, quindi, anche di specificità estrinseca). Si deve in proposito osservare che, alla luce dell’indicato contenuto del motivo di appello, contrariamente a quanto è stato sostenuto dalla Corte d’appello di Bologna, non si può ritenere: a) né che l’appellante non avesse indicato gli elementi di fatto che sorreggevano la sua richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., atteso che tale indicazione era invece presente;
b) né che la MO avesse ignorato la motivazione della sentenza del Tribunale di Bologna, atteso che tale sentenza non conteneva una motivazione in ordine alla configurabilità (o no) della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., causa che la Corte d’appello di Bologna ha finito, perciò, per escludere essa stessa nel merito, motivando, in tale modo, in realtà, non l’insussistenza dei requisiti di forma dell’appello ma il rigetto del motivo di appello. Si deve in proposito rilevare che neppure il “nuovo” comma 1-bis dell’art. 581 cod. proc. pen. (comma introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) attribuisce al giudice dell’appello che può dichiararne l’inammissibilità la valutazione dell’eventuale infondatezza, foss’anche manifesta, dei motivi. È del resto appena il caso di rammentare come la manifesta infondatezza dei motivi costituisca, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., causa speciale di inammissibilità del solo ricorso per cassazione. Anche il motivo di appello in questione non si poteva pertanto ritenere difettare di 6 specificità.
4. Si deve infine rilevare che la MO aveva proposto anche un terzo motivo di appello (n. 3), con il quale aveva dedotto il «difetto di prova per omessa assunzione del teste EM LU e per erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali», e con cui aveva anche chiesto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Tale motivo di appello non appare essere stato considerato dalla Corte d’appello di Bologna.
5. Come è stato rilevato anche dalla Corte d’appello di Bologna, il reato, contestato come commesso il 14/06/2017, si è estinto per prescrizione il 14/02/2025, cioè prima della pronuncia dell’impugnata ordinanza della Corte d’appello di Bologna. Peraltro, atteso che, come si è detto, si procede anche agli effetti civili, non è possibile dichiarare immediatamente l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, semplicemente escludendo la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen., ma, poiché il ricorso dell’imputata impone la valutazione del compendio probatorio “a cognizione piena”, è necessario disporre l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bologna per l’ulteriore corso (Sez. 5, n. 46780 del 20/09/2021, Nobile, Rv. 282380-01; Sez. 2, n. 8935 del 21/01/2020, Pulcrano, Rv. 278588-01. Si veda anche, successivamente: Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01). La regolazione delle spese è rimessa all’esito definitivo del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Spese al definitivo. Così è deciso, 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7