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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4341 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato PETRACIN ISABELLA
e
VO RM, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato GALLO NICOLA e dall'avvocato NOGARA SILVIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal sig. Pt_1
e la sig.ra VO MI in data 05/06/1993, nel comune di IM (VR), (anno 1993 – numero 02
[...]
– parte II – Serie A), ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle Annotazioni
e Trascrizioni di legge.
2) Stante il venir meno dei presupposti, revocare il contributo al mantenimento in favore del figlio Pt_2
e pari ad €300,00 mensili e ciò con decorrenza dal mese di novembre 2024.
[...]
3) Stante l'indipendenza economica dei coniugi, gli stessi rinunciano a richiedere reciprocamente un contributo al proprio mantenimento.
pagina 1 di 3 Rinunciano pertanto reciprocamente ad avanzare domanda di corresponsione di un assegno divorzile non sussistendone i presupposti.
4) I coniugi dichiarano di aver già definito ogni altro loro rapporto patrimoniale e di non vantare alcuna altra pretesa reciproca.
5) Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in IM (VR) in data 05/06/1993.
All'esito dell'udienza del 28/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di
Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 06/09/2018
e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da VO MI Parte_1
in IM (VR) il 05/06/1993 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
IM (VR) al n. 2, parte II, serie A, anno 1993;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4341 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato PETRACIN ISABELLA
e
VO RM, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato GALLO NICOLA e dall'avvocato NOGARA SILVIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal sig. Pt_1
e la sig.ra VO MI in data 05/06/1993, nel comune di IM (VR), (anno 1993 – numero 02
[...]
– parte II – Serie A), ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle Annotazioni
e Trascrizioni di legge.
2) Stante il venir meno dei presupposti, revocare il contributo al mantenimento in favore del figlio Pt_2
e pari ad €300,00 mensili e ciò con decorrenza dal mese di novembre 2024.
[...]
3) Stante l'indipendenza economica dei coniugi, gli stessi rinunciano a richiedere reciprocamente un contributo al proprio mantenimento.
pagina 1 di 3 Rinunciano pertanto reciprocamente ad avanzare domanda di corresponsione di un assegno divorzile non sussistendone i presupposti.
4) I coniugi dichiarano di aver già definito ogni altro loro rapporto patrimoniale e di non vantare alcuna altra pretesa reciproca.
5) Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in IM (VR) in data 05/06/1993.
All'esito dell'udienza del 28/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di
Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 06/09/2018
e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da VO MI Parte_1
in IM (VR) il 05/06/1993 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
IM (VR) al n. 2, parte II, serie A, anno 1993;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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