Sentenza 15 dicembre 2005
Massime • 1
Integra la contravvenzione di cui agli artt. 8 e 23 del D.Lgs. 29 maggio 1991 n. 178 la messa in commercio di sostanze medicamentose della tradizionale farmacopea cinese munite di foglietti che ne illustrano le proprietà terapeutiche e i dosaggi e le modalità di somministrazione in assenza di autorizzazione del Ministero della Sanità o dell'autorizzazione comunitaria prevista dal Regolamento CEE n. 2309/93. (Nella specie la Corte ha ritenuto che in base al D.Lgs. 25 maggio 1991 n. 178 erano da considerare sostanze medicinali confezioni di Balsamo di tigre munite di foglietti che ne illustravano le proprietà terapeutiche per raffreddori, mal di testa, vertigini, dolori reumatici, ecc. e che per le stesse si rendeva, quindi, necessaria l'autorizzazione sanitaria per la vendita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2005, n. 12929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12929 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/12/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 2342
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 22642/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HU AN HU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 09/11/2004 dalla Corte d'appello di Genova. la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 09/11/2004, la corte d'appello di Genova, parzialmente riformando quella resa il 19/09/2003 dal locale tribunale monocratico, ha sostituito con l'ammenda di Euro 1.710,00 L. n. 689 del 1981, ex art. 53 la pena inflitta a carico di Hu AN Hu quale colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 178 del 1991, art. 8 e art. 23, comma 3, concedendogli il beneficio della sospensione condizionale.
All'imputato era stato contestato di aver posto in vendita nel suo esercizio commerciale di Genova varie sostanze presentate come specialità medicinali in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale (reato accertato il 22/02/2001).
Confermando il giudizio di responsabilità, la Corte Territoriale ha in sintesi osservato che quasi tutti i prodotti posti in commercio dall'imputato erano accompagnati da foglietti che ne illustravano le proprietà curative;
e che l'altro prodotto, il AM di GR, anche se non accompagnato da foglietti illustrativi, è notoriamente conosciuto dal consumatore italiano per le sue qualità terapeutiche. Si trattava pertanto di "specialità medicinali" ai sensi del D.Lgs. n. 178 del 1991, art. 1, le quali richiedevano la preventiva autorizzazione del Ministero della Sanità, che però non l'aveva mai rilasciata e anzi aveva disposto il sequestro del AM di Trigre", appunto per la sua notoria diffusione sul mercato.
2 - Il difensore di Hu AN Hu ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi a sostegno.
2.1 - Col primo denuncia violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2, perché il collegio d'appello, che all'udienza del 23/06/2004 aveva respinto una eccezione difensiva dichiarando in conseguenza la contumacia dell'imputato, era mutato alla successiva udienza del 09/11/2004, in cui la causa era stata decisa. Infatti il presidente Sansa, presente alla prima udienza, era stato sostituito alla udienza seguente dal presidente Torti.
2.2 - Col secondo motivo il difensore denuncia violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, riproponendo l'eccezione preliminare respinta dalla corte territoriale. Sostiene la nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio d'appello, dal momento che questi aveva "eletto" un nuovo e diverso domicilio, perciò implicitamente revocando l'elezione precedente. 2.3 - Col terzo e ultimo motivo il ricorrente lamenta manifesta illogicità di motivazione in ordine alla qualità di specialità medicinali dei prodotti messi in vendita e alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
Sostiene che il AM di GR non aveva foglietti illustrativi e che l'imputato non lo aveva mai presentato come medicamentoso;
mentre gli altri prodotti recavano indicazioni terapeutiche talmente improbabili da risultare del tutto inefficaci anche agli occhi del profano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Le eccezioni processuali sono infondate.
Non sussiste anzitutto la dedotta violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2, giacché il principio di immutabilità del giudice consacrato da questa norma impone soltanto la identità tra il giudice che decide e quello che ha partecipato al dibattimento, cioè all'assunzione delle prove e alla discussione finale. La verifica della costituzione delle parti, la dichiarazione di contumacia dell'imputato e la risoluzione delle questioni preliminari appartengono alla fase degli atti introduttivi, che precede quella del dibattimento propriamente detto. È lo stesso art. 492 c.p.p. a precisare espressamente che solo dopo aver compiuto le citate incombenze introduttive, il presidente (o il giudice monocratico) dichiara aperto il dibattimento. In sostanza il principio di immutabilità risponde alla evidente esigenza che a decidere il giudizio sia lo stesso giudice che ha partecipato alla istruzione e discussione dibattimentale. In tal senso è la giurisprudenza costante di questa corte (v. per tutte Sez. 1^, n. 11700 del 05/10/1998, Lo Porto, rv. 211796, nonché Sez. 6^ n. 4916 del 03/12/2003, Mele, rv. 229507). Nel caso di specie, il primo collegio aveva soltanto dichiarato la contumacia dell'imputato dopo aver respinto una eccezione del difensore relativa alla validità della notifica del decreto di citazione a giudizio, rinviando quindi il processo senza aprire il dibattimento;
mentre il secondo collegio aveva presieduto la discussione ed emesso la decisione finale, senza violare perciò il principio di immutabilità del giudice.
4 - Altrettanto infondata è la seconda questione.
Nell'atto di appello l'imputato aveva "eletto" domicilio in via Sampierdarena, senza però indicare la persona presso la quale la notificazione doveva essere eseguita (cd. domiciliataro). Si trattava perciò, nonostante l'uso improprio della terminologia, di una semplice "dichiarazione" di domicilio (atto ricognitivo), che come tale non poteva configurare una revoca della precedente "elezione" di domicilio, ritualmente avvenuta con l'indicazione del domiciliatario (atto negoziale).
In tal senso è la giurisprudenza costante di questa corte, che ribadisce la prevalenza della elezione rispetto alla dichiarazione di domicilio e precisa che la elezione di domicilio può essere vanificata solo da una revoca espressa successiva (ex plurimis Sez. 1^, n. 3161 del 05/12/1994, Semeraro, rv. 200682; Sez. 3^, n. 10309 del 29/10/1996, Sarnataro, rv. 206725; Sez. 5^, n. 4870 del 15/12/1999, P.C. in proc. Pedde, rv. 204633). Correttamente perciò la corte genovese ha ritenuto valida la notificazione del decreto di citazione a giudizio avvenuta presso il domicilio ritualmente eletto e non nel domicilio successivamente dichiarato.
5 - Infine va disattesa anche la censura di merito.
Secondo il D.Lgs. 29 maggio 1991 n. 178 sono "medicinali" tutte quelle sostanze che sono presentate come dotate di proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, o che sono somministrate all'uomo o all'animale per stabilire una diagnosi medica o per ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale (art. 1, comma 1).
Sono invece "specialità medicinali" quelle sostanze medicinali preparate e immesse in commercio con una denominazione speciale e in confezione particolare (art. 1, comma 3). Nel caso di specie è stato accertato che Hu AN Hu metteva in commercio nel suo negozio numerose confezioni di varie sostanze medicamentose della tradizionale farmacopea cinese, munite di foglietti che ne illustravano le proprietà terapeutiche (per raffreddore, mal di testa, vertigini, dolori reumatici, etc.), e indicavano i dosaggi e le modalità di somministrazione. L'imputato deteneva per la vendita anche 34 scatolette metalliche di Balsamo di Tigre, che non erano munite di foglietti illustrativi. Si tratta però di un prodotto tipico della farmacopea cinese - come ha rilevato in particolare il giudice di primo grado - che è pubblicizzato e conosciuto da tempo presso il consumatore italiano come unguento terapeutico per distorsioni, contratture, infiammazioni articolari, emicranie (proprio perché avrebbe l'effetto di dilatare i vasi capillari della pelle e richiamare il sangue nella parte del corpo in cui il balsamo è applicato).
Non v'è dubbio quindi che si tratti di sostanze medicinali, in quanto presentate al pubblico (attraverso i foglietti illustrativi o attraverso la notoria prospettazione fattane dai commercianti) come dotate di qualità terapeutiche;
e di specialità medicinali, in quanto commercializzate con una denominazione speciale e in confezioni particolari. Come specialità medicinali, a norma del D.Lgs. 29 maggio 1991 n. 178, art. 8, potevano essere messe in commercio solo dopo aver ottenuto un'autorizzazione del Ministero della Sanità o un'autorizzazione comunitaria secondo il Reg. CEE n. 2309/1993. Essendo privo delle autorizzazioni necessarie, l'imputato era soggetto alla sanzione penale di cui al D.Lgs. n. 178 del 1991, art. 23, comma 3. 6 - Va solo osservato d'ufficio che il reato non è ancora prescritto, giacché al periodo prescrizionale massimo di quattro anni e mezzo (22/08/2005) va aggiunto un periodo di sospensione del processo per complessivi cinque mesi e undici giorni ex Cass. Sez. Un. n. 1021 dell'11/01/2002, Cremonese, rv. 220509, di talché la prescrizione maturerà solo in data 02/02/2006.
7 - Il ricorso va pertanto respinto. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2006