Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 dicembre 2023 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 maggio 2024 |
Commentari • 34
- 1. avvocaticartellesattorialiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 12 giugno 2025
Stai valutando di attivare una procedura di sovraindebitamento per uscire dai debiti, ma ti sei imbattuto in una sigla che ti ha fatto sorgere un dubbio: chi paga l'OCC? Chi sostiene i costi dell'Organismo di Composizione della Crisi? E soprattutto: è una spesa che puoi permetterti in un momento in cui non riesci a pagare nemmeno le rate? È una delle domande più frequenti – e più comprensibili – di chi sta cercando di ricominciare dopo una crisi economica. L'OCC è una figura obbligatoria in queste procedure: è l'organismo che prende in carico il tuo caso, nomina il gestore della crisi e verifica la documentazione. Insomma, è il “ponte” tra te e il Tribunale. Ma sì, va pagato. Quanto …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 58
- 1. Trib. Foggia, sentenza 04/10/2024, n. 2619Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO in persona della giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 4.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6988/2022 R.G.L. vertente TRA Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Maruzzi RICORRENTE E Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Sedda e Amodio Marzocchella RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.9.2022, parte ricorrente ha adito …Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- contributi previdenziali·
- annullamento automatico debiti·
- cessazione materia del contendere·
- compensazione spese di lite·
- legge di bilancio 2023·
- soccombenza virtuale
Versioni del testo
- Art. 1.
Finalita'
1. La presente legge, nel rispetto dell' articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresi' i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' articolo 117 della Costituzione :
«Art. 117 (La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali). - Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». - Art. 2. Definizione e oggetto della professione 1. Si definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6, nonche' il soggetto gia' abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1.
2. Costituiscono attivita' propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civilta' di un territorio e della sua comunita', dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificita' territoriali.
3. La visita guidata, oggetto dell'attivita' di cui al comma 2, ha il fine di:
a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identita' locali;
b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identita' nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilita' di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessita' di rispettarlo;
c) garantire la qualita' delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilita', nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore. - Articolo 3Art. 3. Esercizio della professione di guida turistica 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica e' subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.
2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a). I medesimi requisiti non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.
3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall' articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attivita' di guida turistica non puo' essere interdetto o ostacolato.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56)) .