Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2014, n. 32704
CASS
Sentenza 17 aprile 2014

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Massime1

In tema di sottrazione di beni pignorati, il reato di cui all'art. 388 cod. pen. è configurabile non solo quando la rimozione sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato, e ciò anche senza una materiale "amotio". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che la vendita della cosa pignorata fosse inopponibile al creditore pignorante, in quanto quest'ultimo sarebbe stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria per far accertare il suo diritto in caso di contestazione da parte del terzo acquirente in buona fede).

Commentario1

  • 1Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa (1) del Codice penale…
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. 2. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. 3. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2014, n. 32704
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32704
Data del deposito : 17 aprile 2014

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