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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 18/12/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1529/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. DE OR PRESIDENTE dott.ssa MA RI GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1529/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Binetti;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Enrico D'Angelo; CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da foglio depositato congiuntamente il 9.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.9.2025 ha promosso il presente Parte_1 giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
l 29.6.2013 a Pesaro.
[...]
Si è costituita CP_1
pagina 1 di 5 Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e hanno precisato le conclusioni congiuntamente.
Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1982) e Parte_1 CP_1
(nata nel 1981) hanno contratto matrimonio il 29.6.2013 a Pesaro (v.
[...] doc. 1 del ricorrente). La coppia ha un figlio, nato il [...].
Il Tribunale di Pesaro con sentenza n.123/2024 del 3.2.2024 ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi (v. doc. 8, 9 e 10 del ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (v. doc.2 del ricorrente). Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n.2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico e rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minorenne. Pertanto vengono recepite dal Tribunale.
Le spese di causa vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1529/2025
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 29.6.2013 a Pesaro, trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello Stato Civile del Comune al n.45, parte II, serie A, anno 2013;
B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
pagina 2 di 5 C) dà atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti, depositate nel fascicolo telematico il 9.12.2025, di seguito trascritte:
“Tutto ciò premesso e considerato, i Ricorrenti e Parte_1 CP_1 come rispettivamente sopra rappresentati, difesi e domiciliati, avendo
[...] raggiunto una intesa in ordine alle condizioni e all'assetto da dare alla famiglia nel futuro, e convenendo consensualmente di mantenere le condizioni di separazione omologate dall'intestato Tribunale in quella sede, che di seguito si ritrascrivono, con la sola variazione dell'ammontare del contributo ordinario per il mantenimento del minore e del calendario di frequentazione del minore.
CONDIZIONI
1. e 2. – omissis, perché superate
3. Il figlio di anni 11 è affidato congiuntamente ai suoi Persona_2 genitori ed avrà collocazione prevalente presso la casa della madre.
4. Il bimbo starà:
a) con la madre i giorni del lunedì, martedì, sabato e domenica dall'uscita dalla scuola al rientro a scuola del giorno dopo;
b) con il padre i giorni di mercoledì, giovedì e venerdì, stessi orari;
c) la settimana successiva, con il padre gli stessi giorni indicati sub. a) e con la madre i giorni indicati sub. b), e così via a settimane alternate;
d) durante l'anno scolastico il bimbo sarà accompagnato a scuola dal genitore
(o da chi da lui delegato) presso il quale ha passato la precedente giornata, e ritirato da quello (o da chi da lui delegato) presso il quale passerà la giornata in corso.
e) Il bimbo passerà il giorno 25 Dicembre ad anni alterni con uno dei genitori, il giorno 26 Dicembre con l'altro, i giorni 24 e 31 Dicembre e 1° gennaio, i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con i singoli genitori. I due genitori passeranno insieme al bimbo il giorno del suo compleanno;
f) passerà, infine, una settimana continuativa durante le vacanze Per_2 estive coi singoli genitori;
g) La gestione del bambino resterà affidata ai genitori in via diretta. Fermo restando il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con il nipote, in caso di impedimento di uno dei genitori (da intendersi: malattia, ferie, pagina 3 di 5 vacanze, impegni di lavoro straordinari o legati all'attività di fotografo del padre) nel periodo in cui è previsto che il bambino sia presso di sé Per_2 verrà gestito dall'altro genitore, che potrà tenerlo per la durata dell'impedimento; in caso di indisponibilità anche dell'altro genitore, il bambino verrà gestito – rispettivamente – dalla nonna paterna in sostituzione del padre, e dai nonni materni in sostituzione della madre.
In caso di impedimento del padre il bimbo verrà accompagnato a scuola dalla nonna paterna e dai nonni materni nel caso di impedimento della madre.
5. Poiché il figlio passa gli stessi spazi temporali presso le case dei Per_2 suoi genitori, che quindi già provvedono in pari misura al di lui mantenimento,
contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla Parte_1 moglie entro il giorno 12 di ogni mese la minor somma di Euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per famiglie di operai e impiegati, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Pesaro;
il padre contribuirà in ragione del 50% delle spese relative alla logopedia, alla assistenza-aiuto compiti e alla attività
Scout.
6. L'assegno Unico-Universale oggi pari a mensili Euro 162,00 sarà suddiviso in pari quota tra i coniugi;
7. I giustificativi delle spese detraibili/deducibili (spese mediche, per l'acquisto di farmaci, attività scolastiche e ludiche, ecc.) saranno intestati al figlio, con il codice fiscale del medesimo, e saranno detratte/dedotte fiscalmente da entrambi i genitori al 50% ciascuno.
8. I coniugi si riconoscono proprietari esclusivi dei beni mobili registrati ad essi intestati.
9. è proprietario esclusivo di un bene immobile sito in Via dei Parte_1
Guazzi N. 3/D della frazione S. RIa dell'Arzilla di Pesaro, distinto al N.C.E.U. di Pesaro, sez. N, Foglio 10, Particella 445, subalterno 13, cat. A/2, vani 6, piano terra, Rendita Catastale Euro 464,81, oltre a garage pertinenziale distinto al Foglio 10, Particella 445, subalterno 14, cat. C/6, superficie 25 mq., piano S1,
Rendita Catastale Euro 58,10, gravato da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo erogato da CP_2
pagina 4 di 5 10. è proprietaria esclusiva di un immobile sito a Pesaro (PU), CP_1
Strada Costa di Fagnano n. 4, costituito da:
- appartamento suo abitazione distinto al catasto Fabbricati del Comune di
Pesaro, sez. C, al Foglio 3 Part. 173, Subalterno 18, piano T, cat. A/2, vani 5,5, rendita catastale Euro 511,29;
- posto auto pertinenziale distinto al catasto fabbricati del Comune di Pesaro, sez. C, al Foglio 3 Part. 173, Subalterno 13, piano T, cat. C/6, mq. 50, rendita catastale Euro 136,86;
- locale magazzino distinto al catasto fabbricati del Comune di Pesaro, sez. C, al Foglio 3 Part. 173, Subalterno 19, piano S1, cat. C/2, mq. 51, rendita catastale Euro 163,30;
- scoperto comune distinta al catasto fabbricati del Comune di Pesaro, sez. C, al Foglio 3 Part. 173, Subalterno 23, piano T, cat. F/1, mq. 731.
11. è depositaria fiduciaria di un libretto di deposito a risparmio CP_1 intestato al figlio avente il saldo di Euro 3.380,00 circa e di certificati di Per_2 deposito delle Poste Italiane il cui saldo è pari ad Euro 850,00 circa al tempo della separazione. Ella non potrà disporre delle somme senza l'autorizzazione espressa del marito al quale si obbliga di consegnare copia dei due documenti nel termine di giorni 20 dalla data del presente atto, nonché entro il giorno 30 giugno di ogni successivo anno.
I coniugi sin d'ora si obbligano a rendersi reciprocamente l'assenso per il rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio.
12. – omissis, perché superata.“
Spese di causa compensate.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, a Pesaro in data 17 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
MA RI DE OR atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. DE OR PRESIDENTE dott.ssa MA RI GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1529/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Binetti;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Enrico D'Angelo; CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da foglio depositato congiuntamente il 9.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.9.2025 ha promosso il presente Parte_1 giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
l 29.6.2013 a Pesaro.
[...]
Si è costituita CP_1
pagina 1 di 5 Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e hanno precisato le conclusioni congiuntamente.
Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1982) e Parte_1 CP_1
(nata nel 1981) hanno contratto matrimonio il 29.6.2013 a Pesaro (v.
[...] doc. 1 del ricorrente). La coppia ha un figlio, nato il [...].
Il Tribunale di Pesaro con sentenza n.123/2024 del 3.2.2024 ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi (v. doc. 8, 9 e 10 del ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (v. doc.2 del ricorrente). Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n.2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico e rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minorenne. Pertanto vengono recepite dal Tribunale.
Le spese di causa vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1529/2025
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 29.6.2013 a Pesaro, trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello Stato Civile del Comune al n.45, parte II, serie A, anno 2013;
B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
pagina 2 di 5 C) dà atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti, depositate nel fascicolo telematico il 9.12.2025, di seguito trascritte:
“Tutto ciò premesso e considerato, i Ricorrenti e Parte_1 CP_1 come rispettivamente sopra rappresentati, difesi e domiciliati, avendo
[...] raggiunto una intesa in ordine alle condizioni e all'assetto da dare alla famiglia nel futuro, e convenendo consensualmente di mantenere le condizioni di separazione omologate dall'intestato Tribunale in quella sede, che di seguito si ritrascrivono, con la sola variazione dell'ammontare del contributo ordinario per il mantenimento del minore e del calendario di frequentazione del minore.
CONDIZIONI
1. e 2. – omissis, perché superate
3. Il figlio di anni 11 è affidato congiuntamente ai suoi Persona_2 genitori ed avrà collocazione prevalente presso la casa della madre.
4. Il bimbo starà:
a) con la madre i giorni del lunedì, martedì, sabato e domenica dall'uscita dalla scuola al rientro a scuola del giorno dopo;
b) con il padre i giorni di mercoledì, giovedì e venerdì, stessi orari;
c) la settimana successiva, con il padre gli stessi giorni indicati sub. a) e con la madre i giorni indicati sub. b), e così via a settimane alternate;
d) durante l'anno scolastico il bimbo sarà accompagnato a scuola dal genitore
(o da chi da lui delegato) presso il quale ha passato la precedente giornata, e ritirato da quello (o da chi da lui delegato) presso il quale passerà la giornata in corso.
e) Il bimbo passerà il giorno 25 Dicembre ad anni alterni con uno dei genitori, il giorno 26 Dicembre con l'altro, i giorni 24 e 31 Dicembre e 1° gennaio, i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con i singoli genitori. I due genitori passeranno insieme al bimbo il giorno del suo compleanno;
f) passerà, infine, una settimana continuativa durante le vacanze Per_2 estive coi singoli genitori;
g) La gestione del bambino resterà affidata ai genitori in via diretta. Fermo restando il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con il nipote, in caso di impedimento di uno dei genitori (da intendersi: malattia, ferie, pagina 3 di 5 vacanze, impegni di lavoro straordinari o legati all'attività di fotografo del padre) nel periodo in cui è previsto che il bambino sia presso di sé Per_2 verrà gestito dall'altro genitore, che potrà tenerlo per la durata dell'impedimento; in caso di indisponibilità anche dell'altro genitore, il bambino verrà gestito – rispettivamente – dalla nonna paterna in sostituzione del padre, e dai nonni materni in sostituzione della madre.
In caso di impedimento del padre il bimbo verrà accompagnato a scuola dalla nonna paterna e dai nonni materni nel caso di impedimento della madre.
5. Poiché il figlio passa gli stessi spazi temporali presso le case dei Per_2 suoi genitori, che quindi già provvedono in pari misura al di lui mantenimento,
contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla Parte_1 moglie entro il giorno 12 di ogni mese la minor somma di Euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per famiglie di operai e impiegati, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Pesaro;
il padre contribuirà in ragione del 50% delle spese relative alla logopedia, alla assistenza-aiuto compiti e alla attività
Scout.
6. L'assegno Unico-Universale oggi pari a mensili Euro 162,00 sarà suddiviso in pari quota tra i coniugi;
7. I giustificativi delle spese detraibili/deducibili (spese mediche, per l'acquisto di farmaci, attività scolastiche e ludiche, ecc.) saranno intestati al figlio, con il codice fiscale del medesimo, e saranno detratte/dedotte fiscalmente da entrambi i genitori al 50% ciascuno.
8. I coniugi si riconoscono proprietari esclusivi dei beni mobili registrati ad essi intestati.
9. è proprietario esclusivo di un bene immobile sito in Via dei Parte_1
Guazzi N. 3/D della frazione S. RIa dell'Arzilla di Pesaro, distinto al N.C.E.U. di Pesaro, sez. N, Foglio 10, Particella 445, subalterno 13, cat. A/2, vani 6, piano terra, Rendita Catastale Euro 464,81, oltre a garage pertinenziale distinto al Foglio 10, Particella 445, subalterno 14, cat. C/6, superficie 25 mq., piano S1,
Rendita Catastale Euro 58,10, gravato da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo erogato da CP_2
pagina 4 di 5 10. è proprietaria esclusiva di un immobile sito a Pesaro (PU), CP_1
Strada Costa di Fagnano n. 4, costituito da:
- appartamento suo abitazione distinto al catasto Fabbricati del Comune di
Pesaro, sez. C, al Foglio 3 Part. 173, Subalterno 18, piano T, cat. A/2, vani 5,5, rendita catastale Euro 511,29;
- posto auto pertinenziale distinto al catasto fabbricati del Comune di Pesaro, sez. C, al Foglio 3 Part. 173, Subalterno 13, piano T, cat. C/6, mq. 50, rendita catastale Euro 136,86;
- locale magazzino distinto al catasto fabbricati del Comune di Pesaro, sez. C, al Foglio 3 Part. 173, Subalterno 19, piano S1, cat. C/2, mq. 51, rendita catastale Euro 163,30;
- scoperto comune distinta al catasto fabbricati del Comune di Pesaro, sez. C, al Foglio 3 Part. 173, Subalterno 23, piano T, cat. F/1, mq. 731.
11. è depositaria fiduciaria di un libretto di deposito a risparmio CP_1 intestato al figlio avente il saldo di Euro 3.380,00 circa e di certificati di Per_2 deposito delle Poste Italiane il cui saldo è pari ad Euro 850,00 circa al tempo della separazione. Ella non potrà disporre delle somme senza l'autorizzazione espressa del marito al quale si obbliga di consegnare copia dei due documenti nel termine di giorni 20 dalla data del presente atto, nonché entro il giorno 30 giugno di ogni successivo anno.
I coniugi sin d'ora si obbligano a rendersi reciprocamente l'assenso per il rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio.
12. – omissis, perché superata.“
Spese di causa compensate.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, a Pesaro in data 17 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
MA RI DE OR atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5