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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 25/02/2026, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 993/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE NE VA BATTISTA, Presidente
RA ZO, TO
CHIANURA PIETRO VITO, GI
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4925/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casal Velino
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34677 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11225 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 506/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 25 settembre 2025, il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento esecutivi IMU e TASI relativi all'anno d'imposta 2019, notificati dal Comune di Casal Velino in data 27 giugno 2025, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili.
Nel merito, il ricorrente ha ricostruito una fase endoprocedimentale, rappresentando che in data 03.01.2025 il Comune gli avrebbe notificato lo schema d'atto n. 15394 del 28.12.2024 relativo a IMU 2019 e lo schema d'atto n. 15397 del 28.12.2024 relativo a TASI 2019, al fine di attivare il contraddittorio preventivo, e che in data 28.02.2025 egli avrebbe trasmesso le controdeduzioni, evidenziando la non debenza dell'imposta in ragione della propria qualifica di imprenditore agricolo professionale e della conduzione diretta dei fondi.
Successivamente, in data 27.06.2025, il Comune ha notificato gli avvisi oggi impugnati: l'avviso IMU 2019
n. 34677, con richiesta di pagamento di euro 72.005,00, e l'avviso TASI 2019 n. 11225, con richiesta di euro
8.541,00, riferiti ai medesimi beni. Il ricorrente ha indicato, quali terreni oggetto di imposizione, le particelle del foglio 7 (tra cui particella 88 e altre particelle 408, 410, 411, 413, 416, 419, 424, 435, 438) e ha sostenuto che, pur essendo talune aree ricomprese nel PRG in comparti che il Comune ha trattato come edificabili, esse in realtà presentano destinazioni incompatibili con la pretesa imponibile o includono porzioni non edificabili che l'Ente avrebbe nondimeno assunto a base di calcolo. Quanto ai motivi di ricorso, il ricorrente ha formulato in sintesi due censure principali. Con la prima, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 504/1992 e dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, per omesso riconoscimento dell'esenzione IMU/TASI spettante al coltivatore diretto o IAP iscritto alla previdenza agricola, richiamando altresì l'art. 78-bis del D.L. 104/2020 in tema di interpretazione autentica delle agevolazioni
IMU. Con la seconda, ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina sul presupposto oggettivo dell'imposizione, richiamando l'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, e sostenendo che, sulla base del certificato di destinazione urbanistica prot. n. 5829 del 18.05.2023 e della disamina tecnica, i terreni assoggettati non sarebbero edificabili ovvero il Comune avrebbe incluso a tassazione superfici (viabilità, parcheggi, zone agricole, attrezzature) non qualificabili come edificabili secondo lo strumento urbanistico.
Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la mancata presentazione di una dichiarazione di variazione IMU non potrebbe determinare decadenza dal beneficio in assenza di espressa previsione normativa, e ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi deducendo il danno grave e irreparabile correlato all'entità delle somme richieste. In punto di prova dei presupposti soggettivi, il contribuente ha depositato documentazione attestante la qualifica agricola e l'iscrizione previdenziale, richiamando, tra gli allegati, la domanda di iscrizione IAP con inizio attività 10.09.2014 e gli atti INPS relativi alla contribuzione 2019, nonché le dichiarazioni fiscali IRAP e IVA 2019; Il Comune di Casal Velino si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni, con le quali insisteva per il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità degli avvisi impugnati e la natura edificabile delle aree oggetto di imposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. In via preliminare, va rilevata la ritualità dell'impugnazione. Gli avvisi risultano notificati in data 27.06.2025 e il ricorso risulta notificato il 25.09.2025. Tenuto conto del termine decadenziale di sessanta giorni ex art. 21
D.Lgs. 546/1992 e della sospensione feriale dei termini processuali nel mese di agosto, la proposizione dell'azione deve ritenersi tempestiva, essendo le date di notifica documentalmente riscontrate e coerenti con il computo del termine. Nel merito, la prima censura del ricorrente, incentrata sull'esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, è fondata. La disciplina positiva, come richiamata dal ricorrente, ancora l'agevolazione ai requisiti soggettivi di qualifica e iscrizione previdenziale, mentre l'eventuale contestazione dell'Ente impositore deve confrontarsi con l'onere di allegare e provare circostanze idonee a vincere la presunzione che dall'iscrizione previdenziale discende, secondo la ricostruzione costante della giurisprudenza di legittimità. Sul punto, il ricorrente ha richiamato la pronuncia di legittimità resa tra le stesse parti in analoga fattispecie, Cass., sez. tributaria, 26.11.2024, n. 30456, nonché le decisioni Cass., sez. tributaria, 12.05.2023,
n. 13131, Cass., sez. tributaria, 23.06.2023, n. 18083 e Cass., sez. tributaria, 26.06.2023, n. 18181, che valorizzano il dato dell'iscrizione previdenziale quale presupposto idoneo, con presunzione relativa, a fondare il riconoscimento dell'agevolazione, ferma la possibilità di prova contraria. Tali precedenti, per come riportati negli atti, evidenziano che la disciplina IMU, anche alla luce degli interventi normativi richiamati nel ricorso, tende a concentrare la verifica sul requisito formale-sostanziale dell'iscrizione e della qualifica, senza imporre al contribuente un ulteriore aggravio probatorio, salvo contestazione specifica dell'ente impositore. Nel caso concreto, il ricorrente ha allegato elementi documentali a sostegno della propria posizione soggettiva e della conduzione agricola, tra cui il fascicolo aziendale e il verbale di accertamento redatto il 28.08.2023 richiamato in ricorso, oltre alla documentazione previdenziale e fiscale. Tale compendio probatorio, non essendo stato contrastato da specifiche allegazioni e prove contrarie del Comune nel materiale difensivo presente in fascicolo, consente di ritenere integrato il requisito soggettivo richiesto per l'esenzione. Resta poi da esaminare la seconda censura, relativa al presupposto oggettivo dell'imposizione e all'asserita erronea qualificazione e quantificazione delle superfici imponibili. Anche tale doglianza risulta fondata, per quanto occorra osservarla in via subordinata, essendo già assorbente la prima ragione di accoglimento. Il ricorrente ha infatti dedotto che, alla luce del certificato di destinazione urbanistica prot. n. 5829 del 18.05.2023 e della disamina tecnica, i terreni non sarebbero edificabili o, comunque, il Comune avrebbe assunto a base di calcolo superfici comprendenti porzioni con destinazione a viabilità, parcheggi, attrezzature e zone agricole, che non possono essere trattate come edificabili ai fini del tributo. Il ricorso riporta esempi analitici, tra cui la particella 88, in cui una parte risulta zona agricola E e una parte viabilità di piano, e ulteriori particelle per le quali l'Ente avrebbe utilizzato l'intera superficie del lotto pur a fronte di destinazioni miste. La documentazione urbanistica richiamata dal ricorrente, per come rappresentata in atti, appare idonea a porre in discussione la legittimità del calcolo dell'imponibile, dovendosi rammentare che la qualificazione di area edificabile dipende dallo strumento urbanistico e dalle effettive destinazioni, e che l'imposizione non può estendersi a superfici che, in base a tali destinazioni, risultino sottratte alla edificabilità privata. In questa prospettiva, la Corte richiama il principio, ormai consolidato, secondo cui la nozione tributaria di area edificabile è collegata alla classificazione urbanistica e alla concreta attitudine edificatoria secondo gli strumenti vigenti, e che l'utilizzabilità edificatoria non può essere affermata in via indiscriminata in difetto dei presupposti urbanistici. Quanto alla doglianza relativa alla mancata presentazione di dichiarazioni di variazione IMU, la Corte osserva che l'eventuale inosservanza di obblighi dichiarativi, ove accertata, non integra di per sé ragione di decadenza dall'esenzione in assenza di una specifica previsione che correli alla mera omissione l'effetto decadenziale, ferma la possibilità per il Comune di contestare in concreto l'insussistenza dei requisiti sostanziali. Nel caso in esame, tuttavia, la verifica dei presupposti sostanziali conduce già all'accoglimento del ricorso, con conseguente irrilevanza decisiva della questione dichiarativa.
Ne discende, in conclusione, che gli avvisi di accertamento impugnati non possono trovare conferma.
L'accoglimento discende sia dall'integrazione dei requisiti soggettivi per l'esenzione IMU/TASI come dedotta e documentata, sia, in via concorrente, dalla fondatezza delle censure sul presupposto oggettivo e sulla determinazione delle superfici imponibili alla luce delle destinazioni urbanistiche rappresentate in atti.
Pertanto, il ricorso così come proposto è fondato e motivato, per cui, è meritevole di un pieno accoglimento.
Per il principio della soccombenza, il Comune di Casal Velino, va condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida come in dispositivo, da distrarsi in parti uguali a favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, riunitasi in camera di consiglio, cosi decide: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla – l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2019 n. 34677 del 20.05.2025; – l'avviso di accertamento esecutivo TASI anno 2019 n. 11225 del 20.05.2025, b)condanna il
Comune di Casal Velino al pagamento delle spese di giustizia in favore del ricorrente per euro 2000,00 oltre oneri accessori se dovuti, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno, il 06 febbraio 2026
Il GI relatore Il Presidente Vincenzo
OR AN BA De SI
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE NE VA BATTISTA, Presidente
RA ZO, TO
CHIANURA PIETRO VITO, GI
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4925/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casal Velino
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34677 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11225 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 506/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 25 settembre 2025, il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento esecutivi IMU e TASI relativi all'anno d'imposta 2019, notificati dal Comune di Casal Velino in data 27 giugno 2025, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili.
Nel merito, il ricorrente ha ricostruito una fase endoprocedimentale, rappresentando che in data 03.01.2025 il Comune gli avrebbe notificato lo schema d'atto n. 15394 del 28.12.2024 relativo a IMU 2019 e lo schema d'atto n. 15397 del 28.12.2024 relativo a TASI 2019, al fine di attivare il contraddittorio preventivo, e che in data 28.02.2025 egli avrebbe trasmesso le controdeduzioni, evidenziando la non debenza dell'imposta in ragione della propria qualifica di imprenditore agricolo professionale e della conduzione diretta dei fondi.
Successivamente, in data 27.06.2025, il Comune ha notificato gli avvisi oggi impugnati: l'avviso IMU 2019
n. 34677, con richiesta di pagamento di euro 72.005,00, e l'avviso TASI 2019 n. 11225, con richiesta di euro
8.541,00, riferiti ai medesimi beni. Il ricorrente ha indicato, quali terreni oggetto di imposizione, le particelle del foglio 7 (tra cui particella 88 e altre particelle 408, 410, 411, 413, 416, 419, 424, 435, 438) e ha sostenuto che, pur essendo talune aree ricomprese nel PRG in comparti che il Comune ha trattato come edificabili, esse in realtà presentano destinazioni incompatibili con la pretesa imponibile o includono porzioni non edificabili che l'Ente avrebbe nondimeno assunto a base di calcolo. Quanto ai motivi di ricorso, il ricorrente ha formulato in sintesi due censure principali. Con la prima, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 504/1992 e dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, per omesso riconoscimento dell'esenzione IMU/TASI spettante al coltivatore diretto o IAP iscritto alla previdenza agricola, richiamando altresì l'art. 78-bis del D.L. 104/2020 in tema di interpretazione autentica delle agevolazioni
IMU. Con la seconda, ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina sul presupposto oggettivo dell'imposizione, richiamando l'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, e sostenendo che, sulla base del certificato di destinazione urbanistica prot. n. 5829 del 18.05.2023 e della disamina tecnica, i terreni assoggettati non sarebbero edificabili ovvero il Comune avrebbe incluso a tassazione superfici (viabilità, parcheggi, zone agricole, attrezzature) non qualificabili come edificabili secondo lo strumento urbanistico.
Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la mancata presentazione di una dichiarazione di variazione IMU non potrebbe determinare decadenza dal beneficio in assenza di espressa previsione normativa, e ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi deducendo il danno grave e irreparabile correlato all'entità delle somme richieste. In punto di prova dei presupposti soggettivi, il contribuente ha depositato documentazione attestante la qualifica agricola e l'iscrizione previdenziale, richiamando, tra gli allegati, la domanda di iscrizione IAP con inizio attività 10.09.2014 e gli atti INPS relativi alla contribuzione 2019, nonché le dichiarazioni fiscali IRAP e IVA 2019; Il Comune di Casal Velino si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni, con le quali insisteva per il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità degli avvisi impugnati e la natura edificabile delle aree oggetto di imposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. In via preliminare, va rilevata la ritualità dell'impugnazione. Gli avvisi risultano notificati in data 27.06.2025 e il ricorso risulta notificato il 25.09.2025. Tenuto conto del termine decadenziale di sessanta giorni ex art. 21
D.Lgs. 546/1992 e della sospensione feriale dei termini processuali nel mese di agosto, la proposizione dell'azione deve ritenersi tempestiva, essendo le date di notifica documentalmente riscontrate e coerenti con il computo del termine. Nel merito, la prima censura del ricorrente, incentrata sull'esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, è fondata. La disciplina positiva, come richiamata dal ricorrente, ancora l'agevolazione ai requisiti soggettivi di qualifica e iscrizione previdenziale, mentre l'eventuale contestazione dell'Ente impositore deve confrontarsi con l'onere di allegare e provare circostanze idonee a vincere la presunzione che dall'iscrizione previdenziale discende, secondo la ricostruzione costante della giurisprudenza di legittimità. Sul punto, il ricorrente ha richiamato la pronuncia di legittimità resa tra le stesse parti in analoga fattispecie, Cass., sez. tributaria, 26.11.2024, n. 30456, nonché le decisioni Cass., sez. tributaria, 12.05.2023,
n. 13131, Cass., sez. tributaria, 23.06.2023, n. 18083 e Cass., sez. tributaria, 26.06.2023, n. 18181, che valorizzano il dato dell'iscrizione previdenziale quale presupposto idoneo, con presunzione relativa, a fondare il riconoscimento dell'agevolazione, ferma la possibilità di prova contraria. Tali precedenti, per come riportati negli atti, evidenziano che la disciplina IMU, anche alla luce degli interventi normativi richiamati nel ricorso, tende a concentrare la verifica sul requisito formale-sostanziale dell'iscrizione e della qualifica, senza imporre al contribuente un ulteriore aggravio probatorio, salvo contestazione specifica dell'ente impositore. Nel caso concreto, il ricorrente ha allegato elementi documentali a sostegno della propria posizione soggettiva e della conduzione agricola, tra cui il fascicolo aziendale e il verbale di accertamento redatto il 28.08.2023 richiamato in ricorso, oltre alla documentazione previdenziale e fiscale. Tale compendio probatorio, non essendo stato contrastato da specifiche allegazioni e prove contrarie del Comune nel materiale difensivo presente in fascicolo, consente di ritenere integrato il requisito soggettivo richiesto per l'esenzione. Resta poi da esaminare la seconda censura, relativa al presupposto oggettivo dell'imposizione e all'asserita erronea qualificazione e quantificazione delle superfici imponibili. Anche tale doglianza risulta fondata, per quanto occorra osservarla in via subordinata, essendo già assorbente la prima ragione di accoglimento. Il ricorrente ha infatti dedotto che, alla luce del certificato di destinazione urbanistica prot. n. 5829 del 18.05.2023 e della disamina tecnica, i terreni non sarebbero edificabili o, comunque, il Comune avrebbe assunto a base di calcolo superfici comprendenti porzioni con destinazione a viabilità, parcheggi, attrezzature e zone agricole, che non possono essere trattate come edificabili ai fini del tributo. Il ricorso riporta esempi analitici, tra cui la particella 88, in cui una parte risulta zona agricola E e una parte viabilità di piano, e ulteriori particelle per le quali l'Ente avrebbe utilizzato l'intera superficie del lotto pur a fronte di destinazioni miste. La documentazione urbanistica richiamata dal ricorrente, per come rappresentata in atti, appare idonea a porre in discussione la legittimità del calcolo dell'imponibile, dovendosi rammentare che la qualificazione di area edificabile dipende dallo strumento urbanistico e dalle effettive destinazioni, e che l'imposizione non può estendersi a superfici che, in base a tali destinazioni, risultino sottratte alla edificabilità privata. In questa prospettiva, la Corte richiama il principio, ormai consolidato, secondo cui la nozione tributaria di area edificabile è collegata alla classificazione urbanistica e alla concreta attitudine edificatoria secondo gli strumenti vigenti, e che l'utilizzabilità edificatoria non può essere affermata in via indiscriminata in difetto dei presupposti urbanistici. Quanto alla doglianza relativa alla mancata presentazione di dichiarazioni di variazione IMU, la Corte osserva che l'eventuale inosservanza di obblighi dichiarativi, ove accertata, non integra di per sé ragione di decadenza dall'esenzione in assenza di una specifica previsione che correli alla mera omissione l'effetto decadenziale, ferma la possibilità per il Comune di contestare in concreto l'insussistenza dei requisiti sostanziali. Nel caso in esame, tuttavia, la verifica dei presupposti sostanziali conduce già all'accoglimento del ricorso, con conseguente irrilevanza decisiva della questione dichiarativa.
Ne discende, in conclusione, che gli avvisi di accertamento impugnati non possono trovare conferma.
L'accoglimento discende sia dall'integrazione dei requisiti soggettivi per l'esenzione IMU/TASI come dedotta e documentata, sia, in via concorrente, dalla fondatezza delle censure sul presupposto oggettivo e sulla determinazione delle superfici imponibili alla luce delle destinazioni urbanistiche rappresentate in atti.
Pertanto, il ricorso così come proposto è fondato e motivato, per cui, è meritevole di un pieno accoglimento.
Per il principio della soccombenza, il Comune di Casal Velino, va condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida come in dispositivo, da distrarsi in parti uguali a favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, riunitasi in camera di consiglio, cosi decide: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla – l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2019 n. 34677 del 20.05.2025; – l'avviso di accertamento esecutivo TASI anno 2019 n. 11225 del 20.05.2025, b)condanna il
Comune di Casal Velino al pagamento delle spese di giustizia in favore del ricorrente per euro 2000,00 oltre oneri accessori se dovuti, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno, il 06 febbraio 2026
Il GI relatore Il Presidente Vincenzo
OR AN BA De SI