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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/05/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa previdenziale iscritta al n. 10521/2024 R.G., chiamata all'udienza del
5/5/2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Giglio e dall'avv. G. Ceci Parte_1
ricorrente nei confronti di
, in persona del pro tempore per la Puglia, rappresentato e CP_1 Controparte_2
difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. E. Castellaneta resistente
Oggetto: riliquidazione danno biologico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/8/2024, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver ottenuto, in data 8/11/2023, il riconoscimento di due malattie professionali: lesione della cuffia dei rotatori – tendinite del sovraspinoso e sindrome del tunnel carpale, entrambe con danno biologico residuato nella misura del 3% e che l' aveva CP_1
determinato il danno complessivo nella misura del 5%.
Lamentava la errata percentuale d'invalidità riconosciuta, ritenendo che il cumulo derivante dalle patologie accertate dall' dovesse essere pari al 6%, in luogo del CP_1
5% riconosciuto dall'Istituto, in applicazione della formula di Balthazard;
concludeva, invocando il riconoscimento del danno biologico determinato dalla somma delle patologie di origine tecnopatica, accertata dall' , nella misura del 6% in luogo di CP_1
quella del 5%, con condanna della parte resistente al pagamento della somma di €
4.656,46, oltre interessi legali e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' che contestava la fondatezza del ricorso, concludendo CP_1
per il rigetto dello stesso.
La causa, di taglio documentale, è stata decisa, all'udienza odierna, previa discussione, con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Si richiamano, in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n.
766/2025, pronunciata dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in data 25/2/2025, in una fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio.
Giova ricordare che, alla presente fattispecie, è applicabile quanto disposto dal D. Lgs.
n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1
sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». (…) b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato
e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con
Pag. 2 di 5 le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla <> e per il grado percentuale di menomazione” .
Tanto premesso, la Suprema Corte ha più volte affermato che, nel nuovo regime introdotto dall'art.13 d.lgs. n. 38 del 23/2/2000, il giudice e, per esso, il ctu, deve fare riferimento al D.M. 12/7/2000 di approvazione della tabella delle menomazioni, della tabella di indennizzo danno del biologico e della tabella dei coefficienti (cfr. Cass. n.
11940/2008).
Il suddetto decreto ministeriale costituisce, pertanto, un testo di norme regolamentari, con rilevanza esterna e non già di norme amministrative interne, le cui violazioni sono pertanto denunciabili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.3 (cfr.
Cass. n. 13754/2014 e Cass. n. 26299/2011).
Va poi ricordato che, in tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, il nuovo regime introdotto dall'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, al fine del riconoscimento dell'indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6% sino al
16% subito dal lavoratore, si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all'entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico.
Condizione essenziale per la copertura assicurativa pubblica del danno biologico ad opera dell' , pertanto, è il verificarsi dell'infortunio o della malattia professionale CP_1
successivamente al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000, recante le tabelle valutative del danno biologico.
Tale decreto, all'allegato 1, prevede che “ … Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni…
In caso di danni policroni professionali, sia riferibili a menomazioni ricadute in franchigia, sia a menomazioni indennizzate con capitale o in rendita, il danno biologico permanente finale sarà sempre il risultato di una valutazione complessiva. La stessa sarà guidata dai criteri comunemente utilizzati nella valutazione di menomazioni coesistenti e concorrenti…
Pag. 3 di 5 Per menomazioni concorrenti devono intendersi quelle che incidono su organi od apparati strettamente sinergici …”.
Dalla lettura di tale norma appare chiaro che l' ha correttamente liquidato i CP_1
postumi delle patologie sofferte dal ricorrente unificandoli in modo corretto.
Invero, è pacifico che, nella specie, si sia in presenza di menomazioni coesistenti
(lesione della cuffia dei rotatori -tendinite del sovraspinoso e sindrome del tunnel carpale, entrambe con danno biologico pari al 3%); ne deriva che, essendo pacificamente dinanzi ad eventi verificatisi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.
38/2000, la valutazione complessiva della lesione all'integrità psicofisica derivante da due distinte patologie professionali coesistenti, deve essere effettuata, a mente del citato d.m., tenendo conto della sintesi delle menomazioni sulla base dell'obiettività clinica e dell'effettivo pregiudizio subito senza effettuare una mera sommatoria aritmetica delle lesioni stesse.
Non vi è alcun riferimento normativo per l'applicazione dell'invocata formula di e tenuto conto che il ricorrente lamenta esclusivamente l'errato criterio di CP_3
calcolo della liquidazione e non anche le percentuali d'invalidità riconosciute per le patologie sofferte, il ricorso va rigettato senza necessità di ulteriore fase istruttoria, alla stregua del corretto criterio di unificazione applicato dall' . CP_4
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.: risulta, infatti, depositata in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che, nell'anno precedente a quello dell'introduzione del giudizio, la parte ricorrente è stata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n.113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 10521/2024 R.G., promosso da contro l' Parte_1 [...]
in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza e/o eccezione disattese, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
Pag. 4 di 5 2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Bari, 5/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa
Emanuela Foggetti
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa previdenziale iscritta al n. 10521/2024 R.G., chiamata all'udienza del
5/5/2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Giglio e dall'avv. G. Ceci Parte_1
ricorrente nei confronti di
, in persona del pro tempore per la Puglia, rappresentato e CP_1 Controparte_2
difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. E. Castellaneta resistente
Oggetto: riliquidazione danno biologico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/8/2024, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver ottenuto, in data 8/11/2023, il riconoscimento di due malattie professionali: lesione della cuffia dei rotatori – tendinite del sovraspinoso e sindrome del tunnel carpale, entrambe con danno biologico residuato nella misura del 3% e che l' aveva CP_1
determinato il danno complessivo nella misura del 5%.
Lamentava la errata percentuale d'invalidità riconosciuta, ritenendo che il cumulo derivante dalle patologie accertate dall' dovesse essere pari al 6%, in luogo del CP_1
5% riconosciuto dall'Istituto, in applicazione della formula di Balthazard;
concludeva, invocando il riconoscimento del danno biologico determinato dalla somma delle patologie di origine tecnopatica, accertata dall' , nella misura del 6% in luogo di CP_1
quella del 5%, con condanna della parte resistente al pagamento della somma di €
4.656,46, oltre interessi legali e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' che contestava la fondatezza del ricorso, concludendo CP_1
per il rigetto dello stesso.
La causa, di taglio documentale, è stata decisa, all'udienza odierna, previa discussione, con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Si richiamano, in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n.
766/2025, pronunciata dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in data 25/2/2025, in una fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio.
Giova ricordare che, alla presente fattispecie, è applicabile quanto disposto dal D. Lgs.
n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1
sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». (…) b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato
e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con
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Tanto premesso, la Suprema Corte ha più volte affermato che, nel nuovo regime introdotto dall'art.13 d.lgs. n. 38 del 23/2/2000, il giudice e, per esso, il ctu, deve fare riferimento al D.M. 12/7/2000 di approvazione della tabella delle menomazioni, della tabella di indennizzo danno del biologico e della tabella dei coefficienti (cfr. Cass. n.
11940/2008).
Il suddetto decreto ministeriale costituisce, pertanto, un testo di norme regolamentari, con rilevanza esterna e non già di norme amministrative interne, le cui violazioni sono pertanto denunciabili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.3 (cfr.
Cass. n. 13754/2014 e Cass. n. 26299/2011).
Va poi ricordato che, in tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, il nuovo regime introdotto dall'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, al fine del riconoscimento dell'indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6% sino al
16% subito dal lavoratore, si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all'entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico.
Condizione essenziale per la copertura assicurativa pubblica del danno biologico ad opera dell' , pertanto, è il verificarsi dell'infortunio o della malattia professionale CP_1
successivamente al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000, recante le tabelle valutative del danno biologico.
Tale decreto, all'allegato 1, prevede che “ … Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni…
In caso di danni policroni professionali, sia riferibili a menomazioni ricadute in franchigia, sia a menomazioni indennizzate con capitale o in rendita, il danno biologico permanente finale sarà sempre il risultato di una valutazione complessiva. La stessa sarà guidata dai criteri comunemente utilizzati nella valutazione di menomazioni coesistenti e concorrenti…
Pag. 3 di 5 Per menomazioni concorrenti devono intendersi quelle che incidono su organi od apparati strettamente sinergici …”.
Dalla lettura di tale norma appare chiaro che l' ha correttamente liquidato i CP_1
postumi delle patologie sofferte dal ricorrente unificandoli in modo corretto.
Invero, è pacifico che, nella specie, si sia in presenza di menomazioni coesistenti
(lesione della cuffia dei rotatori -tendinite del sovraspinoso e sindrome del tunnel carpale, entrambe con danno biologico pari al 3%); ne deriva che, essendo pacificamente dinanzi ad eventi verificatisi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.
38/2000, la valutazione complessiva della lesione all'integrità psicofisica derivante da due distinte patologie professionali coesistenti, deve essere effettuata, a mente del citato d.m., tenendo conto della sintesi delle menomazioni sulla base dell'obiettività clinica e dell'effettivo pregiudizio subito senza effettuare una mera sommatoria aritmetica delle lesioni stesse.
Non vi è alcun riferimento normativo per l'applicazione dell'invocata formula di e tenuto conto che il ricorrente lamenta esclusivamente l'errato criterio di CP_3
calcolo della liquidazione e non anche le percentuali d'invalidità riconosciute per le patologie sofferte, il ricorso va rigettato senza necessità di ulteriore fase istruttoria, alla stregua del corretto criterio di unificazione applicato dall' . CP_4
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.: risulta, infatti, depositata in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che, nell'anno precedente a quello dell'introduzione del giudizio, la parte ricorrente è stata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n.113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 10521/2024 R.G., promosso da contro l' Parte_1 [...]
in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza e/o eccezione disattese, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
Pag. 4 di 5 2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Bari, 5/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa
Emanuela Foggetti
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