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Articolo 8 della Legge 20 dicembre 1995, n. 575
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Legge 20 dicembre 1995, n. 575
Articolo 8 della Legge 20 dicembre 1995, n. 575
Versione
6 gennaio 1996
Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1996
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