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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOT dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 1136/2024 R.G., cui è stata riunita la causa iscritta al N. 6909/2024
R.G., sezione Lavoro e Previdenza:
TRA
rappresentato e difeso dagli Avvocati Luigi e Pasquale Di Tuoro, e Parte_1 domiciliato come in atti
Ricorrente
CONTRO in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocato Matranga Salvatore, domiciliata come in atti
Resistente
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Pepe Gianfranco, CP_2 domiciliato in Nola alla via SS 7 Bis.
Altro resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.02.2024, e ritualmente notificato alle controparti, il ricorrente in epigrafe indicato adiva questa Giustizia per vedere accolte le conclusioni riportate nel proprio atto introduttivo;
in particolare, chiedeva al
Tribunale di annullare l'Avviso di addebito n. 37120230008918614000, per omesso versamento di contributi IVS per le annualità 2016 - 2017 e 2018.
Si costituiva l' , il quale, opponendosi alle pretese della parte ricorrente, chiede CP_2 il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese.
Con ricorso depositato il 07.11.2024, il ricorrente, muovendo simili censure, proponeva opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n. 07120249044081900000, relativamente agli avvisi di addebito n.
37120190003950058000 e 37120230008918614000.
Si costituiva in giudizio, per tale procedimento, l' Controparte_3
che, con articolata memoria difensiva, contestava tutte le conclusioni
[...] formulate dal ricorrente, e ne chiedeva, pertanto, il rigetto.
L' , costituitasi per mezzo di rituale memoria depositata nel fascicolo CP_2 telematico, chiedeva rigettarsi l'opposizione.
Stante la connessione soggettiva e oggettiva tra le controversie, ne veniva disposta la riunione nel più risalente giudizio recante R.G. 1136/2024.
L'analisi del merito della questione deve necessariamente prendere le mosse dall'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) secondo cui la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664;
Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla luce di tali osservazioni, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, e ciò discende dalla prova, versata nel fascicolo CP_ telematico, che con provvedimento n. 21062887101220128778 del 25.6.25 l' ha provveduto all'annullamento dei contributi IVS del 2016, 2017 e 2018; di talché
è di palmare evidenza che per tali annualità all'Ente impositore non residui alcuna pretesa contributiva, ivi compresa quella afferente agli avvisi di addebito controversi.
Ciò posto, può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e, di conseguenza, ad una pronuncia nel merito.
Pertanto, nel caso di specie, viene parimenti meno il dovere, per il Giudice investito detta domanda, di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge, invece, quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse
(Cass.8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione per intero come da recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per intero le spese del giudizio.
Nola lì 18.12.2025 Il Got Lavoro Dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOT dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 1136/2024 R.G., cui è stata riunita la causa iscritta al N. 6909/2024
R.G., sezione Lavoro e Previdenza:
TRA
rappresentato e difeso dagli Avvocati Luigi e Pasquale Di Tuoro, e Parte_1 domiciliato come in atti
Ricorrente
CONTRO in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocato Matranga Salvatore, domiciliata come in atti
Resistente
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Pepe Gianfranco, CP_2 domiciliato in Nola alla via SS 7 Bis.
Altro resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.02.2024, e ritualmente notificato alle controparti, il ricorrente in epigrafe indicato adiva questa Giustizia per vedere accolte le conclusioni riportate nel proprio atto introduttivo;
in particolare, chiedeva al
Tribunale di annullare l'Avviso di addebito n. 37120230008918614000, per omesso versamento di contributi IVS per le annualità 2016 - 2017 e 2018.
Si costituiva l' , il quale, opponendosi alle pretese della parte ricorrente, chiede CP_2 il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese.
Con ricorso depositato il 07.11.2024, il ricorrente, muovendo simili censure, proponeva opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n. 07120249044081900000, relativamente agli avvisi di addebito n.
37120190003950058000 e 37120230008918614000.
Si costituiva in giudizio, per tale procedimento, l' Controparte_3
che, con articolata memoria difensiva, contestava tutte le conclusioni
[...] formulate dal ricorrente, e ne chiedeva, pertanto, il rigetto.
L' , costituitasi per mezzo di rituale memoria depositata nel fascicolo CP_2 telematico, chiedeva rigettarsi l'opposizione.
Stante la connessione soggettiva e oggettiva tra le controversie, ne veniva disposta la riunione nel più risalente giudizio recante R.G. 1136/2024.
L'analisi del merito della questione deve necessariamente prendere le mosse dall'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) secondo cui la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664;
Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla luce di tali osservazioni, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, e ciò discende dalla prova, versata nel fascicolo CP_ telematico, che con provvedimento n. 21062887101220128778 del 25.6.25 l' ha provveduto all'annullamento dei contributi IVS del 2016, 2017 e 2018; di talché
è di palmare evidenza che per tali annualità all'Ente impositore non residui alcuna pretesa contributiva, ivi compresa quella afferente agli avvisi di addebito controversi.
Ciò posto, può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e, di conseguenza, ad una pronuncia nel merito.
Pertanto, nel caso di specie, viene parimenti meno il dovere, per il Giudice investito detta domanda, di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge, invece, quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse
(Cass.8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione per intero come da recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per intero le spese del giudizio.
Nola lì 18.12.2025 Il Got Lavoro Dott. Aristide Perrino