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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/12/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 875/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CR
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 875/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 17.10.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Crotone, alla via Frontera, n. 3 – presso C.F._1
lo studio dell'avv. ALBANESE GIUSEPPE (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Crotone, alla via Frontera, n. 3 – presso C.F._3
lo studio dell'avv. ALBANESE GIUSEPPE (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO, dott. Giuseppe Capoccia
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 30/07/2025, Pt_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in Crotone (KR), il 04/07/1992 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 132 – parte II – Serie A – anno 1992); di aver avuto due figli: , nata a [...] il [...] e , nato a Per_1 Per_2
Crotone il 09/05/1997, entrambi maggiorenni;
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate e riportate nel ricorso, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il sig. , risiederà presso l'abitazione sita in Crotone, alla via Arco dei Parte_1
Varano, 10, in comproprietà con la madre ed i fratelli, mentre la signora Parte_2
, risiederà nell'abitazione familiare sita in Crotone, alla via Regina Margherita,
[...]
70, che pertanto alla medesima verrà assegnata;
3. con riguardo alle condizioni economiche, i coniugi dichiarano di rinunciare ciascuno ad ogni pretesa economica nei confronti dell'altro. Non essendovi figli minori d'età ed essendo i figli della coppia finanziariamente autonomi, nulla dovrà provvedersi sul punto;
4. le parti intendono ex art. 1376 c.c., trasferire rispettivamente la nuda proprietà, per la propria quota parte, quanto alla signora e la proprietà per la propria quota Pt_2
parte, quanto al sig. , dell'immobile sito in Crotone, alla via Regina Margherita, Pt_1
70, (identificato catastalmente al Foglio 35, particella 975, subalterno 16, Cat. A3, zona censuaria 1, classe 2), ai figli ed , con rinuncia all'ipoteca legale. Per_1 Per_2
La signora riserverà per sé l'usufrutto sull'immobile. Parte_2 Le parti tanto dichiarano e convengono quale condizione del ricorso proposto, conferendo a ciò il valore obbligatorio affinché venga ripetuto innanzi al notaio al fine di perfezionare il trasferimento, dichiarando di avvalersi dei benefici di esenzione di cui all'art. 19 L. 74/1987 e sentenza 154/1999 della Corte Costituzionale.
*******
Con decreto del 14/08/2025, il Presidente del. dott.ssa A. Angiuli, assegnava la causa all'omonimo Giudice rel. est., disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 19/08/2025 le parti, depositavano congiuntamente note scritte con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 03.09.2025, letti gli atti, con ordinanza del 17.10.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra , nato il [...] a Parte_1
CR (KR), cod. fisc. e , nata il C.F._1 Parte_2
16/12/1966 a CR (KR), cod. fisc. - matrimonio celebrato con C.F._3
rito concordatario in Crotone (KR), il 04/07/1992, con atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del detto Comune al n. 132 – parte II – Serie A – anno 1992 (certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 17.12 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CR
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 875/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 17.10.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Crotone, alla via Frontera, n. 3 – presso C.F._1
lo studio dell'avv. ALBANESE GIUSEPPE (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Crotone, alla via Frontera, n. 3 – presso C.F._3
lo studio dell'avv. ALBANESE GIUSEPPE (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO, dott. Giuseppe Capoccia
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 30/07/2025, Pt_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in Crotone (KR), il 04/07/1992 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 132 – parte II – Serie A – anno 1992); di aver avuto due figli: , nata a [...] il [...] e , nato a Per_1 Per_2
Crotone il 09/05/1997, entrambi maggiorenni;
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate e riportate nel ricorso, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il sig. , risiederà presso l'abitazione sita in Crotone, alla via Arco dei Parte_1
Varano, 10, in comproprietà con la madre ed i fratelli, mentre la signora Parte_2
, risiederà nell'abitazione familiare sita in Crotone, alla via Regina Margherita,
[...]
70, che pertanto alla medesima verrà assegnata;
3. con riguardo alle condizioni economiche, i coniugi dichiarano di rinunciare ciascuno ad ogni pretesa economica nei confronti dell'altro. Non essendovi figli minori d'età ed essendo i figli della coppia finanziariamente autonomi, nulla dovrà provvedersi sul punto;
4. le parti intendono ex art. 1376 c.c., trasferire rispettivamente la nuda proprietà, per la propria quota parte, quanto alla signora e la proprietà per la propria quota Pt_2
parte, quanto al sig. , dell'immobile sito in Crotone, alla via Regina Margherita, Pt_1
70, (identificato catastalmente al Foglio 35, particella 975, subalterno 16, Cat. A3, zona censuaria 1, classe 2), ai figli ed , con rinuncia all'ipoteca legale. Per_1 Per_2
La signora riserverà per sé l'usufrutto sull'immobile. Parte_2 Le parti tanto dichiarano e convengono quale condizione del ricorso proposto, conferendo a ciò il valore obbligatorio affinché venga ripetuto innanzi al notaio al fine di perfezionare il trasferimento, dichiarando di avvalersi dei benefici di esenzione di cui all'art. 19 L. 74/1987 e sentenza 154/1999 della Corte Costituzionale.
*******
Con decreto del 14/08/2025, il Presidente del. dott.ssa A. Angiuli, assegnava la causa all'omonimo Giudice rel. est., disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 19/08/2025 le parti, depositavano congiuntamente note scritte con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 03.09.2025, letti gli atti, con ordinanza del 17.10.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra , nato il [...] a Parte_1
CR (KR), cod. fisc. e , nata il C.F._1 Parte_2
16/12/1966 a CR (KR), cod. fisc. - matrimonio celebrato con C.F._3
rito concordatario in Crotone (KR), il 04/07/1992, con atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del detto Comune al n. 132 – parte II – Serie A – anno 1992 (certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 17.12 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli