Sentenza 16 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2001, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 05 14√2 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente- R.G.N. 11260/98 -- Consigliere- 853 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Cron. Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere- Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere- Ud. 23/10/00 - Rel. Consigliere-Dott. LA COLETTI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO CORIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE 3000 MARIOTTI TRIESTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, dal Sig. per diritti L. ---1--9-GEN:-2001- IL CANCELLIERE presso la CANCELLERIA DELLACORTE SUPREMA DI 11. CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GARLATTI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso Rilasciata copia legale INPS rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS al Sig. 2000 per diritti L. CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta 12 FEB. 2001 4424 IL CANCELLIERE 1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE delega in calce alla copia notificata del ricorso;
Rilasciata copia legale al Sig. GARLATTI resistente con mandato per diritti L. 127 FEB, 2001 avverso la sentenza n. 1496/97 del Tribunale di MONZA, IL CANCELLIERE depositata il 16/07/97 R.G.N. 1660/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. LA COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. C -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Monza, investito dell'appello di TI ES avverso la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda da essa proposta contro l'INPS per l'accertamento del proprio diritto alla integrazione al minimo della pensione di reversibilità fino al 30 settembre 1983 e alla conservazione, dopo questa data, del relativo importo sino al riassorbimento, ha ritenuto sussistente il diritto alla integrazione al minimo e ha dichiarato estinto il giudizio in punto di cristallizzazione, in applicazione dell'art.1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996 n.662, con compensazione delle spese del grado. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione TI ES 9 Angela con un unico motivo. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente deduce la illegittimità costituzionale dell'art.1, commi 181-183 della legge 23 dicembre 1996 n.662 in punto di cristallizzazione della pensione di reversibilità in rapporto all'art. 24 Cost., stante la lesione del diritto di difesa determinata dalla normativa prevedente l'estinzione dei giudizi con compensazione delle relative spese, in quanto non interamente satisfattiva delle aspettative patrimoniali dei pensionati e sostengono, altresì, che la sentenza n.240 del 1994 della Corte costituzionale non introduce alcun requisito reddituale, che resta quello già previsto dall'art.6, comma 1, del d.l. n.463/1983 (convertito in legge n.638/1983) e che la pensionata sicuramente possedeva, come dimostrato dal fatto che al 30 settembre 1983 risultava titolare del trattamento minimo sulla pensione diretta. Il ricorso non può essere accolto. . . . . Va premesso che, con riguardo alla vicenda della cosiddetta "cristallizzazione", originata dall'art.6, comma 7, del d.l. 12 settembre 1983 n.463, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n.638, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.437, nella parte in cui interpretava il detto comma 7 nel senso che, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al minimo, delle quali una sola conservi il diritto all'integrazione (per il mancato superamento, al 30 settembre 1983, dei limiti di reddito fissati nei precedenti commi dello stesso art.6) l'altra o le altre pensioni comunque non più integrabili (per effetto del disposto del comma 3 dell'art.6 cit.) spettano nell'importo a calcolo. La sentenza costituzionale, ponendo un principio modificativo della regola stabilita dalla disposizione legislativa anzidetta, ha collegato la "cristallizzazione" al requisito del reddito, nel senso che risulta caducato il divieto di integrazione a decorrere dal 1° ottobre 1983 per tutte, indiscriminatamente, le pensioni ulteriori, restando tale divieto operante per i soggetti che siano in possesso di redditi complessivamente superiori al limite legale e per i quali, a causa di ciò, venga a cessare il diritto alla integrazione della pensione principale (il fatto, segnalato dalla ricorrente, che essa beneficiasse, al 30 settembre 1983, della integrazione sulla pensione principale, non esclude la necessità dell'accertamento della sussistenza dell'anzidetto requisito, posto che, anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n.463/1983, l'attribuzione della integrazione su una o più pensioni non era condizionata al reddito, mentre, per effetto dell'art.6, comma 1, del decreto legge citato, nella lettura imposta dall'art.22 della legge n.537/1993, nel testo risultante a seguito della sentenza costituzionale sopra richiamata, il diritto alla conservazione della integrazione sulla seconda pensione nell'importo, cristallizzato, maturato al 30 settembre 1983 spetta solo se e in quanto, possedendo un reddito inferiore al limite legale, il pensionato abbia diritto, anche dopo questa data, alla integrazione della pensione principale). Alla sentenza costituzionale n.240/1994 ha fatto seguito una serie di provvedimenti - e tra essi quelli menzionati in ricorso - intesi a dare attuazione alle normativi statuizioni di detta sentenza e a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni nonché le conseguenze sui giudizi proposti e ancora in atto per il conseguimento delle medesime. Finchè, nelle more del presente giudizio, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 1998 n.448, il cui art.36, da un lato, nel comma 1, sostituisce il comma 182 della legge n.662/1996 e successive modificazioni, nel senso che la verifica annuale del requisito reddituale per il diritto alla integrazione del trattamento è 의 effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi;
dall'altro, nel comma 2, considera espressamente gli eredi nella espressione “aventi diritto” di cui al comma 181 dell'art.1 della legge n.662/1996; infine, con il comma 5, dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, "aventi ad oggetto le questioni di cui all'art.1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996 n.662, sono dichiarati estinti di ufficio con compensazione delle spese fra le parti” e che restano privi di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato. Nella interpretazione di tale norma - applicabile quale ius superveniens alla controversia in esame questa Corte (crfr. tra tante, Cass. 11 gennaio 2000 n.229, - 28 agosto 1999 n.9099, 19 giugno 1999 n.6171, 11 giugno 1999 n.5789, 11 maggio 1999 n.4665) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne le controversie aventi ad oggetto la esistenza del diritto alla cristallizzazione per ragioni attinenti all'accertamento della sussistenza del requisito reddituale, (nei sensi considerati dal citato comma 182), nonché quelle relative agli accessori dei crediti attribuiti a titolo di cristallizzazione. Ne consegue che, stante la imprescindibilità dell'accertamento del requisito reddituale, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art.384, comma 2, c.p.c.) che l'estinzione è da riferire all'art.36, comma 5, della citata legge n.448 del 1998. La disposizione legislativa che prescrive l'estinzione dei giudizi pendenti nei limiti precisati non suscita dubbi di legittimità costituzionale. In particolare, come già chiarito da questa Corte con le sentenze 19 giugno 1999 n.6171, 13 dicembre 1999 n.13979, 11 gennaio 2000 n.229, deve escludersi che la definizione dei processi in corso operata ex lege, ancorchè non realizzi il pieno soddisfacimento dei crediti (agli arretrati e agli accessori) vantati in giudizio, si traduca in una menomazione del diritto di azione. Difatti, il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduce in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma, all'opposto, è finalizzato a consentirne la concreta realizzabilità, provvedendo in ordine alla indispensabile copertura finanziaria dell'onere per l'erario ed in modo da contemperare la necessaria soddisfazione dei crediti con le scelte di politica economica relative al reperimento delle risorse finanziarie (per la legittimità di analoghe statuizioni legislative assunte nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto cfr. Corte cost. sent. n.243 del 1993, n.320 del 1994, n.103 e 99 del 1995). In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicchè il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale al fine della condanna alla rifusione delle spese processuali (vedi le già citate Corte cost. n.103/1995 e Cass. n.13979/1999). I La validità degli esposti rilievi risulta confermata dalla recente sentenza della Corte costituzionale 26 luglio 2000 n.310, specificamente dichiarativa della non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 181, 182 e 183 della legge n.662/1996, dell'art.3 bis del d.l. n.79/1997, convertito in legge n.140/1997, dell'art.36, commi 1, 3 e 5, della legge n.448/1998, sollevate in relazione agli artt. 3, 24, 25, 38, 53, 101, 102 e 113 della Costituzione, osservando la Corte, in motivazione, che la definitiva quantificazione del dovuto e la congrua procedimentalizzazione della sua erogazione (a causa anche della necessità di predisporre la relativa copertura finanziaria) realizzano un assetto nuovo, corrispondente a quanto il legislatore, nella sua responsabilità, ha ritenuto possibile fare, in una situazione palesemente eccezionale, onde consentire la concreta - nel quadro generale delle realizzazione dei diritti controversi, tenuto conto compatibilità – del rapporto corrente fra l'ingente quantità delle pretese e le effettive - disponibilità finanziarie, consentite dalla congiuntura economica del Paese;
e precisando, altresì, che le disposizioni denunciate, come non compromettono il diritto di difesa dell'interessato, così non incidono sull'assetto che la Costituzione riserva all'esercizio dell'attività giurisdizionale ed alle sue prerogative anche nei rapporti con il legislatore, con la conseguente non censurabilità della norma che dichiara estinti i giudizi in corso e priva di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato.. La manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti la norma dell'art.36, comma 5, della legge n.448/1998, impedisce l'esame di ogni altra censura che investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Infatti, soltanto la caducazione della norma anzidetta potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione logico-processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost. ord. n.76 del 1999, sent. n.310 del 2000). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti nella ricorrenza di giusti motivi.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2000 # Presidente ll en o Cons.estensore fal elloColettfaliella IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 16 GEN. 2001 oggi, -LABORATORE A OLCA I M CANCELLERIA E D R , A P O S U L S S 0 L 1 A O T . 3 B , T 3 I A R 5 S D 'A E . P A L N S T L I S E 3 N O D -7 G P I S O 8 IM - N A 1 E A 1 D S D E I E , E A O T G R O N G T T E E IS IT S L E G IR E A R D L L O E D