CASS
Sentenza 7 aprile 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 12744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12744 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI EL nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di Roma;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. lette le conclusioni del difensore avv.to Ranieri Renato che ha insistito per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e la dichiarazione di prescrizione del reato. In via subordinata ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza di cui in epigrafe, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Roma del 7.2.2019, di condanna di TI EL in ordine al reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, rideterminava la pena applicata confermando nel resto la sentenza. 2. Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso mediante il proprio difensore TI EL, deducendo due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12744 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: LL US Data Udienza: 03/02/2026 2 3. Con il primo rappresenta la mancanza di motivazione in ordine alla mancata disamina della richiesta, avanzata con motivi aggiunti, di applicare la fattispecie di cui all'art. 131 bis c.p. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla pena rideterminata oltre alla violazione del divieto di reformatio in peius conseguente all'intervenuto aumento della pena pecuniaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. La richiesta di applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. è stata avanzata solo in sede di deposito di memoria con motivi nuovi, a fronte di un atto di appello che non conteneva al riguardo la predetta doglianza e faceva riferimento alla sola rideterminazione della pena, come risultante dal riepilogo dei motivi di appello di cui alla sentenza qui impugnata, quale rilievo rimasto incontestato. Va allora ricordato, quanto alla disciplina dei motivi di cui all’art. 585 comma 4 cod. proc. pen., che i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in udienza pubblica o in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata, che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259). La presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso (Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv. 251482). Da ultimo si è precisato che in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo 3 censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione. (Sez.
6 -n. 36206 del 30/09/2020 Rv. 280294 – 01). Con particolare riferimento al caso in esame si evidenzia altresì che nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a sostegno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto punto della decisione impugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario. (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255 - 01); Consegue, quanto al caso in esame, che la richiesta in questione, afferendo ad un istituto del tutto distinto dalla tematica del trattamento sanzionatorio, tanto che la fattispecie ex art. 131 bis c.p. esclude la punibilità e preclude quindi ogni sanzione, doveva già in appello ritenersi inammissibile, così da doversi escludere ogni dovere di esame e di motivazione in capo alla Corte di appello qui sindacabile. 2. Quanto al secondo motivo e al vizio di motivazione della pena rideterminata, si tratta di censura fondata. Non è dato rinvenire nella motivazione il criterio di calcolo della pena seguito, non essendo specificata neppure la pena base e si rinviene una contraddizione rispetto alla motivazione con cui si ritiene fondata la richiesta di applicazione della pena nel minimo edittale. Ricorre inoltre la violazione del principio del divieto di reformatio in peius atteso che è stata aumentata la pena pecuniaria finale, inizialmente pari a euro 800 di multa ed attualmente pari ad euro 900. Non sussiste invece la prescrizione del reato come dedotta dalla difesa a fronte di reato ex at 73 comma 5 DPR 309/90 commesso in data 11 5 2018. In proposito vige il regime di cui alla cd. legge Orlando del 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, intervenuta sugli artt. 158, 160 e 161 cod. pen., innovando in modo profondo la disciplina della sospensione dei termini di prescrizione. Con riferimento all'art. 159 cod. pen., è stato abrogato il secondo comma, con trasfusione del suo contenuto, relativo all'ipotesi di sospensione della prescrizione in pendenza della richiesta di autorizzazione a procedere, nel primo comma della disposizione, e sono stati inseriti, immediatamente dopo il primo, tre nuovi commi, seguiti, in quell'assetto, dagli ultimi due previgenti commi. Il disposto dei tre nuovi commi, è così articolato. 4 «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale. Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente». Si è determinata, per effetto di tali disposizioni la sospensione dei termini di prescrizione nelle fasi del giudizio d'impugnazione: dalla scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado ( nel caso di specie pubblicata il 7.2.2019) o secondo grado (nel caso di specie celebrata con rito cartolare il 27.5.2025 con fissazione di 90 giorni per il deposito), sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva, per un tempo peraltro circoscritto nella sua entità massima, non potendo esso superare il lasso di un anno e mesi sei per ciascun ulteriore grado di giudizio) (nel caso di specie è maturato il periodo massimo tra la prima e seconda sentenza, ed è risultato pari a 5 mesi e 12 giorni quello successivo alla seconda sentenza). In proposito è nota la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte per cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U - n. 20989 del 12/12/2024 Ud. (dep. 05/06/2025 ) Rv. 288175 - 01). 5 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio limitatamente alla pena. Il Ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto Così è deciso, 03/2/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente US LL ALDO ACETO
Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. lette le conclusioni del difensore avv.to Ranieri Renato che ha insistito per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e la dichiarazione di prescrizione del reato. In via subordinata ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza di cui in epigrafe, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Roma del 7.2.2019, di condanna di TI EL in ordine al reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, rideterminava la pena applicata confermando nel resto la sentenza. 2. Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso mediante il proprio difensore TI EL, deducendo due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12744 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: LL US Data Udienza: 03/02/2026 2 3. Con il primo rappresenta la mancanza di motivazione in ordine alla mancata disamina della richiesta, avanzata con motivi aggiunti, di applicare la fattispecie di cui all'art. 131 bis c.p. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla pena rideterminata oltre alla violazione del divieto di reformatio in peius conseguente all'intervenuto aumento della pena pecuniaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. La richiesta di applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. è stata avanzata solo in sede di deposito di memoria con motivi nuovi, a fronte di un atto di appello che non conteneva al riguardo la predetta doglianza e faceva riferimento alla sola rideterminazione della pena, come risultante dal riepilogo dei motivi di appello di cui alla sentenza qui impugnata, quale rilievo rimasto incontestato. Va allora ricordato, quanto alla disciplina dei motivi di cui all’art. 585 comma 4 cod. proc. pen., che i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in udienza pubblica o in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata, che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259). La presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso (Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv. 251482). Da ultimo si è precisato che in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo 3 censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione. (Sez.
6 -n. 36206 del 30/09/2020 Rv. 280294 – 01). Con particolare riferimento al caso in esame si evidenzia altresì che nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a sostegno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto punto della decisione impugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario. (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255 - 01); Consegue, quanto al caso in esame, che la richiesta in questione, afferendo ad un istituto del tutto distinto dalla tematica del trattamento sanzionatorio, tanto che la fattispecie ex art. 131 bis c.p. esclude la punibilità e preclude quindi ogni sanzione, doveva già in appello ritenersi inammissibile, così da doversi escludere ogni dovere di esame e di motivazione in capo alla Corte di appello qui sindacabile. 2. Quanto al secondo motivo e al vizio di motivazione della pena rideterminata, si tratta di censura fondata. Non è dato rinvenire nella motivazione il criterio di calcolo della pena seguito, non essendo specificata neppure la pena base e si rinviene una contraddizione rispetto alla motivazione con cui si ritiene fondata la richiesta di applicazione della pena nel minimo edittale. Ricorre inoltre la violazione del principio del divieto di reformatio in peius atteso che è stata aumentata la pena pecuniaria finale, inizialmente pari a euro 800 di multa ed attualmente pari ad euro 900. Non sussiste invece la prescrizione del reato come dedotta dalla difesa a fronte di reato ex at 73 comma 5 DPR 309/90 commesso in data 11 5 2018. In proposito vige il regime di cui alla cd. legge Orlando del 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, intervenuta sugli artt. 158, 160 e 161 cod. pen., innovando in modo profondo la disciplina della sospensione dei termini di prescrizione. Con riferimento all'art. 159 cod. pen., è stato abrogato il secondo comma, con trasfusione del suo contenuto, relativo all'ipotesi di sospensione della prescrizione in pendenza della richiesta di autorizzazione a procedere, nel primo comma della disposizione, e sono stati inseriti, immediatamente dopo il primo, tre nuovi commi, seguiti, in quell'assetto, dagli ultimi due previgenti commi. Il disposto dei tre nuovi commi, è così articolato. 4 «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale. Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente». Si è determinata, per effetto di tali disposizioni la sospensione dei termini di prescrizione nelle fasi del giudizio d'impugnazione: dalla scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado ( nel caso di specie pubblicata il 7.2.2019) o secondo grado (nel caso di specie celebrata con rito cartolare il 27.5.2025 con fissazione di 90 giorni per il deposito), sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva, per un tempo peraltro circoscritto nella sua entità massima, non potendo esso superare il lasso di un anno e mesi sei per ciascun ulteriore grado di giudizio) (nel caso di specie è maturato il periodo massimo tra la prima e seconda sentenza, ed è risultato pari a 5 mesi e 12 giorni quello successivo alla seconda sentenza). In proposito è nota la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte per cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U - n. 20989 del 12/12/2024 Ud. (dep. 05/06/2025 ) Rv. 288175 - 01). 5 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio limitatamente alla pena. Il Ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto Così è deciso, 03/2/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente US LL ALDO ACETO