Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 12744
CASS
Sentenza 7 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis c.p.

    La Corte di cassazione ritiene inammissibile la richiesta in quanto presentata con motivi nuovi in appello, senza che tale doglianza fosse stata sollevata nell'atto di appello originario. L'istituto dell'art. 131 bis c.p. è distinto dalla tematica del trattamento sanzionatorio.

  • Accolto
    Vizio di motivazione della pena rideterminata

    La Corte di cassazione ritiene fondata la censura, non essendo rinvenibile nella motivazione della sentenza impugnata il criterio di calcolo della pena né la pena base, e ravvisando una contraddizione rispetto alla motivazione con cui si ritiene fondata la richiesta di applicazione della pena nel minimo edittale.

  • Accolto
    Aumento della pena pecuniaria finale

    La Corte di cassazione ravvisa la violazione del principio del divieto di reformatio in peius.

  • Rigettato
    Decorrenza della prescrizione

    La Corte di cassazione esclude la prescrizione del reato, applicando il regime di sospensione dei termini di prescrizione introdotto dalla legge n. 103/2017, che prevede la sospensione del corso della prescrizione durante le fasi del giudizio d'impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 12744
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12744
    Data del deposito : 7 aprile 2026

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